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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 18393/17 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2024;
promossa da
, Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, C.F._1
Piazza G. Verga n. 16, presso lo studio dell'Avv. Marcella Currenti, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine dell'atto di appello;
attore
contro
, Controparte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Agira (EN) il 20.10.1947 (c.f. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Mascalucia (CT), Corso Michelangelo n. 15, C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Fabio Cantarella, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
convenuta
GI , Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 8 in personale del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ); P.IVA_1
convenuta contumace
con intervento di
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Catania, Via Stellata n. 13, presso lo studio dell'Avv. Antonino La Piana, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
intervenuta volontaria
OGGETTO: SINISTRO STRADALE – LESIONI PERSONALI
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Catania e (GI Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al fine di sentire dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura AN VE
[...]
FR targato A6 (di proprietà di ), per il sinistro verificatosi, in Controparte_1
Catania, in data 09.12.2013, e, per l'effetto, condannare in solido le parti convenute al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in € 88.863,00; con vittoria di spese e compensi.
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 09.13.2013 (ore 10:30 circa), mentre percorreva Via
LL (con direzione di marcia da nord a sud) alla guida del motoveicolo targato DN14911, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. presso la veniva CP_4 Controparte_3
tamponato dal veicolo AN VE FR, targato A6, e che, a seguito dell'urto, rovinava a terra, riportando lesioni. Veniva, quindi, trasportato con autombulanza del 118 al P.S. del P.O. Vittorio
Emanuele di Catania, dove gli veniva diagnosticato “politrauma da rottura renale”.
pagina 2 di 8 La causa, tuttavia, non veniva iscritta a ruolo e, pertanto, , con atto di citazione in Parte_1
riassunzione ex art. 307 c.p.c., regolarmente notificato in data 09.11.2017, riassumeva il giudizio al fine di sentire accogliere tutte le istanze formulate in seno all'atto di citazione di cui sopra.
Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva per essere l'autovettura di proprietà della stessa GI rubata alla data del presunto sinistro, e contestando, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di parte attrice,
chiedendo, altresì, di essere ammessa alla chiamata di terzo in garanzia, la Controparte_5
quale compagnia assicuratrice per la responsabilità civile dell'autovettura della convenuta, al
[...]
fine di essere manlevata nell'ipotesi di eventuali condanne;
con vittoria di spese e compensi.
La (GI , nonostante rituale notifica, Controparte_2 Controparte_3
rimaneva contumace.
Con atto di intervento volontario adesivo, si costituiva altresì in giudizio la Controparte_2
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., eccependo, in via preliminare, la carenza di
[...]
legittimazione passiva, e contestando, nel merito, la pretesa attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. La compagnia assicuratrive intervenuta, riferendo che l'atto di intervento proposto era da intendersi quale intervento volontario adesivo anche della (GI Controparte_2 [...]
in proprio, eccepiva in favore della stessa il difetto di legittimazione passiva. Controparte_3
La causa veniva istruita con assunzione della prova per testi, interrogatorio formale di
[...]
e CTU medico-legale, a seguito delle quali, all'udienza del 17.04.2024, precisate le Pt_1
conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti processuali depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da
. Controparte_1
Invero, l'odierna convenuta, in quanto proprietaria dell'autovettura AN VE FR (targata pagina 3 di 8 A6), deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio, stante la presunzione di responsabilità del proprietario del veicolo di cui all'art. 2054, comma terzo, c.c., in base al quale,
quest'ultimo «è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà».
Ciononostante, deve però precisarsi che, dagli elementi probatori versati in atti, nessuna responsabilità per il sinistro per cui è causa può comunque essere attribuita in capo a CP_1
.
[...]
Deve, infatti, rilevarsi che la disposizione normativa sopra richiamata, nel sancire una presunzione di responsabilità a carico del proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, stabilisce che tale presunzione deve considerarsi superata nell'ipotesi in cui il proprietario fornisca prova adeguata che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
In punto di diritto, è, difatti, noto che il proprietario del veicolo che intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma terzo, c.c., «non può limitarsi a provare che la
circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo
"contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente
rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele
allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi
adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e
va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto» (Cass. Civ., n.
22449/2017).
Nel caso di specie, ha sufficientemente provato che, nell'eventualità in cui sia Controparte_1
accertato il sinistro stradale per cui è causa, la circolazione dell'autovettura AN VE FR
(targata A6 ), di cui la stessa è proprietaria, è comunque avvenuta contro la sua volontà, così
assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e così superando la presunzione di responsabilità di cui sopra.
pagina 4 di 8 Ed infatti, come risulta dal verbale dei Carabinieri di Mascalucia del 05.12.2013, alla data del sinistro per cui è causa (09.12.2013), come riferita da , il veicolo di proprietà di Parte_1
risultava GI oggetto di furto;
venendo, poi, tale veicolo rinvenuto solo Controparte_1
successivamente rispetto alla data del sinistro, come risulta dal verbale dei Carabinieri di Mascalucia
del 14.12.2013.
Altresì infondata è l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., con l'atto di intervento adesivo Controparte_2
volontario.
Al riguardo, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 283 D.Lgs. n. 209/2005, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada è previsto, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è un obbligo di assicurazione, anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario (comma primo, lett. d).
Ne deriva che, nel caso di specie, essendo l'autovettura, indicata da (AN VE Parte_1
FR, targata A6) come responsabile del sinistro, oggetto di furto ed avendo CP_1
dato prova che la circolazione della autovettura sia avvenuta contro la sua volontà, sussiste la
[...]
legittimazione passiva in capo alla compagnia assicuratrice in quanto impresa designata dal F.G.V.S.
A nulla, quindi, rileva che il sinistro non si sia verificato dopo 24 ore dalla denuncia di furto del veicolo alle Autorità competenti, dal momento che la disposizione normativa sopra richiamata non individua alcun termine decorso il quale la tutela risarcitoria garantita debba considerarsi non più
riconosciuta.
Sicché, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Ancora in via preliminare, va rilevata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
(GI . Controparte_2 Controparte_3
Va, sul punto, evidenziato che, in materia di sinistro stradale, legittimato passivo, oltre che il proprietario del veicolo danneggiante, è anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, e non anche pagina 5 di 8 la compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, stante che, nell'eventualità in cui sinistro sia accertato, chiamati a rispondere, in solido, saranno solo tali soggetti.
Ne deriva che, nel caso di specie, la (GI , Controparte_2 Controparte_3
quale compagnia assicuratrice del motociclo di parte attrice, non può ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
In particolare, l'art. 2697 c.c., nel regolare il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio,
stabilisce che colui il quale intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
al contempo, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Ciò posto, la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, è pacifica nel ritenere che «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non
si ha diritto al risarcimento» (Cass. civ. ord. n. 28662/2022).
Ne deriva, quindi, che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui
è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale, ha l'onere di provare, in assenza di contraddizioni, come l'evento storico si sia realizzato,
nonché di esporre i fatti in modo attendibile, così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
Tale regola generale non viene meno nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo la cui circolazione
è stata posta contro la volontà del proprietario dello stesso.
Ed infatti, il danneggiato, che intenda promuovere la richiesta di risarcimento nei confronti del
F.G.V.S. sul presupposto che il sinistro stradale sia stato cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario ed il cui conducente è rimasto ignoto, ha comunque l'onere di provare le modalità dell'incidente, nonché la riconducibilità dello stesso alla condotta, dolosa o colposa,
esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo coinvolto (ex multis, Cass. civ. ord. n.
pagina 6 di 8 10540/2023). Ciò in quanto, la garanzia assicurativa prevista dall'art. 283 D.Lgs. n. 209/2005 è volta solo a rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile, e non anche ad assicurare,
indipendentemente, un risarcimento al danneggiato.
Nel caso di specie, non ha sufficientemente provato la dinamica del sinistro in Parte_1
quanto dalle risultanze istruttorie versate in atti non vi è prova certa che i danni patiti da
[...]
siano riconducibili allo scontro con il veicolo di proprietà di . Pt_1 Controparte_1
Ed invero, la dinamica del sinistro, sì come narrata da parte attrice – sebbene in parte confermata dalla prova testimoniale escussa e sebbene la CTU medico-legale riconosca la compatibilità dei danni lamentati – risulta comunque del tutto incerta, oltre che contraddittoria, non essendovi coincidenza alcuna tra quanto riferito da in ordine all'orario del sinistro (che, secondo quanto Parte_1
allegato dall'odierno attore nell'atto di citazione, si verificava alle ore 10:30, come dallo stesso poi confermato in sede di interrogatorio formale;
mentre, secondo quanto diversamente indicato nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.a. alle ore 08:35) e la data del verbale del P.S. del P.O.
Vittorio Emanuele, la quale, come emerge dalla documentazioni in atti, è anteriore (ore 09.02) rispetto a quella indicata nell'atto di citazione e poi confermata in sede di interrogatorio formale (ore 10:30).
Né, la dinamica del sinistro allegata da risulta confermata dagli altri elementi Parte_1
probatori versati in atti e, nello specifico, dal verbale del Corpo di Polizia Municipale intervenuto sul luogo del sinistro, da cui emerge che «non sono state riscontrate tracce di frenata, scortecciamento, o
quant'altro ascrivibile al sinistro».
L'incertezza sulla effettiva verificazione del sinistro, sommata alle incongruenze emerse in merito alla dinamica dello stesso tra quanto dichiarato da e quanto risultante dalla Parte_1
documentazione prodotta in giudizio, preclude una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova.
Questo Giudice, pertanto, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, non può che ritenere infondata la domanda attorea, stante l'assenza di circostanze che consentono, in ordine ai fatti pagina 7 di 8 prospettati da , di trarre elementi convincenti tali da fornire la prova rigorosa, invece, Parte_1
richiesta.
Sicchè, la domanda risarcitoria di non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , (GI Parte_1 Controparte_1 Controparte_6 CP_3
e n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., disattesa ogni ulteriore istanza,
[...] Controparte_6
così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento in favore della convenuta e Parte_1 CP_1
dell'interveniente nq delle spese processuali, liquidate – per ciascuna parte - in CP_2
complessivi € 5500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 10.01.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 18393/17 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2024;
promossa da
, Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, C.F._1
Piazza G. Verga n. 16, presso lo studio dell'Avv. Marcella Currenti, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine dell'atto di appello;
attore
contro
, Controparte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Agira (EN) il 20.10.1947 (c.f. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Mascalucia (CT), Corso Michelangelo n. 15, C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Fabio Cantarella, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
convenuta
GI , Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 8 in personale del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ); P.IVA_1
convenuta contumace
con intervento di
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Catania, Via Stellata n. 13, presso lo studio dell'Avv. Antonino La Piana, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
intervenuta volontaria
OGGETTO: SINISTRO STRADALE – LESIONI PERSONALI
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Catania e (GI Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al fine di sentire dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura AN VE
[...]
FR targato A6 (di proprietà di ), per il sinistro verificatosi, in Controparte_1
Catania, in data 09.12.2013, e, per l'effetto, condannare in solido le parti convenute al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in € 88.863,00; con vittoria di spese e compensi.
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 09.13.2013 (ore 10:30 circa), mentre percorreva Via
LL (con direzione di marcia da nord a sud) alla guida del motoveicolo targato DN14911, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. presso la veniva CP_4 Controparte_3
tamponato dal veicolo AN VE FR, targato A6, e che, a seguito dell'urto, rovinava a terra, riportando lesioni. Veniva, quindi, trasportato con autombulanza del 118 al P.S. del P.O. Vittorio
Emanuele di Catania, dove gli veniva diagnosticato “politrauma da rottura renale”.
pagina 2 di 8 La causa, tuttavia, non veniva iscritta a ruolo e, pertanto, , con atto di citazione in Parte_1
riassunzione ex art. 307 c.p.c., regolarmente notificato in data 09.11.2017, riassumeva il giudizio al fine di sentire accogliere tutte le istanze formulate in seno all'atto di citazione di cui sopra.
Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva per essere l'autovettura di proprietà della stessa GI rubata alla data del presunto sinistro, e contestando, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di parte attrice,
chiedendo, altresì, di essere ammessa alla chiamata di terzo in garanzia, la Controparte_5
quale compagnia assicuratrice per la responsabilità civile dell'autovettura della convenuta, al
[...]
fine di essere manlevata nell'ipotesi di eventuali condanne;
con vittoria di spese e compensi.
La (GI , nonostante rituale notifica, Controparte_2 Controparte_3
rimaneva contumace.
Con atto di intervento volontario adesivo, si costituiva altresì in giudizio la Controparte_2
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., eccependo, in via preliminare, la carenza di
[...]
legittimazione passiva, e contestando, nel merito, la pretesa attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. La compagnia assicuratrive intervenuta, riferendo che l'atto di intervento proposto era da intendersi quale intervento volontario adesivo anche della (GI Controparte_2 [...]
in proprio, eccepiva in favore della stessa il difetto di legittimazione passiva. Controparte_3
La causa veniva istruita con assunzione della prova per testi, interrogatorio formale di
[...]
e CTU medico-legale, a seguito delle quali, all'udienza del 17.04.2024, precisate le Pt_1
conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti processuali depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da
. Controparte_1
Invero, l'odierna convenuta, in quanto proprietaria dell'autovettura AN VE FR (targata pagina 3 di 8 A6), deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio, stante la presunzione di responsabilità del proprietario del veicolo di cui all'art. 2054, comma terzo, c.c., in base al quale,
quest'ultimo «è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà».
Ciononostante, deve però precisarsi che, dagli elementi probatori versati in atti, nessuna responsabilità per il sinistro per cui è causa può comunque essere attribuita in capo a CP_1
.
[...]
Deve, infatti, rilevarsi che la disposizione normativa sopra richiamata, nel sancire una presunzione di responsabilità a carico del proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, stabilisce che tale presunzione deve considerarsi superata nell'ipotesi in cui il proprietario fornisca prova adeguata che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
In punto di diritto, è, difatti, noto che il proprietario del veicolo che intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma terzo, c.c., «non può limitarsi a provare che la
circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo
"contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente
rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele
allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi
adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e
va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto» (Cass. Civ., n.
22449/2017).
Nel caso di specie, ha sufficientemente provato che, nell'eventualità in cui sia Controparte_1
accertato il sinistro stradale per cui è causa, la circolazione dell'autovettura AN VE FR
(targata A6 ), di cui la stessa è proprietaria, è comunque avvenuta contro la sua volontà, così
assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e così superando la presunzione di responsabilità di cui sopra.
pagina 4 di 8 Ed infatti, come risulta dal verbale dei Carabinieri di Mascalucia del 05.12.2013, alla data del sinistro per cui è causa (09.12.2013), come riferita da , il veicolo di proprietà di Parte_1
risultava GI oggetto di furto;
venendo, poi, tale veicolo rinvenuto solo Controparte_1
successivamente rispetto alla data del sinistro, come risulta dal verbale dei Carabinieri di Mascalucia
del 14.12.2013.
Altresì infondata è l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., con l'atto di intervento adesivo Controparte_2
volontario.
Al riguardo, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 283 D.Lgs. n. 209/2005, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada è previsto, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è un obbligo di assicurazione, anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario (comma primo, lett. d).
Ne deriva che, nel caso di specie, essendo l'autovettura, indicata da (AN VE Parte_1
FR, targata A6) come responsabile del sinistro, oggetto di furto ed avendo CP_1
dato prova che la circolazione della autovettura sia avvenuta contro la sua volontà, sussiste la
[...]
legittimazione passiva in capo alla compagnia assicuratrice in quanto impresa designata dal F.G.V.S.
A nulla, quindi, rileva che il sinistro non si sia verificato dopo 24 ore dalla denuncia di furto del veicolo alle Autorità competenti, dal momento che la disposizione normativa sopra richiamata non individua alcun termine decorso il quale la tutela risarcitoria garantita debba considerarsi non più
riconosciuta.
Sicché, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Ancora in via preliminare, va rilevata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
(GI . Controparte_2 Controparte_3
Va, sul punto, evidenziato che, in materia di sinistro stradale, legittimato passivo, oltre che il proprietario del veicolo danneggiante, è anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, e non anche pagina 5 di 8 la compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, stante che, nell'eventualità in cui sinistro sia accertato, chiamati a rispondere, in solido, saranno solo tali soggetti.
Ne deriva che, nel caso di specie, la (GI , Controparte_2 Controparte_3
quale compagnia assicuratrice del motociclo di parte attrice, non può ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
In particolare, l'art. 2697 c.c., nel regolare il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio,
stabilisce che colui il quale intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
al contempo, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Ciò posto, la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, è pacifica nel ritenere che «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non
si ha diritto al risarcimento» (Cass. civ. ord. n. 28662/2022).
Ne deriva, quindi, che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui
è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale, ha l'onere di provare, in assenza di contraddizioni, come l'evento storico si sia realizzato,
nonché di esporre i fatti in modo attendibile, così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
Tale regola generale non viene meno nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo la cui circolazione
è stata posta contro la volontà del proprietario dello stesso.
Ed infatti, il danneggiato, che intenda promuovere la richiesta di risarcimento nei confronti del
F.G.V.S. sul presupposto che il sinistro stradale sia stato cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario ed il cui conducente è rimasto ignoto, ha comunque l'onere di provare le modalità dell'incidente, nonché la riconducibilità dello stesso alla condotta, dolosa o colposa,
esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo coinvolto (ex multis, Cass. civ. ord. n.
pagina 6 di 8 10540/2023). Ciò in quanto, la garanzia assicurativa prevista dall'art. 283 D.Lgs. n. 209/2005 è volta solo a rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile, e non anche ad assicurare,
indipendentemente, un risarcimento al danneggiato.
Nel caso di specie, non ha sufficientemente provato la dinamica del sinistro in Parte_1
quanto dalle risultanze istruttorie versate in atti non vi è prova certa che i danni patiti da
[...]
siano riconducibili allo scontro con il veicolo di proprietà di . Pt_1 Controparte_1
Ed invero, la dinamica del sinistro, sì come narrata da parte attrice – sebbene in parte confermata dalla prova testimoniale escussa e sebbene la CTU medico-legale riconosca la compatibilità dei danni lamentati – risulta comunque del tutto incerta, oltre che contraddittoria, non essendovi coincidenza alcuna tra quanto riferito da in ordine all'orario del sinistro (che, secondo quanto Parte_1
allegato dall'odierno attore nell'atto di citazione, si verificava alle ore 10:30, come dallo stesso poi confermato in sede di interrogatorio formale;
mentre, secondo quanto diversamente indicato nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.a. alle ore 08:35) e la data del verbale del P.S. del P.O.
Vittorio Emanuele, la quale, come emerge dalla documentazioni in atti, è anteriore (ore 09.02) rispetto a quella indicata nell'atto di citazione e poi confermata in sede di interrogatorio formale (ore 10:30).
Né, la dinamica del sinistro allegata da risulta confermata dagli altri elementi Parte_1
probatori versati in atti e, nello specifico, dal verbale del Corpo di Polizia Municipale intervenuto sul luogo del sinistro, da cui emerge che «non sono state riscontrate tracce di frenata, scortecciamento, o
quant'altro ascrivibile al sinistro».
L'incertezza sulla effettiva verificazione del sinistro, sommata alle incongruenze emerse in merito alla dinamica dello stesso tra quanto dichiarato da e quanto risultante dalla Parte_1
documentazione prodotta in giudizio, preclude una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova.
Questo Giudice, pertanto, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, non può che ritenere infondata la domanda attorea, stante l'assenza di circostanze che consentono, in ordine ai fatti pagina 7 di 8 prospettati da , di trarre elementi convincenti tali da fornire la prova rigorosa, invece, Parte_1
richiesta.
Sicchè, la domanda risarcitoria di non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , (GI Parte_1 Controparte_1 Controparte_6 CP_3
e n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., disattesa ogni ulteriore istanza,
[...] Controparte_6
così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento in favore della convenuta e Parte_1 CP_1
dell'interveniente nq delle spese processuali, liquidate – per ciascuna parte - in CP_2
complessivi € 5500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 10.01.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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