Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 10.6.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 10141/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 11/3/1968 in ACIREALE (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. NICOLOSO ROBERTA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “Il
Sig. di anni 56, è in atto affetto da: “Sindrome di Brugada con impianto Parte_1 di defibrillatore in soggetto con spondilopatia a scarsa incidenza funzionale”. Il suddetto quadro patologico rende il ricorrente INVALIDO nella misura del 67%
(sessantasette per cento) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “· Ritenere e dichiarare che il sig. (CF ) ininterrottamente sin dalla data della Parte_1 C.F._1 domanda amministrativa o da quella data che emergerà nella compienda istruttoria, è soggetto invalido civile con una riduzione permanente della propria capacità lavorativa in misura almeno pari o superiore al 74%. · Con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi del giudizio”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
, in virtù delle patologie da lei lamentate, sulla scorta di quanto viene Parte_1 sancito nelle nuove tabelle annesse al Decreto del Min. Sanità 05/02/1992, va considerato invalido civile con riduzione della propria capacità lavorativa generica valutabile nella misura del 76% (76,30%) a decorrere dal mese di gennaio 2023”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza da gennaio 2023; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 3.862,50 (di cui € 1.168,50 per l'ATP ed € 2.694,00 per l'opposizione ad ATP) con distrazione in favore del difensore del ricorrente, che si dichiara antistatario;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 10/06/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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