Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 14/09/2023, n. 13795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13795 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2023
N. 13795/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06418/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6418 del 2023, proposto da
Deposito Rottami S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Zerella, Francesco Maria Salanitri, con domicilio digitale come in atti;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come in atti;
Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario Giubileo 2025, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità dell’inerzia della Città Metropolitana di Roma Capitale sull’stanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/98.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e del Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario Giubileo 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della Città Metropolitana di Roma Capitale che non avrebbe concluso il procedimento avviato a seguito della presentazione, in data 23 novembre 2017, dell’istanza per il rilascio in favore della ricorrente dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/98, in relazione all’impianto di stoccaggio dei rifiuti sito in Roma alla Via Nazareth n. 456.
2. Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale eccependo, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso essendo trascorso oltre un anno dalla comunicazione con la quale l’amministrazione intimata comunicava l’improcedibilità dell’istanza in ragione del mancato adempimento della richiesta di integrazione documentale da parte della ricorrente.
3. All’udienza del 28 giugno 2023, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Città Metropolitana in quanto quest’ultima ha comunicato l’archiviazione dell’istanza presentata dalla ricorrente con la nota del 14 luglio 2020, riscontrata dalla ricorrente con le controdeduzioni del successivo 21 luglio 2020.
5. La società ricorrente non ha impugnato la nota suddetta né ha proposto l’azione avverso il silenzio della Città Metropolitana nel termine previsto dall’articolo 31, comma 2, cod.proc.amm., a norma del quale l’azione in questione non può essere proposta oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
6. Dal momento che risulta dalle evidenze documentali che la contestata inerzia della Città Metropolitana perdura quantomeno dal 21 luglio 2020, a fronte di un’istruttoria avviata nel 2017, il Collegio non può che rilevare la tardività dell’azione proposta in questa sede.
7. La ricorrente, infatti, ha sollecitato l’Amministrazione intimata a concludere il procedimento con la nota del 19 gennaio 2023, decorsi oltre due anni dalla comunicazione di archiviazione dell’istanza, e ha adito questo Tribunale solo a seguito della nota di riscontro inviata in data 8 marzo 2023 dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Con la suddetta nota, tuttavia, l’Amministrazione si limita a ribadire che l’istanza è stata archiviata nel 2020 ripercorrendo le vicende procedimentali che avevano condotto a tale arresto del procedimento.
8. Per quanto precede, occorre dichiarare l’irricevibilità del ricorso, per violazione del termine decadenziale di cui all’art.31, comma 2, cod. proc. amm.
9. Tenuto conto della definizione in rito della controversia, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
Michele Tecchia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO