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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1097/2021 promossa con atto di citazione notificato in data
22 ottobre 2021
d a
(P.IVA con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in NG DE OT (CR) Via Giuseppina n. 10, in personale del liquidatore,
Sig. del Sig. (C.F. ), Parte_2 Parte_2 C.F._1 personalmente ed in qualità di ex socio della società Controparte_1
(P.IVA , residente in [...]
Vidiceto n. 10, e del Sig. (C.F. Controparte_2
, personalmente ed in qualità di ex socio della società C.F._2
(P.IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 19 procuratore generale, Sig.ra (C.F. ) nata a Parte_3 C.F._3
Cremona il 31/05/1993, rappresentati ed assistiti, dagli Avv.ti BREGALANTI
PAOLO (C.F. del Foro di Cremona ed C.F._4 [...]
(C.F. ) del Foro di Brescia, presso lo studio Parte_4 C.F._5 della quale eleggono domicilio in Brescia Via Ferramola n. 14.
APPELLANTE
c o n t r o
con sede legale a Torino, piazza San Carlo n. 156, Controparte_3
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino P.IVA_3
Partita IVA società capogruppo del Gruppo Bancario “ P.IVA_4 [...]
”, iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, ed all'Albo Banche al n. 5361, e per CP_3 essa, quale mandataria, in forza di procura speciale in data 28 novembre 2018, in autentica dott. notaio in Milano, rep. 6607 – racc. 3488, registrata a Persona_1
Milano2 in data 29 novembre 2018 al n. 59825 serie 1T, Controparte_4 con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
A- , iscritta al R.E.A. di Milano al n. P.IVA_5
2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in persona del procuratore dott. CP_5 nato a [...] il [...] (C. F. ),
[...] C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv. BORSIERI ALBERTO (C. F.
), procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F._7
APPELLATO
e
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_6
(C.F. ), iscritta al n. 35892.9 dell'Elenco delle società veicolo di P.IVA_6 cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del pagina 2 di 19 Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 20 aprile 2022 in autentica notaio dott. notaio Persona_2 in Sacile, rep. n. 33134 – racc. n. 22224, da con sede legale in Controparte_4
Milano Via Bastioni di Porta Nuova n. 19, (C.F. ), società esercente P.IVA_5
l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla
Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, in persona del Procuratore (Codice Fiscale ), Controparte_7 CodiceFiscale_8 rappresentata e difesa dall'avv. BORSIERI ALBERTO (C. F.
), procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F._7
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sez. Civile, pubblicata in data 22 marzo 2021 con il n. 104/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 104/2021 emessa in data
4.02.2021 e depositata in data 22/03/2021, resa fra le parti, previa ogni opportuna declaratoria e rigettata ogni eventuale domanda dell'appellata in via di appello incidentale:
Nel merito
Ritenute fondate le motivazioni esposte a fondamento dell'impugnazione promossa, in parziale riforma della sentenza n. 104/2021: pagina 3 di 19 - accertare e dichiarare che gli appellanti nulla devono ad ed in Controparte_3 qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti, ad in CP_6 virtù del rapporto di finanziamento n. 7365274, non essendovi prova scritta e trattandosi di un credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
- rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio limitatamente al calcolo delle rimesse solutorie utilizzando il metodo indicato dal Consulente Tecnico di parte Rag. , Per_3 condannare a restituire ad il complessivo Controparte_3 Parte_1 ammontare addebitato quanto ad interessi, commissioni e spese, così come risulterà dovuto a seguito dell'accertamento istruttorio richiesto;
- accertare e dichiarare che ha incamerato importi non dovuti Controparte_3 per effetto dell'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia e, per
l'effetto, condannare a restituire ad gli Controparte_3 Parte_1 interessi addebitati in misura superiore alla soglia d'usura nella misura che risulterà dovuta a seguito degli accertamenti istruttori.
In subordine
Disporre la compensazione giudiziale tra l'ammontare dell'eventuale importo dovuto
a ed il controcredito vantato da Controparte_3 Parte_1
, condannando – a seconda dei casi – ovvero gli
[...] Controparte_3 appellanti a corrispondere la differenza.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come dedotte nell'atto introduttivo e nelle note di trattazione scritta 17/02/2022 e non accolte ovvero si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU di primo grado, limitatamente al calcolo delle rimesse solutorie - utilizzando la modalità di calcolo indicata dal
Consulente tecnico di parte Rag. - all'accertamento e conseguente calcolo Per_3 degli importi relativi all'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia, il tutto come meglio precisato in narrativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
pagina 4 di 19 Di parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile, ex art. 342 cod. proc. civ., l'appello proposto avverso la sentenza n. 104/2021 del Tribunale di Cremona e, per l'effetto, respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Controparte_3
[...] in subordine, dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis cod. proc. civ., in quanto non vi è alcuna ragionevole probabilità di accoglimento della impugnazione, alla luce di quanto esposto nel paragrafo III;
in ogni caso, respingere l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata per rigettare tutti i motivi esposti al paragrafo VI.
Nel merito: respingere l'appello proposto da nonché da Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 104/2021 resa dal Giudice
[...] Controparte_2 unico del Tribunale di Cremona in data 4 febbraio-22 marzo 2021, confermando la sentenza nelle parti dagli stessi impugnate, per infondatezza dei motivi di appello alla luce di quanto esposto al paragrafo V;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: respingere la richiesta avversaria di CTU siccome del tutto inammissibile quanto ultronea alla luce delle risultanze acquisite all'esito del giudizio di primo grado.
In via di appello incidentale: riformare la sentenza n. 104/2021 resa dal Giudice unico del Tribunale di Cremona in data 4 febbraio-22 marzo 2021 nella parte in cui il credito di Controparte_3 oggetto del decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (RG 2507/2017 Trib. Cremona)
[...] per anticipazione di fatture su rapporto di portafoglio n. 03057/3800/268411 pari a euro 41.88,74 (di cui euro 41.440,33) non è stato ritenuto sussistente perchè non pagina 5 di 19 sufficientemente provato, nonché nella parte in cui il saldo del conto corrente n.
14470 (già 21995) è stato rideterminato con saldo negativo di euro 45.135,21, recependo le risultanze degli elaborati peritali con conteggio delle rimesse solutorie ai fini prescrittivi alla data del 23 settembre 2006 e non già alla data del 15 dicembre
2007, così come nella parte riguardante la statuizione sulle spese di causa e di CTU
e, per l'effetto, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (R.G. 2507/2017 Trib. Cremona) e, così, condannare -in persona del liquidatore legale Parte_1 rappresentante pro tempore-, ed i fideiussori e Controparte_2 Parte_2
in persona dei soci amministratori pro Controparte_1 tempore, a pagare, in solido, ad come in epigrafe Controparte_3 rappresentata, la somma di euro 238.013,23, oltre interessi come contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo effettivo;
accertato e dichiarato che le rimesse solutorie prescritte nella specie sono da considerare con riferimento alla data del 15 dicembre 2007, dichiarare e rideterminare il saldo del conto corrente n. 14470 (già 21995) nella misura che risulterà accertata con applicazione dell'importo di rimesse solutorie prescritte nella misura di euro 39.591,35, come conformemente alle risultanze della acquisita consulenza tecnica d'ufficio; condannare gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo - confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto “la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 196.324,49” oltre interessi come ingiunti, per finanziamento chirografario n. 73652074 – condannare, in ogni caso, e dei fideiussori Parte_1
al Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 pagamento in favore di come in epigrafe rappresentata, della Controparte_3 somma di euro 41.888,74, ovvero della minore somma in linea capitale di euro pagina 6 di 19 41.440,74 per insoluti anticipo fatture su rapporto di portafoglio n.
