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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 15242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15242 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16898/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 16898/2025, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (comma 3) c.p.c. all'esito dell'udienza del 20.10.2025, e vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Fiasconaro, giusta procura alle liti prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Passaniti, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e nei confronti di
C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
C.F. ), Controparte_4 C.F._5
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione compensi del CTU, n. 3202/2025, emesso in data 17.03.2025 dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione XI civile, nell'ambito del procedimento N.R.G. 47571/2018.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.10.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 1.04.2025,
ha chiesto la riforma del decreto di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma, sezione XI civile, in data 17.03.2025, nell'ambito del procedimento N.R.G. 47571/2018, con cui era stato liquidato in favore del CTU un compenso pari all'importo di euro 3.300,00 oltre accessori di legge e di euro 20,00 per spese, insistendo per la liquidazione delle somme dovute a norma del D.M.
30.05.2002 nella misura minima.
Ha allegato l'erronea applicazione dei criteri previsti in materia di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici di cui al D.M. 30.05.2002, in quanto il compenso del CTU avrebbe dovuto essere parametrato al valore della causa (nel caso di specie a euro 10.824,26) e non al valore degli immobili
(cioè euro 152.625,00), che erano stati oggetto dell'attività professionale svolta dall'Arch. e CP_2 dovendosi applicare inoltre le tariffe previste dall'art. 13 della normativa succitata;
ha chiesto, in conclusione, la riforma del provvedimento e la liquidazione del compenso nella misura minima.
Con memoria di costituzione, depositata in data 26.06.2025, si è costituita l'Arch. CP_1 eccependo che il valore di riferimento per la determinazione del compenso al CTU era stato correttamente individuato nel valore degli immobili (e quindi euro 152.625,00) in quanto la consulenza tecnica aveva ad oggetto “la verifica del valore della complessiva attività eseguita ed inerente un'opera edilizia” e trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 11 D.M. 30.05.2002 perché si verteva in materia di costruzioni edilizie. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato, con condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Nonostante la regolarità della notifica, e non si sono CP_2 Controparte_3 Controparte_4 costituiti in giudizio, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale svoltasi in data 20.10.2025.
Nel merito, si osserva che la presente opposizione ha ad oggetto il provvedimento di liquidazione dei compensi all'Arch. nella causa in precedenza indicata, pari all'importo di euro 3.300,00 oltre CP_1 accessori di legge, calcolati applicando l'art. 13 D.M. 30.05.2002. Nell'istanza di liquidazione,
l'ausiliario del giudice aveva chiesto che l'onorario venisse calcolato per una parte applicando il criterio delle vacazioni e per l'altra parte le tariffe a percentuale ai sensi dell'art. 13 D.M. 30.05.2002, ipotizzando un compenso rispettivamente di euro 911,18 per le prestazioni di cui ai punti I-III ed euro
3.319,48 per le prestazioni di cui ai punti IV-VI; per il totale di 4.230,66.
pagina 2 di 4 Nell'ambito della presente opposizione viene contestato il valore di base del calcolo del compenso;
nello specifico, l'opponente sostiene che il valore da utilizzare per quantificare i compensi del CTU sia l'importo di euro 10.824,26, che corrisponde alla pretesa economica dell'Arch. per l'attività CP_2 espletata e non la somma di euro 152.625,00 che corrisponde, invece, al valore dei beni immobili in relazione ai quali era stata svolta l'attività del professionista menzionato;
infatti, l'oggetto dell'incarico conferito all'Arch. era quello di valutare la congruità del compenso richiesto dall'Arch. er CP_1 CP_2
l'attività da quest'ultimo espletata.
Sul punto va ricordato che, ai sensi dell'art. 1 delle tabelle allegate al D.M. 30.05.2002 “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”. In altre parole, la disposizione prevede che nel procedimento civile ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario del Giudice debba aver riguardo al valore della controversia e che, nel caso in cui l'attività oggetto di consulenza tecnica non rientri in nessuna delle previsioni di cui alle citate tabelle, deve applicarsi il criterio residuale delle vacazioni. La Suprema
Corte ha, infatti, chiarito che “nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale” (C. cass., ord., 8159/2023).
Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, va premesso che al CTU era stato posto il seguente quesito: “Verifica la congruità degli importi richiesti dall'opposto ai valori indicati nei parametri di cui al
D.M. 140/2012 in considerazione del valore delle opere di ristrutturazione che dovevano essere eseguite e che può essere attestato intorno a 200.000,00 euro, ovvero ove gli importi non dovessero essere conformi provveda alla determinazione del ridetto compenso secondo il richiamato D.M.
140/2012”. Dalla lettura del quesito si ricava che la consulenza tecnica aveva ad oggetto la verifica della congruità del compenso chiesto dall'Arch. per l'incarico svolto, fattispecie che non rientra CP_2 in nessuna delle attività previste dalle citate tabelle, né tantomeno può farsi rientrare tale tipologia di attività nell'art. 13 citato che disciplina il calcolo degli onorari a percentuale per le perizie e la consulenza tecnica in materia di estimo;
pertanto, appare evidente che nel caso di specie debba trovare applicazione il criterio residuale delle vacazioni, vale a dire il calcolo degli onorari maturati in correlazione con il tempo impiegato per svolgere l'incarico.
Nel provvedimento, datato 04.04.2024, di conferimento dell'incarico al CTU, il Giudice ha assegnato per lo svolgimento delle operazion peritali i seguenti termini: giorno 22.04.2024 per l'inizio delle pagina 3 di 4 operazioni peritali presso lo studio del CTU;
termine sino al 30.07.2024 per l'invio alle parti della bozza;
termine sino al 30.09.2024 alle parti per l'invio al CTU delle osservazioni e termine sino al
30.10.2024 al CTU per il deposito dell'elaborato finale. Si rileva, quindi, che l'attività peritale si è svolta, con esclusione dei giorni attribuiti alle parti per l'invio di note scritte, in complessivi giorni lavorativi 108 (giorni lavorativi 83 dall'inizio delle operazioni peritali all'invio della bozza, cioè dal
22.04.2024 al 30.07.2024; e ulteriori 25 giorni lavorativi per la valutazione delle osservazioni e il deposito della relazione conclusiva, cioè dal 01.10.2024 al 30.10.2024). Per tale periodo, si ritiene congruo liquidare in totale n. 170 vacazioni, applicando per ogni vacazione l'importo unitario di euro
14,68 (così come stabilito da C. Cost. sentenza n. 16/2025), per il totale di euro 2.495,60.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta e, in riforma del decreto impugnato, deve essere liquidato in favore dell'arch. l'importo di euro 2.495,60 a titolo di compensi, fermo per il CP_1 resto il contenuto del provvedimento gravato.
Di conseguenza va respinta la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., applicando lo scaglione corrispondente al valore di causa e le tariffe nei minimi, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di qualche complessità ed escludendo la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto n. 3202/2025, emesso in data
17.03.2025 dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione XI civile, nell'ambito del procedimento N.R.G.
47571/2018, liquida in favore di l'importo di euro 2.495,60 per compensi, oltre accessori CP_1 di legge, fermo per il resto il contenuto del decreto impugnato;
- respinge la domanda di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dalla resistente;
- condanna al pagamento in favore del procuratore antistatario di CP_1 Parte_1 delle spese di questo procedimento che liquida in euro 852,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma l'1.11.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 16898/2025, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (comma 3) c.p.c. all'esito dell'udienza del 20.10.2025, e vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Fiasconaro, giusta procura alle liti prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Passaniti, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e nei confronti di
C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
C.F. ), Controparte_4 C.F._5
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione compensi del CTU, n. 3202/2025, emesso in data 17.03.2025 dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione XI civile, nell'ambito del procedimento N.R.G. 47571/2018.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.10.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 1.04.2025,
ha chiesto la riforma del decreto di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma, sezione XI civile, in data 17.03.2025, nell'ambito del procedimento N.R.G. 47571/2018, con cui era stato liquidato in favore del CTU un compenso pari all'importo di euro 3.300,00 oltre accessori di legge e di euro 20,00 per spese, insistendo per la liquidazione delle somme dovute a norma del D.M.
30.05.2002 nella misura minima.
Ha allegato l'erronea applicazione dei criteri previsti in materia di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici di cui al D.M. 30.05.2002, in quanto il compenso del CTU avrebbe dovuto essere parametrato al valore della causa (nel caso di specie a euro 10.824,26) e non al valore degli immobili
(cioè euro 152.625,00), che erano stati oggetto dell'attività professionale svolta dall'Arch. e CP_2 dovendosi applicare inoltre le tariffe previste dall'art. 13 della normativa succitata;
ha chiesto, in conclusione, la riforma del provvedimento e la liquidazione del compenso nella misura minima.
Con memoria di costituzione, depositata in data 26.06.2025, si è costituita l'Arch. CP_1 eccependo che il valore di riferimento per la determinazione del compenso al CTU era stato correttamente individuato nel valore degli immobili (e quindi euro 152.625,00) in quanto la consulenza tecnica aveva ad oggetto “la verifica del valore della complessiva attività eseguita ed inerente un'opera edilizia” e trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 11 D.M. 30.05.2002 perché si verteva in materia di costruzioni edilizie. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato, con condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Nonostante la regolarità della notifica, e non si sono CP_2 Controparte_3 Controparte_4 costituiti in giudizio, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale svoltasi in data 20.10.2025.
Nel merito, si osserva che la presente opposizione ha ad oggetto il provvedimento di liquidazione dei compensi all'Arch. nella causa in precedenza indicata, pari all'importo di euro 3.300,00 oltre CP_1 accessori di legge, calcolati applicando l'art. 13 D.M. 30.05.2002. Nell'istanza di liquidazione,
l'ausiliario del giudice aveva chiesto che l'onorario venisse calcolato per una parte applicando il criterio delle vacazioni e per l'altra parte le tariffe a percentuale ai sensi dell'art. 13 D.M. 30.05.2002, ipotizzando un compenso rispettivamente di euro 911,18 per le prestazioni di cui ai punti I-III ed euro
3.319,48 per le prestazioni di cui ai punti IV-VI; per il totale di 4.230,66.
pagina 2 di 4 Nell'ambito della presente opposizione viene contestato il valore di base del calcolo del compenso;
nello specifico, l'opponente sostiene che il valore da utilizzare per quantificare i compensi del CTU sia l'importo di euro 10.824,26, che corrisponde alla pretesa economica dell'Arch. per l'attività CP_2 espletata e non la somma di euro 152.625,00 che corrisponde, invece, al valore dei beni immobili in relazione ai quali era stata svolta l'attività del professionista menzionato;
infatti, l'oggetto dell'incarico conferito all'Arch. era quello di valutare la congruità del compenso richiesto dall'Arch. er CP_1 CP_2
l'attività da quest'ultimo espletata.
Sul punto va ricordato che, ai sensi dell'art. 1 delle tabelle allegate al D.M. 30.05.2002 “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”. In altre parole, la disposizione prevede che nel procedimento civile ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario del Giudice debba aver riguardo al valore della controversia e che, nel caso in cui l'attività oggetto di consulenza tecnica non rientri in nessuna delle previsioni di cui alle citate tabelle, deve applicarsi il criterio residuale delle vacazioni. La Suprema
Corte ha, infatti, chiarito che “nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale” (C. cass., ord., 8159/2023).
Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, va premesso che al CTU era stato posto il seguente quesito: “Verifica la congruità degli importi richiesti dall'opposto ai valori indicati nei parametri di cui al
D.M. 140/2012 in considerazione del valore delle opere di ristrutturazione che dovevano essere eseguite e che può essere attestato intorno a 200.000,00 euro, ovvero ove gli importi non dovessero essere conformi provveda alla determinazione del ridetto compenso secondo il richiamato D.M.
140/2012”. Dalla lettura del quesito si ricava che la consulenza tecnica aveva ad oggetto la verifica della congruità del compenso chiesto dall'Arch. per l'incarico svolto, fattispecie che non rientra CP_2 in nessuna delle attività previste dalle citate tabelle, né tantomeno può farsi rientrare tale tipologia di attività nell'art. 13 citato che disciplina il calcolo degli onorari a percentuale per le perizie e la consulenza tecnica in materia di estimo;
pertanto, appare evidente che nel caso di specie debba trovare applicazione il criterio residuale delle vacazioni, vale a dire il calcolo degli onorari maturati in correlazione con il tempo impiegato per svolgere l'incarico.
Nel provvedimento, datato 04.04.2024, di conferimento dell'incarico al CTU, il Giudice ha assegnato per lo svolgimento delle operazion peritali i seguenti termini: giorno 22.04.2024 per l'inizio delle pagina 3 di 4 operazioni peritali presso lo studio del CTU;
termine sino al 30.07.2024 per l'invio alle parti della bozza;
termine sino al 30.09.2024 alle parti per l'invio al CTU delle osservazioni e termine sino al
30.10.2024 al CTU per il deposito dell'elaborato finale. Si rileva, quindi, che l'attività peritale si è svolta, con esclusione dei giorni attribuiti alle parti per l'invio di note scritte, in complessivi giorni lavorativi 108 (giorni lavorativi 83 dall'inizio delle operazioni peritali all'invio della bozza, cioè dal
22.04.2024 al 30.07.2024; e ulteriori 25 giorni lavorativi per la valutazione delle osservazioni e il deposito della relazione conclusiva, cioè dal 01.10.2024 al 30.10.2024). Per tale periodo, si ritiene congruo liquidare in totale n. 170 vacazioni, applicando per ogni vacazione l'importo unitario di euro
14,68 (così come stabilito da C. Cost. sentenza n. 16/2025), per il totale di euro 2.495,60.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta e, in riforma del decreto impugnato, deve essere liquidato in favore dell'arch. l'importo di euro 2.495,60 a titolo di compensi, fermo per il CP_1 resto il contenuto del provvedimento gravato.
Di conseguenza va respinta la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., applicando lo scaglione corrispondente al valore di causa e le tariffe nei minimi, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di qualche complessità ed escludendo la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto n. 3202/2025, emesso in data
17.03.2025 dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione XI civile, nell'ambito del procedimento N.R.G.
47571/2018, liquida in favore di l'importo di euro 2.495,60 per compensi, oltre accessori CP_1 di legge, fermo per il resto il contenuto del decreto impugnato;
- respinge la domanda di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dalla resistente;
- condanna al pagamento in favore del procuratore antistatario di CP_1 Parte_1 delle spese di questo procedimento che liquida in euro 852,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma l'1.11.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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