Ordinanza cautelare 17 gennaio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del Decreto -OMISSIS- del 16 ottobre 2025 del Ministero della Difesa - PREVIMIL - II Reparto 7ª Divisione, notificato con pec in data 17/10/2025, con il quale sono state riconosciute “non dipendenti da causa di servizio” le infermità "Linfoma di DG tipo classico stadio II A in follow-up" e "Gozzo tiroideo con nodulo TIR2 in attesa di soluzione chirurgica" sofferte dal ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa EL IN e uditi per il ricorrente l’avv. Patrizia Pino e per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato Guglielmo Guglielmi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con ricorso notificato in data 15 dicembre 2025 e depositato il successivo 22 dicembre 2025, il signor L.V., graduato aiutante dell’Esercito Italiano giudicato non idoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa il 6 novembre 2024 e, in seguito, cessato dal servizio permanente per motivi sanitari e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 31 marzo 2025, ha impugnato, invocandone l’annullamento, il decreto -OMISSIS- del 16 ottobre 2025 del Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva - II Reparto, 7^ Divisione, 1^ Sezione, Posizione n. 701153/B, che - recependo i pareri del Comitato di Verifica per le cause di servizio -OMISSIS- del 22 ottobre 2024 e -OMISSIS- del 9 settembre 2025 - ha ritenuto che le infermità “Linfoma di DG tipo classico stadio II A in follow up” e “Gozzo tiroideo con nodulo TIR2 in attesa di soluzione chirurgica”, da lui sofferte, non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio e gli ha, conseguentemente, denegato la concessione dell'equo indennizzo.
1.1. Chiede, inoltre, l’accertamento: i) della dipendenza da causa di servizio delle dette infermità, nonché della loro ascrivibilità alle Tabelle di legge, con conseguente accertamento e declaratoria del suo diritto alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario e dell'equo indennizzo; ii) della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero della Difesa in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dal rapporto di servizio con lui in essere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1218, 2103 e 2087 c.c., dell'art. 32 Cost. e di ogni altra norma applicabile.
1.2. Chiede, conseguentemente, la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento integrale dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa e in diretta conseguenza dell'esposizione a fattori di rischio durante il servizio militare e delle patologie oncoematologiche e tiroidee contratte per causa di servizio, nella misura complessiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
1.3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione dei principi consolidati in materia di nesso causale - eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà”, con cui lamenta, in estrema sintesi, la palese violazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie contratte da militari impegnati in teatri operativi esteri, configurando un caso paradigmatico di eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta delle valutazioni tecniche.
2) “Violazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità - presunzione legale di nesso causale e inversione dell'onere probatorio”, con cui lamenta la violazione dei principi definitivamente consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie oncologiche contratte da militari esposti a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, configurando un caso paradigmatico di eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione di legge.
3) “Responsabilità dell'Amministrazione per il rischio causale ignoto”, con cui lamenta che il Comitato di Verifica non ha fornito alcuna prova di fattori causali alternativi dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, limitandosi a negazioni generiche che contrastano con le evidenze scientifiche oggettive.
4) “Violazione dell'art. 603 d.lgs. 66/2010 - presunzione legale di nesso causale”, con cui - premesso che, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la disposizione in rubrica introduce una presunzione legale di nesso causale che inverte l'onere probatorio - ne lamenta la violazione, atteso che nel caso di specie risultano ignorate le evidenze scientifiche oggettive che documentano la sua esposizione ai fattori di rischio tipizzati dalla normativa, configurando un caso paradigmatico di eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione di legge.
1.4. Il ricorrente ha, poi, argomentato in ordine alla ritenuta responsabilità contrattuale dell'Amministrazione e alla conseguente quantificazione del danno asseritamente patito.
2. Il Ministero della Difesa, costituito, ha contestato la fondatezza del ricorso e concluso per la sua reiezione.
3. Il ricorrente ha brevemente replicato in vista dell’udienza camerale del 13 gennaio 2026 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, insistendo nelle difese e nelle conclusioni già rassegnate.
3.1. A detta udienza ha, tuttavia, rinunciato all’istanza presentata, a fronte della prospettata celere fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito (ord. caut. -OMISSIS-in data 17/1/2026), in vista della quale entrambe le parti hanno dimesso memorie a conferma e/o migliore illustrazione dei rispettivi assunti difensivi.
4. La causa è stata, quindi, chiamata e discussa, come da sintesi a verbale, alla pubblica udienza del 22 aprile 2026. Indi, è stata introitata per la decisione.
5. Va, in primo luogo, evidenziato che pur avendo ritenuto anche questo T.A.R. in talune pronunce (sez. I, 5 febbraio 2025, n. 59; id., 1° dicembre 2023 n. 380) che i pareri del Comitato di verifica, avendo efficacia determinante rispetto al provvedimento reiettivo finale, sono impugnabili unitamente agli atti conclusivi del procedimento, con conseguente evocazione in giudizio dell’Amministrazione da cui promanano ( ex multis Cons. giust. amm., sez. giur., 24 giugno 2019, n. 582; Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 2022, n. 3558; id. 22 luglio 2022, n. 6465; Tar Lazio, sez. I-bis, 20 novembre 2024, n. 20609; Tar Marche, sez, I, 11 luglio 2024, n. 647), vi è, pur tuttavia, autorevole giurisprudenza che opina in senso opposto (Cons. Stato, sez. IV, 1° marzo 2024, n. 2014; Cass. civ., sez. lavoro, 9 agosto 2019, n. 21288; Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, 7 gennaio 2026, n. 2; Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana n. 25/A/2024).
5.1. Sicché la circostanza, sostanzialmente stigmatizzata dal Ministero intimato con la memoria da ultimo dimessa, che il ricorrente non abbia evocato in giudizio il Comitato di Verifica non pare idonea a portare alle conseguenze dallo stesso Ministero implicitamente auspicate.
6. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
7. Dati per noti i precedenti di servizio del militare ricorrente, le attività svolte in teatri operativi esteri, le operazioni e le esercitazioni cui ha partecipato o che ha svolto in territorio nazionale, le condizioni climatiche, ambientali e di salubrità in cui il medesimo ha operato, le patologie sofferte e gli interventi e le terapie cui si è dovuto necessariamente sottoporre per la loro remissione clinica, questo giudice ritiene, invero, che i pareri del Comitato - che sorreggono, sotto il profilo motivazionale, il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio opposto al predetto dal Ministero della Difesa - siano, in effetti, incorsi nei vizi denunciati dal ricorrente, con conseguente illogicità/irragionevolezza e/o erroneità della decisione assunta, non avendo affatto offerto contezza delle ragioni per cui debba escludersi il nesso eziopatogenetico tra precedenti di servizio e patologie sofferte ovvero debbano ritenersi sussistenti fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere delle infermità da cui è afflitto il ricorrente.
7.1. Nel primo parere, il Comitato si è limitato, infatti, meramente ad evidenziare che “l'Amministrazione in risposta all'istruttoria del CVCS dichiara che non esistono atti attestanti fattori di rischio ambientali” ed ha, poi, concluso che “l'infermità GO ID CON NODULO TIR2 IN ATTESA DI SOLUZIONE CHIRURGICA NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di ipertrofia della ghiandola tiroidea, forma patologica di natura spontanea e, come tale, non ricollegabile al servizio prestato, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante connessa usualmente a carenza di IODIO” e che “l'infermità LINFOMA DI HODGKIN TIPO CLASSICO STADIO II IN FOLLOW UP NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico”.
7.2 Nel secondo parere - emesso all’esito del riesame sollecitato dallo stesso Ministero della Difesa - dopo avere specificato che “il militare in servizio dall'anno 2000 è stato impiegato dal 08.09.2000 al 15.06.2016 con mansioni di Pilota di mezzi cingolati e blindati; ha svolto missioni in TTOO in EX JUGOSLAVIA OPERAZIONE JOINT GUARDIAN (ONU) dal 18/11/2001 al 18/03/2002, ANTICA BABILONIA IRAQ dal 19/01/2006 al 03/06/2006”, ha, invece, affermato che “Con riferimento alle missioni svolte dal militare non si evince la presenza di fattori di rischio occupazionale associabili causalmente alla patologia oncologica di cui trattasi; in particolare non sono ravvisabili nel servizio svolto dal militare in TTOO né i fattori definiti oncogenetici citati (nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, riscontro o meno di abnormità del servizio svolto in termini quali-quantitativi -durata dei servizi, situazioni circostanziate di elevatissimo stress operazionale quali indebita esposizione a temperature estremamente torride, inadeguata alimentazione, uso di acqua per consumo alimentare con presenza di sostanze tossiche, cicli vaccinali abnormi), né, a maggior ragione, evidenze scientifiche e medico legali che consentano di correlare anche in modo potenziale i citati fattori di rischio ad una neoplasia ematologica ed a maggior ragione un gozzo tiroideo. In tale direzione, dalla visione dei rapporti informativi in atti (nel periodo in disamina, era alloggiato in modulo abitativo del tipo ‘CORIMEC’, così come tutto il personale impegnato nella stessa missione, dotati di finestre ed impianti di aria condizionata; inoltre non vi sono documenti che possano indicare eventuali situazioni di esposizione ad uranio impoverito. Con riferimento all’impiego in Kosovo stante la distanza cronologica relativa al periodo di impiego sul teatro di munizionamento a base di DU (1999) rispetto a quello effettivo di missione (2 anni) e la carenza di elementi documentali e clinici in grado di documentare eventi infortunistici quali contatto accidentale con ordigni bellici escludono che il soggetto possa essere stato esposto a nano particelle di metalli pesanti derivanti da esplosioni”.
7.2.1. Ha richiamato a conforto:
- il report NATO, recante i dati relativi alle posizioni degli ordigni all'uranio impoverito spesi durante l'operazione Allied Force in Kosovo (6/4/1999 al 09/6/1999), in Serbia (15/4/1999 al 1/6/1999) e in Montenegro (29 e 30 maggio 1999), in grado di offrire evidenza di eventuali eventi critici radio-espositivi mediante l’interpolazione di tali dati con le risultanze dei rapporti informativi riguardanti l’ex militare interessato e, segnatamente, con il periodo e il luogo della missione in cui è stato impiegato;
- le n. 69 ricognizioni ambientali compiute tra il 9/7/1999 ed il 29/12/1999 dalla Compagnia N.B.C. (anche per la verifica della presenza dell’U.I.) ove operava la Multinational Brigade West;
- il documento Depleted Uranium in Kosovo - Post-Conflict Environmental Assessment contenuto nel documento elaborato dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) dell’ONU, che “evidenzia che non è stata rilevata contaminazione diffusa da U.I. nella superficie del territorio esaminato; qualsiasi contaminazione diffusa dovuta all’U.I. è presente a livelli così bassi che non è possibile rilevarla o differenziarla rispetto alla naturale concentrazione di uranio presente nelle rocce e nel terreno per cui i corrispondenti rischi radiologici e tossicologici sono insignificanti e persino inesistenti ”. A conclusioni analoghe giunge il Report of the World Health Organization Depleted Uranium Mission to Kosovo redatto dal World Health Organization (WHO) 22-31 January 2001- Copenhagen 2001.
7.2.2. Per quanto concerne la “presunta presenza di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico nei TTOO sede di missione del militare”, ha, invece, evidenziato, con specifico riguardo al T.O. iracheno, che “sul piano statistico epidemiologico, gran parte degli studi hanno escluso significatività statistica per patologie neoplastiche per il personale missionario impiegato in IRAQ”, richiamando “il lavoro dal titolo Biological monitoring of Italian soldiers deployed in Iraq. Results of the SIGNUM project, pubblicato sulla rivista International Journal of Hygiene and Environmental Health” , nonché le conclusioni dello studio “Sorveglianza Epidemiologica della coorte NI (SEBAL-2): aggiornamento dello studio di mortalità ed effettuazione di uno studio sulle ospedalizzazioni per tumore dell'Istituto Superiore di Sanità Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare di Roma (AOOISS prot 0032720 del 12/07/2023)”.
7.2.3. Ha, quindi, concluso, confermando il parere negativo già in precedenza emesso con riguardo ad entrambe le patologie che affliggono il ricorrente.
In particolare, con riguardo alla “infermità GO ID CON NODULO TIR2 IN ATTESA DI SOLUZIONE CHIRURGICA” ha sottolineato che “nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso” e con riguardo alla “infermità LINFOMA DI HODGKIN TIPO CLASSICO STADIO II A IN FOLLOW UP” ha precisato che “anche alla luce dei nuovi criteri di cui alla legge 22 febbraio 2011, n. 9 nonché in base alle modificazioni introdotte dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40, non si rilevano elementi di valutazione idonei a modificare il precedente giudizio espresso”.
7.3. Le (pur) diffuse argomentazioni poste a sostegno del II parere emesso, anche con richiami di letteratura (in parte pubblicata antecedentemente allo svolgimento di una delle due missioni in T.O. estero che qui vengono in rilievo), non forniscono, ad avviso del Collegio, contezza della concreta e specifica sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere delle infermità da cui è afflitto il ricorrente, appalesando, anzi, l’irragionevolezza/l’illogicità dell’intero costrutto motivazionale e del parere che, per l’appunto, su esso poggia e/o comunque l’erroneità dei presupposti che ne stanno alla base.
7.4. Sicché, pur nella consapevolezza che il parere in questione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale “nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso, per mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di esaustività” ( ex multis Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8770), il Collegio ritiene – come già anticipato - che siano proprio vizi di tal sorta ad affliggerlo e, conseguentemente, ad inficiare il diniego opposto al ricorrente, che lo presuppone unitamente al I generico parere.
7.4.1. Manca, infatti, l’analisi specifica e puntuale della correlazione esistente tra i (noti) fattori di rischio cui è stato esposto il ricorrente (e il contesto ambientale in cui ha operato, senza essere stato dotato di alcun dispositivo di protezione individuale) - indubbi, per lo meno, in relazione territorio iracheno - e le patologie insorte ovvero è stato omesso uno specifico riferimento alle situazioni ambientali, organizzative e operative dei servizi prestati dal militare nelle missioni all’estero. La “esposizione prolungata presso il Poligono di Teulada con manipolazione di armamenti contenenti sostanze radioattive, la manipolazione di missili TOW con carica al torio effettuata senza adeguate protezioni e le attività ad alto rischio di recupero feriti da ordigni esplosi in Iraq” non sono state, invece, nemmeno prese specificamente in considerazione.
Senza trascurare, peraltro, di considerare che – come opportunamente sottolineato dal difensore del ricorrente nel corso dell’odierna discussione orale – non è ancora intervenuta la stabilizzazione delle patologie sofferte.
7.4.2. Né vi è evidenza di particolari condizioni di salute e/o abitudini di vita o di altri fattori di carattere clinico, sanitario, anagrafico (nel senso di fascia di età maggiormente colpita), genetico, farmacologico e simili, che avrebbero potuto favorirne l’insorgenza e lo sviluppo.
Nessuna evidenza viene, infatti, offerta (né si trova nella documentazione in atti) che il ricorrente si trovasse in condizioni potenzialmente predisponenti all’insorgere delle patologie che lo affliggono.
7.4.3. Il Comitato ha tenuto, peraltro, del tutto in non cale la circostanza che il ricorrente prima di partire per le missioni all’estero era stato sottoposto a rigorosi accertamenti di carattere medico-sanitario, che non avevano né reso evidente la sussistenza delle patologie poi, invece, insorte e patite, né, tanto meno, messo in dubbio il suo perfetto stato di salute, tale da renderlo, per l’appunto, idoneo alle missioni stesse.
7.4.4. Per quanto riguarda, specificamente, il servizio svolto non può trascurarsi, in ogni caso, di considerare che il Ministero intimato non è stato in grado di provare, in alcun modo, l’estraneità dei precedenti di servizio nella causazione delle patologie sofferte dall’ex militare, avendo svolto, al riguardo, solo general generiche considerazioni, senza peritarsi, tra l’altro, di dimostrare in alcun modo la eventuale avvenuta “adozione di misure protettive idonee ad evitare il rischio dell’insorgenza delle patologie” durante lo specifico impiego del ricorrente nei teatri operativi esteri e/o presso i poligoni di tiro/campi di addestramento siti sul territorio nazionale, ove il medesimo è stato occupato in attività addestrative.
7.5. Non si rinvengono, in definitiva, nel (II e definitivo) parere del CVCS elementi motivazionali idonei a superare la presunzione della determinante rilevanza causale del servizio prestato dall’ex militare in aree altamente contaminate ai fini dell’insorgenza delle patologie tumorali.
7.5.1. Ad avvalorare la presunzione soccorre, per converso, l’esito dell’esame sulla presenza di metalli (effettuato sia sulla massa tumorale che sul sangue) eseguito in data 4 novembre 2025 presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi di Torino (all. 7-08 – fascicolo doc. ricorrente), cui si rinvia, che appalesa il notevole superamento dei valori limite per varie specie metalliche ovvero evidenzia valori non compatibili con i carichi tipici di una persona non esposta a tali metalli pesanti.
Anche in questo caso, la natura della contaminazione appare, infatti, “caratterizzante per specifiche fonti di esposizione, inquadrabili negli ambienti contaminati da sostanze cancerogene nell’ambito dei teatri bellici ove si sia fatto uso di armi ad uranio impoverito” (Cons. St., sez. II, 15 marzo 2024, n. 2502), anche in considerazione del fatto che “le vie di diffusione delle sostanze inquinanti sono molteplici e non si arrestano alla sola via aerea (...)” (da ultimo, T.A.R. Umbria, n. 651/2025).
7.6. Il Collegio non può, quindi, che richiamare - in adesione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le tante, Cons. St., sez. II, 1° luglio 2021, n. 5013, che richiama a sua volta Cons. St., sez. I, 16 febbraio 2021, n. 210 e sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661) - osservazioni e considerazioni già formulate in taluni precedenti vertenti su questioni similari (in particolare TAR FVG, sez. I, n. 59/2025, 124/2023 e 127/2023, alle quali fa espresso rinvio), ulteriormente confermate ed avvalorate dalla poc’anzi citata pronuncia n. 2502/2024, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 4 settembre 2024, n. 7386 e dall’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 9641/2024 in data 10 aprile 2024, secondo cui, in questa particolare materia, “la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici”. Ne deriva che “in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità. Proprio l’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità” (così Cons. St., sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6684).
7.7. In tal senso, si è peraltro, da ultimo, espressa, assicurando certezza ed uniformità di interpretazione, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle recenti sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 in data 7 ottobre 2025, richiamate dal ricorrente nei propri atti difensivi.
7.7.1. L’Adunanza Plenaria ha, infatti, inequivocamente affermato che “nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia”, chiarendo che:
- “in linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento) [l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare nella versione oggi vigente, come modificato dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2010, n. 228], in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio”;
- “attraverso l’impiego del concetto di ‘rischio professionale specifico’ l’interessato (o il suo erede) è così sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto”;
- “l’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale si sostanzia in “una specifica genesi extra-lavorativa della patologia”.
7.8. La dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali sofferte dal ricorrente non può, pertanto, essere negata sulla base di mere formule di stile, atteso che - contrariamente a quanto argomentato dalla difesa erariale nella memoria da ultimo dimessa, informata a un risalente orientamento giurisprudenziale, pacificamente superato dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria dianzi richiamate - la correlazione tra operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza dell’uranio impoverito e aumento del rischio di contrarre neoplasie ovvero l’individuazione della c.d. “legge di copertura” (cfr. Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese) deve considerarsi accertata.
7.8.1. Come già dianzi evidenziato, nel caso specifico, non è stata, però, dimostrata “l’esistenza di fattori specifici, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica”, in grado di recidere il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, che deve darsi per presunto, non avendo l’Amministrazione tratteggiato eventuali (e concreti) fattori causali alternativi o comunque fornito certi elementi scientifici e statistici in ordine all’assenza di correlazione tra le specifiche infermità sofferte e la partecipazione alle missioni in teatri operativi contaminati (in termini ex multis TAR FVG, sez. I, nn. 442/2025; 59/2025; 40/2025, 217/2024 e 164/2024). Non ha, in sostanza, individuato un chiaro e realistico decorso causale alternativo.
7.9. Sicché, il Collegio non può, in definitiva, esimersi dal rilevare che i pareri del Comitato di Verifica - le cui argomentazioni supportano il provvedimento con cui è stata denegata al ricorrente la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte – presentano i vizi su cui il ricorrente medesimo ha incentrato le proprie difese, avendo, sostanzialmente, escluso in maniera immotivata e del tutto apodittica il nesso di dipendenza eziologica, in palese violazione dei principi vigenti in materia.
7.9.1. L’ex militare ha, per converso, offerto convincente evidenza della sua sussistenza.
8. Sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso va, pertanto, accolto, in quanto fondato, con conseguente annullamento del decreto -OMISSIS- del 16 ottobre 2025, con cui il Ministero intimato, recependo acriticamente a proprio supporto motivazionale i pareri del Comitato di Verifica in data 22 ottobre 2024 e 9 settembre 2025, ha disatteso l’istanza del ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali sofferte.
8.1. Ne deriva l’obbligo per il Ministero intimato ( rectius per il Comitato di verifica, la cui discrezionalità non si è, allo stato, ancora interamente esaurita) di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi ritraibili dalla presente decisione. Nulla vieta, peraltro, al Ministero di effettuare - al fine della compiuta e definitiva valutazione sulla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio di interesse del ricorrente - accertamenti clinici analoghi a quelli i cui esiti sono stati prodotti nella presente sede giurisdizionale dall’interessato, attivando in relazione ad essi il contraddittorio, che lamenta essere stato omesso su quelli versati in atti.
8.2. Allo stato, non possono, all’evidenza, essere accolte né la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, né quella di accertamento del diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo, né, tanto meno, quella risarcitoria, essendo ineludibile - come già evidenziato - un ulteriore esame della pratica da parte dell’Amministrazione procedente, attraverso un nuovo interessamento del CVCS.
9. Le spese di lite possono essere, nondimeno, compensate per intero tra le parti per l’esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, composti, in via definitiva, soltanto con le richiamate pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, emesse successivamente ai pareri del CVCS, che supportano, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento impugnato.
9.1. Nulla per il contributo unificato, trattandosi di causa esente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto gravato.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL MO de OH di Grisi', Presidente
EL IN, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EL IN | RL MO de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.