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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Mannu
RICORRENTE contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Piombini Chiara
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla Per_ quale nascevano, rispettivamente, in data 22 ottobre 2015 , e, in data 4 settembre 2018, rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la Per_2 necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse dei bambini, con ricorso depositato in data 20.9.2024 il signor evocava in causa la Parte_1 signora rassegnando le conclusioni che si riportano e Controparte_1 chiedendo: “[…]
1. Affidamento condiviso dei figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare posta in Portoferraio via De
Nicola n. 121, con collocamento paritario presso i genitori in quanto gli stessi vivono
1 entrambi a Portoferraio. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2.
La casa familiare posta in Portoferraio via De Nicola n. 121, di proprietà esclusiva del signor continuerà ad essere abitata da quest'ultimo, con ogni arredo e Pt_1 pertinenza, avendo la signora rinunciato al diritto di abitarla essendosi CP_1 trasferita da tempo presso l'abitazione dei genitori;
3. I figli minori staranno con entrambi i genitori in maniera paritetica secondo le seguenti modalità: 1° e 3° settimana: Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dal lunedì all'uscita della scuola fino al lunedì successivo, quando li accompagnerà a scuola;
2° e 4° settimana: la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori dal lunedì all'uscita della scuola fino al lunedì successivo quando li accompagnerà a scuola;
Nel caso in cui il padre non potesse, per ragioni di lavoro, tenere con sé i figli nelle settimane stabilite queste potranno essere invertite tra i genitori. Le vacanze di Natale e Pasqua saranno suddivise in maniera paritaria tra i genitori secondo le seguenti modalità: dal 23 dicembre alle ore 14.00 al
30 dicembre alle ore 14.00 con un genitore e dalle ore 14.00 del 30 dicembre alle ore
18.00 del 6 gennaio con l'altro. Da tale giorno si riapplicheranno le regole ordinarie Per_ relative al resto dell'anno. Per le festività Pasquali, e permarranno con Per_2 un genitore dal pomeriggio del primo giorno delle vacanze sino alla sera del giorno di
Pasqua ore 18.00 e con l'atro genitore i restanti giorni. Si precisa che nel caso in cui un genitore dovesse trascorrere le suddette vacanze fuori dall'isola d'Elba, lo stesso dovrà riaccompagnare il minore presso l'altro genitore secondo il calendario concordato. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non continuative, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto. Detto periodo dovrà concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio.
4. Nulla è dovuto dal padre alla madre a titolo di mantenimento per i figli minori, essendo paritario il tempo trascorso presso ciascun genitore.
5. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50%da entrambi i genitori;
6. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come indicate nelle Linee Guida offerte dal Consiglio nazionale Forense del 2017, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando in CP_1 CP_1 fatto e in diritto le richieste del ricorrente, concludeva chiedendo di “[…] disporre l'affido condiviso paritario dei minori e […] in Persona_3 Persona_4 via principale […] permanenza dei minori per quattro giorni consecutivi presso ciascun genitore. Il genitore collocatario l'ultimo giorno porterà i bimbi a scuola da cui li prenderà il secondo collocatario;
in caso di vacanze estive e comunque di chiusura della scuola il genitore collocatario li porterà presso l'altro nell'orario ricompreso tra le ore 8,00 e le ore 10,00. Durante il periodo di quattro giorni di collocazione, il genitore non collocatario potrà prendere con sé i bimbi dalle ore 18,00 alle ore 21,00 allorché li ricondurrà presso il collocatario. […] In via subordinata […] in caso di accoglimento
2 dell'alternanza settimanale proposta da controparte ricorrente, si chiede che il giudice durante la permanenza dei bimbi presso un genitore, dalle ore 16,00 del mercoledì alle ore 08,00 del giovedì (o 10,00 in caso di chiusura della scuola) nel giorno di mercoledì dalle ore 16,00 alle 08,00 permarranno con l'altro genitore. Il genitore non collocatario in quella settimana porterà i bimbi a scuola il giorno seguente ovvero presso l'altro genitore nell'intervallo dalle ore 8,00 alle ore 10,00 in caso di chiusura della scuola o periodo di vacanze. Durante le vacanze natalizie i bimbi permarranno ad anni alterni con un genitore dalle ore 14,00 del giorno 23 dicembre alle ore 14,00 del giorno 30 dicembre e con l'altro sino alle ore 18,00 del giorno 6 gennaio;
durante le vacanze di
Pasqua i bimbi permarranno, ad anni alterni, con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alle ore 16,00 del giorno di Pasqua e con l'altro sino alla fine delle vacanze scolastiche quando verranno ricondotti a scuola. Entrambi i genitori potranno tenere i bimbi con sé per un periodo consecutivo di due settimane a loro scelta. Se in tali settimane i bimbi resteranno all'Isola d'Elba resteranno con l'altro genitore il mercoledì dalle ore 18,00 alla mattina del giorno successivo quando verranno ricondotti a scuola o presso l'altro genitore entro le ore 10,00. Circa il contributo di mantenimento. Si chiede che il Tribunale Voglia prevedere il versamento da parte del
Sig. alla Sig.ra della somma di euro 1.000,00 mensili per il Pt_1 Controparte_1 Per_ mantenimento dei figli e . Assegno unico e spese straordinarie ripartiti Per_2 nella misura del 50%. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'udienza di comparizione delle parti del 23.1.2025, all'esito di ampia discussione, avendo le parti convenuto sul regime di frequentazione dei figli con ciascun genitore, il Giudice proponeva una soluzione conciliativa sul piano economico che, però, non essendo stata accettata dalla parte ricorrente, non consentiva ai procuratori di rassegnare conclusioni congiunte. Il Giudice, si riservava quindi di assumere i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c.
Nella successiva ordinanza pronunciata ex art. 473 bis 22 c.p.c, riscontrato che in data 24.1.2025 nell'interesse della parte ricorrente veniva depositata dichiarazione di adesione alla proposta del Giudice formulata in udienza in ordine alle questioni accessorie, e, vista l'ulteriore proposta formulata dal signor quanto alla regolamentazione dei tempi di frequentazione Pt_1 genitori/figli rispetto a quanto già concordato in udienza dalle parti, il Giudice rinviava la causa per consentire alle parti l'eventuale deposito di conclusioni congiunte.
Con note scritte depositate in pct le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, sottoscritto da entrambe per la regolamentazione di tutte le questioni accessorie, e non, relative ai figli minori, concludendo i procuratori per sentir pronunciare come da accordo raggiunto dalle parti, senza richiedere la
3 fissazione dell'udienza ex art. 473 bis n. 28 e l'assegnazione dei rispettivi termini difensivi.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza degli accordi tra le parti all'interesse dei figli minori, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
I minori e verranno affidati congiuntamente e Persona_3 Persona_4 paritariamente ad entrambi i genitori che ne gestiranno il tempo come segue:
a) i bambini permarranno con ciascun genitore a settimane alterne. Ciascun genitore li prenderà il lunedì alle ore 13:00 a scuola o dall'abitazione dell'altro genitore e li riaccompagnerà il lunedì successivo alle ore 8:00 a scuola ovvero presso l'altro genitore. Nel giorno di giovedì i bimbi staranno con l'altro genitore dalle ore 13:00 alle ore 8:00 del venerdì; b) entrambi i genitori trascorreranno due settimane non consecutive di ferie con i bimbi, da spendersi nel periodo dell'anno che riterranno opportuno, con preavviso di 15 giorni. La settimana di ferie verrà necessariamente unita alla precedente o successiva ma il periodo complessivo non potrà superare i 15 giorni consecutivi e pertanto la terza settimana verrà trascorsa con l'altro genitore per poi riprendere l'alternanza. Anche nel periodo di ferie, se verranno trascorse sull'Isola, i bimbi staranno con l'altro genitore dal giovedì dalle 13:00 sino alle
8:00 del venerdì;
c) Le vacanze di Pasqua verranno ripartite come segue: dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino alle 18:00 del giorno di Pasqua presso un genitore che è onerato di riaccompagnarli presso l'altro che li terrà con sé fino alla fine della vacanza;
d) Le vacanze di Natale verranno ripartite come segue: ad anni alterni, dalle ore 18:00 del giorno 23 dicembre alle ore 18:00 del 30 dicembre con un genitore che li accompagnerà presso l'abitazione dell'altro il quale li terrà con sé fino alle ore 18:00 del 6 Gennaio quando li accompagnerà presso l'altro che li terrà con sé, a prescindere dal numero di giorni, fino al lunedì successivo alle ore
8:00 per poi ricominciare l'alternanza settimanale;
4 e) Esclusivamente per ragioni lavorative, e per un massimo di 2 volte all'anno, entrambi i genitori potranno astenersi dal tenere con sé i figli nella settimana ad essi spettante e in tal caso la gestione sarà la seguente: il genitore che non sarebbe in turno quella settimana terrà con sé i bimbi, i quali permarranno con lui/lei per 15 giorni consecutivi. L'Altro genitore recupererà la settimana perduta tenendo i bimbi con sè dal lunedì ore 13,00 della prima settimana successiva (terza settimana) sino al venerdì ore 8,00 e, la quinta settimana dalle ore 13:00 del venerdì ricongiungendola alla settimana di turno. Anche in questo caso i bimbi permarranno con l'altro genitore sempre dal giovedì ore
13:00 sino al venerdì alle ore 8:00;
f) Il signor verserà alla signora l'importo complessivo di € Pt_1 CP_1
300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT che si applicherà senza alcuna necessità di formale richiesta scritta, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 150,00 a figlio) in rate anticipate entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto IBAN: IT51 Q030 6970 7431 0000 0000 777 a lei intestato.
L'assegno unico verrà percepito e trattenuto integralmente dalla signora
[...]
Le spese straordinarie come individuate dalla direttiva CNF saranno CP_1 ripartite nella misura del 50% ciascuno;
g) Le parti acconsentono sin d'ora al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio;
h) Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 14.2.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Mannu
RICORRENTE contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Piombini Chiara
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla Per_ quale nascevano, rispettivamente, in data 22 ottobre 2015 , e, in data 4 settembre 2018, rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la Per_2 necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse dei bambini, con ricorso depositato in data 20.9.2024 il signor evocava in causa la Parte_1 signora rassegnando le conclusioni che si riportano e Controparte_1 chiedendo: “[…]
1. Affidamento condiviso dei figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare posta in Portoferraio via De
Nicola n. 121, con collocamento paritario presso i genitori in quanto gli stessi vivono
1 entrambi a Portoferraio. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2.
La casa familiare posta in Portoferraio via De Nicola n. 121, di proprietà esclusiva del signor continuerà ad essere abitata da quest'ultimo, con ogni arredo e Pt_1 pertinenza, avendo la signora rinunciato al diritto di abitarla essendosi CP_1 trasferita da tempo presso l'abitazione dei genitori;
3. I figli minori staranno con entrambi i genitori in maniera paritetica secondo le seguenti modalità: 1° e 3° settimana: Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dal lunedì all'uscita della scuola fino al lunedì successivo, quando li accompagnerà a scuola;
2° e 4° settimana: la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori dal lunedì all'uscita della scuola fino al lunedì successivo quando li accompagnerà a scuola;
Nel caso in cui il padre non potesse, per ragioni di lavoro, tenere con sé i figli nelle settimane stabilite queste potranno essere invertite tra i genitori. Le vacanze di Natale e Pasqua saranno suddivise in maniera paritaria tra i genitori secondo le seguenti modalità: dal 23 dicembre alle ore 14.00 al
30 dicembre alle ore 14.00 con un genitore e dalle ore 14.00 del 30 dicembre alle ore
18.00 del 6 gennaio con l'altro. Da tale giorno si riapplicheranno le regole ordinarie Per_ relative al resto dell'anno. Per le festività Pasquali, e permarranno con Per_2 un genitore dal pomeriggio del primo giorno delle vacanze sino alla sera del giorno di
Pasqua ore 18.00 e con l'atro genitore i restanti giorni. Si precisa che nel caso in cui un genitore dovesse trascorrere le suddette vacanze fuori dall'isola d'Elba, lo stesso dovrà riaccompagnare il minore presso l'altro genitore secondo il calendario concordato. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non continuative, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto. Detto periodo dovrà concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio.
4. Nulla è dovuto dal padre alla madre a titolo di mantenimento per i figli minori, essendo paritario il tempo trascorso presso ciascun genitore.
5. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50%da entrambi i genitori;
6. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come indicate nelle Linee Guida offerte dal Consiglio nazionale Forense del 2017, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando in CP_1 CP_1 fatto e in diritto le richieste del ricorrente, concludeva chiedendo di “[…] disporre l'affido condiviso paritario dei minori e […] in Persona_3 Persona_4 via principale […] permanenza dei minori per quattro giorni consecutivi presso ciascun genitore. Il genitore collocatario l'ultimo giorno porterà i bimbi a scuola da cui li prenderà il secondo collocatario;
in caso di vacanze estive e comunque di chiusura della scuola il genitore collocatario li porterà presso l'altro nell'orario ricompreso tra le ore 8,00 e le ore 10,00. Durante il periodo di quattro giorni di collocazione, il genitore non collocatario potrà prendere con sé i bimbi dalle ore 18,00 alle ore 21,00 allorché li ricondurrà presso il collocatario. […] In via subordinata […] in caso di accoglimento
2 dell'alternanza settimanale proposta da controparte ricorrente, si chiede che il giudice durante la permanenza dei bimbi presso un genitore, dalle ore 16,00 del mercoledì alle ore 08,00 del giovedì (o 10,00 in caso di chiusura della scuola) nel giorno di mercoledì dalle ore 16,00 alle 08,00 permarranno con l'altro genitore. Il genitore non collocatario in quella settimana porterà i bimbi a scuola il giorno seguente ovvero presso l'altro genitore nell'intervallo dalle ore 8,00 alle ore 10,00 in caso di chiusura della scuola o periodo di vacanze. Durante le vacanze natalizie i bimbi permarranno ad anni alterni con un genitore dalle ore 14,00 del giorno 23 dicembre alle ore 14,00 del giorno 30 dicembre e con l'altro sino alle ore 18,00 del giorno 6 gennaio;
durante le vacanze di
Pasqua i bimbi permarranno, ad anni alterni, con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alle ore 16,00 del giorno di Pasqua e con l'altro sino alla fine delle vacanze scolastiche quando verranno ricondotti a scuola. Entrambi i genitori potranno tenere i bimbi con sé per un periodo consecutivo di due settimane a loro scelta. Se in tali settimane i bimbi resteranno all'Isola d'Elba resteranno con l'altro genitore il mercoledì dalle ore 18,00 alla mattina del giorno successivo quando verranno ricondotti a scuola o presso l'altro genitore entro le ore 10,00. Circa il contributo di mantenimento. Si chiede che il Tribunale Voglia prevedere il versamento da parte del
Sig. alla Sig.ra della somma di euro 1.000,00 mensili per il Pt_1 Controparte_1 Per_ mantenimento dei figli e . Assegno unico e spese straordinarie ripartiti Per_2 nella misura del 50%. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'udienza di comparizione delle parti del 23.1.2025, all'esito di ampia discussione, avendo le parti convenuto sul regime di frequentazione dei figli con ciascun genitore, il Giudice proponeva una soluzione conciliativa sul piano economico che, però, non essendo stata accettata dalla parte ricorrente, non consentiva ai procuratori di rassegnare conclusioni congiunte. Il Giudice, si riservava quindi di assumere i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c.
Nella successiva ordinanza pronunciata ex art. 473 bis 22 c.p.c, riscontrato che in data 24.1.2025 nell'interesse della parte ricorrente veniva depositata dichiarazione di adesione alla proposta del Giudice formulata in udienza in ordine alle questioni accessorie, e, vista l'ulteriore proposta formulata dal signor quanto alla regolamentazione dei tempi di frequentazione Pt_1 genitori/figli rispetto a quanto già concordato in udienza dalle parti, il Giudice rinviava la causa per consentire alle parti l'eventuale deposito di conclusioni congiunte.
Con note scritte depositate in pct le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, sottoscritto da entrambe per la regolamentazione di tutte le questioni accessorie, e non, relative ai figli minori, concludendo i procuratori per sentir pronunciare come da accordo raggiunto dalle parti, senza richiedere la
3 fissazione dell'udienza ex art. 473 bis n. 28 e l'assegnazione dei rispettivi termini difensivi.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza degli accordi tra le parti all'interesse dei figli minori, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
I minori e verranno affidati congiuntamente e Persona_3 Persona_4 paritariamente ad entrambi i genitori che ne gestiranno il tempo come segue:
a) i bambini permarranno con ciascun genitore a settimane alterne. Ciascun genitore li prenderà il lunedì alle ore 13:00 a scuola o dall'abitazione dell'altro genitore e li riaccompagnerà il lunedì successivo alle ore 8:00 a scuola ovvero presso l'altro genitore. Nel giorno di giovedì i bimbi staranno con l'altro genitore dalle ore 13:00 alle ore 8:00 del venerdì; b) entrambi i genitori trascorreranno due settimane non consecutive di ferie con i bimbi, da spendersi nel periodo dell'anno che riterranno opportuno, con preavviso di 15 giorni. La settimana di ferie verrà necessariamente unita alla precedente o successiva ma il periodo complessivo non potrà superare i 15 giorni consecutivi e pertanto la terza settimana verrà trascorsa con l'altro genitore per poi riprendere l'alternanza. Anche nel periodo di ferie, se verranno trascorse sull'Isola, i bimbi staranno con l'altro genitore dal giovedì dalle 13:00 sino alle
8:00 del venerdì;
c) Le vacanze di Pasqua verranno ripartite come segue: dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino alle 18:00 del giorno di Pasqua presso un genitore che è onerato di riaccompagnarli presso l'altro che li terrà con sé fino alla fine della vacanza;
d) Le vacanze di Natale verranno ripartite come segue: ad anni alterni, dalle ore 18:00 del giorno 23 dicembre alle ore 18:00 del 30 dicembre con un genitore che li accompagnerà presso l'abitazione dell'altro il quale li terrà con sé fino alle ore 18:00 del 6 Gennaio quando li accompagnerà presso l'altro che li terrà con sé, a prescindere dal numero di giorni, fino al lunedì successivo alle ore
8:00 per poi ricominciare l'alternanza settimanale;
4 e) Esclusivamente per ragioni lavorative, e per un massimo di 2 volte all'anno, entrambi i genitori potranno astenersi dal tenere con sé i figli nella settimana ad essi spettante e in tal caso la gestione sarà la seguente: il genitore che non sarebbe in turno quella settimana terrà con sé i bimbi, i quali permarranno con lui/lei per 15 giorni consecutivi. L'Altro genitore recupererà la settimana perduta tenendo i bimbi con sè dal lunedì ore 13,00 della prima settimana successiva (terza settimana) sino al venerdì ore 8,00 e, la quinta settimana dalle ore 13:00 del venerdì ricongiungendola alla settimana di turno. Anche in questo caso i bimbi permarranno con l'altro genitore sempre dal giovedì ore
13:00 sino al venerdì alle ore 8:00;
f) Il signor verserà alla signora l'importo complessivo di € Pt_1 CP_1
300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT che si applicherà senza alcuna necessità di formale richiesta scritta, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 150,00 a figlio) in rate anticipate entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto IBAN: IT51 Q030 6970 7431 0000 0000 777 a lei intestato.
L'assegno unico verrà percepito e trattenuto integralmente dalla signora
[...]
Le spese straordinarie come individuate dalla direttiva CNF saranno CP_1 ripartite nella misura del 50% ciascuno;
g) Le parti acconsentono sin d'ora al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio;
h) Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 14.2.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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