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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Lecce, in persona del dott. Mario Cigna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9217/2021 del Ruolo Generale
promossa
da
[...]
Parte_1
, Parte_2
rappresentati e difesi dall'avvocato Perrone Paola, procuratore domiciliatario;
ATTORI
contro
, in persona del Ministro in OP
carica, ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Lecce;
e contro
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata CP_2
e difesa dall' avvocato Marta Settimo, procuratore domiciliatario;
nonché contro , in persona del Presidente p.t., rappresentata CP_3
e difesa dall'Avvocatura Regionale, avvocato Daniela Limongelli,
procuratore domiciliatario;
nonché contro
[...]
in Controparte_4
Co persona di , nella sua qualità di Direttore Parte_3
Generale, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Maria Costanza,
procuratore domiciliatario;
CONVENUTI
nonché contro
in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro-tempore in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
F.Pezzuto, procuratore domiciliatario;
TERZA
CHIAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 10.12.2021,
Parte_1 Parte_1 Parte_2
, nelle rispettive qualità di coniuge (il primo) e di figli (i
[...]
secondi) di , esponevano che, a seguito di alcune Persona_1
trasfusioni di sangue eseguite il 13 e 17 novembre del 1973 e il 7 e
14 febbraio del 1980, presso l'ospedale “Panico” di Tricase (Le), la loro congiunta aveva contratto l'epatite virale di tipo C (HCV), poi evoluta in cancro epatico, sino al conseguente decesso, avvenuto in data 6-7-2021.
Al riguardo precisavano che, con sentenza n. 6900/200, il Tribunale di Lecce, sez. lavoro, aveva accertato il nesso causale tra le
2 trasfusioni di sangue subite dalla e la patologia epatica Per_1
dalla medesima sofferta, dichiarando il diritto della stessa all'indennizzo previsto dalla L. n. 210/92.
Chiedevano, quindi, a questo Tribunale, di dichiarare il
[...]
, la la e la CP_1 CP_3 Controparte_2 [...]
Controparte_4
– responsabili del decesso della , e,
[...] Per_1 per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Si costituiva in giudizio il e, in via OP preliminare, eccepiva sia l'inammissibilità del ricorso ex art.702- bis c.p.c., invocando la necessità di una istruttoria non sommaria, sia la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di provvedere alla compensazione del lucro col danno.
Si costituiva, inoltre, la e, in via preliminare, CP_3 eccepiva: l'inammissibilità del ricorso ex art.702 c.p.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del OP
, unico soggetto preposto al controllo e alla vigilanza sull'uso
[...]
degli emoderivati;
la prescrizione dell'azione risarcitoria.
Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio, la mancata prova del nesso di causalità e del danno;
deduceva, inoltre, in via subordinata, la necessità di scomputare, dal risarcimento, i vantaggi già conseguiti
(ex lege n.210/1992) dalla dante causa e dagli eredi.
Si costituiva in giudizio anche la e, in via CP_2
preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che , da un lato, non era in alcun modo stata coinvolta nella prestazione del servizio sanitario (reso in convenzione da una azienda ospedaliera privata), e, dall'altro, imputava alla - CP_3
3 in base ad un complesso ed articolato quadro normativo-
l'eventuale responsabilità legale per i rapporti obbligatori assunti Parte dalle vecchie deduceva l'inammissibilità del ricorso per genericità e violazione del diritto di difesa, evidenziando che parte ricorrente non aveva allegato le condotte che avrebbero originato la responsabilità della di Lecce;
contestava, infine, la CP_2
fondatezza nel merito della domanda.
Si costituiva infine la Controparte_4
deducendo, in via preliminare, la carenza di
[...] legittimazione attiva e l'improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento della consulenza tecnica preventiva o della mediazione, così come stabilito dall'art.8 della legge “Gelli-
Bianco” n.24 del 2017; eccepiva, inoltre, nel merito, la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza della pretesa per mancato assolvimento dell'onere probatorio;
chiedeva, inoltre,
l'autorizzazione alla chiamata in causa di ex Controparte_6
artt.106 e 269 c.p.c.
