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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/12/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1563/2022 R.G., avente per oggetto: “domanda di separazione giudiziale tra coniugi”, proposta
DA
, nato ad [...] (D) il 23/12/1975, C.F. e residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Giunta, in Caltanissetta Viale della
Regione n.61, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
LL PR (CL) alla Via Palermo, 3, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, in Viale della
1 2
Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, che la rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso alla comparsa di costituzione.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni del ricorrente: “PIACCIA AL G.I. ed al TRIBUNALE
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , senza alcun Controparte_1 Parte_1
addebito al marito e, all'esito, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cammarata
l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
Confermare l'assegnazione della casa adibita a domicilio familiare, di proprietà dell e concessa Pt_2
in locazione, alla SI.ra , ed ordinare alla stessa il pagamento del relativo canone all' di Controparte_1 Pt_2
competenza; la predetta la potrà occupare da sola o assieme ai figli che con la stessa vorranno coabitare,
con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti fatta eccezione dei beni personali del marito e quelli di sua esclusiva proprietà che ancora si trovano nella abitazione e che allo stesso dovranno essere riconsegnati;
Consentire ai figli, entrambi maggiorenni ed emancipati, di relazionarsi con il padre senza limiti alcuni di tempo o di luogo, sia per le visite che per i contatti con lo stesso.
Consentire che i coniugi vivano separati e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più
opportuno con obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione della stessa reciprocamente.
Disporre che i coniugi acconsentano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio sia per motivi di svago che di lavoro.
Confermare in ogni sua parte l'Ordinanza del G.I. del 13/5/2024, modificativa della precedente emessa in prime cure dal Presidente istruttore, in ordine al pagamento del mantenimento solo per il figlio ià fissato nella misura di €. 150.00 mensili. Per_1
2 3
Condannare la resistente alle spese e compensi del giudizio”
Conclusioni della resistente: “-previa precisazione del contenuto dell'Ordinanza resa dal SI. G.D. in punto di revoca dell'assegno a favore della moglie per il mantenimento della medesima, precisare che la revoca è relativa ad €.70.00 e non anche al maggior importo di €.180.00 disposto per il pagamento del rateo del mutuo, tra l'altro non contestato;
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e e, all'esito Controparte_1 Parte_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cammarata l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
Confermare l'assegnazione della casa adibita a domicilio familiare, di proprietà dell e concessa Pt_2
in locazione, alla SI.ra , convivente con il figlio secondogenito maggiorenne, ma Controparte_1 Per_1
economicamente non autosufficiente;
-Onerare il ricorrente al pagamento del rateo mensile pari a €.180.00 del mutuo contratto in costanza di matrimonio;
-Rivisitare l'Ordinanza Presidenziale nella parte in cui ha determinato l'importo a favore della moglie e del figlio come meglio indicato nella comparsa di costituzione e, quindi, previo ripristino dell'assegno a favore della moglie, tenuto conto del reperimento di lavori occasionali da parte di costei, e quantificare l'assegno a favore del figlio in €.400.00 soggetto ad aumento istat come per legge;
-Onerare il ricorrente a versare, con modalità diretta a favore del figlio un Parte_1 Per_1
assegno mensile di €.400.00 entro il giorno 5 di ciascun mese, soggetto ad aumento istat come per legge,
oltre al 60% delle spese straordinarie e, per dette spese, si richiama il Protocollo in materia Famiglia in uso presso codesto Tribunale;
-Condannare il ricorrente alle spese e compensi del giudizio. Si richiamano integralmente tutti i documenti depositati nelle more del giudizio inclusi quelli depositati nel corso della fase sommaria (proc.
3 4
ante riforma). Chiede la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di memoria conclusionale ed eventuale replica”.
