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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 2502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2502 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FERRARA GENNARO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Volturno n.9
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
GALANTE RICCARDO ASPRENO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Luca Giordano n.182
RESISTENTE NONCHÉ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con affido condiviso dei minori e collocazione prevalente presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza di minori presso il padre e previsione dell'obbligo a carico del padre di versare mensilmente l'importo di Euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2023 premetteva che aveva contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 29.10.2019; che, precedentemente al Controparte_1
matrimonio, dalla loro relazione erano nati due figli, (5.12.2017) e (28.12.2018); che Per_1 Per_2
l'affectio maritalis tra i coniugi era venuto meno in quanto lo aveva assunto CP_2
sistematicamente da qualche tempo atteggiamenti e comportamenti gravemente antigiuridici, frequentando con assiduità altre donne, assentandosi anche per intere giornate dal domicilio coniugale;
che lo svolgeva attività di venditore ambulante ed on line di articoli di CP_2
abbigliamento e calzature ed era titolare di una ditta di pulizie;
che da alcuni mesi il marito aveva intrecciato una stabile relazione con una ragazza minorenne, di anni 17, per unirsi alla quale si era allontanato da casa dal 21 novembre 2022, senza più farvi ritorno;
che per il solo canone di affitto dell'immobile destinato ad abitazione coniugale, aveva una spesa fissa di € 500,00 mensili, oltre a quelle per i consumi delle varie utenze domestiche;
che i due minori frequentavano entrambi l'asilo presso l'Istituto Aristide Gabelli di Napoli e seguivano un corso di logopedia presso il Centro
DINASTAR sito in Napoli alla Via Carlo Pisacane, avendo entrambi problemi di fonazione;
che ella riusciva a sopperire a malapena alle proprie necessità ed a quelle dei due figli minori con il
“reddito di cittadinanza” di € 980,00 mensili;
che il marito, prima del suo allontanamento dal domicilio coniugale, le corrispondeva mensilmente € 1.200,00 al mese, provvedeva al pagamento del canone di affitto e delle utenze domestiche ed, a sue spese, acquistava i detersivi, e varie provviste alimentari. Tutto quanto premesso, la ricorrente chiedeva “dichiararsi la separazione con declaratoria di addebito al resistente;
affidare i due figli minori condivisamene ad entrambi i coniugi, con domicilio preferenziale presso la madre;
assegnare alla ricorrente l'uso esclusivo dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via Pasquale Baffi n., 15; determinare le modalità della frequentazione dei figli minori da parte del padre;
assegnare alla ricorrente l'uso esclusivo della casa coniugale;
determinare il contributo a carico del convenuto per il mantenimento della ricorrente e dei due figli minori con la stessa conviventi, nella misura non inferiore ad Euro
1.500,00 mensili, o a quella, maggiore o minore che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Sig.Presidente, emettere ogni altro provvedimento consequenziale.”
Si procedeva allo svolgimento del processo e con decreto veniva fissata l'udienza presidenziale.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda separativa formulata dalla ricorrente, confermava di essere legato sentimentalmente ad un'altra donna e rappresentava che la fine della relazione con la ricorrente era scaturita dalle costanti ingerenze da parte della madre e della sorella della moglie nella conduzione della vita coniugale. Lamentava il fatto che la ricorrente gli impedisse di vedere i figli ed aggiungeva che in costanza di matrimonio contribuiva al menage familiare corrispondendo alla ricorrente Euro 150,00 settimanali e che non avrebbe potuto darle una somma superiore a tale importo settimanale dal momento che riusciva a svolgere attività di venditore ambulante per circa 20-30 euro al giorno. Tutto ciò premesso, chiedeva:
“preliminarmente di trasformare la seguente procedura da giudiziale a consensuale e che conseguentemente la S.V. Ill.ma conceda la separazione coniugale tra e Controparte_3 Parte_1
alle seguenti condizioni. Che si ponga a carico del sig. un assegno mensile
[...] Controparte_3 per il mantenimento dei figli minorenni non autosufficienti economicamente di un importo di €
250,00 mensili cadauno, per un totale di € 500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alle spese straordinarie preventivamente comunicate. Data la tenera età dei figli Per_1
e l'affidamento degli stessi rimane condiviso con residenza presso la madre e il padre Per_2
potrà vederli tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 20.00 nonché a settimane alterne dalle ore 17 del venerdì fino alle ore 20 della domenica, il tutto salvo diverse esigenze lavorative o personali dei coniugi e/o diverso accordo degli stessi.
Per le vacanze estive i coniugi staranno con i figli una settimana ciascuno nel mese di luglio e di agosto da concordarsi preventivamente. Per quanto riguarda le festività, il padre potrà inoltre vedere i figli le giornate del 26 dicembre e 1 gennaio il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis, il
19 marzo e quello del compleanno del papà concordando con la madre tempi e modalità. I coniugi si comunicheranno tempestivamente altresì ogni eventuale cambio di domicilio e avviseranno per ogni problema concernente la salute e l'educazione dei figli. Il sig non verserà alla Controparte_3
sig.ra alcuna somma quale assegno di mantenimento, in quanto ella Parte_1
autosufficiente economicamente, di converso anche la sig.ra non verserà alcuna Parte_1 somma al sig. in quanto anch'egli autosufficiente economicamente. In caso di non Controparte_3 accettazione della richiesta di trasformazione della seguente procedura da giudiziale a consensuale ci si rimette all'On.le Giudicante e successivamente al Giudice Istruttore per l'espletamento dell'istruttoria per la quale ci si riserva di depositare le relative memorie e documentazione.”
All'udienza presidenziale del 7.04.2023 comparivano entrambe le parti, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale assegnava la casa coniugale, disciplinava i tempi di permanenza dei minori presso il padre e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente alla la somma di Euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT.
La causa veniva rimessa innanzi al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
All'udienza del 19.09.2023 il G.I. , su richiesta dei procuratori delle parti, assegnava i termini per l'articolazione delle memorie istruttorie e rigettava la richiesta avanzata dalla ricorrente di aumento dell'importo a titolo di contributo al mantenimento dei figli sulla premessa che la perdita del beneficio del RDC, come allegato dalla difesa della ricorrente, non era stata documentata.
In assenza di articolazione di mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha avanzato richiesta di addebito della separazione a carico del resistente.
Ebbene, il Collegio osserva che ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio . Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio deve avere assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e cioè la violazione non deve essere intervenuta quando era già matura una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve pronunciarsi la separazione senza addebito.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la ricorrente non ha articolato mezzi di prova. Con riguardo alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito, circostanza da questi pacificamente riconosciuta, premesso che le fotografie allegate al ricorso sono prive di data certa, la ricorrente non ha neanche dedotto a partire da quando essa sarebbe iniziata (in ricorso: “Di recente, la ricorrente ha scoperto che da alcuni mesi il marito ha intrecciato una stabile relazione con una ragazza minorenne”) così da non consentire alcuna valutazione al Tribunale circa l'incidenza della stessa nella determinazione della crisi coniugale. Del resto nello stesso ricorso introduttivo si deduce che “lo ha assunto CP_2
sistematicamente da qualche tempo atteggiamenti e comportamenti gravemente antigiuridici, frequentando con assiduità altre donne, assentandosi anche per intere giornate dal domicilio coniugale”, prospettando, quindi, una situazione di crisi pregressa rispetto alla relazione intrapresa con l'attuale compagna. In un simile contesto, in mancanza, in mancanza di prova circa l'efficacia disgregante sulla vita familiare dei comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali posti in essere dall'altro coniuge, la separazione va pronunciata ai sensi dell'art.151 I co. c.c.
Passando al regime di affido dei figli minori, giova osservare in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater codice civile. Più specificamente, si è statuito in giurisprudenza che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in modo discontinuo il suo diritto di visita (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I,
03.01.2017 n. 27, ove si è ribadito come l'affido esclusivo possa essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori;
Cass. civ. Sez. I, 22.09.2016, n. 18559; Cass. civ. 17.12.2009, n. 26587 ove si legge:
"perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi….che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che '...l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...";
Tribunale di Rimini, decreto 21.07.2018).
Nel caso di specie dalle risultanze processuali non sono emersi elementi che possano condurre a derogare al regime dell'affido condiviso e pertanto i minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale. e incontreranno il padre due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) Per_1 Per_2
dalle 17,00 alle 19,00, nonché a settimane alterne dal sabato mattina ore 10 ovvero dall'uscita da scuola alla domenica ore 19,00; nonché ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, inoltre il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis e 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Convivendo i figli con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento e dunque va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per gli stessi.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.. In primo luogo si deve tenere conto dell'età dei figli (7 e 8 anni), degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi nonché del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori. In ordine alle condizioni reddituali delle parti va evidenziato che è pacifico che la famiglia in costanza di convivenza tra le parti si manteneva sostanzialmente sulle attività lavorative del resistente, che però si traducevano tutte in lavori irregolari, la ricorrente collaborava nella ditta di pulizie del marito oltre a percepire il reddito di cittadinanza dell'importo di €980,00; la famiglia inoltre viveva in una casa in locazione con un canone di € 500,00. Applicando i criteri sopra richiamati al caso concreto e tenuto conto delle maggiori spese di cui gravato il resistente che, nel frattempo ha avuto un altro figlio, il Collegio ritiene ragionevole porre a carico di CP_1
l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese l'importo
[...] Parte_1
di Euro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT.
Passando infine alla richiesta formulata dalla ricorrente e diretta ad ottenere la previsione di un contributo a carico del marito in suo favore, in diritto occorre osservare che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: “In tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.” (Cass.
N. 234/2025).
Orbene nel caso di specie la è giovane, ha ventotto anni, ha esperienza lavorativa Parte_1
avendo in passato collaborato nella ditta di pulizie del marito, i figli sono ormai in età scolare, percepiva il reddito di cittadinanza, sebbene abbia rappresentato negli scritti difensivi che da ultimo le sarebbe stato negato a causa dei precedenti penali del marito, ma di tale affermazione non ha fornito riscontro, alla luce di tutti gli elementi fin qui rappresentati, la richiesta della ricorrente non può trovare accoglimento. Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro così provvede:
[...] Controparte_1
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
• rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
• affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale;
• regolamenta il regime dei tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli versando entro il giorno 5 di ciascun mese ed in favore di Parte_1
l'importo di Euro 550,00 oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del
Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA in data
7.03.2018; su tale importo è inoltre dovuta la rivalutazione ISTAT a decorrere da aprile 2025;
• rigetta la richiesta avanzata da e tesa ad ottenere un Parte_1
contributo per il suo mantenimento;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63 , parte I,
Serie sez.I , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2502 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FERRARA GENNARO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Volturno n.9
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
GALANTE RICCARDO ASPRENO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Luca Giordano n.182
RESISTENTE NONCHÉ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con affido condiviso dei minori e collocazione prevalente presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza di minori presso il padre e previsione dell'obbligo a carico del padre di versare mensilmente l'importo di Euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2023 premetteva che aveva contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 29.10.2019; che, precedentemente al Controparte_1
matrimonio, dalla loro relazione erano nati due figli, (5.12.2017) e (28.12.2018); che Per_1 Per_2
l'affectio maritalis tra i coniugi era venuto meno in quanto lo aveva assunto CP_2
sistematicamente da qualche tempo atteggiamenti e comportamenti gravemente antigiuridici, frequentando con assiduità altre donne, assentandosi anche per intere giornate dal domicilio coniugale;
che lo svolgeva attività di venditore ambulante ed on line di articoli di CP_2
abbigliamento e calzature ed era titolare di una ditta di pulizie;
che da alcuni mesi il marito aveva intrecciato una stabile relazione con una ragazza minorenne, di anni 17, per unirsi alla quale si era allontanato da casa dal 21 novembre 2022, senza più farvi ritorno;
che per il solo canone di affitto dell'immobile destinato ad abitazione coniugale, aveva una spesa fissa di € 500,00 mensili, oltre a quelle per i consumi delle varie utenze domestiche;
che i due minori frequentavano entrambi l'asilo presso l'Istituto Aristide Gabelli di Napoli e seguivano un corso di logopedia presso il Centro
DINASTAR sito in Napoli alla Via Carlo Pisacane, avendo entrambi problemi di fonazione;
che ella riusciva a sopperire a malapena alle proprie necessità ed a quelle dei due figli minori con il
“reddito di cittadinanza” di € 980,00 mensili;
che il marito, prima del suo allontanamento dal domicilio coniugale, le corrispondeva mensilmente € 1.200,00 al mese, provvedeva al pagamento del canone di affitto e delle utenze domestiche ed, a sue spese, acquistava i detersivi, e varie provviste alimentari. Tutto quanto premesso, la ricorrente chiedeva “dichiararsi la separazione con declaratoria di addebito al resistente;
affidare i due figli minori condivisamene ad entrambi i coniugi, con domicilio preferenziale presso la madre;
assegnare alla ricorrente l'uso esclusivo dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via Pasquale Baffi n., 15; determinare le modalità della frequentazione dei figli minori da parte del padre;
assegnare alla ricorrente l'uso esclusivo della casa coniugale;
determinare il contributo a carico del convenuto per il mantenimento della ricorrente e dei due figli minori con la stessa conviventi, nella misura non inferiore ad Euro
1.500,00 mensili, o a quella, maggiore o minore che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Sig.Presidente, emettere ogni altro provvedimento consequenziale.”
Si procedeva allo svolgimento del processo e con decreto veniva fissata l'udienza presidenziale.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda separativa formulata dalla ricorrente, confermava di essere legato sentimentalmente ad un'altra donna e rappresentava che la fine della relazione con la ricorrente era scaturita dalle costanti ingerenze da parte della madre e della sorella della moglie nella conduzione della vita coniugale. Lamentava il fatto che la ricorrente gli impedisse di vedere i figli ed aggiungeva che in costanza di matrimonio contribuiva al menage familiare corrispondendo alla ricorrente Euro 150,00 settimanali e che non avrebbe potuto darle una somma superiore a tale importo settimanale dal momento che riusciva a svolgere attività di venditore ambulante per circa 20-30 euro al giorno. Tutto ciò premesso, chiedeva:
“preliminarmente di trasformare la seguente procedura da giudiziale a consensuale e che conseguentemente la S.V. Ill.ma conceda la separazione coniugale tra e Controparte_3 Parte_1
alle seguenti condizioni. Che si ponga a carico del sig. un assegno mensile
[...] Controparte_3 per il mantenimento dei figli minorenni non autosufficienti economicamente di un importo di €
250,00 mensili cadauno, per un totale di € 500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alle spese straordinarie preventivamente comunicate. Data la tenera età dei figli Per_1
e l'affidamento degli stessi rimane condiviso con residenza presso la madre e il padre Per_2
potrà vederli tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 20.00 nonché a settimane alterne dalle ore 17 del venerdì fino alle ore 20 della domenica, il tutto salvo diverse esigenze lavorative o personali dei coniugi e/o diverso accordo degli stessi.
Per le vacanze estive i coniugi staranno con i figli una settimana ciascuno nel mese di luglio e di agosto da concordarsi preventivamente. Per quanto riguarda le festività, il padre potrà inoltre vedere i figli le giornate del 26 dicembre e 1 gennaio il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis, il
19 marzo e quello del compleanno del papà concordando con la madre tempi e modalità. I coniugi si comunicheranno tempestivamente altresì ogni eventuale cambio di domicilio e avviseranno per ogni problema concernente la salute e l'educazione dei figli. Il sig non verserà alla Controparte_3
sig.ra alcuna somma quale assegno di mantenimento, in quanto ella Parte_1
autosufficiente economicamente, di converso anche la sig.ra non verserà alcuna Parte_1 somma al sig. in quanto anch'egli autosufficiente economicamente. In caso di non Controparte_3 accettazione della richiesta di trasformazione della seguente procedura da giudiziale a consensuale ci si rimette all'On.le Giudicante e successivamente al Giudice Istruttore per l'espletamento dell'istruttoria per la quale ci si riserva di depositare le relative memorie e documentazione.”
All'udienza presidenziale del 7.04.2023 comparivano entrambe le parti, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale assegnava la casa coniugale, disciplinava i tempi di permanenza dei minori presso il padre e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente alla la somma di Euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT.
La causa veniva rimessa innanzi al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
All'udienza del 19.09.2023 il G.I. , su richiesta dei procuratori delle parti, assegnava i termini per l'articolazione delle memorie istruttorie e rigettava la richiesta avanzata dalla ricorrente di aumento dell'importo a titolo di contributo al mantenimento dei figli sulla premessa che la perdita del beneficio del RDC, come allegato dalla difesa della ricorrente, non era stata documentata.
In assenza di articolazione di mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha avanzato richiesta di addebito della separazione a carico del resistente.
Ebbene, il Collegio osserva che ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio . Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio deve avere assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e cioè la violazione non deve essere intervenuta quando era già matura una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve pronunciarsi la separazione senza addebito.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la ricorrente non ha articolato mezzi di prova. Con riguardo alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito, circostanza da questi pacificamente riconosciuta, premesso che le fotografie allegate al ricorso sono prive di data certa, la ricorrente non ha neanche dedotto a partire da quando essa sarebbe iniziata (in ricorso: “Di recente, la ricorrente ha scoperto che da alcuni mesi il marito ha intrecciato una stabile relazione con una ragazza minorenne”) così da non consentire alcuna valutazione al Tribunale circa l'incidenza della stessa nella determinazione della crisi coniugale. Del resto nello stesso ricorso introduttivo si deduce che “lo ha assunto CP_2
sistematicamente da qualche tempo atteggiamenti e comportamenti gravemente antigiuridici, frequentando con assiduità altre donne, assentandosi anche per intere giornate dal domicilio coniugale”, prospettando, quindi, una situazione di crisi pregressa rispetto alla relazione intrapresa con l'attuale compagna. In un simile contesto, in mancanza, in mancanza di prova circa l'efficacia disgregante sulla vita familiare dei comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali posti in essere dall'altro coniuge, la separazione va pronunciata ai sensi dell'art.151 I co. c.c.
Passando al regime di affido dei figli minori, giova osservare in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater codice civile. Più specificamente, si è statuito in giurisprudenza che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in modo discontinuo il suo diritto di visita (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I,
03.01.2017 n. 27, ove si è ribadito come l'affido esclusivo possa essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori;
Cass. civ. Sez. I, 22.09.2016, n. 18559; Cass. civ. 17.12.2009, n. 26587 ove si legge:
"perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi….che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che '...l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...";
Tribunale di Rimini, decreto 21.07.2018).
Nel caso di specie dalle risultanze processuali non sono emersi elementi che possano condurre a derogare al regime dell'affido condiviso e pertanto i minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale. e incontreranno il padre due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) Per_1 Per_2
dalle 17,00 alle 19,00, nonché a settimane alterne dal sabato mattina ore 10 ovvero dall'uscita da scuola alla domenica ore 19,00; nonché ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, inoltre il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis e 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Convivendo i figli con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento e dunque va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per gli stessi.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.. In primo luogo si deve tenere conto dell'età dei figli (7 e 8 anni), degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi nonché del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori. In ordine alle condizioni reddituali delle parti va evidenziato che è pacifico che la famiglia in costanza di convivenza tra le parti si manteneva sostanzialmente sulle attività lavorative del resistente, che però si traducevano tutte in lavori irregolari, la ricorrente collaborava nella ditta di pulizie del marito oltre a percepire il reddito di cittadinanza dell'importo di €980,00; la famiglia inoltre viveva in una casa in locazione con un canone di € 500,00. Applicando i criteri sopra richiamati al caso concreto e tenuto conto delle maggiori spese di cui gravato il resistente che, nel frattempo ha avuto un altro figlio, il Collegio ritiene ragionevole porre a carico di CP_1
l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese l'importo
[...] Parte_1
di Euro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT.
Passando infine alla richiesta formulata dalla ricorrente e diretta ad ottenere la previsione di un contributo a carico del marito in suo favore, in diritto occorre osservare che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: “In tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.” (Cass.
N. 234/2025).
Orbene nel caso di specie la è giovane, ha ventotto anni, ha esperienza lavorativa Parte_1
avendo in passato collaborato nella ditta di pulizie del marito, i figli sono ormai in età scolare, percepiva il reddito di cittadinanza, sebbene abbia rappresentato negli scritti difensivi che da ultimo le sarebbe stato negato a causa dei precedenti penali del marito, ma di tale affermazione non ha fornito riscontro, alla luce di tutti gli elementi fin qui rappresentati, la richiesta della ricorrente non può trovare accoglimento. Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro così provvede:
[...] Controparte_1
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
• rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
• affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale;
• regolamenta il regime dei tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli versando entro il giorno 5 di ciascun mese ed in favore di Parte_1
l'importo di Euro 550,00 oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del
Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA in data
7.03.2018; su tale importo è inoltre dovuta la rivalutazione ISTAT a decorrere da aprile 2025;
• rigetta la richiesta avanzata da e tesa ad ottenere un Parte_1
contributo per il suo mantenimento;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63 , parte I,
Serie sez.I , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino