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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est.
dr. Massimo Sensale Consigliere
dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2998/2021 RG
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8862/2020, pubblicata il
23.12.2020 (n. 18045/2016 RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco p.t., difeso dall'avv. Alfredo Perillo (c.f.
) C.F._1
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
difesa dagli avv.ti Marco Ciano (c.f. ) e Luigi Giannoni (c.f. C.F._3
) C.F._4
domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con citazione notificata l'1/6/16, esponeva che in Controparte_1
data 13/3/15, mentre procedeva a piedi in via Acitillo, località Vomero, intorno alle ore
16,30, cadeva all'improvviso per terra a causa di una irregolarità del manto stradale
non segnalata, riportando gravi dolori alla spalla dx che ne inducevano l'immediato
accompagnamento in PS, poi seguito, nei mesi successivi, da due interventi chirurgici
di ricomposizione ossea, causa frattura della stessa spalla.
Per tali riassunti motivi, l'istante chiedeva quindi risarcirsi, ex art. 2051 c.c. (o
ex art. 2043), tutti i sofferti danni personali, esistenziali e morali, per complessivi euro
38.134, come da allegata perizia di parte ...
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IV sezione civile
Il all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il
rigetto ...”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“a) in parziale accoglimento, condanna il a pagare a Parte_1 CP_1
ex art. 2051 c.c., la somma di euro 13.088,00, oltre svalutazione
[...]
monetaria ed interessi legali come in parte motiva;
b) compensa per 1/2 le spese di giudizio e condanna altresì il a pagare Parte_1
la restante metà che, per tale frazione, liquida in complessivi euro 3.000, di cui euro 300
per esborsi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore dei
procuratori attorei dichiaratisi antistatari.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto appello il ne Parte_1
ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“1) …
2) nel merito accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata
sentenza, rigettare la domanda attorea.
4) vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso Controparte_1
come segue:
“1) IN VIA PRINCIPALE IN RITO: dichiarare la inammissibilità in rito dell'appello
proposto ex art. 342 e 348 bis C.p.c.
2) NEL MERITO: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi
tutti dedotti nel presente atto che si abbiano qui per ripetuti e trascritti e per l'effetto
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IV sezione civile
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 8862/2020 del Tribunale di Napoli Dott.
Antonio Attanasio.
3) CONDANNARE LA PARTE APPELLANTE alla refusione e pagamento delle spese
di giudizio e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come
per legge, relative al presente grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensore
che si dichiarano antistatari.”.
Con ordinanza in data 15.2.2022, depositata in pari data, questa Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 10.12.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127
ter cod. proc. civ., verso concessione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a Controparte_1
norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
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IV sezione civile dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021).
Nella specie, l'atto di appello confezionato dal Parte_1
risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di
Napoli e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è
ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è
destinata ormai ad essere assorbita dalla decisione di merito.
§ - LA RESPONSABILITA' NELL'EVENTO
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IV sezione civile
Il ha dedotto, a sostegno del gravame, che, come Parte_1
emerge da un'attenta analisi dell'istruttoria svolta, non è stata raggiunta la prova dell'esatta causa della caduta. Invece, in una domanda ex art. 2051 cod.
civ., per affermare l'incidenza del dissesto stradale nel causare l'evento caduta,
sarebbe stato necessario, in primo luogo, raggiungere la prova, certa ed indiscutibile, almeno del nesso causale tra dissesto ed evento dannoso.
Ha precisato che nessuno dei due testimoni ha saputo o potuto riferire di aver visto esattamente come e perché sia caduta. Il Controparte_1
Tribunale, infatti, non ha considerato che la prima teste, sorella dell'attrice, non ha saputo spiegare il motivo della caduta, ma si è limitata a riferire che la sorella era caduta per una buca vicina ad un tombino, che però non ha riconosciuto nelle fotografie mostratele, anzi addirittura precisando che in queste non era inquadrato il punto della caduta;
l'altro teste non è arrivato ad affermare che l'attrice era caduta “per” l'avvallamento. Ma delle due l'una: o il punto dell'avvallamento o buca (che come rappresentato nelle foto tagliava trasversalmente tutta la strada, circostanza evidenziata dallo stesso Tribunale)
era quello rappresentato dalle foto e, dunque, la sorella dell'attrice è
inattendibile, o il punto non è quello e, dunque, inattendibile è l'altro teste. Tale
prova, dunque, non poteva ritenersi assolta per il sol fatto che le dichiarazioni testimoniali concordano solo nel sostenere che l'attrice sia caduta per strada. E
lo stesso Tribunale evidenzia che “rimane sostanzialmente improvata la ipotizzata
presenza (da di una vicina buca su cui, forse, sarebbe potuta caduta Controparte_2
l'attrice” che, invece, viene espressamente indicata dalla istante quale causa della caduta. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che non era stata
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IV sezione civile fornita la rigorosa prova del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, e la domanda andava rigettata.
Ha aggiunto che l'attrice ha tenuto un comportamento certamente contrario alle norme del Codice della Strada, perchè non ha attraversato sulle strisce pedonali, in violazione degli artt. 190 e ss. codice della strada.
Ha argomentato che ha tenuto un Controparte_1
comportamento antigiuridico, con riferimento alla facile visibilità del dissesto,
sia per le estese dimensioni, sia per l'orario in cui si assume avvenuto il sinistro,
e con riferimento all'adeguata conoscenza della strada (l'attrice abita, infatti, nei pressi del luogo dell'incidente). Tali circostanze avrebbero dovuto indurre il
Tribunale a ritenere che solo il comportamento dell'attrice stessa ha causato il danno.
I motivi meritano accoglimento, entro i limiti che seguono.
La Corte di legittimità ha affermato, in tema di danni da cose in custodia,
che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità,
nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la
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IV sezione civile situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
(Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016;
Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 18100/2020;
Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
30394/2023; Cass. n. 822/2024; Cass. n. 12663/2024). La Corte Suprema ha ribadito, in materia, che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa,
non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (così Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
conformi: Cass. n. 21972/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 2376/2024).
Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017; Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n.
14228/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024).
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IV sezione civile
La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è
quella che, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto,
da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
Nella fattispecie, risulta acquisito – come ha narrato la stessa
– che l'evento dannoso avvenne nel primo Controparte_1
pomeriggio del 13.3.2015, all'incirca verso le 16,30. Lo scenario rappresentato dalla medesima danneggiata, dunque, induce a ritenere – in conformità a quanto già argomentato dal Tribunale di Napoli – che il dissesto dell'asfalto fosse stato agevolmente visibile, tenuto conto del lumeggiamento naturale esistente in quel momento, e, conseguentemente, facilmente evitabile, da parte di , mediante l'adozione della normale diligenza. Controparte_1
Infatti, la teste ha ricordato che “Erano circa le ore 16,30 – Controparte_2
16,45 quindi c'era ancora luce. Non pioveva.” ed il teste ha Testimone_1
confermato che “C'era luce e non pioveva.”. A ciò va aggiunto che quel punto della strada era ben conosciuto e spesso frequentato dall'attrice-appellata, che abita nelle vicinanze (in via A. Longo n. 25).
Va considerato, inoltre, che, come si evince dalle fotografie allegate in atti, il dissesto stradale sul quale è avvenuto il sinistro consiste in una lesione del manto di asfalto estremamente lunga e sottile, collocata proprio al centro della strada e, quindi, facilmente visibile ed evitabile. La frattura del manto bituminoso è alquanto stretta e superficiale, tale da non costituire affatto un
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IV sezione civile pericolo per i pedoni. Le condizioni meteorologiche e di lumeggiamento naturale – come già detto – erano ottimali. Le caratteristiche intrinseche dell'asperità del fondo della strada, in definitiva, erano tali da non costituire affatto un'insidia per il pedone che avesse usato l'ordinaria diligenza nel transitare sul quel punto.
Coglie nel segno, pertanto, il motivo di gravame introdotto dal
[...]
nella parte in cui ha inferito che il sinistro non è stato provocato dalle Parte_1
caratteristiche della cosa in custodia, ma dalla condotta della danneggiata, che ha avuto esclusiva incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere riformata, mediante il rigetto della domanda proposta da
. Controparte_1
§ - LE SPESE DI CAUSA
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone,
dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che possono essere interamente compensate tra le parti, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni nell'obiettiva sussistenza dell'evento e nell'incolpevole affidamento ipotizzato da nelle proprie motivazioni Controparte_1
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IV sezione civile a sostegno della domanda (art. 92 comma II cod. proc. civ., nella lettura fornita da Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8862/2020, pubblicata il
23.12.2020 (n. 18045/2016 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal in persona del Parte_1
sindaco p.t., e, per l'effetto,
2) in riforma della sentenza gravata, rigetta integralmente la domanda proposta da;
Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 11 marzo 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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