Articolo 7 della Legge 27 dicembre 2007, n. 246
Articolo 6Articolo 8
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12 gennaio 2008
Art. 7. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del "Chernobyl shelter fund", della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2008