TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/12/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1375/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1375/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani, provvisoriamente Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 10.12.2024 sulle seguenti conclusioni della ricorrente: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.7.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di separazione personale nei confronti del coniuge , con il CP_1
quale ha contratto matrimonio in data 6.1.2001 a Mondolfo. La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione senza nessuna ulteriore condizione. pagina 1 di 2 non si è costituito, ma è comparso personalmente all'udienza del CP_1
10.12.2024 e ha dichiarato di non avere motivi di opposizione.
La domanda di separazione va accolta.
E' documentato che e hanno contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
6.1.2001 a Mondolfo (doc.1 della ricorrente). La coppia ha avuto una figlia, nata nel 2002, maggiorenne ed autosufficiente. L'ultima residenza familiare comune
è stata fissata a Monte PO (doc.2).
Emerge dagli atti che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale e che ad oggi non c'è possibilità di riconciliazione. Pertanto va dichiarata la separazione personale.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancanza di opposizione da parte del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1375/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
- dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in data 6.1.2001 a Mondolfo;
- nulla sulle spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, in data 10 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1375/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani, provvisoriamente Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 10.12.2024 sulle seguenti conclusioni della ricorrente: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.7.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di separazione personale nei confronti del coniuge , con il CP_1
quale ha contratto matrimonio in data 6.1.2001 a Mondolfo. La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione senza nessuna ulteriore condizione. pagina 1 di 2 non si è costituito, ma è comparso personalmente all'udienza del CP_1
10.12.2024 e ha dichiarato di non avere motivi di opposizione.
La domanda di separazione va accolta.
E' documentato che e hanno contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
6.1.2001 a Mondolfo (doc.1 della ricorrente). La coppia ha avuto una figlia, nata nel 2002, maggiorenne ed autosufficiente. L'ultima residenza familiare comune
è stata fissata a Monte PO (doc.2).
Emerge dagli atti che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale e che ad oggi non c'è possibilità di riconciliazione. Pertanto va dichiarata la separazione personale.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancanza di opposizione da parte del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1375/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
- dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in data 6.1.2001 a Mondolfo;
- nulla sulle spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, in data 10 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 2 di 2