Art. 3.
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati;
b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche del personale di vigilanza in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747 , o perche', pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1 maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perche', pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;
d) i dipendenti degli incaricati di passaggi a livello, di cui all'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati;
b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche del personale di vigilanza in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747 , o perche', pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1 maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perche', pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;
d) i dipendenti degli incaricati di passaggi a livello, di cui all'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.