Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRA STRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di appello iscritta al nr. 73/2022 R.G., avente ad oggetto: "prestazione d'opera intellettuale" e vertente
TRA
Avv. Giuseppe Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati Morena Di Dio e Carmelo Vaccaro, con studio in Potenza, ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
APPELLANTE
ED
in persona del legale Controparte 1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cipriani e Carlo Cipriani, con studio in
Bari, ed ivi elettivamente domiciliati, giusta mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: accoglimento dell'appello e, per l'effetto, riforma della sentenza n. 385/2021 emessa dal giudice di pace di Potenza, pubblicata il 9.6.2024; disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione dei giudizi di opposizione RRGG 2366/2020 e 2365/2020 e del passaggio in giudicato delle relative sentenze;
rigettare la spiegata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 416/2020 del 31.8.2020, oggetto della opposizione spiegata in primo grado, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
APPELLATO: dichiarare l'appello inammissibile e, nel merito, rigettarlo, in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 416/2020, notificato in data 8.9.2020,
[...]
con il quale era al medesimo ingiunto il pagamento della somma di € 1.915,96 oltre spese e compensi della fase monitoria, a titolo di esborsi sostenuti dall'avv. Romano Giuseppe per l'ottenimento di due
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore allegava: che si trattava di crediti accessori rispetto ai crediti principali azionati con due diversi decreti ingiuntivi;
che detti decreti erano stati opposti dall' CP_1; che, in ogni caso, detti crediti avrebbero potuto e dovuto essere domandati in occasione del proposti giudizi di opposizione avverso i decreti ingiuntivi rilasciati in forza dei pareri di congruità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Potenza.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale, illustrando la vicenda processuali prodromiche al rilascio dei pareri di congruità ed alla emissione dei decreti ingiuntivi per i crediti principali, domandava di sospendere, ex art. 295 c.p.c il processo, in attesa della definizione dei due giudizi di opposizione avverso i decreti ingiuntivi pendenti innanzi al Tribunale;
nel merito, domandava di rigettare la spiegata opposizione, per la fondatezza della domanda monitoria.
Il giudice di pace, con sentenza n. 385/2021 definiva il giudizio, e non accoglieva la istanza di sospensione, riportando giurisprudenza di legittimità in forza della quale le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine restano a carico del primo ove la pretesa creditoria di cui al parere fosse sia stata rigettata.
Il medesimo accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 7.1.2022, l'avv. Romano Giuseppe proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, pubblicata il 9.6.2021, e non notificata.
Si costituiva in giudizio tardivamente la parte appellata, tanto che veniva revocata la dichiarazione di contumacia della stessa.
Il giudizio era istruito mediante acquisizioni documentali ed infine riservato a sentenza all'udienza del
5.11.2024.
L'appello non è meritevole di accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, il gravame va dichiarato ammissibile stante il testo dell'art. 113 comma 2 nella formulazione per il tempo applicabile;
lo stesso è tempestivo tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, della mancanza di notificazione della stessa e della sospensione feriale dei termini processuali.
Lo stesso è inoltre, quantomeno in parte, coerente con l'art. 342 c.p.c.. 66Come è noto, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...". (cfr. Cass.
S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora, si è sostenuto che: " ...Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado....". (Cass. n. 40560/2021)
Tuttavia, si rileva una contraddittorietà tra i motivi di gravame, esplicitati alle pagg. dalla 8 alla 13 e le conclusioni dell'atto, laddove la parte censura la sentenza, proponendo motivi di critica al ragionamento del giudice, solo in relazione alla mancata sospensione del processo, ma poi ripropone le domande relative alla conferma del decreto e del credito, senza muovere alcuna censura avverso la parte della sentenza che tale credito, alla attualità, aveva ritenuto non sussistente.
Ad ogni modo, l'unico motivo di gravame sviluppato nell'atto di citazione, concerne il diniego della proposta istanza di sospensione del giudizio di primo grado, in attesa della definizione dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto il credito professionale.
Ed infatti, allega l'appellante il giudice della fase monitoria, cui era stata domandata integrazione quanto alle spese sostenute per il richiesto parere, aveva ritenuto che dette spese avrebbero potuto essere recuperati in sede di opposizione, ovvero con separato procedimento, sia monitorio che ordinario.
Prima di esaminare il motivo di gravame, va necessariamente descritta la vicenda fattuale e procedimentale prodromica alla emissione del decreto ingiuntivo n. 416/2020 opposto dall'Istituti appellato innanzi al giudice di pace di Potenza.
Dall'insieme dei documenti del fascicolo di primo grado possono individuarsi le seguenti tappe procedimentali:
l'avv. Romano depositava due ricorsi per decreti ingiuntivi azionando crediti professionali, dal medesimo vantati per la difesa svolta in diversi contenziosi, in nome e per conto dell' CP_1 ; le spese sostenute in dipendenza della proposizione dei ricorsi consistevano in tale momento- ovvero alla data di deposito dei ricorsi - nel contributo unificato e nella ulteriore spese per l'iscrizione a ruolo;
il creditore non depositava, a corredo dei ricorsi, il parere di congruità del consiglio dell'ordine; il giudice domandava un' integrazione della prova del credito, onerando il creditore di richiedere il parere di congruità e questi vi provvedeva, domandando il riconoscimento anche di tali spese, da inserire nel decreto ingiuntivo, unitamente alla condanna al pagamento dei compensi;
il giudice del procedimento monitorio, malgrado l'istanza di riconoscimento di tali spese, ometteva di considerarle nelle spese riconosciute nei decreti ingiuntivi e rigettava la domanda di correzione del decreto con l'inserimento anche delle spese di cui innanzi.
L'avv. Romano decideva pertanto, nella pendenza delle opposizione avverso i due decreti ingiuntivi relativi ai crediti principali, e senza attenderne l'esito, di proporre un ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo relativo agli esborsi sostenuti per munirsi del parere di congruità e, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, domandava a quest'ultimo di sospendere il processo pendente, in attesa della sentenza definitoria delle opposizioni a loro volta pendenti innanzi al Tribunale.
Questa la sintesi delle vicende processuali prodromiche all'odierno giudizio di appello.
La tesi sostenuta dal giudice di pace appare condivisibile. 66In diritto, l'art. 295 c.p.c. prevede che il giudice sospenda il processo pendente innanzi a sé laddove " egli stesso o altro giudice debba risolvere una controversia, dalla cui definizione dipenda la decisione della causa".
Il primo elemento di criticità che emerge è che il medesimo creditore ha reciso il nesso di strumentalità tra credito principale e spese collegate alla fase monitoria, laddove si è determinato a proporre separato ricorso per decreto ingiuntivo, per esborsi collegati alla emissione dei due decreti opposti innanzi al
Tribunale, probabilmente male interpretando le affermazioni del giudice che, per la verità, tali spese avrebbe dovuto riconoscere, indipendentemente da una specifica richiesta della parte ( non necessaria perché discendente dalla regola generale dell'art. 91 c.p.c.) vieppiù in presenza di una istanza integrativa, in tal senso, formulata prima ancora della istanza di correzione e segnatamente con l'istanza depositata il 28.4.2020.
Tornando all'esame del motivo di gravame, il nesso di pregiudizialità non si sostanzia nel mero collegamento logico o di presupposizione astrattamente inerente alle distinte controversie, ma deve sostanziarsi in un nesso di pregiudizialità in senso tecnico giuridico, ricorrente allorchè una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento fondante di altra e diversa situazione giuridica sostanziale, di tal che il relativo accertamento sia tale da poter definire almeno in parte il thema decidendum del primo giudizio. (sul tema ex plrurimis Cass. n. 17021/2017)
Nel caso concreto, oltre a non ravvisarsi il presupposto applicativo della norma, la tesi dell'appellante non convince neanche sul piano degli strumenti processuali che egli avrebbe potuto- e dovuto, esperire al fine di ottenere il riconoscimento del credito di cui al decreto ingiuntivo sul quale si controverte. Ed infatti, la domanda di riconoscimento degli esborsi costituiva nei procedimenti sommari attivati innanzi al Tribunale, una vera e propria domanda integrativa, sulla quale il giudice avrebbe dovuto provvedere, riconoscendo i costi sostenuti dal ricorrente.
La conseguenza dell'assunto è che detta domanda, di condanna dell'ingiunto, come per legge, anche al pagamento della spese per l'ottenimento del parere di congruità ben poteva e doveva essere proposta nei giudizi di opposizione, allo stato pare ancora non definiti.
In via generale, a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione il cui oggetto è costituito dalla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ottenere il decreto, il fatto che il decreto abbia parzialmente accolto il ricorso, riducendo l'originario petitum, non limita l'oggetto del giudizio di opposizione, perché, come altra volta affermato da questa Corte
(Sez. III, 3 maggio 1974 n. 1244), la statuizione relativa all'implicito rigetto della parte di domanda non accolta, stante la natura della fase monitoria, non solo non contiene una pronuncia di accertamento negativo suscettibile di passaggio in giudicato, ma non impedisce al creditore di notificare il decreto di parziale accoglimento, senza che ciò implichi acquiescenza al provvedimento per la parte non accolta.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in caso di accoglimento parziale della domanda in sede monitoria è ammissibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riproposizione da parte dell'opposto (non soltanto di tutta l'originaria domanda, ma anche) della parte non accolta, poiché essa non si configura come riconvenzionale in senso proprio”(cfr. Cass. civ., Sez.
III, 24 giugno 1993, n. 7003, secondo cui "nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che sia stato emesso per una somma inferiore a quella indicata nel ricorso, il creditore può insistere nella sua originaria domanda, perché la notifica del decreto ingiuntivo non implica una sua acquiescenza alla implicita pronuncia di rigetto della domanda per la parte non accolta, atteso che questa pronuncia, per la natura della fase monitoria, non ha i caratteri di una statuizione suscettibile di passaggio in giudicato").
Va anche rimarcato come l'orientamento meno restrittivo in tema di poteri processuali della parte opposta e di ammissibilità di nuove domande o di modificazioni al petitum originario, è stato confermato da più recenti pronunciamenti di legittimità, in base ai quali: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..
(cfr. la recente Cass. n. 9633/2022)
Pertanto, correttamente il giudice delle prime cure rilevava come non potesse essere riconosciuta la sussistenza ed esigibilità dei crediti di cui al decreto ingiuntivo 416/2020, legati proprio al richiesto riconoscimento di crediti rispetto ai quali gli esborsi erano strumentali, senza tuttavia che ciò si traducesse in un nesso di pregiudizalità tra i procedimenti.
In sostanza, intanto l'avvocato poteva addebitare al cliente le spese sostenute per munirsi del parere, in quanto le pretese creditorie fossero state riconosciute come sussistenti e, prima ancora di tale accertamento, alcun credito poteva essere riconosciuto al professionista, men che meno attivabile con separato decreto ingiuntivo.
Il credito, pertanto, alla data del deposito del ricorso non poteva che essere dichiarato inesistente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Da ultimo si sottolinea il carattere di unitarietà del procedimento che si apre con il ricorso per decreto ingiuntivo e prosegue, eventualmente, attraverso una fase a cognizione piena, dal che discende il principio di diritto testualmente riportato in sentenza dal giudice di pace. (cfr. la recente Cass. n.
24640/2024)
Infine e solo per completezza di esame, ben potrebbe, in ultima istanza, la parte - ma solo all'esito dei giudizi ed in base a questi- ove non si sia avvalso dei poteri processuali sin qui descritti, domandare il ristoro di tali spese.
Pertanto, e conclusivamente, l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono, come per legge, la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante ed in favore della parte appellata.
Esse sono liquidate in € 1.278,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte ed ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e
147/2022 applicando i minimi di tariffa in ragione del livello modesto di complessità delle questioni tutte affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente
-
pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Romano Giuseppe avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza n. 385/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) Condanna la parte appellante presente grado di giudizio, che per legge.
Così deciso in Potenza 20.2.2025
al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del liquida in € 1.278,00, oltre spese processuali IVA e CPA come
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRA STRO