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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2024, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 6.11.2024 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1701 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Geronimo;
Ricorrente
E
; CP_1
Convenuto contumace
*******
Con ricorso depositato il 7.2.2024 la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la condanna della parte convenuta al pagamento delle spettanze corrispondenti al trattamento economico iniziale del profilo professionale di categoria superiore, ai sensi dell'art. 28 CCNL Comparto Sanità Pubblica del 07.04.99 (diritto già accertato dal
Tribunale di Bari).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006,
n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Nell'ipotesi in esame, la difesa dell'odierna istante, in occasione dell'udienza, ha rappresentato essere stato raggiunto con la controparte un accordo conciliativo in sede stragiudiziale.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
In ordine alle spese di lite, nulla si dispone avendo già le parti già disposto al riguardo nell'ambito dei loro accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1701 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Bari, 6.11.2024
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco