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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8144/2024 , introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 17/09/1981), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PALLOTTI ILARIA;
E
(ROMA (RM), 31/05/1981), con il patrocinio dell'avv. PALLOTTI CP_1
ILARIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/05/2015 a
OM (trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del Comune di OM anno 2015,
Atto n. 00026, Parte 1, Serie 21), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in OM, Via Clemente III n. 14 ed occupata in virtù di contratto di comodato d'uso gratuito del 15 ottobre 2020, registrato presso Agenzia delle Entrate di
OM con il n. 7254, Serie 3 il 16 ottobre 2020, viene assegnata alla moglie SI.ra PE che ci vivrà unitamente alle figlie ed Parte_1 Per_2 PE
3. Le figlie minori ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con collocazione principale presso la madre nella casa ove già vivono e risiedono e sita in OM, Via Clemente III n. 14. La SInora provvederà a sostenere Parte_1 integralmente le spese relative alle utenze fisse (acqua, luce, gas, condominio, telefonie).
4. Le parti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza della madre e del padre nella vita delle figlie, affinché le minori possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale di entrambe saranno assunte dai genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle loro aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza presso di sé.
5. I genitori si impegnano, altresì, nell'interesse delle figlie, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e cura, a parlare tra di loro, a scambiarsi regolarmente notizie sulle figlie e su quello che riguarda la loro vita.
6. il SInor si è già allontanato dalla casa familiare ed attualmente vive CP_1 presso la casa del genitore in attesa di una stabile abitazione, anche in affitto, per reperire la quale si è già attivato, con l'impegno di ivi trasferirsi definitivamente entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
7. Il SInor corrisponderà alla SInora a decorrere dal CP_1 Parte_1 PE mese di giugno 2024, a titolo di mantenimento delle figlie ed l'importo Per_2 mensile di € 300,00 (trecento/00) mediante bonifico bancario sul Conto Corrente che la SInora Parte_1
8. entro il 5 di ciascun mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far tempo dal secondo anno.
9. I genitori si faranno carico, ciascuno nella misura del 50%, delle altre spese straordinarie previste nel Protocollo d'Intesa presso il Tribunale civile di OM - al quale i coniugi fanno espresso riferimento - e non già ricomprese nell'assegno di mantenimento come sopra quantificato, impegnandosi, comunque, ciascuno nei limiti delle proprie possibilità economiche, a far intraprendere alle figlie un percorso di studi e attività integrative e/o collaterali in linea con le loro inclinazioni ed aspirazioni, decidendo sul punto di comune accordo come da Protocollo stesso
10. Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, oltre che delle esigenze scolastiche e nel pieno rispetto degli interessi anche sportivi delle stesse, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente schema:
- tre giorni la settimana comprese le due notti, sia presso la propria futura abitazione, sia presso l'abitazione della madre;
- un weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica alle 19,00, quando le riporterà riaffiderà alla madre.
Resta salva la possibilità di cambiare i giorni previo congruo avviso rispettando comunque le attività scolastiche ed extrascolastiche delle minori nonché gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, cercando la massima collaborazione possibile nella gestione delle figlie. Durante le vacanze di Natale, previ accordi tra i genitori, le minori trascorreranno il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale alternati negli anni con i genitori, così come alternati negli anni il 31 dicembre ed il Primo Gennaio;
inoltre, sempre durante il medesimo periodo natalizio, le minori staranno con il padre cinque giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 novembre di ciascun anno. Per le vacanze di
Pasqua, le minori trascorreranno lo stesso periodo alternativamente negli anni con il padre o la madre. La stessa alternanza negli anni verrà rispettata per i ponti e le altre festività.
Durante le vacanze estive le minori trascorrerà con il padre 30 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Restano comunque sempre salvi diversi e migliori accordi tra i genitori. Gli stessi concordano poi che le figlie trascorreranno con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, nonché la Festa del papà e della Mamma anche insieme, ove possibile. Il tutto sempre salvi diversi e migliori accordi che i genitori stessi assumeranno nell'interesse superiore delle figlie. 11. I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
12. Relativamente agli assegni familiari, la SI.ra si preoccuperà di farne Parte_1 domanda, trattenendo anche la quota del SI. da imputare ad eventuali spese extra CP_1 delle figlie.
13. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento delle minori su entrambi i passaporti dei coniugi. Ogni spostamento delle minori, anche fuori dal territorio Nazionale, dovrà essere comunicato e concordato tra i ricorrenti”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA Parte_1
(RM), 17/09/1981) e ROMA (RM), 31/05/1981), che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 05/05/2015 a OM (trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del Comune di OM anno 2015, Atto n. 00026, Parte 1, Serie 21), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
OM, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8144/2024 , introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 17/09/1981), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PALLOTTI ILARIA;
E
(ROMA (RM), 31/05/1981), con il patrocinio dell'avv. PALLOTTI CP_1
ILARIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/05/2015 a
OM (trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del Comune di OM anno 2015,
Atto n. 00026, Parte 1, Serie 21), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in OM, Via Clemente III n. 14 ed occupata in virtù di contratto di comodato d'uso gratuito del 15 ottobre 2020, registrato presso Agenzia delle Entrate di
OM con il n. 7254, Serie 3 il 16 ottobre 2020, viene assegnata alla moglie SI.ra PE che ci vivrà unitamente alle figlie ed Parte_1 Per_2 PE
3. Le figlie minori ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con collocazione principale presso la madre nella casa ove già vivono e risiedono e sita in OM, Via Clemente III n. 14. La SInora provvederà a sostenere Parte_1 integralmente le spese relative alle utenze fisse (acqua, luce, gas, condominio, telefonie).
4. Le parti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza della madre e del padre nella vita delle figlie, affinché le minori possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale di entrambe saranno assunte dai genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle loro aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza presso di sé.
5. I genitori si impegnano, altresì, nell'interesse delle figlie, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e cura, a parlare tra di loro, a scambiarsi regolarmente notizie sulle figlie e su quello che riguarda la loro vita.
6. il SInor si è già allontanato dalla casa familiare ed attualmente vive CP_1 presso la casa del genitore in attesa di una stabile abitazione, anche in affitto, per reperire la quale si è già attivato, con l'impegno di ivi trasferirsi definitivamente entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
7. Il SInor corrisponderà alla SInora a decorrere dal CP_1 Parte_1 PE mese di giugno 2024, a titolo di mantenimento delle figlie ed l'importo Per_2 mensile di € 300,00 (trecento/00) mediante bonifico bancario sul Conto Corrente che la SInora Parte_1
8. entro il 5 di ciascun mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far tempo dal secondo anno.
9. I genitori si faranno carico, ciascuno nella misura del 50%, delle altre spese straordinarie previste nel Protocollo d'Intesa presso il Tribunale civile di OM - al quale i coniugi fanno espresso riferimento - e non già ricomprese nell'assegno di mantenimento come sopra quantificato, impegnandosi, comunque, ciascuno nei limiti delle proprie possibilità economiche, a far intraprendere alle figlie un percorso di studi e attività integrative e/o collaterali in linea con le loro inclinazioni ed aspirazioni, decidendo sul punto di comune accordo come da Protocollo stesso
10. Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, oltre che delle esigenze scolastiche e nel pieno rispetto degli interessi anche sportivi delle stesse, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente schema:
- tre giorni la settimana comprese le due notti, sia presso la propria futura abitazione, sia presso l'abitazione della madre;
- un weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica alle 19,00, quando le riporterà riaffiderà alla madre.
Resta salva la possibilità di cambiare i giorni previo congruo avviso rispettando comunque le attività scolastiche ed extrascolastiche delle minori nonché gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, cercando la massima collaborazione possibile nella gestione delle figlie. Durante le vacanze di Natale, previ accordi tra i genitori, le minori trascorreranno il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale alternati negli anni con i genitori, così come alternati negli anni il 31 dicembre ed il Primo Gennaio;
inoltre, sempre durante il medesimo periodo natalizio, le minori staranno con il padre cinque giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 novembre di ciascun anno. Per le vacanze di
Pasqua, le minori trascorreranno lo stesso periodo alternativamente negli anni con il padre o la madre. La stessa alternanza negli anni verrà rispettata per i ponti e le altre festività.
Durante le vacanze estive le minori trascorrerà con il padre 30 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Restano comunque sempre salvi diversi e migliori accordi tra i genitori. Gli stessi concordano poi che le figlie trascorreranno con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, nonché la Festa del papà e della Mamma anche insieme, ove possibile. Il tutto sempre salvi diversi e migliori accordi che i genitori stessi assumeranno nell'interesse superiore delle figlie. 11. I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
12. Relativamente agli assegni familiari, la SI.ra si preoccuperà di farne Parte_1 domanda, trattenendo anche la quota del SI. da imputare ad eventuali spese extra CP_1 delle figlie.
13. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento delle minori su entrambi i passaporti dei coniugi. Ogni spostamento delle minori, anche fuori dal territorio Nazionale, dovrà essere comunicato e concordato tra i ricorrenti”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA Parte_1
(RM), 17/09/1981) e ROMA (RM), 31/05/1981), che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 05/05/2015 a OM (trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del Comune di OM anno 2015, Atto n. 00026, Parte 1, Serie 21), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
OM, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi