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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli - Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1107 del 2023
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
[...]
Avv.ti Pasqua Triggiani, Olga Ricci e Nicola Cintoli,
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arcangelo Controparte_1
Sannicandro e Nadia Gloria D'Introno.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24.02.2020 ed iscritto al R.G. n.
2178/2020, – premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 ditta Giardinetto dal 24.11.2007 al 21.07.2018 senza soluzione di continuità, pur limitando la domanda al periodo dal 05.11.2013 al 21.07.2018 – conveniva in giudizio l'appellante indicata in epigrafe, chiedendo al Tribunale di Foggia di accertare l'esistenza
1 tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 108.382,65, a titolo di differenze per lavoro ordinario, straordinario, festivo, straordinario festivo e TFR nonché al pagamento delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio la Parte_1 che, eccepita preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale per tutti
[...]
i crediti afferenti al periodo dal 05.11.2013 al 01.10.2015, chiedeva il rigetto della domanda.
3. Con sentenza n.2438/2023 del 06.07.2023, il Tribunale di Foggia-Sezione
Lavoro ha così definito la controversia: “1) accoglie parzialmente la domanda e, per lo effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di euro 9.006,09 per differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) compensa le spese nella misura della metà e condanna la resistente al pagamento della restante parte che liquida in euro 2.500,00 oltre iva e cap con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
4. Avverso tale pronuncia, la Parte_1 ha proposto appello, con ricorso depositato in data 29.09.2023,
[...] chiedendone la parziale riforma.
5. Con memoria del 11.10.2024, si costituiva in giudizio Controparte_2 che, contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto, con
[...] conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
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I. Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Foggi ha accolto la domanda proposta dall'odierno appellato sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:
- ha ritenuto incontestato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa con contratti a tempo determinato e pieno, nei periodi indicati in ricorso e con qualifica di bracciante agricolo. Ha rilevato che il ricorrente non ha sollevato eccezioni in merito ai predetti contratti, né in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro alle date ivi indicate, né alla ripresa dell'attività nelle date documentate;
inoltre, non ha impugnato i termini apposti ai contratti né dedotto cause di nullità, con conseguente riconoscimento della natura non continuativa del rapporto;
2 - ha accolto l'eccezione di prescrizione limitatamente al primo contratto a termine intervenuto dal 05.11.2013 al 31.12.2013, in ragione della missiva avente ad oggetto
“contratto di lavoro” datata 18.04.2019, inviata per pretese correlate al rapporto di lavoro dal 2007 al 2018 e pervenuta a parte resistente il 30.04.2019 come da avviso di ricevimento;
- premesso il percorso logico-giuridico finalizzato all'accertamento dell'inquadramento del lavoratore subordinato, ha rilevato che il ricorrente si è limitato a richiedere, nei conteggi, un superiore inquadramento, senza tuttavia fornire la descrizione del contenuto delle declaratorie contrattuali sia del livello formale rivestito sia di quello superiore rivendicato, né ha proceduto a un'adeguata comparazione tra le mansioni effettivamente svolte e quelle proprie della categoria superiore asseritamente spettante;
- quanto alla richiesta di riconoscimento di maggiori emolumenti per lo svolgimento di attività lavorativa ininterrotta, anche nei giorni festivi, dalle ore 10:00 alle ore 21:00, ha osservato che incombe sul lavoratore l'onere della prova in merito allo svolgimento di orari eccedenti quelli ordinari. Sul punto, ha statuito che l'istruttoria non ha fornito elementi univoci, anche in considerazione dell'inattendibilità dell'unico testimone escusso, il quale – pur confermando in parte la versione attorea – risulta aver instaurato a sua volta un contenzioso contro la convenuta;
- ha evidenziato che, nei periodi rappresentati nelle note depositate il 21.10.2022, il datore di lavoro ha proceduto unilateralmente a non retribuire le giornate ivi indicate considerandole “sospese” e che la domanda volta al pagamento delle relative differenze retributive risulta implicitamente contenuta in quella principale, ritenendola pertanto meritevole di accoglimento;
- ha richiamato, in proposito, l'art. 54 del CCNL Agricoltura per le cooperative del
03.08.2016, che, pur prevedendo l'assunzione degli operai agricoli con contratto a termine, garantisce l'occupazione per l'intera fase lavorativa, ricomprendendo tutti i giorni lavorativi compresi tra l'inizio e la fine del contratto. Il carattere stagionale dell'attività, infatti, non può giustificare la sospensione del rapporto né il mancato riconoscimento della retribuzione per i giorni non lavorati;
- in ordine al quantum, ritenuto di non condividere i conteggi elaborati dal ricorrente in quanto frutto non di un calcolo non analitico, ma per periodo, ha preso atto dei conteggi prodotti dalla resistente in base ai “Giorni di Calendario Lavorabili” e alla luce del contratto collettivo applicato.
3 Alla luce di tanto, ha accolto in parte il ricorso, condannando la resistente alla corresponsione della somma di € 9.006,09 ed al pagamento delle spese processuali nella misura di metà, ponendo la parte restante a carico di entrambe le parti.
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II. Sul ricorso in appello
II.
1.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione, erronea applicazione ed interpretazione delle norme contenute nel CCNL del settore in materia di contratto di lavoro agricolo a tempo determinato e delle norme in materia di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato nonché la contrarietà ai principi giurisprudenziali. Impugna, più specificamente, la sentenza laddove ha accolto la domanda di pagamento delle differenze retributive con riferimento ai periodi di sospensione rappresentati dal ricorrente.
Evidenzia che l'art. 59 del CCNL Agricoltura prevede che l'operaio agricolo ha diritto alla retribuzione esclusivamente per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata, escludendosi la possibilità di corrispondere compensi per le ore non lavorate nei casi di interruzione dell'attività dovuta a causa di forza maggiore, salvo che il datore di lavoro abbia espressamente disposto che il lavoratore resti a sua disposizione in azienda.
Alla luce di tale previsione contrattuale, il Tribunale avrebbe erroneamente condannato la resistente sul presupposto che fosse obbligata a corrispondere la retribuzione per tutte le giornate comprese nei contratti a termine, anche per quelle in cui alcuna prestazione lavorativa è stata di fatto eseguita.
Inoltre, sostiene che il dipendente non avrebbe fornito prova di essere rimasto a disposizione del datore di lavoro nelle giornate non lavorate, non avendo articolato specifici capitoli di prova volti a dimostrare tale circostanza, né essendo la stessa emersa dall'istruttoria espletata.
Richiamate a tal fine pronunce di legittimità, ritiene consolidato il principio per cui i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo devono essere calcolati esclusivamente sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate, salvo che risulti, in concreto, che – in occasione di interruzioni dell'attività dovute a causa di forza maggiore – il datore di lavoro abbia espressamente disposto che il lavoratore rimanesse in azienda a sua disposizione. In mancanza di tale circostanza, non può configurarsi alcun obbligo retributivo né contributivo, né tantomeno può ritenersi esistente un minimale contributivo svincolato dal salario effettivamente dovuto.
4 Ne consegue, ad avviso dell'appellante, che – in applicazione del disposto di cui all'art. 59 del CCNL Agricoltura – il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione unicamente per le ore di lavoro effettivamente rese, non potendosi configurare, come invece affermato nella sentenza impugnata, un obbligo retributivo esteso anche alle giornate in cui alcuna prestazione è stata svolta.
II.
1.b. Con il secondo motivo di appello, la società lamenta la violazione e falsa applicazione della normativa civilistica in materia di imprenditore agricolo, nonché
l'erronea interpretazione delle circolari sul punto, censurando la sentenza CP_3 impugnata nella parte in cui ha affermato che il carattere stagionale dell'attività agricola giustificherebbe unicamente il ricorso a contratti a tempo determinato, ma non anche la sospensione della prestazione lavorativa – e della conseguente retribuzione – nel corso della vigenza del contratto.
La , premesso di essere una cooperativa i cui soci rivestono la qualifica Parte_1 di imprenditori agricoli – operando essa nel settore della manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci – rivendica il riconoscimento dello status di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
D.lgs. n. 228/2001, nonché di datore agricolo ex lege n. 240/1984. In quanto tale, essa sostiene di poter legittimamente applicare la relativa disciplina di settore, che contempla anche la possibilità di sospendere l'attività lavorativa in presenza di eventi di natura fenomenologica che ne impediscano lo svolgimento, come ribadito dalla circolare CP_3
n. 94/2019.
Il primo giudice, secondo l'appellante, avrebbe inoltre errato nel richiamare la normativa in materia di integrazione salariale agricola, la quale risulterebbe del tutto irrilevante nel caso di specie. La valutazione circa l'eventuale diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per le giornate non lavorate, ma incluse nei contratti a termine intercorsi, dovrebbe infatti essere condotta esclusivamente alla luce della contrattazione collettiva applicabile al rapporto in esame, e in particolare dell'art. 59 del CCNL
Agricoltura, norma che – come già evidenziato – subordina il diritto alla retribuzione alla effettiva prestazione lavorativa, salvo permanenza del lavoratore in azienda su disposizione datoriale.
II.
1.c. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per violazione del criterio del decisum in relazione alle spese legali e ne chiede, pertanto, la riforma nella parte in cui ha disposto la compensazione delle stesse nella misura di metà, ponendo la parte restante a carico di entrambe le parti in considerazione del valore
5 iniziale della domanda – pari ad € 100.000,00 – e non in relazione alla somma finale oggetto della condanna – pari ad € 9.000,00 – da cui sarebbe dovuta derivare la condanna al pagamento della minore somma di € 1.347,50.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale accoglimento della domanda proposta.
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III.
1.a. Le prime due doglianze, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate e vanno respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Risulta pacifico ed incontestato tra le parti - oltre che documentalmente dimostrato (cfr. Mod. Unilav e buste paga in atti) - che il rapporto lavorativo in esame è un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato.
Com'è noto, i rapporti di lavoro con gli operai agricoli sono regolati da disciplina speciale dettata, anche ad integrazione della normativa generale, dalle previsioni del CCNL di settore del 03.08.2016 (doc. 6 fasc. primo grado), il cui art. 54 prevede che: “L'assunzione degli operai deve avvenire secondo le norme di legge vigenti.
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve avvenire per fase/i lavorativa/e o in base alle norme vigenti. L'individuazione delle fasi lavorative più rilevanti è demandata ai contratti di secondo livello. Per le fasi lavorative individuate in detti contratti l'assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa “fase lavorativa”. I contratti di secondo livello individueranno le eccezioni alla garanzia di occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa”, aggiungendo all'art. 56 che: “Nell'ambito del quadro legislativo vigente sono operai a tempo determinato gli operai che in base alle norme di legge sono assunti con tale tipo di rapporto, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto e comunque per quelli individuati come tali dalla contrattazione collettiva”.
È lo stesso art.59 a disporre poi che “l'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata”, precisando al successivo comma 2 che: “Nel caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione”.
6 La disposizione contrattuale dunque prevede la corresponsione della retribuzione non solo per le ore di effettiva prestazione lavorativa, ma anche per quelle in cui, pur in presenza di cause di forza maggiore ostative allo svolgimento dell'attività, il datore di lavoro abbia comunque disposto che l'operaio agricolo a tempo determinato rimanesse a sua disposizione. (così Cass. n.13185/2022).
Orbene, dall'esame degli atti ed in particolare dalle deposizioni testimoniali rese in prime cure, emerge chiaramente che, anche durante la vigenza dei contratti a termine e, dunque, nel corso di una fase lavorativa specifica – come quella della raccolta degli asparagi – l'attività lavorativa non veniva svolta con continuità.
Il ricorrente, infatti e per motivi estranei alla propria volontà, prestava attività lavorativa anche per un numero di giorni inferiore rispetto a quelli contrattualmente previsti, in evidente contrasto con la garanzia di occupazione per l'intera durata della fase lavorativa, così come evincibile dalla richiamata previsione contrattuale.
Ciò posto, essendo stati allegati e dimostrati da parte ricorrente ex art. 2697
c.c. gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione retributiva, incombeva sulla parte datoriale l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi di tale diritto, ossia la sussistenza di cause giustificative della sospensione dell'attività lavorativa e, conseguentemente, del mancato pagamento della retribuzione. (Cass., Sez. Lav., ord. 06 aprile 2020, n. 7696).
È, invero, pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda
Cass. civ. sez. lav. n. 14419 del 27.05.2019) in forza del quale il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, (Cass. n. 7300 del 2004 in motivazione;
nello stesso senso Cass., S.U., n. 14381 del 2002; Cass. n. 5101 del 2002; n.
13742 del 2000; n. 11263 del 1998).
Si è ulteriormente precisato (Cass. n. 15372 del 2004) come, in base agli artt.
1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile
7 a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla.
In tal senso, anche ad accedere alla tesi dell'appellante, secondo cui l'art. 59 del
CCNL prevede la possibilità di corrispondere la retribuzione esclusivamente per le ore effettivamente lavorate, va comunque evidenziato come tale disposizione trovi applicazione solo al ricorrere di specifiche condizioni, ossia nei casi di “interruzione dovuta a causa di forza maggiore”.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcun elemento probatorio concreto in merito alla sussistenza di effettive cause di forza maggiore che abbiano giustificato le interruzioni dell'attività lavorativa nei giorni oggetto di contestazione.
Come riportato nella sentenza impugnata, infatti, risulta priva di riscontro qualsiasi allegazione riferita alle circostanze impeditive riferibili alle seguenti giornate: per il periodo dal 02.01.2014 al 31.12.2014, 91 giornate;
per il periodo dal 02.01.2015 al
30.06.2015, 50 giornate;
per il periodo da 30.03.2016 al 31.12.2016, 45 giornate nonché per l'anno 2017, 58 giornate e per l'anno 2018, 32 giornate.
Per converso, l'appellante si è limitata a un generico richiamo al carattere
“stagionale” dell'attività aziendale, ipotizzando la possibilità di eventi interruttivi, senza tuttavia fornire alcuna prova concreta circa la ricorrenza, per ciascuna delle giornate complessivamente non retribuite, di specifici eventi riconducibili alle ipotesi contemplate dall'art. 59 del CCNL invocato.
In particolare, non è stato dimostrato quali tra gli eventi ostativi previsti dalla disposizione contrattuale abbiano effettivamente impedito, nelle singole giornate, lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, né è stata offerta prova dell'avvenuta formalizzazione delle sospensioni secondo le modalità conformi alle prassi del settore agricolo, così come richiesto ai fini della legittimità e del conseguente esonero dall'obbligo retributivo.
Va infatti ribadito che il principio generale in materia di rapporto di lavoro subordinato è che, in presenza di un contratto a tempo determinato, il datore di lavoro è sempre tenuto a garantire l'occupazione per l'intero periodo contrattuale, salvo specifiche e documentate eccezioni. E tanto in linea con quanto disposto dall'art. 54 del medesimo
8 CCNL, secondo cui "Per le fasi lavorative individuate in detti contratti l'assunzione degli operai
a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa fase lavorativa".
A quanto sopra si aggiunga che il ricorrente era adibito a mansioni di “addetto presso lo stabilimento della convenuta al carico e scarico delle merci”, attività che, per sua natura, non risulta strettamente collegata a specifici momenti del ciclo produttivo agricolo, ma rappresenta una funzione continuativa all'interno dell'organizzazione aziendale. Tale circostanza rende evidente l'assenza di un legame diretto tra la prestazione lavorativa svolta e l'andamento stagionale delle colture, rendendo ingiustificata la sospensione dell'attività nel corso della vigenza contrattuale.
In ogni caso – e in termini più generali – l'eventuale, e comunque non provata, impossibilità di eseguire determinate lavorazioni agricole in alcuni giorni non esonera automaticamente il datore di lavoro dall'obbligo di garantire l'occupazione per l'intera durata del contratto. In simili circostanze, il datore è tenuto, ove possibile, ad assegnare al lavoratore mansioni compatibili con il suo inquadramento contrattuale, ovvero a ricorrere agli strumenti di integrazione salariale previsti per il settore agricolo.
Alla luce di quanto sopra, non ha dunque pregio l'assunto secondo cui sarebbe spettato al lavoratore provare di essere rimasto a disposizione dell'azienda, nel corso dei periodi di sospensione, trattandosi di circostanza che avrebbe avuto rilievo solo a fronte dalla prova -in questa sede non fornita- della legittimità delle interruzioni del rapporto di lavoro, sulla base di motivi ed eventi rimasti indimostrati: ragioni che conclamano il rilevato inadempimento datoriale.
L'accertata insussistenza di prova circa interruzioni dell'attività giustificate dalle causali (naturali o comunque indipendenti dalla volontà delle parti) indicate nell'art. 9 del CCNL di settore e nell'invocato art. 59 del CCNL comporta l'assorbimento del motivo di appello inerente alla dedotta incompatibilità tra la sospensione dell'attività lavorativa e la natura giuridica dell'azienda.
Tale ultimo motivo, infatti, si fonda su una motivazione ulteriore e autonoma – ossia la ritenuta inapplicabilità, da parte del primo giudice, della normativa sulle integrazioni salariali all'impresa appellante in quanto priva di fondi agricoli – che risulta tuttavia recessiva, alla luce dell'accertata infondatezza della tesi principale, basata sull'applicabilità dell'art. 59 del CCNL quale fonte giustificativa della sospensione della prestazione e della retribuzione.
9 III.
1.c. Deve poi disattendersi anche l'ultimo motivo di gravame, avendo il primo giudice liquidato correttamente le spese di lite sulla base dello scaglione di riferimento relativo al decisum.
Come infatti rileva lo stesso appellante, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione
(criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto nel corso del processo ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa. (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. II, 24.07.2023, n.22160).
Sulla scorta di tanto, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione dei parametri liquidatori poiché, a fronte dell'accoglimento parziale della domanda, con condanna della cooperativa al pagamento della somma di € 9.006,09 per differenze retributive, ha liquidato le spese del grado sulla base scaglione di riferimento (da €
5.201,00 ad € 26.000,00) e non già, come ritenuto erroneamente dall'appellante, alla stregua del superiore scaglione rapportato all'importo di € 108.382,65,
Ed infatti, nel liquidare, a carico della parte datoriale, la somma € 2.500,00, il
Tribunale si è attenuto ai valori tariffari medi previsti per il relativo scaglione (ovvero €
1.822,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.172,00 per la fase istruttoria ed € 1.617,00 per la fase decisionale, per un totale di € 5.388,00).
L'importo finale è stato poi ridotto in applicazione della compensazione di ½: pervenendosi peraltro ad una somma persino inferiore a quella astrattamente dovuta e che, in difetto di appello incidentale, deve essere integralmente confermata.
Va poi ribadito che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis Cass. n. 22151 del 2018):
- nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014 il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione quando questa si mantenga tra il minimo e il massimo di tariffa (v. Cass. n. 20289 del 2015);
- i minimi e massimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (v. Cass. n.3591 del 2018); - non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi
10 ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (v. Cass. n. 2386 del 2017).
In ragione di tanto, l'appello proposto deve essere rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza.
La liquidazione delle spese di questo grado di giudizio è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m.
n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo con d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
con ricorso depositato in data 29.09.2023, avverso la sentenza emessa in data
[...]
06.07.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, nei confronti di
[...]
così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del
15%, I.v.a. e c.p.a., con distrazione;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 27.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
11