03057/3800/268411, ora posizione a sofferenza n. 9522/348, il tutto come meglio dettagliato in atti, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oppure la diversa somma - maggiore o minore - che verrà accertata e ritenuta dovuta nel corso del giudizio.”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così
giudicare
Nel merito:
respingere l'appello proposto da nonché da Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 104/2021 resa dal Giudice
[...] Controparte_2 unico del Tribunale di Cremona in data 4 febbraio-22 marzo 2021, confermando la sentenza nelle parti dagli stessi impugnate, per infondatezza dei motivi di appello alla luce di quanto esposto al paragrafo V;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
respingere la richiesta avversaria di CTU siccome del tutto inammissibile quanto ultronea alla luce delle risultanze acquisite all'esito del giudizio di primo grado.
In via di appello incidentale:
riformare la sentenza n. 104/2021 resa dal Giudice unico del Tribunale di Cremona in data 4 febbraio-22 marzo 2021 nella parte in cui il credito di Controparte_3 oggetto del decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (RG 2507/2017 Trib. Cremona)
[...] per anticipazione di fatture su rapporto di portafoglio n. 03057/3800/268411 pari a euro 41.88,74 (di cui euro 41.440,33) non è stato ritenuto sussistente perchè non
pagina 7 di 19 sufficientemente provato, nonché nella parte in cui il saldo del conto corrente n.
14470 (già 21995) è stato rideterminato con saldo negativo di euro 45.135,21, recependo le risultanze degli elaborati peritali con conteggio delle rimesse solutorie ai fini prescrittivi alla data del 23 settembre 2006 e non già alla data del 15 dicembre
2007, così come nella parte riguardante la statuizione sulle spese di causa e di CTU
e, per l'effetto,
in via principale:
confermare il decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (R.G. 2507/2017 Trib. Cremona) e, così, condannare -in persona del liquidatore Parte_1 legale rappresentante pro tempore-, ed i fideiussori Controparte_2 Pt_2
e in persona dei soci amministratori
[...] Controparte_1 pro tempore, a pagare, in solido, ad ., come in epigrafe rappresentata, la CP_6 somma di euro 238.013,23, oltre interessi come contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo effettivo;
accertato e dichiarato che le rimesse solutorie prescritte nella specie sono da considerare con riferimento alla data del 15 dicembre 2007, dichiarare e rideterminare il saldo del conto corrente n. 14470 (già 21995) nella misura che risulterà accertata con applicazione dell'importo di rimesse solutorie prescritte nella misura di euro 39.591,35, come conformemente alle risultanze della acquisita consulenza tecnica d'ufficio;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo - confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto “la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 196.324,49” oltre interessi come ingiunti, per finanziamento chirografario n. 73652074 – condannare, in ogni caso, e dei fideiussori Parte_1
al Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 pagamento in favore di , come in epigrafe rappresentata, della somma di CP_6 euro 41.888,74, ovvero della minore somma in linea capitale di euro 41.440,74 per
pagina 8 di 19 insoluti anticipo fatture su rapporto di portafoglio n. 03057/3800/268411, ora posizione a sofferenza n. 9522/348, il tutto come meglio dettagliato in atti, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oppure la diversa somma - maggiore o minore
- che verrà accertata e ritenuta dovuta nel corso del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in persona del liquidatore pro tempore, Pt_1 Parte_1 [...]
e in persona del CP_2 Parte_2 Controparte_1 socio amministratore Pietro Mazzini, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (RG n. 2507/2017) emesso dal Tribunale di Cremona in favore di
[...]
sollevando le seguenti eccezioni relative ai rapporti azionati Controparte_8 dall'opposta con ricorso monitorio: l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, la carenza di prova del credito azionato in via monitoria con riferimento allo scoperto conto anticipi, nonché eccezione di compensazione con riferimento a due rapporti estranei al presente giudizio, ovvero i contratti di conto corrente nn. 21995 e 2940.
In merito ad esse il tribunale rilevava quanto segue:
-la mediazione era stata svolta, su disposizione del giudice, nel corso del giudizio, ed aveva avuto esito negativo, come risulta dal verbale depositato in data 30/10/2018;
- quanto alla prova del credito azionato, parte opponente nulla aveva eccepito con riferimento al rapporto di finanziamento n. 7365274, non contestando né la stipulazione del finanziamento, né l'erogazione della somma, né il proprio inadempimento. Inoltre, il tribunale dava atto del fatto che la banca avesse prodotto, con riferimento al contratto di finanziamento azionato, i seguenti documenti: a) nell'ambito del procedimento monitorio: copia del contratto di finanziamento, certificazione del credito, lettere di revoca affidamenti in essere e intimazione di pagamento, b) nell'ambito del giudizio di opposizione: estratto conto n. 21995 al 31 agosto 2014 con accredito dell'importo finanziato, sviluppo del piano di pagina 9 di 19 ammortamento del finanziamento, successivo alla stipula del contratto – si precisava tuttavia che non vi era alcun obbligo, per i mutui a tasso variabile, di allegazione del piano di ammortamento, prospetto contabile del finanziamento.
In applicazione della regola generale ex art. 2697 il tribunale osservava che gravava sul mutuatario l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di aver corrisposto le rate richieste in pagamento.
Nel caso di specie era pacifica la stipula del contratto di mutuo e parte opponente non aveva mai negato e contestato di non aver stipulato il contratto, nè di avere ricevuto le somme previste dal contratto (del cui accredito la Banca aveva fornito prova) né aveva dedotto di averle ricevute per causa diversa dal contratto di mutuo in esame, ed inoltre aveva anche riconosciuto di essere inadempiente (affermando di aver pagato solo una parte delle rate). Inoltre, non aveva provato di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, né producendo le contabili di pagamento dell'ammontare azionato o delle singole rate, né chiedendo l'esibizione di tale documentazione da parte della Banca, prima del giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB o all'interno del giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Dunque, il tribunale riteneva che, relativamente al contratto di finanziamento, la prova era stata raggiunta dalla Banca, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
-Per quanto concerne i contratti di conto corrente ed anticipi, il giudice di prime cure, uniformandosi a quanto accertato dal CTU, reputava che la banca non avesse invece fornito sufficiente prova quanto alla regolamentazione delle condizioni economiche del rapporto.
- In considerazione di quanto premesso il tribunale aveva ritenuto che il credito azionato in sede monitoria potesse ritenersi integralmente provato solo con riferimento al finanziamento, ed in conseguenza revocava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la parte opponente al pagamento del minor importo dovuto a titolo di rimborso del finanziamento.
- Quanto alla domanda di compensazione, il tribunale osservava che parte attrice aveva eccepito la nullità radicale dei due contratti di conto corrente ai sensi dell'art. pagina 10 di 19 117 TUB (con la conseguente mancata pattuizione degli importi relativi alla c.m.s. e alla c.d.f), in quanto non dotati di forma scritta, producendo tuttavia gli estratti conto dei due rapporti dal 2002 al 2006 e alcuni documenti di sintesi.
Dunque, era onere della banca dimostrare la pattuizione scritta del contratto, circostanza non effettuata nel contratto.
Veniva pertanto svolta nel giudizio di prime cure una CTU la quale accertava che per il conto n. 14470, il contratto di apertura del c/c del 5/11/1991 era privo di condizioni economiche, e dunque venivano eliminati tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese e commissioni e capitalizzazione, fino al 6/8/2014 (data di sottoscrizione del “Atto integrativo del
Contratto Quadro di affidamento a Breve Termine”), mentre, a decorrere dal
6/08/2014, per il calcolo degli interessi sui saldi debitori, così come per ogni altra spesa e commissione, si applicavano le condizioni previste negli “Atti integrativi” via via sottoscritti dalle parti (il 6/08/2014 ed il 21/08/2014); non venivano considerate eventuali modifiche unilaterali svantaggiose per il correntista, in quanto agli atti “non risulta evidenza del rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni della
Banca d'Italia in questi casi”.
Quanto alla capitalizzazione delle competenze, il CTU aveva escluso il conteggio della capitalizzazione infrannuale delle competenze, non avendo riscontrato alcuna pattuizione utile al riguardo: invero “La sola pattuizione successiva ai contratti di apertura dei conti corrente è stata sottoscritta con gli atti integrativi del 6/08/2014 e del 21/08/2014. Nemmeno in questo caso si ravvisa alcuna legittima pattuizione relativa alla capitalizzazione (infrannuale) delle competenze. È sì vero che i documenti di sintesi, parte integrante degli atti integrativi in oggetto, riportano un chiaro riferimento alla “capitalizzazione trimestrale”, ma si tratta di pattuizione che non rispetta i criteri previsti dalla Delibera CICR del 9/02/2000 per la sua piena legittimità. In proposito, l'Art. 5 (Regolamento di interessi, spese e oneri fiscali), comma 4, del Capitolo 1 (Norme Generali) dell'Atto integrativo stabilisce che “Le norme relative al pagamento periodico degli interessi e di quant'altro dovuto dal
Cliente previste dal contratto di conto corrente a valere sul quale è regolato
pagina 11 di 19 l'affidamento, si applicano anche al contratto quadro di affidamento medesimo, …”
Non essendo presente, in atti, alcun contratto di conto corrente dal quale desumere la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi (per la quale è richiesta la reciprocità della capitalizzazione delle competenze dare e avere,
l'indicazione dei tassi (debitore e creditore) nominali ed effettivi (calcolati tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale), e l'espressa approvazione della clausola anatocistica), ne deriva che nemmeno la capitalizzazione trimestrale per gli affidamenti può essere considerata legittima”.
Con riferimento invece al c/c n. 2940, il CTU aveva accertato che il contratto di apertura del c/c del 19/02/1996 era privo di condizioni economiche, per cui erano stati espunti tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese e commissioni e capitalizzazione, fino al 6/8/2014 (data di sottoscrizione del “Atto integrativo del Contratto Quadro di affidamento a Breve
Termine”), mentre, a decorrere dal 6/08/2014, per il calcolo degli interessi sui saldi debitori, così come per ogni altra spesa e commissione, aveva applicato le condizioni previste negli “Atti integrativi” via via sottoscritti dalle parti (il 6/08/2014 ed il
21/08/2014), non considerando eventuali modifiche unilaterali svantaggiose per il correntista, in quanto agli atti non risultava evidenza del rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni della Banca d'Italia in questi casi.
Quanto alla capitalizzazione delle competenze, il CTU aveva escluso il conteggio della capitalizzazione infrannuale delle competenze, non avendo riscontrato alcuna pattuizione utile al riguardo.
In ordine alla prescrizione delle competenze, invocata dalla banca, il CTU aveva osservato che, considerato che gli unici contratti di affidamento erano stati sottoscritti nel 2014, al fine di determinare l'importo degli affidamenti concessi, utile per la verifica di eventuali rimesse solutorie, aveva tenuto conto di elementi presuntivi precisi. Il CTU aveva quindi provveduto ad analizzare in dettaglio gli estratti conto scalari, ricavando le evidenze riportate in perizia.
Con riguardo al c/c n. 14470 (già n. 21995), le rimesse solutorie erano state pagina 12 di 19 individuate per il decennio anteriore il 23/09/2016, e quindi, era stata considerata la disponibilità degli estratti conto a decorrere dal 2002, per il periodo 01/01/2002-
23/09/2006.
Quanto al termine per l'interruzione della prescrizione, il tribunale osservava che agli atti non vi era alcuna richiesta/messa in mora della cliente precedente all'atto di citazione;
pertanto il periodo prescrittivo decorreva, a ritroso, dal decennio precedente la notifica dell'atto di citazione, con la conseguenza che i conteggi delle rimesse solutorie ai fini prescrittivi dovevano essere svolti fino al 15 dicembre 2007.
-Il tribunale, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, rigettava la doglianza relativa all'usura sopravvenuta.
-Il CTU accertava in conclusione che il saldo del conto corrente n. 14470 (già 21995) era di euro 45.231,21 a debito del correntista e che il saldo del conto corrente n. 2940 era di euro 16.013,75 a debito del correntista. Dunque, entrambi i conti correnti citati risultavano a debito del correntista, per cui non poteva essere dichiarata (in via riconvenzionale) la restituzione delle somme, né la compensazione giudiziale con le somme dovute per via del decreto ingiuntivo, in quanto non vi era alcun importo a credito del cliente.
In conclusione, il tribunale, in accoglimento parziale della domanda principale proposta da parte opponente, revocava il decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (RG n.
2507/2017) emesso dal Tribunale di Cremona e condannava parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 196.324,49, oltre interessi per come già ingiunti (con riferimento solo al rapporto di finanziamento) con il decreto ingiuntivo revocato;
in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte opponente dichiarava che il saldo del conto corrente n. 14470 (già 21995) era di euro 45.231,21 a debito del correntista e che il saldo del conto corrente n. 2940 (già
n. 26799) era di euro 16.013,75 a debito del correntista, e ne disponeva pertanto la correzione a carico della parte opposta;
dichiarava integralmente compensate le spese di lite;
poneva gli onorari del CTU, come già liquidati in corso di causa, definitivamente a carico delle parti per la quota del 50% ciascuno.
pagina 13 di 19 ***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1
, il Sig. e il Sig.
[...] Parte_2 Controparte_2 personalmente ed in qualità di ex socio della società Controparte_1 in persona del suo procuratore generale, Sig.ra per i seguenti
[...] Parte_3 motivi:
3) in merito al rapporto di finanziamento n. 7365274, il Giudice ritiene erroneamente che nulla sia stato contestato dagli appellanti, incorrendo così in violazione di legge in ordine alla regola generale circa l'onere della prova: parte appellante afferma che il tribunale ha erroneamente valutato l'onere probatorio in carico alla banca, in quanto avrebbe prodotto unicamente un documento rappresentante un mero estratto di saldoconto e non un estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 395/1993.
Chiede conseguentemente che la sentenza venga riformata disponendo che gli appellanti nulla devono alla banca per il rapporto di finanziamento.
2)Ulteriormente parte appellante censura il conteggio effettuato dal CTU in merito all'accertamento della prescrizione e delle rimesse solutorie, conseguentemente chiede il parziale rinnovo della CTU.
3) Parte appellante contesta la pronuncia impugnata rispetto alla decisione relativa all'usura sopravvenuta, ed eccepisce che la giurisprudenza richiamata risulta inconferente rispetto al caso di specie.
***
Costituendosi in giudizio la banca eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ed in subordine l'infondatezza dell'appello. pagina 14 di 19 Ulteriormente parte appellata propone appello incidentale eccependo la contraddittorietà e il vizio di motivazione per erronea valutazione ex artt. 115 e 116
c.p.c. degli elementi probatori acquisiti in giudizio circa la dimostrazione della stipulazione di quattro contratti di anticipo fatture, nonché rispetto alla data valuta ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Infine, parte appellata contesta anche la decisione in punto spese di lite, chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza le spese vengano poste a carico di parte appellante almeno nella misura di 2/3.
In data 16 giugno 2022 interveniva in giudizio rappresentata da Controparte_6
quale cessionaria del credito, in quanto nell'ambito di un Controparte_4 programma di cessioni aveva acquistato, pro soluto ed in blocco, Controparte_6 dalla Cedente tutti i crediti derivanti da finanziamenti che presentavano le caratteristiche meglio descritte nella Gazzetta Ufficiale nr. 45 del 19 aprile 2022.
Costituendosi in giudizio faceva proprie tutte le deduzioni e difese di parte appellata, di cui chiedeva l'estromissione ex art. 111, comma 3 c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta la richiesta formulata da Controparte_6 terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c., di estromissione di parte appellata dal presente giudizio, preso atto dell'assenza di una comune volontà delle parti sul punto.
***
Ulteriormente in via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, indicando le censure pagina 15 di 19 proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
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Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse assolto il proprio onere probatorio concernente il contratto di finanziamento.
Si osserva che, come rilevato dal giudice di prime cure, parte appellata ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio il contratto di finanziamento, la certificazione del credito, le lettere di revoca degli affidamenti in essere e l'intimazione di pagamento, l'estratto conto n. 21995 del 31 agosto 2014 con accredito dell'importo finanziato, lo sviluppo del piano di ammortamento del finanziamento successivo alla stipula del contratto, nonché il prospetto contabile del finanziamento.
Dunque, parte appellante ha prodotto tutta la documentazione comprovate il proprio credito, ed era onere di parte appellante dimostrare il proprio adempimento, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
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Ulteriormente parte appellante censura la pronuncia di prime cure rispetto al metodo di conteggio utilizzato per la quantificazione degli importi prescritti.
Ad avviso dell'appellante l'indagine circa l'esistenza di rimesse solutorie va effettuata, una volta determinato il saldo disponibile, ricostruendo il saldo capitale
(pagamenti/ rimesse ed interessi a credito), tenendo separati gli interessi passivi e le altre competenze addebitate dalla banca e, quindi, determinando il saldo capitale rettificato, emendando di volta in volta, in un processo iterativo, il saldo capitale delle rimesse, che, assumendo la veste di pagamento (saldo in extra fido), dovranno essere pagina 16 di 19 prioritariamente rivolte a ripianare gli interessi, debitamente ricalcolati sull'extra fido rettificato, nonché le spese e gli altri oneri.
Ritiene il collegio che tale considerazione, in se stessa astrattamente condivisibile, non risulti tuttavia di rilievo ai fini del decidere, essa avendo rilievo soltanto ai fini dell'accertamento circa la fondatezza o meno dell'azione di ripetizione dell'indebito, non essendosi allegato né provato che, facendo applicazione del diverso criterio proposto, si passerebbe da un saldo finale a debito del correntista (per 45.231,21 euro rispetto al saldo del cc n. 14470 e per 16.013,75 euro rispetto al saldo del cc. n. 2940) ad un saldo a credito, suscettibile pertanto di ripetizione.
Non essendosi pertanto prospettata l'eventualità in concreto di tale passaggio del saldo da negativo a positivo, ritiene il collegio esser superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento al riguardo a mezzo di CTU.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello, il quale determina l'assorbimento dell'appello incidentale proposto inerente alla prescrizione.
***
Infine, con il terzo motivo parte appellante censura la pronuncia di prime cure rispetto al rigetto dell'eccezione relativa alla sussistenza di usura sopravvenuta.
In via preliminare si osserva che risulta inconferente l'argomentazione relativa al fatto che la giurisprudenza richiamata riguardi differenti contratti bancari, in quanto, secondo principio giurisprudenziale consolidato, è pacifica l'applicabilità a tutti i contratti bancari delle pronunce riguardanti tematiche suscettibili di applicazione generale.
Quanto al merito si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso la rilevanza della usura sopravvenuta avendo riguardo a fattispecie di
<contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione
pagina 17 di 19 dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione>>.
Ne consegue che anche qualora si fosse verificata nel corso del rapporto usura sopravvenuta essa risulta irrilevante, in quanto l'unica usura che consente la ripetizione di somme indebitamente versate è quella originaria.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta l'appello proposto.
Spese
Quanto alle spese di lite, rilevata la reciproca sostanziale soccombenza delle parti la
Corte dispone, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite fra parte appellante e parte appellata. Cui consegue il rigetto dell'appello incidentale proposto in punto spese da parte appellata.
Egualmente si dispone la compensazione delle spese di lite relative all'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_6
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante principale e di quello incidentale la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da , dal Sig. Parte_1 dal Sig. avverso sentenza del Parte_2 Controparte_2
Tribunale di Cremona, Sez. Civile, pubblicata in data 22 marzo 2021 con il n.
104/2021, così come l'appello incidentale.
- compensa le spese di lite fra le parti.
pagina 18 di 19 Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1097/2021 promossa con atto di citazione notificato in data
22 ottobre 2021
d a
(P.IVA con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in NG DE OT (CR) Via Giuseppina n. 10, in personale del liquidatore,
Sig. del Sig. (C.F. ), Parte_2 Parte_2 C.F._1 personalmente ed in qualità di ex socio della società Controparte_1
(P.IVA , residente in [...]
Vidiceto n. 10, e del Sig. (C.F. Controparte_2
, personalmente ed in qualità di ex socio della società C.F._2
(P.IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 19 procuratore generale, Sig.ra (C.F. ) nata a Parte_3 C.F._3
Cremona il 31/05/1993, rappresentati ed assistiti, dagli Avv.ti BREGALANTI
PAOLO (C.F. del Foro di Cremona ed C.F._4 [...]
(C.F. ) del Foro di Brescia, presso lo studio Parte_4 C.F._5 della quale eleggono domicilio in Brescia Via Ferramola n. 14.
APPELLANTE
c o n t r o
con sede legale a Torino, piazza San Carlo n. 156, Controparte_3
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino P.IVA_3
Partita IVA società capogruppo del Gruppo Bancario “ P.IVA_4 [...]
”, iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, ed all'Albo Banche al n. 5361, e per CP_3 essa, quale mandataria, in forza di procura speciale in data 28 novembre 2018, in autentica dott. notaio in Milano, rep. 6607 – racc. 3488, registrata a Persona_1
Milano2 in data 29 novembre 2018 al n. 59825 serie 1T, Controparte_4 con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
A- , iscritta al R.E.A. di Milano al n. P.IVA_5
2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in persona del procuratore dott. CP_5 nato a [...] il [...] (C. F. ),
[...] C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv. BORSIERI ALBERTO (C. F.
), procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F._7
APPELLATO
e
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_6
(C.F. ), iscritta al n. 35892.9 dell'Elenco delle società veicolo di P.IVA_6 cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del pagina 2 di 19 Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 20 aprile 2022 in autentica notaio dott. notaio Persona_2 in Sacile, rep. n. 33134 – racc. n. 22224, da con sede legale in Controparte_4
Milano Via Bastioni di Porta Nuova n. 19, (C.F. ), società esercente P.IVA_5
l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla
Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, in persona del Procuratore (Codice Fiscale ), Controparte_7 CodiceFiscale_8 rappresentata e difesa dall'avv. BORSIERI ALBERTO (C. F.
), procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F._7
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sez. Civile, pubblicata in data 22 marzo 2021 con il n. 104/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 104/2021 emessa in data
4.02.2021 e depositata in data 22/03/2021, resa fra le parti, previa ogni opportuna declaratoria e rigettata ogni eventuale domanda dell'appellata in via di appello incidentale:
Nel merito
Ritenute fondate le motivazioni esposte a fondamento dell'impugnazione promossa, in parziale riforma della sentenza n. 104/2021: pagina 3 di 19 - accertare e dichiarare che gli appellanti nulla devono ad ed in Controparte_3 qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti, ad in CP_6 virtù del rapporto di finanziamento n. 7365274, non essendovi prova scritta e trattandosi di un credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
- rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio limitatamente al calcolo delle rimesse solutorie utilizzando il metodo indicato dal Consulente Tecnico di parte Rag. , Per_3 condannare a restituire ad il complessivo Controparte_3 Parte_1 ammontare addebitato quanto ad interessi, commissioni e spese, così come risulterà dovuto a seguito dell'accertamento istruttorio richiesto;
- accertare e dichiarare che ha incamerato importi non dovuti Controparte_3 per effetto dell'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia e, per
l'effetto, condannare a restituire ad gli Controparte_3 Parte_1 interessi addebitati in misura superiore alla soglia d'usura nella misura che risulterà dovuta a seguito degli accertamenti istruttori.
In subordine
Disporre la compensazione giudiziale tra l'ammontare dell'eventuale importo dovuto
a ed il controcredito vantato da Controparte_3 Parte_1
, condannando – a seconda dei casi – ovvero gli
[...] Controparte_3 appellanti a corrispondere la differenza.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come dedotte nell'atto introduttivo e nelle note di trattazione scritta 17/02/2022 e non accolte ovvero si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU di primo grado, limitatamente al calcolo delle rimesse solutorie - utilizzando la modalità di calcolo indicata dal
Consulente tecnico di parte Rag. - all'accertamento e conseguente calcolo Per_3 degli importi relativi all'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia, il tutto come meglio precisato in narrativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
pagina 4 di 19 Di parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile, ex art. 342 cod. proc. civ., l'appello proposto avverso la sentenza n. 104/2021 del Tribunale di Cremona e, per l'effetto, respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Controparte_3
[...] in subordine, dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis cod. proc. civ., in quanto non vi è alcuna ragionevole probabilità di accoglimento della impugnazione, alla luce di quanto esposto nel paragrafo III;
in ogni caso, respingere l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata per rigettare tutti i motivi esposti al paragrafo VI.
Nel merito: respingere l'appello proposto da nonché da Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 104/2021 resa dal Giudice
[...] Controparte_2 unico del Tribunale di Cremona in data 4 febbraio-22 marzo 2021, confermando la sentenza nelle parti dagli stessi impugnate, per infondatezza dei motivi di appello alla luce di quanto esposto al paragrafo V;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: respingere la richiesta avversaria di CTU siccome del tutto inammissibile quanto ultronea alla luce delle risultanze acquisite all'esito del giudizio di primo grado.
In via di appello incidentale: riformare la sentenza n. 104/2021 resa dal Giudice unico del Tribunale di Cremona in data 4 febbraio-22 marzo 2021 nella parte in cui il credito di Controparte_3 oggetto del decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (RG 2507/2017 Trib. Cremona)
[...] per anticipazione di fatture su rapporto di portafoglio n. 03057/3800/268411 pari a euro 41.88,74 (di cui euro 41.440,33) non è stato ritenuto sussistente perchè non pagina 5 di 19 sufficientemente provato, nonché nella parte in cui il saldo del conto corrente n.
14470 (già 21995) è stato rideterminato con saldo negativo di euro 45.135,21, recependo le risultanze degli elaborati peritali con conteggio delle rimesse solutorie ai fini prescrittivi alla data del 23 settembre 2006 e non già alla data del 15 dicembre
2007, così come nella parte riguardante la statuizione sulle spese di causa e di CTU
e, per l'effetto, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (R.G. 2507/2017 Trib. Cremona) e, così, condannare -in persona del liquidatore legale Parte_1 rappresentante pro tempore-, ed i fideiussori e Controparte_2 Parte_2
in persona dei soci amministratori pro Controparte_1 tempore, a pagare, in solido, ad come in epigrafe Controparte_3 rappresentata, la somma di euro 238.013,23, oltre interessi come contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo effettivo;
accertato e dichiarato che le rimesse solutorie prescritte nella specie sono da considerare con riferimento alla data del 15 dicembre 2007, dichiarare e rideterminare il saldo del conto corrente n. 14470 (già 21995) nella misura che risulterà accertata con applicazione dell'importo di rimesse solutorie prescritte nella misura di euro 39.591,35, come conformemente alle risultanze della acquisita consulenza tecnica d'ufficio; condannare gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo - confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto “la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 196.324,49” oltre interessi come ingiunti, per finanziamento chirografario n. 73652074 – condannare, in ogni caso, e dei fideiussori Parte_1
al Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 pagamento in favore di come in epigrafe rappresentata, della Controparte_3 somma di euro 41.888,74, ovvero della minore somma in linea capitale di euro pagina 6 di 19 41.440,74 per insoluti anticipo fatture su rapporto di portafoglio n.
03057/3800/268411, ora posizione a sofferenza n. 9522/348, il tutto come meglio dettagliato in atti, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oppure la diversa somma - maggiore o minore - che verrà accertata e ritenuta dovuta nel corso del giudizio.”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così
giudicare
Nel merito:
respingere l'appello proposto da nonché da Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 104/2021 resa dal Giudice
[...] Controparte_2 unico del Tribunale di Cremona in data 4 febbraio-22 marzo 2021, confermando la sentenza nelle parti dagli stessi impugnate, per infondatezza dei motivi di appello alla luce di quanto esposto al paragrafo V;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
respingere la richiesta avversaria di CTU siccome del tutto inammissibile quanto ultronea alla luce delle risultanze acquisite all'esito del giudizio di primo grado.
In via di appello incidentale:
riformare la sentenza n. 104/2021 resa dal Giudice unico del Tribunale di Cremona in data 4 febbraio-22 marzo 2021 nella parte in cui il credito di Controparte_3 oggetto del decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (RG 2507/2017 Trib. Cremona)
[...] per anticipazione di fatture su rapporto di portafoglio n. 03057/3800/268411 pari a euro 41.88,74 (di cui euro 41.440,33) non è stato ritenuto sussistente perchè non
pagina 7 di 19 sufficientemente provato, nonché nella parte in cui il saldo del conto corrente n.
14470 (già 21995) è stato rideterminato con saldo negativo di euro 45.135,21, recependo le risultanze degli elaborati peritali con conteggio delle rimesse solutorie ai fini prescrittivi alla data del 23 settembre 2006 e non già alla data del 15 dicembre
2007, così come nella parte riguardante la statuizione sulle spese di causa e di CTU
e, per l'effetto,
in via principale:
confermare il decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (R.G. 2507/2017 Trib. Cremona) e, così, condannare -in persona del liquidatore Parte_1 legale rappresentante pro tempore-, ed i fideiussori Controparte_2 Pt_2
e in persona dei soci amministratori
[...] Controparte_1 pro tempore, a pagare, in solido, ad ., come in epigrafe rappresentata, la CP_6 somma di euro 238.013,23, oltre interessi come contrattualmente pattuiti dal dovuto al saldo effettivo;
accertato e dichiarato che le rimesse solutorie prescritte nella specie sono da considerare con riferimento alla data del 15 dicembre 2007, dichiarare e rideterminare il saldo del conto corrente n. 14470 (già 21995) nella misura che risulterà accertata con applicazione dell'importo di rimesse solutorie prescritte nella misura di euro 39.591,35, come conformemente alle risultanze della acquisita consulenza tecnica d'ufficio;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo - confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto “la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 196.324,49” oltre interessi come ingiunti, per finanziamento chirografario n. 73652074 – condannare, in ogni caso, e dei fideiussori Parte_1
al Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 pagamento in favore di , come in epigrafe rappresentata, della somma di CP_6 euro 41.888,74, ovvero della minore somma in linea capitale di euro 41.440,74 per
pagina 8 di 19 insoluti anticipo fatture su rapporto di portafoglio n. 03057/3800/268411, ora posizione a sofferenza n. 9522/348, il tutto come meglio dettagliato in atti, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oppure la diversa somma - maggiore o minore
- che verrà accertata e ritenuta dovuta nel corso del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in persona del liquidatore pro tempore, Pt_1 Parte_1 [...]
e in persona del CP_2 Parte_2 Controparte_1 socio amministratore Pietro Mazzini, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (RG n. 2507/2017) emesso dal Tribunale di Cremona in favore di
[...]
sollevando le seguenti eccezioni relative ai rapporti azionati Controparte_8 dall'opposta con ricorso monitorio: l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, la carenza di prova del credito azionato in via monitoria con riferimento allo scoperto conto anticipi, nonché eccezione di compensazione con riferimento a due rapporti estranei al presente giudizio, ovvero i contratti di conto corrente nn. 21995 e 2940.
In merito ad esse il tribunale rilevava quanto segue:
-la mediazione era stata svolta, su disposizione del giudice, nel corso del giudizio, ed aveva avuto esito negativo, come risulta dal verbale depositato in data 30/10/2018;
- quanto alla prova del credito azionato, parte opponente nulla aveva eccepito con riferimento al rapporto di finanziamento n. 7365274, non contestando né la stipulazione del finanziamento, né l'erogazione della somma, né il proprio inadempimento. Inoltre, il tribunale dava atto del fatto che la banca avesse prodotto, con riferimento al contratto di finanziamento azionato, i seguenti documenti: a) nell'ambito del procedimento monitorio: copia del contratto di finanziamento, certificazione del credito, lettere di revoca affidamenti in essere e intimazione di pagamento, b) nell'ambito del giudizio di opposizione: estratto conto n. 21995 al 31 agosto 2014 con accredito dell'importo finanziato, sviluppo del piano di pagina 9 di 19 ammortamento del finanziamento, successivo alla stipula del contratto – si precisava tuttavia che non vi era alcun obbligo, per i mutui a tasso variabile, di allegazione del piano di ammortamento, prospetto contabile del finanziamento.
In applicazione della regola generale ex art. 2697 il tribunale osservava che gravava sul mutuatario l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di aver corrisposto le rate richieste in pagamento.
Nel caso di specie era pacifica la stipula del contratto di mutuo e parte opponente non aveva mai negato e contestato di non aver stipulato il contratto, nè di avere ricevuto le somme previste dal contratto (del cui accredito la Banca aveva fornito prova) né aveva dedotto di averle ricevute per causa diversa dal contratto di mutuo in esame, ed inoltre aveva anche riconosciuto di essere inadempiente (affermando di aver pagato solo una parte delle rate). Inoltre, non aveva provato di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, né producendo le contabili di pagamento dell'ammontare azionato o delle singole rate, né chiedendo l'esibizione di tale documentazione da parte della Banca, prima del giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB o all'interno del giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Dunque, il tribunale riteneva che, relativamente al contratto di finanziamento, la prova era stata raggiunta dalla Banca, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
-Per quanto concerne i contratti di conto corrente ed anticipi, il giudice di prime cure, uniformandosi a quanto accertato dal CTU, reputava che la banca non avesse invece fornito sufficiente prova quanto alla regolamentazione delle condizioni economiche del rapporto.
- In considerazione di quanto premesso il tribunale aveva ritenuto che il credito azionato in sede monitoria potesse ritenersi integralmente provato solo con riferimento al finanziamento, ed in conseguenza revocava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la parte opponente al pagamento del minor importo dovuto a titolo di rimborso del finanziamento.
- Quanto alla domanda di compensazione, il tribunale osservava che parte attrice aveva eccepito la nullità radicale dei due contratti di conto corrente ai sensi dell'art. pagina 10 di 19 117 TUB (con la conseguente mancata pattuizione degli importi relativi alla c.m.s. e alla c.d.f), in quanto non dotati di forma scritta, producendo tuttavia gli estratti conto dei due rapporti dal 2002 al 2006 e alcuni documenti di sintesi.
Dunque, era onere della banca dimostrare la pattuizione scritta del contratto, circostanza non effettuata nel contratto.
Veniva pertanto svolta nel giudizio di prime cure una CTU la quale accertava che per il conto n. 14470, il contratto di apertura del c/c del 5/11/1991 era privo di condizioni economiche, e dunque venivano eliminati tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese e commissioni e capitalizzazione, fino al 6/8/2014 (data di sottoscrizione del “Atto integrativo del
Contratto Quadro di affidamento a Breve Termine”), mentre, a decorrere dal
6/08/2014, per il calcolo degli interessi sui saldi debitori, così come per ogni altra spesa e commissione, si applicavano le condizioni previste negli “Atti integrativi” via via sottoscritti dalle parti (il 6/08/2014 ed il 21/08/2014); non venivano considerate eventuali modifiche unilaterali svantaggiose per il correntista, in quanto agli atti “non risulta evidenza del rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni della
Banca d'Italia in questi casi”.
Quanto alla capitalizzazione delle competenze, il CTU aveva escluso il conteggio della capitalizzazione infrannuale delle competenze, non avendo riscontrato alcuna pattuizione utile al riguardo: invero “La sola pattuizione successiva ai contratti di apertura dei conti corrente è stata sottoscritta con gli atti integrativi del 6/08/2014 e del 21/08/2014. Nemmeno in questo caso si ravvisa alcuna legittima pattuizione relativa alla capitalizzazione (infrannuale) delle competenze. È sì vero che i documenti di sintesi, parte integrante degli atti integrativi in oggetto, riportano un chiaro riferimento alla “capitalizzazione trimestrale”, ma si tratta di pattuizione che non rispetta i criteri previsti dalla Delibera CICR del 9/02/2000 per la sua piena legittimità. In proposito, l'Art. 5 (Regolamento di interessi, spese e oneri fiscali), comma 4, del Capitolo 1 (Norme Generali) dell'Atto integrativo stabilisce che “Le norme relative al pagamento periodico degli interessi e di quant'altro dovuto dal
Cliente previste dal contratto di conto corrente a valere sul quale è regolato
pagina 11 di 19 l'affidamento, si applicano anche al contratto quadro di affidamento medesimo, …”
Non essendo presente, in atti, alcun contratto di conto corrente dal quale desumere la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi (per la quale è richiesta la reciprocità della capitalizzazione delle competenze dare e avere,
l'indicazione dei tassi (debitore e creditore) nominali ed effettivi (calcolati tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale), e l'espressa approvazione della clausola anatocistica), ne deriva che nemmeno la capitalizzazione trimestrale per gli affidamenti può essere considerata legittima”.
Con riferimento invece al c/c n. 2940, il CTU aveva accertato che il contratto di apertura del c/c del 19/02/1996 era privo di condizioni economiche, per cui erano stati espunti tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese e commissioni e capitalizzazione, fino al 6/8/2014 (data di sottoscrizione del “Atto integrativo del Contratto Quadro di affidamento a Breve
Termine”), mentre, a decorrere dal 6/08/2014, per il calcolo degli interessi sui saldi debitori, così come per ogni altra spesa e commissione, aveva applicato le condizioni previste negli “Atti integrativi” via via sottoscritti dalle parti (il 6/08/2014 ed il
21/08/2014), non considerando eventuali modifiche unilaterali svantaggiose per il correntista, in quanto agli atti non risultava evidenza del rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni della Banca d'Italia in questi casi.
Quanto alla capitalizzazione delle competenze, il CTU aveva escluso il conteggio della capitalizzazione infrannuale delle competenze, non avendo riscontrato alcuna pattuizione utile al riguardo.
In ordine alla prescrizione delle competenze, invocata dalla banca, il CTU aveva osservato che, considerato che gli unici contratti di affidamento erano stati sottoscritti nel 2014, al fine di determinare l'importo degli affidamenti concessi, utile per la verifica di eventuali rimesse solutorie, aveva tenuto conto di elementi presuntivi precisi. Il CTU aveva quindi provveduto ad analizzare in dettaglio gli estratti conto scalari, ricavando le evidenze riportate in perizia.
Con riguardo al c/c n. 14470 (già n. 21995), le rimesse solutorie erano state pagina 12 di 19 individuate per il decennio anteriore il 23/09/2016, e quindi, era stata considerata la disponibilità degli estratti conto a decorrere dal 2002, per il periodo 01/01/2002-
23/09/2006.
Quanto al termine per l'interruzione della prescrizione, il tribunale osservava che agli atti non vi era alcuna richiesta/messa in mora della cliente precedente all'atto di citazione;
pertanto il periodo prescrittivo decorreva, a ritroso, dal decennio precedente la notifica dell'atto di citazione, con la conseguenza che i conteggi delle rimesse solutorie ai fini prescrittivi dovevano essere svolti fino al 15 dicembre 2007.
-Il tribunale, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, rigettava la doglianza relativa all'usura sopravvenuta.
-Il CTU accertava in conclusione che il saldo del conto corrente n. 14470 (già 21995) era di euro 45.231,21 a debito del correntista e che il saldo del conto corrente n. 2940 era di euro 16.013,75 a debito del correntista. Dunque, entrambi i conti correnti citati risultavano a debito del correntista, per cui non poteva essere dichiarata (in via riconvenzionale) la restituzione delle somme, né la compensazione giudiziale con le somme dovute per via del decreto ingiuntivo, in quanto non vi era alcun importo a credito del cliente.
In conclusione, il tribunale, in accoglimento parziale della domanda principale proposta da parte opponente, revocava il decreto ingiuntivo n. 1221/2017 (RG n.
2507/2017) emesso dal Tribunale di Cremona e condannava parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 196.324,49, oltre interessi per come già ingiunti (con riferimento solo al rapporto di finanziamento) con il decreto ingiuntivo revocato;
in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte opponente dichiarava che il saldo del conto corrente n. 14470 (già 21995) era di euro 45.231,21 a debito del correntista e che il saldo del conto corrente n. 2940 (già
n. 26799) era di euro 16.013,75 a debito del correntista, e ne disponeva pertanto la correzione a carico della parte opposta;
dichiarava integralmente compensate le spese di lite;
poneva gli onorari del CTU, come già liquidati in corso di causa, definitivamente a carico delle parti per la quota del 50% ciascuno.
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Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1
, il Sig. e il Sig.
[...] Parte_2 Controparte_2 personalmente ed in qualità di ex socio della società Controparte_1 in persona del suo procuratore generale, Sig.ra per i seguenti
[...] Parte_3 motivi:
3) in merito al rapporto di finanziamento n. 7365274, il Giudice ritiene erroneamente che nulla sia stato contestato dagli appellanti, incorrendo così in violazione di legge in ordine alla regola generale circa l'onere della prova: parte appellante afferma che il tribunale ha erroneamente valutato l'onere probatorio in carico alla banca, in quanto avrebbe prodotto unicamente un documento rappresentante un mero estratto di saldoconto e non un estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 395/1993.
Chiede conseguentemente che la sentenza venga riformata disponendo che gli appellanti nulla devono alla banca per il rapporto di finanziamento.
2)Ulteriormente parte appellante censura il conteggio effettuato dal CTU in merito all'accertamento della prescrizione e delle rimesse solutorie, conseguentemente chiede il parziale rinnovo della CTU.
3) Parte appellante contesta la pronuncia impugnata rispetto alla decisione relativa all'usura sopravvenuta, ed eccepisce che la giurisprudenza richiamata risulta inconferente rispetto al caso di specie.
***
Costituendosi in giudizio la banca eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ed in subordine l'infondatezza dell'appello. pagina 14 di 19 Ulteriormente parte appellata propone appello incidentale eccependo la contraddittorietà e il vizio di motivazione per erronea valutazione ex artt. 115 e 116
c.p.c. degli elementi probatori acquisiti in giudizio circa la dimostrazione della stipulazione di quattro contratti di anticipo fatture, nonché rispetto alla data valuta ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Infine, parte appellata contesta anche la decisione in punto spese di lite, chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza le spese vengano poste a carico di parte appellante almeno nella misura di 2/3.
In data 16 giugno 2022 interveniva in giudizio rappresentata da Controparte_6
quale cessionaria del credito, in quanto nell'ambito di un Controparte_4 programma di cessioni aveva acquistato, pro soluto ed in blocco, Controparte_6 dalla Cedente tutti i crediti derivanti da finanziamenti che presentavano le caratteristiche meglio descritte nella Gazzetta Ufficiale nr. 45 del 19 aprile 2022.
Costituendosi in giudizio faceva proprie tutte le deduzioni e difese di parte appellata, di cui chiedeva l'estromissione ex art. 111, comma 3 c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta la richiesta formulata da Controparte_6 terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c., di estromissione di parte appellata dal presente giudizio, preso atto dell'assenza di una comune volontà delle parti sul punto.
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Ulteriormente in via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, indicando le censure pagina 15 di 19 proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
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Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse assolto il proprio onere probatorio concernente il contratto di finanziamento.
Si osserva che, come rilevato dal giudice di prime cure, parte appellata ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio il contratto di finanziamento, la certificazione del credito, le lettere di revoca degli affidamenti in essere e l'intimazione di pagamento, l'estratto conto n. 21995 del 31 agosto 2014 con accredito dell'importo finanziato, lo sviluppo del piano di ammortamento del finanziamento successivo alla stipula del contratto, nonché il prospetto contabile del finanziamento.
Dunque, parte appellante ha prodotto tutta la documentazione comprovate il proprio credito, ed era onere di parte appellante dimostrare il proprio adempimento, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
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Ulteriormente parte appellante censura la pronuncia di prime cure rispetto al metodo di conteggio utilizzato per la quantificazione degli importi prescritti.
Ad avviso dell'appellante l'indagine circa l'esistenza di rimesse solutorie va effettuata, una volta determinato il saldo disponibile, ricostruendo il saldo capitale
(pagamenti/ rimesse ed interessi a credito), tenendo separati gli interessi passivi e le altre competenze addebitate dalla banca e, quindi, determinando il saldo capitale rettificato, emendando di volta in volta, in un processo iterativo, il saldo capitale delle rimesse, che, assumendo la veste di pagamento (saldo in extra fido), dovranno essere pagina 16 di 19 prioritariamente rivolte a ripianare gli interessi, debitamente ricalcolati sull'extra fido rettificato, nonché le spese e gli altri oneri.
Ritiene il collegio che tale considerazione, in se stessa astrattamente condivisibile, non risulti tuttavia di rilievo ai fini del decidere, essa avendo rilievo soltanto ai fini dell'accertamento circa la fondatezza o meno dell'azione di ripetizione dell'indebito, non essendosi allegato né provato che, facendo applicazione del diverso criterio proposto, si passerebbe da un saldo finale a debito del correntista (per 45.231,21 euro rispetto al saldo del cc n. 14470 e per 16.013,75 euro rispetto al saldo del cc. n. 2940) ad un saldo a credito, suscettibile pertanto di ripetizione.
Non essendosi pertanto prospettata l'eventualità in concreto di tale passaggio del saldo da negativo a positivo, ritiene il collegio esser superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento al riguardo a mezzo di CTU.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello, il quale determina l'assorbimento dell'appello incidentale proposto inerente alla prescrizione.
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Infine, con il terzo motivo parte appellante censura la pronuncia di prime cure rispetto al rigetto dell'eccezione relativa alla sussistenza di usura sopravvenuta.
In via preliminare si osserva che risulta inconferente l'argomentazione relativa al fatto che la giurisprudenza richiamata riguardi differenti contratti bancari, in quanto, secondo principio giurisprudenziale consolidato, è pacifica l'applicabilità a tutti i contratti bancari delle pronunce riguardanti tematiche suscettibili di applicazione generale.
Quanto al merito si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso la rilevanza della usura sopravvenuta avendo riguardo a fattispecie di
<contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione
pagina 17 di 19 dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione>>.
Ne consegue che anche qualora si fosse verificata nel corso del rapporto usura sopravvenuta essa risulta irrilevante, in quanto l'unica usura che consente la ripetizione di somme indebitamente versate è quella originaria.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta l'appello proposto.
Spese
Quanto alle spese di lite, rilevata la reciproca sostanziale soccombenza delle parti la
Corte dispone, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite fra parte appellante e parte appellata. Cui consegue il rigetto dell'appello incidentale proposto in punto spese da parte appellata.
Egualmente si dispone la compensazione delle spese di lite relative all'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_6
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante principale e di quello incidentale la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da , dal Sig. Parte_1 dal Sig. avverso sentenza del Parte_2 Controparte_2
Tribunale di Cremona, Sez. Civile, pubblicata in data 22 marzo 2021 con il n.
104/2021, così come l'appello incidentale.
- compensa le spese di lite fra le parti.
pagina 18 di 19 Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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