Articolo 1 della Legge 22 luglio 1971, n. 573
Articolo 2
Versione
12 agosto 1971
Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle interessanti gli argini, le sponde, la difesa in destra e sinistra del fiume Arno nel tratto compreso tra lo sbocco del fiume Sieve a Pontassieve e lo sbocco del torrente Mugnone in localita' l'Indiano a valle dell'abitato di Firenze.
Entrata in vigore il 12 agosto 1971