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso per separazione personale tra coniugi, depositato il 3.10.2022, Parte_1
esponeva:
-che in data 9.7.1998 aveva contratto matrimonio concordatario presso il Comune di
Cammarata con Controparte_1
-che dall'unione coniugale erano nate due figli: nato a [...] il [...] e Per_2 Per_1
nato a [...] il [...];
-che il ricorrente già da otto anni si era trasferito in Germania per motivi di lavoro, dove attualmente viveva e dimorava;
-che a causa di molte incomprensioni caratteriali, da tempo si erano deteriorati l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui era interesse del ricorrente, onde evitare l'ulteriore peggioramento dei rapporti familiari, già aggravati dalla distanza e dalle sofferte incomprensioni, addivenire ad una separazione giudiziale, ma senza addebito di colpa;
- che essendo, quindi, cessata la comunione di intenti ed essendo venuta meno l'affectio maritalis su cui il rapporto coniugale si era fondato, il ricorrente era stato costretto a fare ricorso alla domanda di pronuncia della separazione.
Il predetto, pertanto, chiedeva la separazione dalla moglie, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa che l'avrebbe abitata unitamente ai figli che con lei avessero voluto abitarla,
dovendo essere onerato soltanto al pagamento di un contributo per il mantenimento della moglie nella misura di € 200,00, compresa la somma di € 80,00 a titolo di canone di locazione, senza oneri
4 5
in favore dei figli, atteso che i predetti erano maggiorenni, validi e capaci di ricercare e trovare lavoro.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in data 7.12.2022, la resistente la quale contestava le cause della separazione che dipendevano da una relazione extra coniugale intrapresa dal in Pt_1
Germania con una donna che era stata conosciuta dalla resistente durante una visita al marito in
Germania.
Relativamente ai figli, contestava la loro autosufficienza economica, avendo il ancora Pt_1
l'obbligo di contribuire al loro mantenimento, avendovi provveduto nel tempo in maniera insufficiente, ove, peraltro, solamente il figlio riusciva occasionalmente a lavorare a nord Per_2
Italia e lo stesso era nelle condizioni economiche per fare fronte al mantenimento dei figli, Pt_1
come emergeva dal suo estratto conto, con saldo creditore.
Si associava alla chiesta separazione chiedendo che la stessa venisse pronunciata con addebito al marito.
Inoltre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore con onere per il resistente di versare a favore della moglie un assegno mensile di € 400.00 soggetto ad aumento Istat
come per legge, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, quale contributo per il mantenimento della moglie e comprensivo del rateo del mutuo per € 180.00 circa mensili e del canone di locazione relativo alla casa di abitazione.
Ancora il doveva essere onerato a versare, con modalità diretta a favore del figlio Pt_1
un assegno mensile di € 400.00 entro il giorno 5 di ciascun mese, soggetto ad aumento Istat Per_1
come per legge, oltre al 60% delle spese straordinarie, richiamando, per dette spese, il Protocollo in materia Famiglia in uso presso codesto Tribunale.
Con ordinanza presidenziale del 25.1.2023, in esito alla comparizione dei coniugi ed espletato, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente.
5 6
La casa coniugale, sita a Valleunga PR in Via Palermo n. 3, veniva assegnata in favore della parte resistente.
Inoltre, veniva posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore della CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento del figlio, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Persona_3
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse, da concordarsi preventivamente da parte dei genitori.
Ancora, veniva posto a carico del ricorrente anche l'obbligo di versare in favore della resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Avverso la superiore ordinanza non veniva proposto reclamo.
La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale.
Dopo il completamento dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, sulle conclusioni avanti trascritte, posta in decisione all'udienza del 10.7.2024,
sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositando entrambe le parti,
nel termine assegnato, la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La volontà manifestata dal ricorrente, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito avanti al Presidente del Tribunale, l'elevata conflittualità tuttora esistente ed il trasferimento del ricorrente in Germania, già da molti anni, per ragioni di lavoro, come rappresentato dalle parti,
appaiono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
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Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c., per pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Per quanto attiene alla domanda di addebito formulata dalla parte resistente con la comparsa di costituzione, la stessa non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e può,
quindi, ritenersi come abbandonata.