All'udienza del 25-5-2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario.
Autorizzata la chiamata della terza, si costituiva Controparte_6
la quale aderiva alle eccezioni e difese formulate dalla
[...]
propria assicurata;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva di contenere l'importo della condanna nei limiti del massimale di polizza.
All'udienza del 25-9-2024, fatte precisare le conclusioni, il Giudice riservava la causa per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - a mente del quale
4 “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cass. 363/2019; Cass. 11458/2018; Cass. 12002/2014) - si ritiene opportuno esaminare prioritariamente il merito della vicenda, nonostante la pregiudizialità delle pur numerose eccezioni sollevate da ciascuno dei convenuti.
Nello specifico, posto che la domanda proposta dagli attori si basa sulla dedotta violazione, da parte del convenuto, di CP_1
obblighi di controllo e vigilanza posti a suo carico da disposizioni di legge, va rilevato che già all'epoca dei fatti di causa venivano attribuite al (oggi ) Controparte_7 OP
specifiche competenze in materia di vigilanza sugli emoderivati e sull'uso dei medesimi;
al riguardo “anche prima dell'entrata in vigore della L.4 maggio 1990 n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del ministero della sanità, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria;
(…) l'omissione da parte del di attività funzionali alla CP_1
realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere concernente la tutela della salute pubblica lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando (…) dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi”. Invero, “in
5 materia di colpa professionale e di nesso di causalità per il contagio derivato dalla trasfusione di sangue infetto, è ius receptum (S.U. un. 576, 581, 582 e 584/2008) che già a decorrere dagli anni '60/'70 sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967) di controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto, ed infatti, già a decorrere dalla metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges prescritti” (Cass. 9315/2010 e, più di recente, Cass. 21145/2021; Cass. 1566/2020; Cass. 24163/2019);
a nulla rilevando in senso inverso, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la data della scoperta del virus dell'epatite C,
“in quanto non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità psico-fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale (trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità) e pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B sussiste la responsabilità del anche per il contagio degli altri due CP_1
virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto che il non aveva controllato, come pure era obbligato per CP_1 legge” (ex multis, Cass. 17685/2011, Cass. 26152/2014, Cass.
2232/2016; Cass. 18520/2018, Cass. 24163/2019, Cass.
21145/2021).
Venendo, quindi, al caso di specie, giova anzitutto premettere che l'unica responsabilità configurabile, anche alla luce dei principi innanzi richiamati, è quella del convenuto, non avendo CP_1
gli attori neppure genericamente dedotto la violazione di specifici obblighi da parte della struttura convenuta ovvero la realizzazione di concrete condotte colpose imputabili alla stessa;
di conseguenza,
6 ovviamente, nessuna responsabilità può essere addebitata alle convenute e . CP_2 CP_3
In ordine alla sussistenza del nesso causale, dalla documentazione allegata in atti emerge pacificamente che la sig.ra sia stata Per_1
sottoposta a emotrasfusioni il 13 e 17 novembre 1973 e il 7 e 14 febbraio 1980, e che, a causa delle stesse, la medesima abbia contratto il virus HCV, così come accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lecce – sezione lavoro – n. 6900/2008, pronunziata nei confronti dello stesso;
In OP
detto giudizio, invero, il Tribunale, condividendo le risultanze della ctu, è pervenuto alla conclusione per cui l'epatite C è stata causata dalle emotrasfusioni subite presso l'Ospedale “Card. G. Panico” di
(cfr. sentenza allegata in atti, avente valore di giudicato CP_4
esterno, e quindi vincolante nel presente giudizio, così come chiarito da Cass. Sez. unite 19129/2023).
Inoltre, risulta documentato in atti che (odierno Parte_1
attore) ha formulato, in data 8.11.2021, apposita richiesta di indennizzo una tantum ex l.210/92, per il decesso da patologia riconosciuta;
la C.M.O. di Taranto, in tale sede, ha accertato la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni ed il decesso della
(giudizio diagnostico di “Epatocarcinoma da evoluzione Per_1 di epatopatia cronica HCV-relata”), con conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione del predetto assegno in favore del coniuge (come da verbale ML/V - N° 3892 del 13-3-
2023 versato in atti) (cfr. sul punto Cass. S.U. 19129/2023, secondo cui “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
[...]
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue CP_1
infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso
7 causale, sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto CP_1
ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”).
Orbene, tanto chiarito con riferimento al nesso di causa tra le emotrasfusioni e il decesso della , va quindi esaminata nel Per_1
merito la fondatezza della domanda di risarcimento del danno patito iure proprio dagli attori per la perdita della congiunta (c.d. danno da perdita del rapporto parentale).
Al riguardo va ribadito che detto danno va inteso unitariamente nelle sue due componenti della interiore sofferenza morale soggettiva e della sofferenza che si riflette sul piano dinamico- relazionale, entrambe determinate dalla morte del congiunto (Cass.
28989/2019; v., da ultimo, anche Cass. 761 del 2025).
Con riferimento poi, in particolare, all'onere probatorio gravante in capo ai danneggiati va rilevato che “in materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete e contrarie - imperniate non sulla mera mancanza di convivenza che può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione - dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass. n. 25541/2022;
Cass. 29784/2018).
Nella specie, considerato lo stretto rapporto di parentela e in mancanza di prova contraria, non può ragionevolmente dubitarsi
8 che il decesso della abbia determinato uno sfasamento Per_1
della sfera degli affetti reciproci e degli equilibri relazionali del disgregato nucleo familiare, e quindi abbia interessato entrambe le su indicate componenti del c.d. danno da perdita del rapporto parentale.
In ordine alla liquidazione in via equitativa di detto danno, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, si ritiene di far ricorso alle Tabelle di Milano aggiornate nel giugno 2024, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
le tabelle di
Milano pubblicate nel giugno 2022 costituiscono invero idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previste dalla precedente formulazione a forbice), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione (conf. Cassazione n.37009 del 2022).
Orbene, in applicazione delle dette tabelle, il risultato dato dalla somma dei punti attribuiti con riferimento a ciascun parametro, in base alle circostanze concrete, deve essere quindi moltiplicato per il
“valore punto” (pari ad Euro 3.911,00 per genitori, figli e coniugi o assimilati), pervenendo così all'importo monetario liquidabile;
pertanto, considerato che all'epoca dei fatti la vittima aveva 85 anni, il danno da perdita del rapporto parentale può essere così equitativamente liquidato:
- quanto al marito , di anni 88 al momento Parte_1
dell'evento lesivo (punti 8), considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso (punti 8, anni 85), tenuto
9 conto che gli stessi erano conviventi al momento del decesso
(punti 16), considerata la sopravvivenza di due familiari nel nucleo primario (punti 12), considerati, altresì, una qualità ed intensità media della relazione affettiva perduta (che giustifica l'attribuzione di punti 5), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 191.639,00 (punti totali 49);
- quanto al figlio , di anni 61 al momento Parte_2
dell'evento lesivo (punti 16), considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso (punti 8, anni 85), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del decesso, considerata la sopravvivenza di due familiari nel nucleo primario (punti 12) considerata, altresì, una qualità ed intensità della relazione affettiva perduta “media” (che giustifica l'attribuzione di ulteriori 5 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 160.351,00 (punti totali 41);
- quanto alla IA , di anni 56 al Parte_1
momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso (punti 8, anni 85), tenuto conto che non risulta dimostrata la convivenza (come, peraltro, indica la comparsa conclusionale che riferisce la convivenza solo ad ), considerata la Parte_2
sopravvivenza di due familiari nel nucleo primario (punti 12) considerata, altresì, una qualità ed intensità media della relazione affettiva perduta (punti 5), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 168.173,00 (punti totali 43).
Non ricorrono nella specie ragioni per ulteriori interventi correttivi
(“personalizzazione”), non risultando allegate peculiarità o
10 circostanze di fatto da cui possa inferirsi in via presuntiva un ulteriore e maggiore sconvolgimento della vita familiare per il triste evento.
Le somme su indicate riconosciute a titolo di risarcimento del danno da parentale sono liquidate all'attualità, e non sono quindi soggette ad ulteriore rivalutazione;
spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conformi., tra le tante, Cass.
22607/2016; 18654/2018, 3173/2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del decesso del de cuius, e quindi dal 6-7-2021, sino alla data della presente sentenza (Cass. S.U. 1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. 5503/2003; Cass. 1193771997; Cass,
15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito, e cioè alla morte del de cuius (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali. Sulla complessiva somma come determinata, divenendo -con la presente sentenza- l'obbligazione di valuta,
11 vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Va tuttavia osservato che “nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni, subiti dai OP congiunti “iure hereditatis” e “iure proprio”, conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”
(Cass. 16808/2023).
In proposito va anche precisato che la misura di detto indennizzo una tantum è stabilita direttamente dalla legge, come pure è la stessa norma a stabilire che tale beneficio spetta “nell'ordine” elencato dalla legge, vale a dire che l'attribuzione del beneficio al coniuge esclude l'attribuzione ai figli;
l'attribuzione ai figli esclude il beneficio per i genitori, e così via (vedi sul punto, Cass.
22331/2022).
Orbene, nella specie, dagli atti di causa è emerso che ad Pt_1
(coniuge della ) è stato riconosciuto e liquidato
[...] Per_1
l'assegno una tantum -ex art. 2, co. 3 della legge 210/1992- di importo (previsto per legge) pari ad euro 77.468,53 (cfr.
Determina della prot. n. 0004378 del 9-10-2023 CP_2
versata in atti); di conseguenza, dal risarcimento spettante ad
, come liquidato dal Tribunale nell'odierno Parte_1
giudizio, dovrà essere detratta detta somma, sicchè la somma spettante in concreto a quest'ultimo è pari ad euro 114.170,47.
In conclusione, pertanto, la domanda risarcitoria va accolta, nei limiti di cui sopra, nei soli confronti del . OP
Le spese di lite, nei rapporti tra gli attori ed il convenuto , CP_1
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
12 In considerazione dell'incertezza giurisprudenziale in ordine alla responsabilità della struttura all'epoca dei fatti di causa (e Cont conseguentemente delle ulteriori convenute e CP_3
nonchè della Compagnia assicuratrice , terza Controparte_6
chiamata in causa), si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra gli attori e le dette parti convenute le spese di lite relative al presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
10.12.2021 da Parte_1 Parte_1
nei confronti del , Parte_2 OP
della della della CP_3 CP_2 [...]
nonché contro Controparte_8
ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_6
respinta, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda nei confronti del
, e, per l'effetto, condanna il OP OP
al pagamento, in favore di , della somma di
[...] Parte_1
Euro 114.170,47; in favore di della somma Parte_2
di Euro 160.351,00; in favore di della Parte_1
somma di Euro 168.173,00, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
Condanna il al pagamento delle spese di lite OP
nei confronti degli attori, che liquida in complessivi euro
22.716,00, di cui euro 22.457,00 per onorari ed euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
13 Dichiara interamente compensate tra gli attori, da una parte, e
[...]
e , dall'altra, le spese di CP_2 CP_3 Controparte_6
lite relative al presente giudizio
Lecce, 4-3-2025
Il Giudice dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta, su bozza predisposta dal dott. Giuseppe Caramia,
Magistrato Ordinario in Tirocinio, sotto la supervisione del Presidente estensore.
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