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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1254 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Domenico Lo Polito); Parte_1
appellante
e
CP_1
appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Castrovillari Parte_1
avverso al provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato che sarebbe intercorso fra lo stesso e l' per il Controparte_2
periodo lavorativo dal 20.10.2014 al 31.01.2019. Disconoscimento
comunicatogli dall' con raccomandata del 26\9\2019 e conseguito al CP_1
verbale unico di accertamento del 20\3\2019 redatto nei confronti della predetta società ed in esito al quale erano disconosciuti entrambi rapporti di lavoro subordinati denunciati dalla stessa, quello con il ricorrente e quello con la figlia del ricorrente, Persona_1
Lamentando, in primo luogo, l'errore materiale in cui sarebbe incorso l' CP_1
in quanto
Ottobre 2014 e fino al 23 Dicembre 2016 non è più stato alle dipendenze della Società
di cui egli stesso detiene le quote>>.
Nonché rilevando che
n. 10680/1994 e Cass. n. 1793/1996) chiarivano che “in particolare, il rapporto
organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall'organo
vengono direttamente imputati alla società […]. Ma nulla esclude che nei rapporti
interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone”, anche di lavoro
subordinato>>.
Concludeva chiedendo, previa assunzione di prova testimoniale, di accertare e dichiarare la piena esistenza e legittimità del rapporto di lavoro contestato dal convenuto . Controparte_3
2. Resisteva l' deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il CP_1
rigetto, eventualmente previa testimonianza dei propri ispettori verbalizzanti ed affermando, in particolare, che
via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato riferibili ad uno
stesso soggetto (amministratore – dipendente), occorre fare riferimento al consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, reso con riferimento agli
amministratori di società di capitali. Tale giurisprudenza ha in primo luogo sancito
un principio di assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una
società e la carica di amministratore unico della medesima. Analoga esclusione ricorre
nel caso in cui il socio partecipi (direttamente o indirettamente) al capitale sociale in
una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità
delle deliberazioni assembleari (…) Da ultimo, con Sentenza n.36362 del 23 Novembre
2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che lo stesso individuo non può ricoprire contemporaneamente l'incarico di amministratore unico di una società (o di Presidente
del CdA) e quello di lavoratore dipendente in favore della stessa società>>
3. L'adito Tribunale ha rigettato il ricorso senza assumere alcuna prova,
negando, in primo luogo, l'errore materiale lamentato dallo in Pt_1
quanto
attività lavorativa per la società anche nel corso dell'anno 2014, per Controparte_2
brevi periodi di tempo>>.
Nel resto, rilevando che il ricorrente, per come risulta anche dalla visura camerale in atti, era amministratore unico della Circostanza Controparte_2
da cui discendeva l'estraneità al giudizio dell'invocata giurisprudenza di legittimità secondo cui
capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con
la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo
della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle
direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi
due soci (Cass., sez. L, 21 maggio 2002, n. 7465; Cass., 21 gennaio 1993, n. 706; Cass.,
sez. L, 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 13 novembre 1989, n. 4781)>>.
Al contrario, rilevando quella secondo cui
di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione
perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di
controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di
esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla
(Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823)>>.
Ragion per cui, ha escluso che potesse essere riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato nei periodi in cui il ricorrente era amministratore unico.
Mentre, per il periodo successivo al 8\11\2016, data in cui la carica di amministratore unico era affidata alla signora affermava che Testimone_1
<<il ricorso non pu trovare accoglimento atteso che lo era titolare di una pt_1>
partecipazione societaria pari al 95% delle quote. Tale partecipazione comporta la sovrapponibilità della figura dello Zumpano con quella di creazione giurisprudenziale
del cd socio sovrano>>.
Citando al riguardo Consiglio di Stato n. 7471/2020, secondo cui
“socio sovrano” il socio persona fisica o società che detiene la larga maggioranza del
capitale di una società; dunque il socio che in una società in cui vige il principio
maggioritario, avendo il dominio dell'assemblea ordinaria e straordinaria, ha il potere
di nomina esclusiva degli amministratori e dei sindaci e può decidere le modifiche
dell'atto costitutivo e determinare le decisioni più rilevanti. Svolge, quindi, per effetto
della propria partecipazione di maggioranza, un ruolo dominante all'interno della
compagine societaria, determinando e condizionando, con scelte personali, l'attività
della società>>, nonché, nello stesso senso, Cass. 36362/2021.
