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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dr. Maurizio Petrelli - Presidente
- dr.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dr.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 215 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ,
[...] C.F._5 Parte_6
( , ( ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Pt_8 C.F._8
Dell'Anna, come da mandato in atti;
APPELLANTI
contro
(P. IVA. ) Controparte_1 P.IVA_1
nella qualità di impresa designata alla gestione in Puglia del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carone, come da mandato in atti;
APPELLATA
nonché
, , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
E
[...] Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
nonché
P_
APPELLATO CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 28.12.2023, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E S VOLGIMENTO DEL PRO CESSO
§ 1.
Con atto di citazione del 21.07.2014, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, in qualità di prossimi congiunti ed eredi legittimi di Pt_7 Parte_8
, hanno convenuto in giudizio la Compagnia di Assicurazioni Parte_6
quale impresa designata alla gestione in Puglia del Fondo di Garanzia Controparte_1
per le Vittime della Strada, nonché , CP_2 CP_4 Controparte_5
, , tutti eredi di Controparte_6 Controparte_8 CP_9 Persona_1
nonché per ottenere l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non P_
pag. 2/10 patrimoniali, patiti in seguito al decesso del minore . Parte_6
Hanno dedotto che: - in data 24.10.2012, il minore era deceduto a Parte_6
causa del sinistro verificatosi lungo la strada provinciale 33 Carovigno - Belvedere, in prossimità del ristorante “I tre archi”, allorché il veicolo targato BR 328848, ove il minore era trasportato, intestato a e condotto da (senza Persona_1 P_
patente), privo di copertura assicurativa, usciva di strada in curva e si schiantava contro un muretto a secco;
- in data 1.04.2014, gli attori si erano costituiti parte civile nel procedimento penale a carico di;
- con sentenza del 17.06.2014, il Gup P_
aveva condannato al pagamento a favore delle parti civili, a titolo di P_
provvisionale immediatamente esecutiva, la somma complessiva di € 310.000,00, di cui
€ 75.000,00 ciascuno in favore di e (genitori), € Parte_1 Parte_2
30.000,00 ciascuno a favore di e (fratello e sorella), € Parte_3 Pt_4
25.000,00 ciascuno a favore di , Parte_6 Parte_5 [...]
e (nonni paterni e nonni materni); - a causa della sofferenza Pt_8 Parte_7
patita per la morte del minore, gli attori erano titolari dei danni iure hereditatis, danni morali iure proprio da perdita del rapporto parentale e danni biologici permanenti nonché danni patrimoniali a titolo di spese funebri, lucro cessante e spese legali;
- la richiesta di risarcimento integrale di tutti i danni proposta in via stragiudiziale nei confronti di e degli eredi della sig.ra era rimasta inevasa. CP_1 Per_1
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto al tribunale di Brindisi di: - in via preliminare,
condannare “ in qualità di impresa designata per la gestione del Controparte_1
fondo di garanzia per le vittime della strada, o chi per legge, al pagamento della provvisionale pari a € 310.000,00, in favore degli attori e di € 8.754,72 per spese e pag. 3/10 competenze di costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di P_
; - accertare che il sinistro per cui è causa si era verificato per fatto e colpa
[...]
esclusiva del conducente del veicolo Lancia Y10, targato BR328848, di proprietà di
, quindi dei suoi eredi legittimi convenuti;
- accertare l'obbligo di Persona_1
in qualità di impresa designata per la gestione del fondo di Controparte_1
garanzia per le vittime della strada, o di chi per legge, di risarcire tutti i danni e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni a vario titolo subiti dagli istanti, sia
iure proprio che iure hereditatis.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto: Controparte_1
- l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto della richiesta attorea di pagamento della provvisionale;
- nel merito, il rigetto della domanda dacché infondata e non provata, con condanna degli attori alle spese e competenze del giudizio.
Si sono costituite e , le quali, preliminarmente, hanno CP_9 CP_10
eccepito il loro difetto di legittimazione passiva in quanto, avendo rinunciato all'eredità
materna, non potevano ritenersi proprietarie del veicolo coinvolto nel sinistro;
nel merito, l'infondatezza della domanda.
Sono rimasti contumaci CP_2 CP_4 Controparte_5 CP_6
, e .
[...] Controparte_3 P_
§ 1.1
Con sentenza non definitiva del 15.07.2015, n. 1384, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e e la CP_9 CP_10
loro estromissione dal giudizio.
pag. 4/10 § 1.2
Con sentenza definitiva del 17.07.2020, il Tribunale di Brindisi ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria degli attori ed ha condannato e , in Controparte_1 P_
solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, oltre spese processuali e di consulenza tecnica.
§ 1.3
Il primo giudice, in punto di responsabilità per il fatto, ha accertato che: - stante l'efficacia in giudizio ex art. 651 c.p.p. degli accertamenti in fatto e responsabilità di cui alla sentenza penale di condanna del 17.06.2014, letta la documentazione prodotta e assunte le prove testimoniali, la responsabilità per il sinistro era ascrivibile interamente alla guida senza patente, “spericolata e imperita” del sig. del veicolo P_
Lancia Y10, privo di copertura assicurativa e radiato dalla circolazione dal 25.03.2005; -
la proprietà della vettura in questione, prima del verificarsi del sinistro, era stata trasferita allo stesso - pertanto, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di P_
, e , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
quali eredi della , era infondata. Per_1
In punto di responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali, il tribunale: - ha riconosciuto, in capo alla sola madre del de cuius, , in esito all'espletata Parte_2
ctu, un danno biologico permanente da “Disturbo dello spettro ansioso depressivo” pari al 5%; - ha individuato per gli attori tutti, in applicazione delle tabelle elaborate dalla
Corte d'Appello di Milano, il danno morale da perdita del rapporto parentale così
quantificato “€ 260.000 in favore di (comprensivo del danno biologico); Parte_2
pag. 5/10 € 250.000,00 in favore di;
€ 90.000 ciascuno in favore di Parte_1 Parte_3
e;
€ 60.000,00 ciascuno in favore di e
[...] Parte_4 Parte_6
; € 40.000,00 ciascuno in favore di e Parte_5 Parte_8 [...]
; - ha negato tutela ai diritti dagli stessi vantati iure hereditatis; - ha rigettato Pt_7
la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata a titolo di spese funebri,
lucro cessante e spese legali.
§ 2
Avverso detta decisione, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
hanno proposto appello e hanno chiesto la parziale riforma della Parte_8
sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello.
Sono rimasti contumaci CP_2 CP_4 Controparte_5 CP_6
, e .
[...] Controparte_3 P_
In data 24.01.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
pag. 6/10 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto loro il danno morale quale pregiudizio autonomo e meritevole di compenso aggiuntivo rispetto ai danni non patrimoniali liquidati dal giudice sulla base dei criteri tabellari di Milano.
Il motivo è infondato.
La liquidazione del danno c.d. parentale contiene ontologicamente il ristoro del danno morale.
Correttamente il tribunale ne ha tenuto conto nella graduazione dei risarcimenti accordati agli attori in prime cure.
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno lamentato che il tribunale non abbia loro riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie e cimiteriali che, sebbene non documentate, avrebbero dovuto dare luogo a rimborso,
anche solo forfetario, perché certamente sostenute.
Il motivo è infondato.
La prova del danno patrimoniale deve essere rigorosa e, nella specie, si è limitata alla produzione di un preventivo di spesa, privo di riscontri in ordine al quantum ed alla imputabilità soggettiva del relativo esborso.
§ 3.3
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe errato nel ritenere infondata, perché non provata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, indicato quale presunto futuro contributo economico che il minore deceduto avrebbe potuto fornire alla famiglia d'origine.
pag. 7/10 Il motivo è infondato.
La suprema corte ha, in proposito, statuito che “Il risarcimento del danno futuro, sia in
termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai
medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già
completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un
criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è
configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale
appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente
sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle
circostanze del caso concreto”, (cass.civ.sez.III, 27.4.2010 n. 10072); ed ancora, con particolare riguardo all'ipotesi di decesso di un minore, in sede di legittimità, è stato affermato che “I cosiddetti danni patrimoniali futuri risarcibili a favore dei genitori e
dei fratelli di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno ravvisati nella
perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità
economiche che - sia in relazione a precetti normativi (art. 315, 433, 230-bis c.c.) che
per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di
costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno
prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso
anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con
riguardo a tutte le circostanze del caso concreto”(cass.civ.sez.III, 22.2.1995 n. 1959);
ed ancora: “I genitori di persona minore d'età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto
illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dal venir
meno della aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del
pag. 8/10 familiare prematuramente scomparso, hanno l'onere di allegare e provare che il figlio
deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. Ad un tal
riguardo essi possono assolvere al predetto onere probatorio anche facendo ricorso a
presunzioni semplici, ma non possono limitarsi a far riferimento all'"id quod
plaerumque accidit"”. (cass.civ.sez.III, 7.11.2002 n. 15641).
La prova, dunque, si deve comporre di riscontri non solo sul fatto che il de cuius
avrebbe goduto di un reddito proprio, ma anche che questi avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia.
Le valutazioni, necessariamente prognostiche, effettuate nella specie dal tribunale sono corrette ed esaustive: dagli atti è impossibile trarre positivi elementi di giudizio in ordine alla asserita capacità reddituale della vittima (di anni 13) all'epoca del sinistro,
ed anzi le modalità di svolgimento del lavoro irregolare dallo stesso prestato,
all'insaputa dei propri familiari, in favore dell'ambulante Parte_9
depongono per la verosimile spernibilità della retribuzione percepita, e per una sua non eccedenza rispetto ai minimi bisogni personali;
in prospettiva futura, nessuno dei dati raccolti in istruttoria consente di ipotizzare concretamente che parte del reddito del de
cuius sarebbe stato destinato a sorreggere i bisogni della famiglia d'origine.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1
pag. 9/10 delle spese processuali del giudizio d'appello che liquida in € 3.500,00 per CP_1
compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 31.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dr. Maurizio Petrelli - Presidente
- dr.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dr.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 215 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ,
[...] C.F._5 Parte_6
( , ( ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Pt_8 C.F._8
Dell'Anna, come da mandato in atti;
APPELLANTI
contro
(P. IVA. ) Controparte_1 P.IVA_1
nella qualità di impresa designata alla gestione in Puglia del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carone, come da mandato in atti;
APPELLATA
nonché
, , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
E
[...] Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
nonché
P_
APPELLATO CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 28.12.2023, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E S VOLGIMENTO DEL PRO CESSO
§ 1.
Con atto di citazione del 21.07.2014, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, in qualità di prossimi congiunti ed eredi legittimi di Pt_7 Parte_8
, hanno convenuto in giudizio la Compagnia di Assicurazioni Parte_6
quale impresa designata alla gestione in Puglia del Fondo di Garanzia Controparte_1
per le Vittime della Strada, nonché , CP_2 CP_4 Controparte_5
, , tutti eredi di Controparte_6 Controparte_8 CP_9 Persona_1
nonché per ottenere l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non P_
pag. 2/10 patrimoniali, patiti in seguito al decesso del minore . Parte_6
Hanno dedotto che: - in data 24.10.2012, il minore era deceduto a Parte_6
causa del sinistro verificatosi lungo la strada provinciale 33 Carovigno - Belvedere, in prossimità del ristorante “I tre archi”, allorché il veicolo targato BR 328848, ove il minore era trasportato, intestato a e condotto da (senza Persona_1 P_
patente), privo di copertura assicurativa, usciva di strada in curva e si schiantava contro un muretto a secco;
- in data 1.04.2014, gli attori si erano costituiti parte civile nel procedimento penale a carico di;
- con sentenza del 17.06.2014, il Gup P_
aveva condannato al pagamento a favore delle parti civili, a titolo di P_
provvisionale immediatamente esecutiva, la somma complessiva di € 310.000,00, di cui
€ 75.000,00 ciascuno in favore di e (genitori), € Parte_1 Parte_2
30.000,00 ciascuno a favore di e (fratello e sorella), € Parte_3 Pt_4
25.000,00 ciascuno a favore di , Parte_6 Parte_5 [...]
e (nonni paterni e nonni materni); - a causa della sofferenza Pt_8 Parte_7
patita per la morte del minore, gli attori erano titolari dei danni iure hereditatis, danni morali iure proprio da perdita del rapporto parentale e danni biologici permanenti nonché danni patrimoniali a titolo di spese funebri, lucro cessante e spese legali;
- la richiesta di risarcimento integrale di tutti i danni proposta in via stragiudiziale nei confronti di e degli eredi della sig.ra era rimasta inevasa. CP_1 Per_1
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto al tribunale di Brindisi di: - in via preliminare,
condannare “ in qualità di impresa designata per la gestione del Controparte_1
fondo di garanzia per le vittime della strada, o chi per legge, al pagamento della provvisionale pari a € 310.000,00, in favore degli attori e di € 8.754,72 per spese e pag. 3/10 competenze di costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di P_
; - accertare che il sinistro per cui è causa si era verificato per fatto e colpa
[...]
esclusiva del conducente del veicolo Lancia Y10, targato BR328848, di proprietà di
, quindi dei suoi eredi legittimi convenuti;
- accertare l'obbligo di Persona_1
in qualità di impresa designata per la gestione del fondo di Controparte_1
garanzia per le vittime della strada, o di chi per legge, di risarcire tutti i danni e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni a vario titolo subiti dagli istanti, sia
iure proprio che iure hereditatis.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto: Controparte_1
- l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto della richiesta attorea di pagamento della provvisionale;
- nel merito, il rigetto della domanda dacché infondata e non provata, con condanna degli attori alle spese e competenze del giudizio.
Si sono costituite e , le quali, preliminarmente, hanno CP_9 CP_10
eccepito il loro difetto di legittimazione passiva in quanto, avendo rinunciato all'eredità
materna, non potevano ritenersi proprietarie del veicolo coinvolto nel sinistro;
nel merito, l'infondatezza della domanda.
Sono rimasti contumaci CP_2 CP_4 Controparte_5 CP_6
, e .
[...] Controparte_3 P_
§ 1.1
Con sentenza non definitiva del 15.07.2015, n. 1384, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e e la CP_9 CP_10
loro estromissione dal giudizio.
pag. 4/10 § 1.2
Con sentenza definitiva del 17.07.2020, il Tribunale di Brindisi ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria degli attori ed ha condannato e , in Controparte_1 P_
solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, oltre spese processuali e di consulenza tecnica.
§ 1.3
Il primo giudice, in punto di responsabilità per il fatto, ha accertato che: - stante l'efficacia in giudizio ex art. 651 c.p.p. degli accertamenti in fatto e responsabilità di cui alla sentenza penale di condanna del 17.06.2014, letta la documentazione prodotta e assunte le prove testimoniali, la responsabilità per il sinistro era ascrivibile interamente alla guida senza patente, “spericolata e imperita” del sig. del veicolo P_
Lancia Y10, privo di copertura assicurativa e radiato dalla circolazione dal 25.03.2005; -
la proprietà della vettura in questione, prima del verificarsi del sinistro, era stata trasferita allo stesso - pertanto, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di P_
, e , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
quali eredi della , era infondata. Per_1
In punto di responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali, il tribunale: - ha riconosciuto, in capo alla sola madre del de cuius, , in esito all'espletata Parte_2
ctu, un danno biologico permanente da “Disturbo dello spettro ansioso depressivo” pari al 5%; - ha individuato per gli attori tutti, in applicazione delle tabelle elaborate dalla
Corte d'Appello di Milano, il danno morale da perdita del rapporto parentale così
quantificato “€ 260.000 in favore di (comprensivo del danno biologico); Parte_2
pag. 5/10 € 250.000,00 in favore di;
€ 90.000 ciascuno in favore di Parte_1 Parte_3
e;
€ 60.000,00 ciascuno in favore di e
[...] Parte_4 Parte_6
; € 40.000,00 ciascuno in favore di e Parte_5 Parte_8 [...]
; - ha negato tutela ai diritti dagli stessi vantati iure hereditatis; - ha rigettato Pt_7
la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata a titolo di spese funebri,
lucro cessante e spese legali.
§ 2
Avverso detta decisione, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
hanno proposto appello e hanno chiesto la parziale riforma della Parte_8
sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello.
Sono rimasti contumaci CP_2 CP_4 Controparte_5 CP_6
, e .
[...] Controparte_3 P_
In data 24.01.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
pag. 6/10 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto loro il danno morale quale pregiudizio autonomo e meritevole di compenso aggiuntivo rispetto ai danni non patrimoniali liquidati dal giudice sulla base dei criteri tabellari di Milano.
Il motivo è infondato.
La liquidazione del danno c.d. parentale contiene ontologicamente il ristoro del danno morale.
Correttamente il tribunale ne ha tenuto conto nella graduazione dei risarcimenti accordati agli attori in prime cure.
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno lamentato che il tribunale non abbia loro riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie e cimiteriali che, sebbene non documentate, avrebbero dovuto dare luogo a rimborso,
anche solo forfetario, perché certamente sostenute.
Il motivo è infondato.
La prova del danno patrimoniale deve essere rigorosa e, nella specie, si è limitata alla produzione di un preventivo di spesa, privo di riscontri in ordine al quantum ed alla imputabilità soggettiva del relativo esborso.
§ 3.3
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe errato nel ritenere infondata, perché non provata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, indicato quale presunto futuro contributo economico che il minore deceduto avrebbe potuto fornire alla famiglia d'origine.
pag. 7/10 Il motivo è infondato.
La suprema corte ha, in proposito, statuito che “Il risarcimento del danno futuro, sia in
termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai
medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già
completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un
criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è
configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale
appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente
sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle
circostanze del caso concreto”, (cass.civ.sez.III, 27.4.2010 n. 10072); ed ancora, con particolare riguardo all'ipotesi di decesso di un minore, in sede di legittimità, è stato affermato che “I cosiddetti danni patrimoniali futuri risarcibili a favore dei genitori e
dei fratelli di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno ravvisati nella
perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità
economiche che - sia in relazione a precetti normativi (art. 315, 433, 230-bis c.c.) che
per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di
costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno
prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso
anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con
riguardo a tutte le circostanze del caso concreto”(cass.civ.sez.III, 22.2.1995 n. 1959);
ed ancora: “I genitori di persona minore d'età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto
illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dal venir
meno della aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del
pag. 8/10 familiare prematuramente scomparso, hanno l'onere di allegare e provare che il figlio
deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. Ad un tal
riguardo essi possono assolvere al predetto onere probatorio anche facendo ricorso a
presunzioni semplici, ma non possono limitarsi a far riferimento all'"id quod
plaerumque accidit"”. (cass.civ.sez.III, 7.11.2002 n. 15641).
La prova, dunque, si deve comporre di riscontri non solo sul fatto che il de cuius
avrebbe goduto di un reddito proprio, ma anche che questi avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia.
Le valutazioni, necessariamente prognostiche, effettuate nella specie dal tribunale sono corrette ed esaustive: dagli atti è impossibile trarre positivi elementi di giudizio in ordine alla asserita capacità reddituale della vittima (di anni 13) all'epoca del sinistro,
ed anzi le modalità di svolgimento del lavoro irregolare dallo stesso prestato,
all'insaputa dei propri familiari, in favore dell'ambulante Parte_9
depongono per la verosimile spernibilità della retribuzione percepita, e per una sua non eccedenza rispetto ai minimi bisogni personali;
in prospettiva futura, nessuno dei dati raccolti in istruttoria consente di ipotizzare concretamente che parte del reddito del de
cuius sarebbe stato destinato a sorreggere i bisogni della famiglia d'origine.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1
pag. 9/10 delle spese processuali del giudizio d'appello che liquida in € 3.500,00 per CP_1
compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 31.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
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