Articolo 20 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 19Articolo 21
Versione
25 giugno 1961
Art. 20. Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione

Per la concessione di sussidi ai termini dell'articolo 8 e dell'articolo 13 della presente legge, a favore di cooperative, di enti di colonizzazione quando i produttori agricoli delle rispettive circoscrizioni non siano costituiti in cooperative, di consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario quando i produttori agricoli delle rispettive zone non siano costituiti in cooperative, per l'acquisto, l'ampliamento, lo ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti compresi i macelli, nonche' i magazzini e gli impianti per l'approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, anticrittogamici e di altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole, e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65.
Per gli impianti di cui al precedente comma puo' essere altresi' concesso il concorso dello Stato sui mutui contratti con gli istituti di credito agrario, ovvero possono essere concessi mutui a tasso agevolato con fondi di anticipazione dello Stato, a termini della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.
I mutui predetti potranno commisurarsi sino alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile ed il sussidio in conto capitale e, qualora siano assistiti dal concorso dello Stato, il concorso stesso cessa a far tempo dalla data dell'eventuale estinzione anticipata dell'operazione.
Nella concessione dei benefici di cui ai precedenti commi saranno preferite, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, le cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a svolgere e favorire attivita' intese a promuovere ed a sviluppare la cooperazione agricola di produzione, di servizio e di trasformazione, soprattutto mediante la formazione professionale di dirigenti tecnici ed amministrativi, l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento pratico per giovani che intendono dedicarsi all'attivita', cooperativa, l'assistenza tecnico-finanziaria volta a realizzare od a consolidare iniziative associative, specie in zone dove prevale la piccola impresa. Per l'attuazione di tali compiti e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.
Gli impianti e le attrezzature realizzati da organismi non cooperativi usufruendo dei benefici e delle agevolazioni previste nel presente articolo possono essere trasferiti in proprieta' o in gestione alle cooperative di produttori agricoli della zona che vengano a costituirsi successivamente alla creazione degli impianti e delle attrezzature medesime, che siano dal Ministero della agricoltura e delle foreste riconosciute idonee alla gestione degli impianti stessi.
Nella determinazione del corrispettivo dei trasferimento in proprieta' o in gestione si terra', conto dei benefici concessi a norma del presente articolo. Gli atti di trasferimento sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961