4. La sentenza è appellata dal sig. il quale così ricostruisce i Pt_1
rapporti lavorativi e societari all'interno della Controparte_2
dei periodi di riferimento (anni 2014, 2015 e 2016) aveva cessato [il ricorrente, n.d.e.]
il suo rapporto da lavoratore dipendente, già istaurato nel 2012, a seguito del
licenziamento avvenuto subito dopo che lo stesso era entrato in possesso del 60% delle
quote della società della quale era dipendente, quote cedute dal figlio Parte_2
nel mese di giugno del 2014; mentre il restante delle quote societarie, cedute dall'allora
detentore [figliastro del medesimo, n.d.e.], erano state acquisite dal Persona_2
ricorrente solo nel Dicembre del 2014>>. Percepiva, quindi, l'indennità di disoccupazione per tutto il 2015 e tutto il 2016,
[...]
è rimasta completamente inattiva>>, dopo di che CP_2
il sig. cedeva il 5% delle quote della alla figliastra Parte_1 CP_2
la quale è diventata amministratore unico della medesima società. Il Parte_3
23.12.2016 l'istante veniva nuovamente assunto come lavoratore dipendente
dall'amministratore , istaurando così un uovo rapporto ad oggi ancora in Per_2
corso>>.
Così ricostruiti i fatti di causa e richiamata la giurisprudenza già citata in primo grado, rileva che amministratore assunto come dipendente con qualifica dirigenziale si può riscontrare
nel caso di amministratore unico>>, giusta insegnamento di Cass.6310/1988.
Richiamando ancora Cass. 2487/2022, nella quale si sarebbe statuito che
cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una
stessa società di capitali, purché sia accertata, in base a una prova di cui è
necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro
subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale
e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento nonostante la carica sociale, al
potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della
società>>.
Aggiungendo, subito dopo ed a dispetto del chiaro tenore letterale della massima appena citata, che sarebbe invece l' a dover provare la CP_1
insussistenza della subordinazione.
Conclude, chiedendo il pieno accoglimento del ricorso proposto, previa ammissione della prova testimoniale ingiustamente reietta dal giudice di primo grado.
5. Nella contumacia dell'appellato, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. L'appello non merita accoglimento.
7.1. Come correttamente rilevato dal Tribunale, <<sussiste l assoluta tra la qualit di lavoratore dipendente una societ capitali e carica>
presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in
quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di
direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle
parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché
sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con
conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro
dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del
consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di
impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo
statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza
o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello
disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della
carica sociale rivestita>> (Cass. 36362/2021 e conforme Cass. 11161/2021).
Principio affermato in materia di imposte dirette, ma valido anche ai fini previdenziali.
E', pertanto, indubbia l'irricevibilità della denunciata posizione di lavoratore subordinato nei periodi in cui egli rivestiva la carica di amministratore unico della pretesa datrice di lavoro e nessuna prova testimoniale è necessaria sul punto dovendosi solo fare applicazione di un principio di diritto.
7.2. Per gli altri periodi risulta determinante la condivisa giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. “socio sovrano”:
partecipi al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la
maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari ( in sede ordinaria
e straordinaria) sicché, in concreto, dalla sua volontà finiscono per dipendere la nomina
e la revoca degli amministratori, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'assunzione
di lavoratori e il loro licenziamento, l'esercizio del potere direttivo e di controllo sul
personale, si presenta come l'effettivo e solo titolare del potere gestionale si da risultare
vero e proprio "sovrano" della società stessa, onde non può assumere la figura di
lavoratore subordinato di quest'ultima>> (Cass. 4532/98 e conforme 21759/2004).