Relativamente alle questioni controverse, possono essere confermate le statuizioni di cui all'ordinanza del giudice istruttore rese con l'ordinanza del 13.5.2024 e con la quale era stato revocato il contributo per il mantenimento della resistente come stabilito con l'ordinanza presidenziale del 25.1.2023, con decorrenza dal 25.3.2024 (data di deposito della relativa istanza di revoca).
Al riguardo, deve essere ribadito che nel corso dell'interrogatorio formale della parte resistente, la stessa ha ammesso di essersi trasferita a Forlì dove lavorava, per cui il presupposto
(stato di disoccupazione) sussistente al momento dell'ordinanza presidenziale sopra ricordata era venuto a mancare, potendo, quindi, essere revocato l'assegno di mantenimento di € 250,00 stabilito in favore del coniuge resistente, con decorrenza dal deposito della relativa istanza (25.3.2024).
Al riguardo, risulta pacifico ed anche ammesso dalla parte resistente che la stessa ha piena idoneità lavorativa, svolge in effetti attività lavorativa, si è trasferita presso il comune di Forlì per svolgere attività lavorativa, essendo, inoltre, la medesima senza problematiche di salute, potendo,
quindi, proseguire nello svolgimento del lavoro, ed anche maggiorare, con tutta probabilità, i redditi percepiti.
Analogamente si deve dire in relazione al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne potendosi ribadire quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, confermata Per_1
sul punto dall'ordinanza del 13.5.2024, non essendo emerse modifiche della situazione di fatto che avevano generato la ricordata quantificazione del contributo di € 150,00, ove la stessa parte ricorrente ha aderito alla superiore quantificazione del contributo.
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Appare, quindi, in linea con le possibilità economiche di entrambe le parti porre a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno di € 150,00, con la Per_1
rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, potendosi, al riguardo richiamare il Protocollo in materia di Famiglia in uso presso questo Tribunale, con pagamento diretto al figlio, così come è stato richiesto dalla parte resistente e, quindi, dalla parte in favore della quale era stato stabilito il relativo diritto alla percezione del contributo.
Anche per quanto attiene alla casa familiare, la stessa deve essere assegnata alla CP_1
atteso che il figlio vive ancora con la genitrice, come, peraltro, richiesto da
[...] Per_1
entrambe le parti.
La domanda di pagamento del 50% del mutuo, a suo tempo acceso dalla parte resistente, deve essere rigettata.
Al riguardo, appare sufficiente evidenziare che gli oneri in questione devono seguire il regime legale di coloro che hanno assunto il relativo obbligo di pagamento, senza che il Tribunale possa modificare il relativo regime legale e contrattuale.
Peraltro, come risulta per via documentale, il ha assunto in seno al contratto di mutuo Pt_1
la posizione di fideiussore per cui i suoi obblighi non potranno che seguire le relative regole giuridiche.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, tenuto conto, in particolare, della espressa richiesta in tal senso come avanzata in sede di comparsa conclusionale dalla parte ricorrente (le cui richieste sono state sostanzialmente accolte), le stesse possono essere compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo sul ricorso depositato il 3/10/2022, nella causa iscritta al n. 1563/2022 R.G.;
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-pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., dei coniugi Pt_1
e , come sopra generalizzati, che hanno celebrato matrimonio in Cammarata
[...] Controparte_1
(AG) in data 9.7.1998, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del comune di Cammarata,
anno 1998, parte II, serie A, n. 12, ufficio 1.
Assegna a la casa coniugale. Controparte_1
Pone a carico di di versare direttamente al figlio entro giorno cinque di Parte_1 Per_1
ogni mese, la somma di € 150,00, quale contributo al suo mantenimento, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, con richiamo al Protocollo in materia di Famiglia in uso presso questo Tribunale.
Rigetta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in suo favore e di pagamento della metà del mutuo di cui in parte motiva.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di legge,
allorché diventerà esecutiva.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 29 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1563/2022 R.G., avente per oggetto: “domanda di separazione giudiziale tra coniugi”, proposta
DA
, nato ad [...] (D) il 23/12/1975, C.F. e residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Giunta, in Caltanissetta Viale della
Regione n.61, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
LL PR (CL) alla Via Palermo, 3, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, in Viale della
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Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, che la rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso alla comparsa di costituzione.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni del ricorrente: “PIACCIA AL G.I. ed al TRIBUNALE
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , senza alcun Controparte_1 Parte_1
addebito al marito e, all'esito, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cammarata
l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
Confermare l'assegnazione della casa adibita a domicilio familiare, di proprietà dell e concessa Pt_2
in locazione, alla SI.ra , ed ordinare alla stessa il pagamento del relativo canone all' di Controparte_1 Pt_2
competenza; la predetta la potrà occupare da sola o assieme ai figli che con la stessa vorranno coabitare,
con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti fatta eccezione dei beni personali del marito e quelli di sua esclusiva proprietà che ancora si trovano nella abitazione e che allo stesso dovranno essere riconsegnati;
Consentire ai figli, entrambi maggiorenni ed emancipati, di relazionarsi con il padre senza limiti alcuni di tempo o di luogo, sia per le visite che per i contatti con lo stesso.
Consentire che i coniugi vivano separati e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più
opportuno con obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione della stessa reciprocamente.
Disporre che i coniugi acconsentano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio sia per motivi di svago che di lavoro.
Confermare in ogni sua parte l'Ordinanza del G.I. del 13/5/2024, modificativa della precedente emessa in prime cure dal Presidente istruttore, in ordine al pagamento del mantenimento solo per il figlio ià fissato nella misura di €. 150.00 mensili. Per_1
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Condannare la resistente alle spese e compensi del giudizio”
Conclusioni della resistente: “-previa precisazione del contenuto dell'Ordinanza resa dal SI. G.D. in punto di revoca dell'assegno a favore della moglie per il mantenimento della medesima, precisare che la revoca è relativa ad €.70.00 e non anche al maggior importo di €.180.00 disposto per il pagamento del rateo del mutuo, tra l'altro non contestato;
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e e, all'esito Controparte_1 Parte_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cammarata l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
Confermare l'assegnazione della casa adibita a domicilio familiare, di proprietà dell e concessa Pt_2
in locazione, alla SI.ra , convivente con il figlio secondogenito maggiorenne, ma Controparte_1 Per_1
economicamente non autosufficiente;
-Onerare il ricorrente al pagamento del rateo mensile pari a €.180.00 del mutuo contratto in costanza di matrimonio;
-Rivisitare l'Ordinanza Presidenziale nella parte in cui ha determinato l'importo a favore della moglie e del figlio come meglio indicato nella comparsa di costituzione e, quindi, previo ripristino dell'assegno a favore della moglie, tenuto conto del reperimento di lavori occasionali da parte di costei, e quantificare l'assegno a favore del figlio in €.400.00 soggetto ad aumento istat come per legge;
-Onerare il ricorrente a versare, con modalità diretta a favore del figlio un Parte_1 Per_1
assegno mensile di €.400.00 entro il giorno 5 di ciascun mese, soggetto ad aumento istat come per legge,
oltre al 60% delle spese straordinarie e, per dette spese, si richiama il Protocollo in materia Famiglia in uso presso codesto Tribunale;
-Condannare il ricorrente alle spese e compensi del giudizio. Si richiamano integralmente tutti i documenti depositati nelle more del giudizio inclusi quelli depositati nel corso della fase sommaria (proc.
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ante riforma). Chiede la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di memoria conclusionale ed eventuale replica”.
