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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6331 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: CASABURI Dott. Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4231 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 25.03.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.
TRA
, c.f. , nata ad Parte_1 CodiceFiscale_1
AN AL (RM) il 24/11/1946 e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Persia, c.f. , C.F._2
del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Roma via dei Sette Metri n. 13/A ( – Email_1
fax 06.79818380), giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E società con socio unico, soggetta a direzione e Controparte_1
coordinamento di (già , con sede legale in Roma alla CP_2 CP_3
Via Mario Carucci n. 131, capitale sociale € 4.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. partita IVA n. P.IVA_1
, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. P.IVA_2
385/93 al n. 32447, in persona del Dott. , a tanto abilitato Controparte_4
giusta procura autenticata dal Dott. coadiutore del Notaio Dott. Persona_1
r.g. n. 1 di Milano, in data 01/07/2019, rep. n. 185656/16790 (doc. Persona_2
1), nella qualità di procuratrice di con sede Controparte_5
legale in Roma alla Via Mario Carucci n.131 capitale sociale Euro 10.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale
, nonché iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto presso la P.IVA_3
Banca d'IA, in forza di procura conferita con atto in data 23.10.2006, autenticato nella firma da Allen Labor, Notary Public in Londra (Regno Unito), munito di apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, depositato in IA presso il Dott. , Notaio in Roma, con atto in data Persona_3
10.11.2006, rep. n. 373828, racc. n. 16489 (doc. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia del Foro di Roma, c.f. , C.F._3
telefax n. 06/42916217, casella di P.E.C.
presso la quale elegge domicilio Email_2
digitale anche ai fini della ricezione di comunicazioni e notificazioni, secondo quanto previsto dall'art. 16 sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, altresì domiciliata presso lo studio dello stesso Avv. Roberto Malizia in Roma alla Via Vittorio Veneto n.
108 (c.a.p. 00187), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare (art.615, 2˚comma c.p.c.) - Appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri n.
875/2019, pubblicata in data 07.05. 2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Velletri così provvedeva:
r.g. n. 2 Rigetta l'opposizione;
Condanna la opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in complessivi euro 9 mila, oltre accessori di legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, premesso l'espletamento dell'attività istruttoria richiesta denegata dal primo giudice, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello, e conseguentemente in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito preteso da , n.q. di mandataria di poiché Controparte_1 Controparte_5
estinto per prescrizione e/o adempimento integrale (coatto dei sigg. CP_6
e ), anche in considerazione
[...] CP_7 Controparte_8
della nullità/illegittimità/inefficacia dell'applicazione di interessi usurari e anatocistici, e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata perché nulla è ad essa dovuto o per qualsivoglia delle altre cause quivi invocate, con conseguente dichiarazione di nullità, inefficacia e illegittimità del pignoramento immobiliare, da cui è derivata la procedura esecutiva in epigrafe, nonché di tutti gli atti presupposto e conseguenza;
in via ulteriormente principale, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o il difetto di titolarità del credito e/o del potere di agire per insussistenza del potere di esigere il credito e/o della legittimazione attiva, di , Controparte_1
n.q. di mandataria di e, conseguentemente, dichiarare Controparte_5
l'inesistenza del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata perché nulla è ad essa dovuto o per qualsivoglia delle altre cause quivi invocate, con conseguente dichiarazione di nullità, inefficacia e illegittimità del r.g. n. 3 pignoramento immobiliare, da cui è derivata la procedura esecutiva in epigrafe, nonché di tutti gli atti presupposto e conseguenza;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito preteso da
, n.q. di mandataria di in considerazione Controparte_1 Controparte_5
dell'adempimento (coatto) dei sigg. Controparte_6 Controparte_8
e nonché in considerazione della
[...] CP_7
nullità/illegittimità/inefficacia dell'applicazione di interessi usurari e anatocistici, è estinto per parziale adempimento, e, conseguentemente rideterminare e dichiarare l'importo esatto del credito attuale di parte esecutante, come ridotto a quanto risulterà a seguito della richiesta CTU tecnico-contabile e/o sarà ritenuto di giustizia;
per tali ragioni, dichiarare l'inesistenza del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata per il credito siccome azionato con conseguente dichiarazione di nullità, inefficacia e illegittimità del pignoramento immobiliare, da cui è derivata la procedura esecutiva in epigrafe, nonché di tutti gli atti presupposto e conseguenza;
con condanna di CP_1
per responsabilità aggravata ai sensi degli artt. 96 commi 1, 2 e 3 C.P.C., al
[...]
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e/o comunque al pagamento in favore della sig.ra della somma che sarà Parte_1
precisata in sede di conclusioni, pari ad un importo non inferiore a € 100.000,00.
In ogni caso, con vittoria di onorari, competenze, spese di entrambi i gradi di giudizio, da riconoscersi, tabellarmente, in funzione del valore della domanda esecutiva azionata nonché della complessità delle questioni in fatto e diritto trattate e dello sforzo processual-probatorio assunto nonché in considerazione della temerarietà della procedura esecutiva azionata da , ai sensi CP_1
degli artt. 96, commi 1, 2 e 3 C.P.C.”
In via istruttoria:
- chiede ordinarsi alla parte opposta l'esibizione in giudizio:
• di tutti i documenti indicati nel (ricorso per) decreto ingiuntivo n. 8664/90
Tribunale di Roma, con particolare riferimento ai docc. 50-52, costituiti dagli r.g. n. 4 atti costitutivi di fidejussione a garanzia dei debiti della Parte_2
• della documentazione contabile, relativa ad ogni e qualsiasi registrazione attiva e passiva afferente al credito preteso, con particolare riferimento alla documentazione giustificativa dell'importo e della data dei pagamenti/acquisizioni di Lit. 636.584.684 e Lit. 271.248.863 attestati nell'atto di precetto di cui al documento n. 17 fascicolo opponente;
• della documentazione afferente alle procedure RGE 67857/91 (cui è stata riunita la procedura RGE 70379/91), innanzi al Tribunale di Roma, promossa contro la sig.ra ; RGE nn. 2387/91 e n. 539/91, innanzi Controparte_8
al Tribunale di Latina nei confronti del sig. ; CP_7
- disporsi C.T.U. tecnico-contabile per accertare l'effettivo tasso di interesse convenzionale applicato da CI IA ai finanziamenti concessi alla e riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 8664/90 Tribunale di Parte_2
Roma; accertare se tale tasso supera la soglia del tasso usurario per finanziamenti bancari alle imprese della stessa specie di quelli concessi da
CI IA Spa al debitore garantito nel periodo dal dicembre 2000 Parte_2
sino a oggi;
accertare se CI IA e le sue aventi causa hanno attuato, così come contrattualizzato e richiesto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, con particolare riferimento all'ammontare degli interessi dichiarato dal nell'atto di precetto di cui al documento n. 3 del Controparte_9
fascicolo di parte esecutata siccome maturato alla data del 31/12/1994; accertare, di conseguenza, l'esatto ammontare degli interessi alla data del pagamento di Lit. 636.584.684 in favore di CI IA Spa o
[...]
e se tale pagamento doveva essere imputato in conto Controparte_9
capitale per essere tale importo superiore all'ammontare degli interessi maturati;
accertare e calcolare, premesse le operazioni di cui sopra, l'effettivo ammontare del credito oggi vantato da parte esecutante.
- Assumere ogni altra informazione e istruire ogni altra circostanza che sarà utile ai fini della delibazione.
r.g. n.
5 - Assumersi prova testimoniale e interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sulle circostanze di fatto contenute nei brani puntuati della narrativa di cui ai numeri da 7 a 16, da intendersi quali capitoli di prova siccome preceduti dall'espressione: “Vero che” nonché sui seguenti ulteriori capitoli.
• “Vero che CI Spa recuperava coattivamente nell'anno 1994 dal sig.
la somma di Lit. 636.584.684 e di Lit. 271.248.863, siccome CP_7
attestati nell'atto di precetto di cui al documento n. 17 fascicolo opponente che le si mostra?”.
• “Vero che recuperava coattivamente nell'anno Controparte_5
2010 dalla sig.ra la somma di € € 593.761,74, siccome Controparte_8
attestata nel documento n. 17 fascicolo opponente che le si mostra?”
- Vero che recuperava coattivamente dalla sig.ra Controparte_5
, dal sig. e dal sig. , Controparte_8 CP_7 Controparte_6
somme nell'ambito delle procedure RGE 67857/91 (cui è stata riunita la procedura RGE 70379/91), innanzi al Tribunale di Roma, promossa contro la sig.ra RGE nn. 2387/91 e n. 539/91, innanzi al Controparte_8
Tribunale di Latina nei confronti del sig. , di cui ai documenti nn. CP_7
18, 19, 20 e 21 che le si mostrano?”
- Indica a testi i sigg. , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, salvo altri indicandi.
[...]
Si costituiva per rassegnare le seguenti Controparte_1
conclusioni:
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o richiesta, voglia:
- preliminarmente, pronunciare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e/o ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c., in virtù di tutto quanto esposto e dedotto in narrativa sub par. 1);
- nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra CP_8
r.g. n. 6 DI , poiché in toto infondato in fatto ed in diritto per quanto in Parte_1
narrativa motivato;
- rigettare tutte le reiterate istanze istruttorie e di disposizione di CTU di controparte, inammissibili ed infondate, già respinte in primo grado;
- per l'effetto, confermare in toto la sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.U. Dott. Enrico Colognesi, n. 875, pubblicata in data 7.05.2019, in quanto integralmente legittima e corretta;
- condannare parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali ex DM n. 55/14, Iva e Cpa come per legge.
All'udienza del 19. 11. 2019 veniva respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c. p. c.
In data 04.01.2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza cartolare del 25.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ex art 342 c. p. c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero r.g. n. 7 la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto tre motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 1264 c.c. in relazione all'art. 58 T.U.B. (richiamato dagli artt. 1 e 4 L. 130/1999) – violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1321 c.c. nonché art. 1372 c.c. – omessa motivazione e violazione dell'art. 1362 c.c. in ordine alla ritenuta prova dell'esistenza ed efficacia nonché opponibilità alla sig.ra di
della cessione del credito concretizzato dal decreto Parte_1
ingiuntivo n. 8664/90 Tribunale Roma.
Il Tribunale trattando la questione della cessione di crediti avrebbe trascurato aspetti rilevanti, adottando un approccio superficiale ed impreciso.
La decisione del Tribunale, escludendo l'applicabilità dell'art.58 TUB in favore dell'applicazione della norma di cui all'art. 1264 c.c. (relativo alla cessione di crediti in diritto comune), non avrebbe tenuto conto di diverse problematiche.
In primo luogo, ove l'intermediario finanziario non rispetti gli adempimenti previsti dall'art. 58 TUB, dovrebbe rispettare almeno gli adempimenti previsti dall'art. 1264 c. c.
Nel caso di specie sarebbe pacifico che la non aveva Controparte_5
effettuato l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuta cessione di rapporti giuridici in blocco stipulata tra SA Gestione Crediti e CP_5
in data 6 dicembre 2005.
[...]
Ciò sarebbe emerso a seguito dell'istruttoria ordinata dal G.I., con invito r.g. n. 8 del 13/12/2017, alla convenuta, a depositare tutti gli atti idonei a dimostrare
l'avvenuta cessione del credito”.
Sotto altro profilo l'appellante ha sostenuto che sarebbe pacifico che quanto previsto nell'avviso dell'atto di cessione di rapporti giuridici in blocco, stipulato tra SA Gestione Crediti e in data 6 dicembre 2005, Controparte_5
non consentirebbe di ritenere incluso il Decreto Ingiuntivo n. 8664/90 Trib.
Roma, ovvero, sotto altro profilo, di ritenere rispettato il modulo procedimentale stilato dall'art. 58 TUB e dalla normativa secondaria di dettaglio.
Dopo aver delineato la cornice giuridica entro cui potrebbe operare il modulo procedimentale della cessione dei rapporti giuridici in blocco delineato dalla legge, l'appellante ha rappresentato che nel caso di specie a seguito dell'estinzione di tutti i rapporti bancari e creditizi in essere tra CI IA
Spa e - per unilaterale decisione di CI IA, nel giugno 1990, di Parte_2
revoca di tutti gli affidamenti e delle anticipazioni bancarie in essere con Pt_2
era stata attuata l'immediata escussione della sig.ra
[...] Parte_1
soggetto sicuramente terzo rispetto a quei rapporti bancari e creditizi, ed ottenuto, con il procedimento monitorio non opposto, il titolo (decreto ingiuntivo 8664/90 Trib. Roma), nei confronti della stessa.
L'appellante ha dubitato che tale credito (titolo giudiziale per decreto ingiuntivo) potesse rientrare nei rapporti giuridici di cui alla rubrica dell'art. 58
T.U.B., dal momento che il comma 1 dell'art. 58 T.U.B. allorché si riferisce alla cessione di “aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” non potrebbe che fare riferimento a rapporti giuridici immediatamente e direttamente oggetto dell'attività statutaria bancaria e creditizia.
I rapporti giuridici, così come chiarisce il testo, oggetto di cessione secondo le modalità, forme e garanzie di cui all'art. 58 T.U.B., devono essere individuabili in blocco: ciò significherebbe che non potrebbero individuarsi in blocco, e non potrebbero essere ceduti con le forme di cui all'art. 58 T.U.B., tutti r.g. n. 9 i rapporti bancari e creditizi che non hanno connessione diretta con l'attività bancaria e creditizia statutaria e/o che, per effetto di vicende individuali, hanno mutato la loro qualità originaria, per estinzione del rapporto bancario e creditizio
(v. art. 58 T.U.B. comma 6: Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente).
In altri termini il rapporto (individuabile in blocco) oggetto di cessione dovrebbe essere in atto al momento della cessione;
e dal momento che i rapporti ceduti con l'atto di cessione de quo sono stati determinati mediante codici BIP
(di cui sicuramente non potrebbe far parte un credito per rapporto giuridico bancario e creditizio estinto e la cui fonte risiede in un titolo giudiziale per decreto ingiuntivo), l'appellante non avrebbe potuto comprendere le sorti del suo rapporto individuale mediante tali comunicazioni, anche tenendo conto del fatto che la stessa non aveva mai intrattenuto alcun rapporto con CP_5
e questa non le aveva mai comunicato l'esistenza delle cessione del
[...]
credito, né l'identificazione dello stesso con un codice.
Per consentire tale comprensione da parte dell'appellante avrebbe dovuto essere prodotto l'atto di cessione, mai prodotto da in giudizio. Controparte_5
(procurato da ) aveva stipulato un atto di Controparte_5 CP_1
cessione che non sarebbe stato rispettoso del modulo procedimentale delineato dall'art. 58 TUB, includendovi rapporti individualizzati (non rientranti nella cornice dei rapporti giuridici in blocco realizzata dall'art. 58 TUB e normativa
Banca d'IA); non aveva iscritto questo atto di cessione nel Registro Imprese,
e di questo atto di cessione aveva dato avviso esclusivamente in GU, senza notificare mai alla sig.ra l'atto di cessione, né prima del giudizio, Parte_1
né durante la procedura esecutiva, né durante tutto il giudizio, anche nella sua sede cognitiva, di opposizione all'esecuzione.
Tramite il precetto notificato era emerso che la cessione riguardava “i
r.g. n. 10 crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione”, senza che l'atto di cessione sia mai stato prodotto in giudizio, ma della cui “avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti” è stata data comunicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005 – Parte Seconda –
Foglio delle Inserzioni.”
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. (che non avrebbe CP_1
rispettato la procedura agevolatoria di cui all'art. 58 T.U.B.), con l'atto di precetto, per dimostrare la propria titolarità del potere di esigere il credito, invece di notificare (in forma esecutiva) il Decreto Ingiuntivo 8664/90 Trib, Cont Roma ovvero, in mancanza, l'atto di cessione, ha notificato tanti riferentisi a quanto pubblicato nell'avviso in GU della Repubblica IAna n. 300 del 27 dicembre 2005 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni (doc. 9 fascicolo
“stralcio Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna n. 300 del 27 CP_1
dicembre 2005”).
Tali crediti, ceduti da IG a , secondo tale avviso (pag. 27) Controparte_5
sarebbero solo quelli derivanti da contratti di finanziamento a breve o medio- lungo termine: “a) classificati a sofferenza al 30/09/2004; -b) non estinti al
5/12/2005; - c) superiori ad € 20.000,00 - d) vantati nei confronti di debitori principali, ai quali sia stata inviata comunicazione scritta (mediante Postel, altra comunicazione postale o corriere) ai sensi della quale è stato loro comunicato che, a partire dalla data del 5 dicembre 2005, la gestione del relativo credito è affidata a . Controparte_11
Da una corretta interpretazione letterale e della comune intenzione delle parti, un contratto che era stato risolto da CI nel 1990 e per il quale
CI aveva ottenuto Decreto Ingiuntivo nel 1991 non potrebbe ritenersi classificato a sofferenza al 30/09/2004 o non estinto al 05/12/2005.
L'appellante ha rappresentato che il Tribunale ha affermato che: “Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intende agire "in executivis" utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha
r.g. n. 11 l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l'esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l'efficacia mediante opposizione”,(v. pag. 10 della sentenza impugnata). Da tale affermazione, nel solco dell'interpretazione data dal giudice di prime cure, discenderebbe una contraddizione, perché avrebbe dovuto quantomeno produrre il CP_1
titolo esecutivo rilasciato in suo favore sulla base dell'atto di cessione.
Il Tribunale avrebbe omesso di accertare se il precetto di non CP_1
era stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e neanche dalla produzione del titolo esecutivo rilasciato in proprio favore, dimenticando, come
, di rilevare che a pag. 27 della GU di cui si discute (v. doc. 9 CP_1
citato), sotto la rubrica “Criteri dei portafogli IG” sarebbe stato espressamente aggiunto un quarto fattore specificante, costituito dal disposto secondo cui “i crediti derivanti dai contratti di finanziamento a breve termine e/o a medio- lungo termine di cui SA Gestione Crediti S.P.A. (“IG”) è attualmente titolare” sono ceduti allorché “(...) e (4) siano vantati nei confronti di debitori principali, ai quali sia stata inviata comunicazione scritta (mediante Postel, altra comunicazione postale o corriere) ai sensi della quale è stato loro comunicato che, a partire dalla data del 5 dicembre 2005, la gestione del relativo credito è affidata a . Controparte_11
Il criterio di individuazione dei crediti ceduti a da Controparte_5
SA Gestione Crediti SR, posto in via congiuntiva e non alternativa dimostrerebbe che i crediti ceduti sarebbero solo quelli nei confronti: a) dei debitori principali, ai quali b) sia stata inviata comunicazione scritta della notizia che, a far data dal 5 dicembre 2005, la gestione del relativo credito è affidata a
(cioè a un terzo soggetto rispetto al Cedente e al Controparte_11
Cessionario . Controparte_5
r.g. n. 12 non avrebbe dato prova alcuna dell'esistenza, quanto al CP_1
credito preteso in esecuzione nei confronti della IG.ra , del Parte_1
fatto che lo stesso era stato incluso nell'oggetto di tale comunicazione scritta
(inesistente) alla e alla stessa IG.ra . Parte_2 Parte_1
Facendo riferimento alle affermazioni in comparsa conclusionale e nelle memorie ex art. 183, VI co., n. 2 di dove si affermava che: “la CP_1
debitrice principale in questione, ossia la (cfr. il decreto Parte_2
ingiuntivo n.8664/90 del Tribunale di Roma azionato come titolo esecutivo, doc.
16, in atti) venne dichiarata fallita nel 1992 e che nel gennaio del 2005 la stessa venne anche cancellata dal registro delle imprese (cfr. la visura camerale storica relativa a tale società, che si allega al presente scritto – doc.
26);davvero non si vede, quindi, come la cedente il credito (SA Gestione
Crediti s.p.a.) avrebbe potuto comunicare, nel dicembre 2005, ad una società estinta, che il credito vantato nei confronti della medesima società estinta fosse stato ceduto a e che dalla «data del 5 dicembre 2005, la Controparte_5
gestione del credito» era «affidata a , Controparte_11
l'appellante ha sostenuto che con la dichiarazione confessoria in precedenza evidenziata avrebbe ammesso che tale comunicazione – requisito CP_1
essenziale per l'individuazione dei crediti ceduti da Controparte_12
, così come attestato a pag. 27 della Gazzetta Ufficiale della
[...]
Repubblica IAna n. 300 del 27 dicembre 2005 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni (doc. 9 fascicolo “stralcio Gazzetta Ufficiale della CP_1
Repubblica IAna n. 300 del 27 dicembre 2005”) – non era mai esistita.
Quindi, se la locuzione “debitore principale” potesse ritenersi riferita a
(cioè al garantito nell'atto di fidejussione sulla base del quale è stato Parte_2
poi richiesto il decreto ingiuntivo), tale credito, nei confronti del debitore principale alla data del 6 dicembre 2005, non poteva più essere Parte_2
ceduto, in quanto, come ammesso da , era stata cancellata CP_1 Parte_2
già da circa un anno dal Registro Imprese;
tale assunto sarebbe corroborato r.g. n. 13 anche dalla considerazione del requisito qualificante il perimetro dei crediti ceduti da IG a : il dato che i crediti fossero «non estinti al Controparte_5
05/12/2005», e quindi, non esistendo più il debitore principale, non potrebbe esistere più il soggetto del rapporto individuabile in blocco.
Ove, invece, con la locuzione “debitore principale”, contenuta nella detta pagina 27 della GU n. 300 del 2005, si volesse far riferimento alla sig.ra
[...]
come titolare del rapporto individuale che ha generato il Parte_1
credito di CI, e, poi, SA Gestione Crediti, cristallizzato dal Decreto
Ingiuntivo n. 8664/90, dovrebbe rilevarsi che la comunicazione di cessione, alla sig.ra , sempre in ragione dell'ammissione di , Parte_1 CP_1
non sarebbe in ogni caso stata fatta.
Ne consegue che mandante di , non Controparte_5 CP_1
avrebbe mai acquistato, per cessione di rapporti giuridici in blocco, la titolarità del rapporto tra SA Gestione Crediti e la sig.ra . Parte_1
L'appellante ha poi prospettato l'inammissibilità e l'inutilizzabilità in giudizio di una dichiarazione, di parte, di un terzo, SA SA OL (v. doc. 34 fascicolo ), che sarebbe stata formata ad hoc in data 26/05/2017, ad CP_1
uso e consumo di , cui tale dichiarazione è destinata. CP_1
Il contenuto ricognitivo, reso da Inteso SA OL, non sarebbe assolutamente probante e dimostrativo della tesi di . CP_1
Né sarebbero di alcuna utilità le notizie ulteriori, rese da (v. CP_1
docc. 27,28,29 fascicolo ) relative all'esistenza di procedure CP_1
esecutive e rinnovazioni di ipoteca, azionate e richieste nei confronti di altri debitori, unitamente a da CI SR (poi SA Gestione Crediti SR), Parte_2
in quanto tali debitori non sarebbero debitori solidali con l'attrice, e perchè le procedure nei confronti dei sigg. , e Controparte_8 CP_7 [...]
erano iniziate negli anni '90, e quindi individualizzate ben CP_6
prima del preteso passaggio di titolarità di rapporti giuridici in blocco da
[...]
Controparte_13
r.g. n. 14 Infine, nessuna rilevanza potrebbero avere tali circostanze perché relative ad azioni e condotte di parte, mai accertate con valore di giudicato, che, in ogni caso, sarebbe inestensibile rispetto alla presente vicenda.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che la disciplina di cui all'art. 58 TUB, applicabile alle cessioni di crediti in blocco effettuate da banche e intermediari finanziari, costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina codicistica dell'art.1264
c.c., e prevede che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione sostituisce la notificazione individuale ai debitori ceduti, producendo effetti di opponibilità e validità della cessione.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, detta pubblicazione non solo perfeziona gli effetti della cessione verso i debitori ceduti, ma costituisce anche mezzo idoneo di prova della legittimazione attiva del cessionario, purché il contenuto dell'avviso consenta l'individuazione, anche per categorie omogenee, dei rapporti giuridici trasferiti.
Tale principio è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte (v.
Cassazione Civile n.28790/2024), laddove ha statuito: “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.
Nel caso di specie, ha prodotto in giudizio l'avviso di Controparte_5
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, da cui r.g. n. 15 risulta che l'operazione aveva ad oggetto “tutti i crediti classificati a sofferenza al 30 settembre 2004, non estinti alla data del 5 dicembre 2005, di importo superiore a 20.000,00 derivanti da contratti di finanziamento a breve o medio- lungo termine, vantati nei confronti di debitori principali ai quali sia stata inviata comunicazione scritta della nuova gestione del credito da parte di
[...]
. Controparte_11
L'indicazione contenuta nell'avviso, benché formulata per categorie, consente di individuare con sufficiente determinatezza la tipologia dei rapporti ceduti e, dunque, anche quello oggetto di causa, originato da un finanziamento bancario concesso alla rispetto alla quale la sig.ra Parte_2 [...]
si era resa fideiussore. Parte_1
L'appellante, oltre a dedurre in astratto circa la non inclusione del credito vantato nei suoi confronti nell'avviso di cessione, in concreto non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare che il proprio rapporto fosse estraneo alla massa dei crediti ceduti, limitandosi a richiamare l'estinzione della società
(debitore principale) e la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese.
La giurisprudenza della Suprema Corte in precedenza richiamata esclude che l'omessa iscrizione nel Registro delle Imprese possa incidere sulla validità ed efficacia della cessione, trattandosi di adempimento di carattere meramente pubblicitario e non costitutivo, la cui omissione non priva la cessione della sua efficacia né tra le parti, né verso terzi, ove sia stata regolarmente effettuata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Non può condividersi neanche l'assunto dell'appellante secondo cui il credito monitorio non sarebbe riconducibile alla nozione di “rapporto giuridico individuabile in blocco”.
La Suprema Corte ha più volte affermato che anche i crediti derivanti da rapporti bancari esauriti o confluiti in titoli giudiziali possono essere inclusi in operazioni di cessione in blocco qualora l'avviso pubblicato ne consenta l'individuazione in base a criteri oggettivi. Nel caso in esame, il credito r.g. n. 16 monitorio scaturiva da un rapporto bancario originario e, pertanto, rientra nella categoria dei crediti “classificati a sofferenza” oggetto della cessione.
La IG.ra non ha neppure contestato l'esistenza della Parte_1
cessione in sé, ma esclusivamente la riferibilità del proprio credito alla massa ceduta: contestazione che, ai sensi della giurisprudenza, non impone la produzione del contratto di cessione, essendo sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente ritenuto provata la legittimazione attiva della società
mandataria di respingendo le Controparte_1 Controparte_5
eccezioni sul punto sollevate dall'appellante.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.
2909 c.c. e degli artt. 324 c.p.c., 99, 100 e 103 c.p.c., in ordine alla ritenuta applicabilità dell'art. 1310 c.c. – omessa motivazione e violazione dell'art.
1362 c.c. in ordine alla ritenuta prova dell'esistenza della solidarietà tra distinti fideiussori di sulla scorta dell'interpretazione del Parte_2
giudicato (decreto ingiuntivo R.G. – 8664/90 Trib. Roma) nonché opponibilità alla sig.ra di della interruzione della Parte_1
prescrizione nei confronti dei sigg. , CP_7 Controparte_6
– istanza ex art. 356 c.p.c. per ammissione di prove Controparte_8
denegate dal primo giudice in relazione all'ordine di acquisizione in giudizio dei contratti di fideiussione.
L'appellante ha ribadito di aver eccepito in ogni stato e grado del giudizio che il credito vantato da si sarebbe prescritto, e quindi Controparte_5
sarebbe ormai estinto. , rappresentata da ha Controparte_5 Controparte_1
affermato che il decreto ingiuntivo n.8664/90 del Tribunale di Roma aveva ingiunto alla ed ai suoi garanti, tra cui , il Parte_2 Parte_1
r.g. n. 17 pagamento, in solido, di una determinata somma in favore di CI IA
s.p.a., e che sulla base di tale provvedimento sarebbero state promosse alcune procedure esecutive contro altri coobbligati e ), con effetti CP_7 CP_8
interruttivi della prescrizione anche nei confronti della sig.ra , ai Parte_1
sensi dell'art.1310 c. c.
L'odierna appellante ha contestato questa interpretazione sostenendone la sua erroneità e temerarietà, poiché non avrebbe mai prestato una garanzia solidale con altri fideiussori, ma soltanto con il proprio coniuge , Persona_4
con il quale avrebbe sottoscritto una fideiussione omnibus autonoma in favore di
CI il 7 febbraio 1990, e quindi la solidarietà sarebbe esistita solo tra i due coniugi e non tra tutti i garanti della Conseguentemente, gli atti Parte_2
interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di altri garanti
( , , non potrebbero produrre effetti nei confronti CP_7 CP_8 CP_6
della sig.ra , non essendovi stata co-fideiussione tra loro. Parte_1
L'erronea formula “in solido” contenuta nel decreto ingiuntivo sarebbe derivata dall'uso di un modulo prestampato, non interpretabile come estensione di solidarietà fra fideiussori distinti.
Il Tribunale di Velletri, però avrebbe ritenuto sussistente la solidarietà generale fra tutti i debitori fondandosi sull'apparenza formale del decreto ingiuntivo e sulle procedure esecutive avviate contro gli altri coobbligati, ed avrebbe rigettato l'eccezione di prescrizione.
Tuttavia, il Tribunale non avrebbe affrontato la vera questione posta: non la violazione del giudicato, ma la corretta interpretazione del suo contenuto, che avrebbe dovuto limitarsi alle singole coppie garante – garantito (es. – Pt_2
) e non ai garanti tutti tra loro. Persona_5
La sig.ra ha quindi sostenuto che, se il Tribunale di Roma Parte_1
avesse effettivamente voluto condannare tutti i fideiussori in solido tra loro, avrebbe ecceduto i limiti del suo potere e travisato il contenuto delle obbligazioni assunte, sottolineando che nessuna iniziativa interruttiva della r.g. n. 18 prescrizione sarebbe mai stata indirizzata a lei o al sig. per oltre 23 anni, Per_4
prova evidente dell'inesistenza di un vincolo di solidarietà con gli altri garanti.
Infine, ha ribadito che non avrebbe mai provato né offerto di CP_1
provare l'esistenza di una co-fideiussione tra la sig.ra e gli altri Parte_1
fideiussori, nonostante l'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c. c.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che il decreto ingiuntivo n.8664/1990 del Tribunale di
Roma, passato in giudicato, costituisce un titolo esecutivo giudiziale che contiene una condanna espressa e inequivoca in solido nei confronti della Pt_2
e di tutti i garanti ivi indicati, tra cui la sig.ra . In sede
[...] Parte_1
di interpretazione del giudicato, il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione non possono rimettere in discussione il contenuto precettivo della statuizione, potendo soltanto accertarne la portata applicativa.
Nel caso in esame, la dicitura testuale del decreto ingiuntivo: “ingiunge a
, , , Parte_2 Persona_4 Controparte_6 Controparte_8 [...]
, di pagare in solido”, è chiara e non suscettibile Parte_1 CP_7
di correzioni, né può essere limitata alla sola solidarietà interna tra debitore principale e singoli garanti.
Tale interpretazione, già fatta propria dal Tribunale di Velletri, risulta pienamente conforme al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la solidarietà tra più fideiussori, anche se risultante da autonome dichiarazioni di garanzia, sussiste quando il titolo giudiziale contenga espressamente una condanna solidale. Ne consegue che, accertata la sussistenza della solidarietà tra i coobbligati, devono trovare applicazione gli artt.1310 e 2945 c. c., secondo i quali l'interruzione della prescrizione operante nei confronti di uno dei debitori solidali produce effetto interruttivo anche verso gli altri.
Nel caso di specie risulta provato che i danti causa di Controparte_5
(in particolare CI IA s.p.a.) avevano intrapreso, a seguito del decreto r.g. n. 19 ingiuntivo del 1990, più procedure esecutive nei confronti dei coobbligati
[...]
e , protrattesi sino agli anni 2000, con CP_7 Controparte_8
conseguente effetto interruttivo della prescrizione valido erga omnes;
il
Tribunale, pertanto, ha correttamente escluso la maturazione del termine prescrizionale.
L'eccezione dell'appellante, fondata sulla presunta autonomia delle fideiussioni, è priva di riscontro documentale in quanto la sig.ra Parte_1
non ha fornito prova della mancanza di un collegamento con gli altri garanti, limitandosi a richiamare la separata sottoscrizione dell'atto di fideiussione;
ma la semplice autonomia formale delle scritture non esclude la configurabilità di una co-fideiussione solidale, specie laddove, come nel caso di specie, le garanzie siano riferite al medesimo debitore principale, al medesimo rapporto bancario e siano confluite in un unico titolo esecutivo che ne ha sancito la solidarietà.
Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo n. 8664/1990, passato in giudicato, produce effetti vincolanti nei confronti della sig.ra
[...]
nella stessa misura e con gli stessi limiti previsti per gli altri Parte_1
coobbligati, non potendo essere rimessa in discussione la portata della condanna solidale in essa contenuta.
Infine, l'istanza di rinnovazione della prova testimoniale e di acquisizione dei contratti di fideiussione di altri garanti è stata correttamente disattesa dal
Tribunale, trattandosi di mezzi istruttori irrilevanti ai fini della decisione e fondati non sull'accertamento di rapporti interni di garanzia ma sull'efficacia vincolante del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo;
né l'appellante, del resto, ha dimostrato che le prove richieste fossero state tempestivamente articolate ed ingiustificatamente negate, come richiesto dall'art. 356 c.p.c.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112
c.p.c in ordine alla richiesta di accertamento di parziale estinzione del
r.g. n. 20 credito per adempimento e rideterminazione.
L'appellante ha eccepito, senza rinuncia alle altre difese già proposte,
l'estinzione parziale del credito per avvenuto adempimento successivo all'emissione del decreto ingiuntivo n.8664/90 del Tribunale di Roma, sostenendo che dagli atti, ed in particolare dall'atto di precetto del 27 giugno
1995 (doc.17) e dai documenti successivi, risulterebbe che il Controparte_9
avrebbe già recuperato, tramite procedure esecutive contro il sig.
[...]
ed altri debitori solidali, somme rilevanti (Lit. 636.584.684 e Lit. CP_7
271.248.863), che avrebbero dovuto ridurre, almeno parzialmente, il credito originario.
Tali pagamenti, tuttavia, non sarebbero stati riconosciuti dall'attuale parte esecutante, la quale ha continuato ad indicare nel precetto un capitale residuo di
€ 1.087.495,52 (= Lit. 2.105.684.934), senza tener conto delle somme già incassate.
Potrebbero, inoltre, esservi stati ulteriori adempimenti parziali o integrali non conosciuti dalla sig.ra . Parte_1
Secondo l'appellante il primo dei due pagamenti parziali non sarebbe stato correttamente imputato, cioè in conto interessi, - quanto all'importo di Lit.
636.584.684 - dalla dante causa della (catena traslativa) dell'odierna parte esecutante, in quanto il debito della garantita non aveva all'epoca fruttato leciti e validi interessi, così come calcolati dal , mediante Controparte_9
capitalizzazione trimestrale.
ha affermato che: “è evidente che terrà CP_1 Controparte_5
in dovuto conto, in sede di precisazione del credito, gli eventuali pagamenti effettuati dagli altri condebitori nel corso delle varie procedure esecutive incardinate sulla base del decreto ingiuntivo sopra menzionato”, ma la tesi di non sarebbe condivisibile, in quanto porterebbe avanti CP_1 CP_1
la procedura esecutiva non dando atto di pagamenti che avrebbero dimidiato e/o forse estinto il credito, manifestando il diritto di “precisare” il credito in sede di r.g. n. 21 precisazione del credito, forse sulla base dell'invito alla precisazione dei crediti quale istituto non codificato, ma introdotto nella prassi dei Tribunali per la determinazione precisa dei crediti degli esecutanti e/o intervenuti nella procedura esecutiva, propedeutica alla distribuzione della somma ricavata, mediante formazione del progetto di distribuzione, ai sensi dell'art. 596 cpc.
Ma il problema non sarebbe quello della “precisazione” del credito, ma di un vero e proprio “accertamento” del credito in termini di esistenza e consistenza, il cui accertamento dovrebbe trovare la sede naturale nel giudizio di cognizione, in considerazione della prova certa fornita in giudizio dalla sig.ra
[...]
della consistenza ben minore del credito, se non Parte_1
dell'estinzione totale e/o parziale dimidiativa dello stesso (cfr. doc. 18 e docc.
19-20-21-22 sig.ra ). Parte_1
Peraltro, ha solo riferito e documentato (v. docc. 10-15 Controparte_1
allegati alla memoria difensiva del 10.12.2013), l'esistenza di procedure esecutive e/o azioni di revocatoria, per lo stesso credito, nei confronti dei sigg.
e ; di alcune di queste ha riferito (v. pag. Controparte_8 CP_7
16 della memoria difensiva del 10.12.2013) la conclusione, e ciò con particolare riguardo all'azione revocatoria nei confronti del sig. “conclusasi in CP_7
appello con la sentenza di accoglimento della Corte di Appello di Roma n.
1263/06”.
Ma non ha prodotto materiale fondamentale che la sig.ra CP_1 [...]
si è onerata, pur non essendone tenuta, di reperire presso i Parte_1
Tribunali di Roma e Latina, ottenendo il rilascio di documenti a seguito di formale istanza di accesso agli atti (v. doc. 18), apprendendo che la procedura esecutiva n RGE 67857/91 (cui era stata riunita la procedura RGE 70379/91), innanzi al Tribunale di Roma, promossa contro la sig.ra , Controparte_8
si era conclusa con esito positivo e distribuzione a Controparte_5
rappresentata e difesa dagli stessi procuratori che oggi difendono CP_1
(v. pag. 2 doc. 19), di € 593.761,74 (v. doc. 19): e ciò non è stato documentato,
r.g. n. 22 singolarmente, da (v. doc. 10 , allegato alle memorie CP_1 CP_1
difensive del 10.12.2013).
La sig.ra è in attesa del rilascio di documentazione relativa Parte_1
alle procedure esecutive azionate nei confronti del sig. innanzi al CP_7
Tribunale di Latina nn. 2387/91 e n. 539/91, per le quali ha presentato formale istanza di accesso agli atti (cfr. docc. 20 e 21); sarebbe quindi necessario l'accertamento dell'esistenza e della consistenza del credito preteso oggi in esecuzione da contro la sig.ra : accertamento CP_1 Parte_1
espressamente richiesto con le conclusioni dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. introduttivo del merito.
Il Tribunale ha affermato apoditticamente che una volta riconosciuto il diritto di agire in executivis, la questione relativa all'ammontare del credito rileverebbe solo in sede di distribuzione del ricavato;
ma il Tribunale ha errato nell'omettere ogni accertamento in ordine all'entità attuale del credito.
Tale assunto non può essere condiviso, anche in ragione della pacifica giurisprudenza (v. Cass. Civ. 2014 n. 27032) che afferma che l'azione di accertamento del minor credito rispetto a quello precettato comporta la nullità/illegittimità parziale del precetto e dell'azione esecutiva, con effetti anche rispetto ai termini di individuazione della parte vittoriosa/soccombente e del carico delle spese legali.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che, una volta accertato il diritto della parte esecutante di agire in executivis, la quantificazione precisa del credito rileva esclusivamente in sede di distribuzione del ricavato ai sensi dell'art.596 c.p.c.
La giurisprudenza ha riconosciuto che l'azione esecutiva non possa essere sospesa per contestazioni relative alla determinazione puntuale del credito, se non in presenza di prove documentali idonee a dimostrare l'effettiva diminuzione od estinzione del debito.
Nel caso di specie le allegazioni della sig.ra concernenti i Parte_1
r.g. n. 23 pagamenti parziali effettuati da terzi o imputazioni errate degli stessi non risultano supportate da elementi probatori sufficienti ad incidere sulla consistenza del credito, in quanto la documentazione acquisita e prodotta non consente di affermare l'avvenuta estinzione o riduzione del debito.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte tutte le istanze istruttorie proposte dall'appellante.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Parte_1
Velletri n. 875/2019, pubblicata in data 07.05.2019 così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_3
delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in
[...]
complessivi € 10.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
r.g. n. 24 C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 25