7.3. Queste, infatti, le circostanze accertate con il verbale ispettivo del
20\2\2019 e mai contestate:
anzitutto il ricorrente riveste un ruolo genitoriale nei confronti di tutti e quattro gli altri soci succedutisi nella compagine. Egli è, infatti, il padre legittimo di e ed è il compagno e Persona_1 Parte_2
convivente della madre di e;
Parte_3 Persona_2 in data 23\6\2005 è stata costituita la con soci Controparte_4
accomandatari e e socio accomandante Persona_2 Parte_2
In data 9\9\2010 si trasforma di e Parte_1 Controparte_2
ne è nominato amministratore unico. Il 16\6\2014 Parte_1 Per_2
cede le sue quote a che va dunque a detenere il 60%
[...] Parte_1
del capitale e in data 29\12\2010 anche gli cede le sue quote Parte_2
ed il ricorrente viene così a detenere il 100% del capitale. Fino a quando cede il 5% delle quote alla , “scendendo” al 95% del capitale e Parte_3
quest'ultima, in data 28\11\2016, diviene amministratrice unica al suo posto;
i rapporti di lavoro subordinato, che gli attribuivano la qualifica di operaio,
disconosciuti dai verbalizzanti sono i seguenti: dal 28\6\2012 al 18\11\2013,
dal 2\12\2013 al 4\7\2014, dal 20\10\2014 al 30\10\2014, dal 23\12\2016
alla data dell'accesso ispettivo;
sebbene l' abbia poi fatto decorrete, nella missiva notificata al CP_1
ricorrente, il disconoscimento solo dal 20\10\2014, all'evidente scopo di mantenersi nei limiti della prescrizione quinquennale in vista di future e probabili richieste di ripetizione delle indennità di disoccupazione erogate.
8. Risulta, dunque, evidente, alla luce delle pacifiche e documentate circostanze appena ricordate, che l'appellante, nei periodi oggetto di domanda, o è stato amministratore unico della s.r.l. o ne è stato socio sovrano nel senso indicato dalla giurisprudenza sopra citata. In entrambi i casi rivestendo una posizione societaria del tutto incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato.
La prova testimoniale chiesta con la signora risulta, dunque, del Parte_3
tutto irrilevante sia per i periodi in cui l'appellante rivestiva la carica di amministratore unico che per quelli successivi all'investitura di tale carica in capo alla teste, non potendo valere, attese le circostanze su cui verte, a mettere in dubbio il predetto ruolo di socio sovrano rivestito dal sig. Pt_1
6. Nulla sulle spese, attesa la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 11\7\2023, così
[...]
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 20\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1254 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Domenico Lo Polito); Parte_1
appellante
e
CP_1
appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Castrovillari Parte_1
avverso al provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato che sarebbe intercorso fra lo stesso e l' per il Controparte_2
periodo lavorativo dal 20.10.2014 al 31.01.2019. Disconoscimento
comunicatogli dall' con raccomandata del 26\9\2019 e conseguito al CP_1
verbale unico di accertamento del 20\3\2019 redatto nei confronti della predetta società ed in esito al quale erano disconosciuti entrambi rapporti di lavoro subordinati denunciati dalla stessa, quello con il ricorrente e quello con la figlia del ricorrente, Persona_1
Lamentando, in primo luogo, l'errore materiale in cui sarebbe incorso l' CP_1
in quanto
Ottobre 2014 e fino al 23 Dicembre 2016 non è più stato alle dipendenze della Società
di cui egli stesso detiene le quote>>.
Nonché rilevando che
n. 10680/1994 e Cass. n. 1793/1996) chiarivano che “in particolare, il rapporto
organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall'organo
vengono direttamente imputati alla società […]. Ma nulla esclude che nei rapporti
interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone”, anche di lavoro
subordinato>>.
Concludeva chiedendo, previa assunzione di prova testimoniale, di accertare e dichiarare la piena esistenza e legittimità del rapporto di lavoro contestato dal convenuto . Controparte_3
2. Resisteva l' deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il CP_1
rigetto, eventualmente previa testimonianza dei propri ispettori verbalizzanti ed affermando, in particolare, che
via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato riferibili ad uno
stesso soggetto (amministratore – dipendente), occorre fare riferimento al consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, reso con riferimento agli
amministratori di società di capitali. Tale giurisprudenza ha in primo luogo sancito
un principio di assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una
società e la carica di amministratore unico della medesima. Analoga esclusione ricorre
nel caso in cui il socio partecipi (direttamente o indirettamente) al capitale sociale in
una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità
delle deliberazioni assembleari (…) Da ultimo, con Sentenza n.36362 del 23 Novembre
2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che lo stesso individuo non può ricoprire contemporaneamente l'incarico di amministratore unico di una società (o di Presidente
del CdA) e quello di lavoratore dipendente in favore della stessa società>>
3. L'adito Tribunale ha rigettato il ricorso senza assumere alcuna prova,
negando, in primo luogo, l'errore materiale lamentato dallo in Pt_1
quanto
attività lavorativa per la società anche nel corso dell'anno 2014, per Controparte_2
brevi periodi di tempo>>.
