Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 157 / 2023 R.G. Trib.
Nr. 186/ 2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 11/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] l'[...] - CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Colombo ed elettivamente domiciliato in via Istria
n° 4 Caltanissetta.
- ricorrente contro
– in persona del Presidente, Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
- rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Val d'Aosta 14/d.
- resistente
OGGETTO: opposizione avviso addebito – contributi IVS Gestione Artigiani.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 07/02/2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha impugnato l'avviso di addebito N. 59220220001323717000 del 24/12/2022 emesso dall'I.N.P.S. di Caltanissetta e notificato il 26/01/2023, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive, inerenti alla gestione artigiani, relativi al periodo 1/2016 – 9/2017 per l'importo di €
16.123,81.
1
Si è costituito l'INPS, limitandosi a osservato che “a seguito della notifica del ricorso, questa avvocatura ha chiesto ai competenti uffici della sede Inps di Caltanissetta di verificare le circostanze allegate dal ricorrente adottando, in caso di riscontro positivo, le conseguenti determinazioni e, invece, in caso di riscontro negativo, fornendo gli elementi utili a provare la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo alla ricorrente. Elementi che, tuttavia, non sono stati forniti (salvo successive eventuali comunicazioni che saranno versate in atti in corso di causa), In ogni caso, l'eccezione di prescrizione quinquennale è destituita di fondamento”
All'udienza del 26.06.2024, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti n.
186/2023 R.G. e n. 157/2023 R.G., i procedimenti sono stati riuniti.
Istruita la causa attraverso la produzione documentale, è stata riassegnata a questo Giudice e rinviata per discussione e decisione all'udienza del 11/06/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
La G.O.P. definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
* * *
Preliminarmente, occorre verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass.
17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
2 Nella fattispecie in esame, l'avviso di addebito è stato notificato il 26/01/2023, come emerge dalla documentazione allegata da parte ricorrente e incontestato tra le parti, mentre il deposito del ricorso è avvenuto il 07/02/2023, dunque entro il termine di 40 giorni previsto dalla norma da ultimo citata.
Ne discende, pertanto, che la presente opposizione a ruolo deve ritenersi tempestiva.
Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' INPS.
Appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento. L'art. 1 co 1 l. 463/1959 stabilisce che “L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n.
1533, anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima”, mentre il successivo co. 3 prevede che “È istituita, presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani” (l'art. 31 co. 1 l. 88/1989 ha disposto che “A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani"”).
L'art. 1 della legge 1533/1956 stabilisce che “L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani. Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio
1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato. Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia, gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge”.
L'art. 2 della l. 443/1985 (che ha abrogato la l. 860/1956) stabilisce che “È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare,
l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a
3 tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali”.
Il successivo art. 3 l. 443/1985 stabilisce che “È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.....”.
Questo essendo il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie in esame, in applicazione dei principi in materia di onere probatorio, la pretesa creditoria avanzata dall'INPS non può trovare accoglimento per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato e, segnatamente, dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione artigiani.
Ed infatti, come detto, parte ricorrente ha contestato la pretesa fatta valere dell'INPS e di avere svolto alcuna attività per la quale l'INPS ha provveduto alla sua iscrizione nella gestione artigiani e, in particolare, ha dedotto che nel periodo in contestazione, ossia 1/2016 - 9/2017, ha svolto lavoro subordinato con la qualifica di muratore a tempo indeterminato alle dipendenze della Soc. Coop a.r.l. Acropolis con sede legale a Mussomeli nella c.da Fosse, ed ha allegato le comunicazioni e alcune buste paga. Pt_2
Ebbene, a fronte delle contestazioni attoree, l'INPS, come osservato in premessa, non ha nemmeno contestato le difese avversarie, per cui non è stato provato che il ricorrente, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa nell'impresa – genericamente – indicata in ricorso e che in tale impresa egli abbia svolto “in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”, in maniera tale da consentirne l'iscrizione gestione artigiani.
Sul punto, occorre precisare che, in merito alla debenza dei contributi previdenziali e alla responsabilità dell'ente previdenziale (INPS) nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, il tema centrale riguarda la distribuzione dell'onere della prova.
Ed invero, sulla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella
4 formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
In tal senso, spetta all'INPS fornire adeguata prova della sussistenza del debito contributivo e della corretta applicazione della normativa previdenziale. Il ricorrente, invece, ha il diritto di contestare la pretesa contributiva, sollevando eccezioni sia in merito alla corretta applicazione della legge che alla validità degli atti notificati, inclusi gli eventuali vizi formali dell'avviso di addebito. Pertanto, l'ente previdenziale è tenuto a dimostrare la fondatezza della propria pretesa, mentre il ricorrente ha il diritto di contestarla, fornendo prove e argomentazioni a sostegno della propria posizione.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall'INPS in sede di opposizione a ruolo, grava CP_ sull previdenziale il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito de quo e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 in base al valore della controversia, vanno poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
La G.O.P., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata così provvede:
- accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dell'I.N.P.S. al versamento dei contributi dell'avviso di addebito impugnato, n° 592 2022 00013237 17 0 00 del 24/12/2022, che per l'effetto viene annullato.
- condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite sostenute da che Parte_1
vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Caltanissetta 13/06/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
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