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso per separazione personale tra coniugi, depositato il 3.10.2022, Parte_1
esponeva:
-che in data 9.7.1998 aveva contratto matrimonio concordatario presso il Comune di
Cammarata con Controparte_1
-che dall'unione coniugale erano nate due figli: nato a [...] il [...] e Per_2 Per_1
nato a [...] il [...];
-che il ricorrente già da otto anni si era trasferito in Germania per motivi di lavoro, dove attualmente viveva e dimorava;
-che a causa di molte incomprensioni caratteriali, da tempo si erano deteriorati l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui era interesse del ricorrente, onde evitare l'ulteriore peggioramento dei rapporti familiari, già aggravati dalla distanza e dalle sofferte incomprensioni, addivenire ad una separazione giudiziale, ma senza addebito di colpa;
- che essendo, quindi, cessata la comunione di intenti ed essendo venuta meno l'affectio maritalis su cui il rapporto coniugale si era fondato, il ricorrente era stato costretto a fare ricorso alla domanda di pronuncia della separazione.
Il predetto, pertanto, chiedeva la separazione dalla moglie, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa che l'avrebbe abitata unitamente ai figli che con lei avessero voluto abitarla,
dovendo essere onerato soltanto al pagamento di un contributo per il mantenimento della moglie nella misura di € 200,00, compresa la somma di € 80,00 a titolo di canone di locazione, senza oneri
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in favore dei figli, atteso che i predetti erano maggiorenni, validi e capaci di ricercare e trovare lavoro.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in data 7.12.2022, la resistente la quale contestava le cause della separazione che dipendevano da una relazione extra coniugale intrapresa dal in Pt_1
Germania con una donna che era stata conosciuta dalla resistente durante una visita al marito in
Germania.
Relativamente ai figli, contestava la loro autosufficienza economica, avendo il ancora Pt_1
l'obbligo di contribuire al loro mantenimento, avendovi provveduto nel tempo in maniera insufficiente, ove, peraltro, solamente il figlio riusciva occasionalmente a lavorare a nord Per_2
Italia e lo stesso era nelle condizioni economiche per fare fronte al mantenimento dei figli, Pt_1
come emergeva dal suo estratto conto, con saldo creditore.
Si associava alla chiesta separazione chiedendo che la stessa venisse pronunciata con addebito al marito.
Inoltre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore con onere per il resistente di versare a favore della moglie un assegno mensile di € 400.00 soggetto ad aumento Istat
come per legge, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, quale contributo per il mantenimento della moglie e comprensivo del rateo del mutuo per € 180.00 circa mensili e del canone di locazione relativo alla casa di abitazione.
Ancora il doveva essere onerato a versare, con modalità diretta a favore del figlio Pt_1
un assegno mensile di € 400.00 entro il giorno 5 di ciascun mese, soggetto ad aumento Istat Per_1
come per legge, oltre al 60% delle spese straordinarie, richiamando, per dette spese, il Protocollo in materia Famiglia in uso presso codesto Tribunale.
Con ordinanza presidenziale del 25.1.2023, in esito alla comparizione dei coniugi ed espletato, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente.
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La casa coniugale, sita a Valleunga PR in Via Palermo n. 3, veniva assegnata in favore della parte resistente.
Inoltre, veniva posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore della CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento del figlio, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Persona_3
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse, da concordarsi preventivamente da parte dei genitori.
Ancora, veniva posto a carico del ricorrente anche l'obbligo di versare in favore della resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Avverso la superiore ordinanza non veniva proposto reclamo.
La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale.
Dopo il completamento dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, sulle conclusioni avanti trascritte, posta in decisione all'udienza del 10.7.2024,
sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositando entrambe le parti,
nel termine assegnato, la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
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Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La volontà manifestata dal ricorrente, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito avanti al Presidente del Tribunale, l'elevata conflittualità tuttora esistente ed il trasferimento del ricorrente in Germania, già da molti anni, per ragioni di lavoro, come rappresentato dalle parti,
appaiono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
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Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c., per pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Per quanto attiene alla domanda di addebito formulata dalla parte resistente con la comparsa di costituzione, la stessa non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e può,
quindi, ritenersi come abbandonata.
Relativamente alle questioni controverse, possono essere confermate le statuizioni di cui all'ordinanza del giudice istruttore rese con l'ordinanza del 13.5.2024 e con la quale era stato revocato il contributo per il mantenimento della resistente come stabilito con l'ordinanza presidenziale del 25.1.2023, con decorrenza dal 25.3.2024 (data di deposito della relativa istanza di revoca).
Al riguardo, deve essere ribadito che nel corso dell'interrogatorio formale della parte resistente, la stessa ha ammesso di essersi trasferita a Forlì dove lavorava, per cui il presupposto
(stato di disoccupazione) sussistente al momento dell'ordinanza presidenziale sopra ricordata era venuto a mancare, potendo, quindi, essere revocato l'assegno di mantenimento di € 250,00 stabilito in favore del coniuge resistente, con decorrenza dal deposito della relativa istanza (25.3.2024).
Al riguardo, risulta pacifico ed anche ammesso dalla parte resistente che la stessa ha piena idoneità lavorativa, svolge in effetti attività lavorativa, si è trasferita presso il comune di Forlì per svolgere attività lavorativa, essendo, inoltre, la medesima senza problematiche di salute, potendo,
quindi, proseguire nello svolgimento del lavoro, ed anche maggiorare, con tutta probabilità, i redditi percepiti.
Analogamente si deve dire in relazione al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne potendosi ribadire quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, confermata Per_1
sul punto dall'ordinanza del 13.5.2024, non essendo emerse modifiche della situazione di fatto che avevano generato la ricordata quantificazione del contributo di € 150,00, ove la stessa parte ricorrente ha aderito alla superiore quantificazione del contributo.
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Appare, quindi, in linea con le possibilità economiche di entrambe le parti porre a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno di € 150,00, con la Per_1
rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, potendosi, al riguardo richiamare il Protocollo in materia di Famiglia in uso presso questo Tribunale, con pagamento diretto al figlio, così come è stato richiesto dalla parte resistente e, quindi, dalla parte in favore della quale era stato stabilito il relativo diritto alla percezione del contributo.
Anche per quanto attiene alla casa familiare, la stessa deve essere assegnata alla CP_1
atteso che il figlio vive ancora con la genitrice, come, peraltro, richiesto da
[...] Per_1
entrambe le parti.
La domanda di pagamento del 50% del mutuo, a suo tempo acceso dalla parte resistente, deve essere rigettata.
Al riguardo, appare sufficiente evidenziare che gli oneri in questione devono seguire il regime legale di coloro che hanno assunto il relativo obbligo di pagamento, senza che il Tribunale possa modificare il relativo regime legale e contrattuale.
Peraltro, come risulta per via documentale, il ha assunto in seno al contratto di mutuo Pt_1
la posizione di fideiussore per cui i suoi obblighi non potranno che seguire le relative regole giuridiche.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, tenuto conto, in particolare, della espressa richiesta in tal senso come avanzata in sede di comparsa conclusionale dalla parte ricorrente (le cui richieste sono state sostanzialmente accolte), le stesse possono essere compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo sul ricorso depositato il 3/10/2022, nella causa iscritta al n. 1563/2022 R.G.;
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-pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., dei coniugi Pt_1
e , come sopra generalizzati, che hanno celebrato matrimonio in Cammarata
[...] Controparte_1
(AG) in data 9.7.1998, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del comune di Cammarata,
anno 1998, parte II, serie A, n. 12, ufficio 1.
Assegna a la casa coniugale. Controparte_1
Pone a carico di di versare direttamente al figlio entro giorno cinque di Parte_1 Per_1
ogni mese, la somma di € 150,00, quale contributo al suo mantenimento, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, con richiamo al Protocollo in materia di Famiglia in uso presso questo Tribunale.
Rigetta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in suo favore e di pagamento della metà del mutuo di cui in parte motiva.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di legge,
allorché diventerà esecutiva.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 29 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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