Nel resto, rilevando che il ricorrente, per come risulta anche dalla visura camerale in atti, era amministratore unico della Circostanza Controparte_2
da cui discendeva l'estraneità al giudizio dell'invocata giurisprudenza di legittimità secondo cui
capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con
la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo
della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle
direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi
due soci (Cass., sez. L, 21 maggio 2002, n. 7465; Cass., 21 gennaio 1993, n. 706; Cass.,
sez. L, 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 13 novembre 1989, n. 4781)>>.
Al contrario, rilevando quella secondo cui
di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione
perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di
controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di
esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla
(Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823)>>.
Ragion per cui, ha escluso che potesse essere riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato nei periodi in cui il ricorrente era amministratore unico.
Mentre, per il periodo successivo al 8\11\2016, data in cui la carica di amministratore unico era affidata alla signora affermava che Testimone_1
<<il ricorso non pu trovare accoglimento atteso che lo era titolare di una pt_1>
partecipazione societaria pari al 95% delle quote. Tale partecipazione comporta la sovrapponibilità della figura dello Zumpano con quella di creazione giurisprudenziale
del cd socio sovrano>>.
Citando al riguardo Consiglio di Stato n. 7471/2020, secondo cui
“socio sovrano” il socio persona fisica o società che detiene la larga maggioranza del
capitale di una società; dunque il socio che in una società in cui vige il principio
maggioritario, avendo il dominio dell'assemblea ordinaria e straordinaria, ha il potere
di nomina esclusiva degli amministratori e dei sindaci e può decidere le modifiche
dell'atto costitutivo e determinare le decisioni più rilevanti. Svolge, quindi, per effetto
della propria partecipazione di maggioranza, un ruolo dominante all'interno della
compagine societaria, determinando e condizionando, con scelte personali, l'attività
della società>>, nonché, nello stesso senso, Cass. 36362/2021.
4. La sentenza è appellata dal sig. il quale così ricostruisce i Pt_1
rapporti lavorativi e societari all'interno della Controparte_2
dei periodi di riferimento (anni 2014, 2015 e 2016) aveva cessato [il ricorrente, n.d.e.]
il suo rapporto da lavoratore dipendente, già istaurato nel 2012, a seguito del
licenziamento avvenuto subito dopo che lo stesso era entrato in possesso del 60% delle
quote della società della quale era dipendente, quote cedute dal figlio Parte_2
nel mese di giugno del 2014; mentre il restante delle quote societarie, cedute dall'allora
detentore [figliastro del medesimo, n.d.e.], erano state acquisite dal Persona_2
ricorrente solo nel Dicembre del 2014>>. Percepiva, quindi, l'indennità di disoccupazione per tutto il 2015 e tutto il 2016,
[...]
è rimasta completamente inattiva>>, dopo di che CP_2
il sig. cedeva il 5% delle quote della alla figliastra Parte_1 CP_2
la quale è diventata amministratore unico della medesima società. Il Parte_3
23.12.2016 l'istante veniva nuovamente assunto come lavoratore dipendente
dall'amministratore , istaurando così un uovo rapporto ad oggi ancora in Per_2
corso>>.
Così ricostruiti i fatti di causa e richiamata la giurisprudenza già citata in primo grado, rileva che amministratore assunto come dipendente con qualifica dirigenziale si può riscontrare
nel caso di amministratore unico>>, giusta insegnamento di Cass.6310/1988.
Richiamando ancora Cass. 2487/2022, nella quale si sarebbe statuito che
cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una
stessa società di capitali, purché sia accertata, in base a una prova di cui è
necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro
subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale
e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento nonostante la carica sociale, al
potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della
società>>.
Aggiungendo, subito dopo ed a dispetto del chiaro tenore letterale della massima appena citata, che sarebbe invece l' a dover provare la CP_1
insussistenza della subordinazione.
Conclude, chiedendo il pieno accoglimento del ricorso proposto, previa ammissione della prova testimoniale ingiustamente reietta dal giudice di primo grado.
5. Nella contumacia dell'appellato, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. L'appello non merita accoglimento.
7.1. Come correttamente rilevato dal Tribunale, <<sussiste l assoluta tra la qualit di lavoratore dipendente una societ capitali e carica>
presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in
quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di
direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle
parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché
sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con
conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro
dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del
consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di
impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo
statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza
o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello
disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della
carica sociale rivestita>> (Cass. 36362/2021 e conforme Cass. 11161/2021).
Principio affermato in materia di imposte dirette, ma valido anche ai fini previdenziali.
E', pertanto, indubbia l'irricevibilità della denunciata posizione di lavoratore subordinato nei periodi in cui egli rivestiva la carica di amministratore unico della pretesa datrice di lavoro e nessuna prova testimoniale è necessaria sul punto dovendosi solo fare applicazione di un principio di diritto.
7.2. Per gli altri periodi risulta determinante la condivisa giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. “socio sovrano”:
partecipi al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la
maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari ( in sede ordinaria
e straordinaria) sicché, in concreto, dalla sua volontà finiscono per dipendere la nomina
e la revoca degli amministratori, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'assunzione
di lavoratori e il loro licenziamento, l'esercizio del potere direttivo e di controllo sul
personale, si presenta come l'effettivo e solo titolare del potere gestionale si da risultare
vero e proprio "sovrano" della società stessa, onde non può assumere la figura di
lavoratore subordinato di quest'ultima>> (Cass. 4532/98 e conforme 21759/2004).
7.3. Queste, infatti, le circostanze accertate con il verbale ispettivo del
20\2\2019 e mai contestate:
anzitutto il ricorrente riveste un ruolo genitoriale nei confronti di tutti e quattro gli altri soci succedutisi nella compagine. Egli è, infatti, il padre legittimo di e ed è il compagno e Persona_1 Parte_2
convivente della madre di e;
Parte_3 Persona_2 in data 23\6\2005 è stata costituita la con soci Controparte_4
accomandatari e e socio accomandante Persona_2 Parte_2
In data 9\9\2010 si trasforma di e Parte_1 Controparte_2
ne è nominato amministratore unico. Il 16\6\2014 Parte_1 Per_2
cede le sue quote a che va dunque a detenere il 60%
[...] Parte_1
del capitale e in data 29\12\2010 anche gli cede le sue quote Parte_2
ed il ricorrente viene così a detenere il 100% del capitale. Fino a quando cede il 5% delle quote alla , “scendendo” al 95% del capitale e Parte_3
quest'ultima, in data 28\11\2016, diviene amministratrice unica al suo posto;
i rapporti di lavoro subordinato, che gli attribuivano la qualifica di operaio,
disconosciuti dai verbalizzanti sono i seguenti: dal 28\6\2012 al 18\11\2013,
dal 2\12\2013 al 4\7\2014, dal 20\10\2014 al 30\10\2014, dal 23\12\2016
alla data dell'accesso ispettivo;
sebbene l' abbia poi fatto decorrete, nella missiva notificata al CP_1
ricorrente, il disconoscimento solo dal 20\10\2014, all'evidente scopo di mantenersi nei limiti della prescrizione quinquennale in vista di future e probabili richieste di ripetizione delle indennità di disoccupazione erogate.
8. Risulta, dunque, evidente, alla luce delle pacifiche e documentate circostanze appena ricordate, che l'appellante, nei periodi oggetto di domanda, o è stato amministratore unico della s.r.l. o ne è stato socio sovrano nel senso indicato dalla giurisprudenza sopra citata. In entrambi i casi rivestendo una posizione societaria del tutto incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato.
La prova testimoniale chiesta con la signora risulta, dunque, del Parte_3
tutto irrilevante sia per i periodi in cui l'appellante rivestiva la carica di amministratore unico che per quelli successivi all'investitura di tale carica in capo alla teste, non potendo valere, attese le circostanze su cui verte, a mettere in dubbio il predetto ruolo di socio sovrano rivestito dal sig. Pt_1
6. Nulla sulle spese, attesa la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 11\7\2023, così
[...]
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 20\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni