Sentenza 2 agosto 1968
Massime • 3
La ipotesi non prevista dall'articolo 147 della legge fallimentare della scoperta di una societa occulta e di soci occulti dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale va equiparata nella disciplina a quella testualmente regolata dal predetto articolo 147. In tal caso la sentenza dichiarativa di fallimento della societa non sostituisce all'imprenditore individuale dichiarato fallito un altro soggetto e cioe, la societa. Non avendo questa personalita giuridica, ma autonomia patrimoniale imperfetta,la seconda sentenza individua un ulteriore soggetto o ulteriori soggetti, l'uno e gli altri parimenti responsabili per le obbligazioni sociali. Anche in tale ipotesi si ha, percio, una dichiarazione di fallimento autonoma, benche connessa alla precedente.*
Il fallimento della societa di fatto da luogo al fallimento dei soci che la costituiscono. Nel caso che uno di essi sia stato gia dichiarato fallito in considerazione d'una attivita commerciale svolta in proprio,non puo procedersi a nuova dichiarazione di fallimento nei suoi confronti, - ne tanto meno alla revoca della precedente dichiarazione di fallimento - bensi soltanto alla riunione del procedimento fallimentare pendente contro di lui con quello instaurato a seguito della dichiarazione di fallimento della societa.*
Lo stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento attiene ad una situazione di impotenza economica determinata dal fatto che l'imprenditore non possa far fronte tempestivamente e con mezzi normali al soddisfacimento delle obbligazioni assunte. Il convincimento in proposito espresso dal giudice di merito costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, quando sia sorretto da motivazione esauriente ed ispirata ad esatti criteri giuridici.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/1968, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 2 agosto 1968 |
Testo completo
Lo stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento attiene ad una situazione di impotenza economica determinata dal fatto che l'imprenditore non possa far fronte tempestivamente e con mezzi normali al soddisfacimento delle obbligazioni assunte. Il convincimento in proposito espresso dal giudice di merito costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, quando sia sorretto da motivazione esauriente ed ispirata ad esatti criteri giuridici.*