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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa Patrizia Fugallo in funzione di Giudice onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 -2051-2052
promossa da nato a [...] il [...] C.F: Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Roberto Trigilio
ATTORE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 pro.tempore P.I. con l'Avv. Eliana Vinci P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
” condannare il in pers. CP_2 Controparte_1 del legale rapp.te pro.tempore al pagamento favore di Parte_1 della somma di euro 500,00 o di quella minore somma accertanda per il risarcimento di tutti i danni al mezzo oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Condannare il in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro.tempore al pagamento nei confronti di della Parte_1 somma di euro 25.000,00 o di quella maggiore o minore accertanda. Vinte le spese da distrarre favore del difensore” PARTE CONVENUTA
” all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e CP_2 dichiarare: In via preliminare 1) Il difetto di legittimazione passiva del in favore del Controparte_1 Controparte_3 e per l'effetto, ordinarne l'estromissione dalla causa. Nel merito 1)
Rigettare le domande avanzate da parte attrice nei confronti del
[...]
in persona del Straordinario Controparte_1 CP_4 e Legale Rappresentante p.t., in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro. 2) In via subordinata, ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore nella determinazione dell'evento.
Vinte le spese.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi il Parte_1 Tribunale di Siracusa, il per Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati in conseguenza del sinistro occorsogli in data 1.09.2018, alle ore 09:40 mentre percorreva a bordo del proprio motociclo Piaggio 150 la via Garrone di
Città Giardino frazione di . Infatti, giunto all'altezza del CP_3 civico n. 28, perdeva il controllo del mezzo a causa di un dislivello del fondo stradale cadendo rovinosamente a terra.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali e CTU
MDL.
Parte attrice, dunque, agisce nei confronti del quale CP_5 custode del sito.
La responsabilità ex art. 2051 c.c.-norma da applicare al caso specifico, postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Tale relazione se da un lato non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, dall'altro onera il custode della prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (. Cassazione civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761).
Nel caso a mani, parte attrice ha provato il nesso causale tra l'evento lesivo e la “cosa “in custodia a mezzo delle prove orali. Infatti, il teste escusso all'udienza del 16.02.2021- sotto Tes_1 il vincolo del giuramento, ebbe a riferire di aver assistito alla caduta del centauro perché in quel momento si trovava fuori della propria villetta che si trova al civico 29 della via Garrone teatro dell'evento lesivo, avvenuto invece all'altezza del civico 28.
In ordine alla posizione probatoria del convenuto si osserva. CP_1
Relativamente alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal convenuto che sostiene di non essere proprietario del sito, il teste di detta parte sig. Testimone_2
escusso all'udienza del 16.02.2021 su domanda, chiariva che la strada teatro dell'incidente fosse di proprietà del e confermava che CP_1 la manutenzione della strada fosse dell'Ente, ma non essere responsabile dei sottoservizi intendendo tali, presenza di cavi elettrici , fogne e similari.
Ora, anche se così fosse, il proprietario/custode non si spoglia dell'obbligo di vigilare sull'operato di terzi preposti alla manutenzione.
Recentemente, è stato sostenuto che «la responsabilità della Pubblica
Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione del demanio stradale discende da puntuali disposizioni normative che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse, con la conseguenza che l'esternalizzazione della manutenzione stradale a soggetti terzi o la concessione agli stessi di autorizzazioni per l'alterazione del suolo pubblico non determina il venir meno degli obblighi di sorveglianza e controllo in capo all'Ente, sul quale permane l'obbligo di verificare e assicurare che il manto stradale si trovi in condizioni tali da garantire il transito in scurezza di pedoni e veicoli».
Inoltre, «l'affidamento .del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della Strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non valga affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle CP_3 singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.».
In altre parole, la possibilità per l'ente comunale – nel caso a mani il
Libero Consorzio - di affidare in appalto o con altre modalità, la manutenzione delle strade, altro non esplica che il suo potere autoritativo sulla cosa, alla stregua del proprietario di un bene privato.
La Corte di Cassazione ha affermato che «l'obbligo contrattuale di manutenzione e sorveglianza delle strade pubbliche posto a carico dell'appaltatore da parte del , non limita né la sua responsabilità CP_3 nei confronti dell'appaltatore stesso ai sensi dell'art. 1229 c.c., né quella nei confronti dei terzi danneggiati, i quali continuano ad avere come responsabile, il e/o l'ente proprietario, quale unico custode CP_3 della strada aperta al transito pubblico»: in altre parole, come peraltro
è già stato affermato, la P.A. continua ad essere responsabile di eventuali eventi dannosi occorsi sulla strada di sua proprietà, responsabilità del proprietario del bene ex art. 2051 c.c. esclusa allorquando la strada non sia stata completamente interdetta al traffico»
Tutte le volte in cui il comune committente eluda gli obblighi di sorveglianza, sussisterà pertanto la responsabilità solidale con l'appaltatore, come affermato dalla Cassazione: «nel caso di lavori affidati ad una ditta terza, incombe sul l'obbligo di apporre o CP_3 controllare che l'appaltatore apponga (se in tal senso è il relativo contratto) adeguata segnalazione a tutela della sicurezza degli utenti, diversamente dovendo rispondere, ancorché unitamente all'appaltatore, dei danni derivati a terzi»”
Tale principio è chiaro che possa essere applicate alle odierne pari in causa dove il proprietario /custode va inteso il , mentre Controparte_1 il l'ente preposto alla manutenzione della strada. Controparte_3
Pertanto, la responsabilità per la manutenzione di una strada e la riparazione di danni ad essa connessi spetta all'ente proprietario della strada, sia che si tratti di una strada comunale, regionale o statale. Anche se la manutenzione è appaltata a terzi, l'ente proprietario rimane responsabile.
In ogni caso poi, anche a volere ragionare diversamente, il convenuto non ha provato a sua discolpa neppure il comportamento Controparte_1 abnorme e/o negligente del danneggiato quale caso fortuito.
Dunque, la domanda è fondata in punto di An.
In ordine al quantum debeatur soccorre la CTU MDL esplicata laddove il perito così conclude:
“In conclusione, possiamo affermare che, in base all'esame anamnestico e clinico-obiettivo del periziando ed alla documentazione sanitaria allegata agli atti, il signor , in seguito al trauma patito in data Pt_1 1-9-2018, presenta i seguenti esiti di natura permanente in nesso di causalità con l'incidente in oggetto: “FRATTURA SCOMPOSTA PERONE CAVIGLIA
SX”. OSTEOSINTESI CHIRURGICA FRATTURA PERONE CON PLACCA E VITI .Le lesioni riportate dal periziando hanno determinato: un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta al 100% di giorni 30 , Pt_2 ricovero, intervento chirurgico di osteosintesi frattura, confezione apparecchio gessato e rimozione dei punti di sutura un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di giorni 30 , Pt_2 inizio programma di rieducazione arto operato un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 25% di giorni 30 ( , programma Pt_2 riabilitativo arto operato con carico completo Per quanto sopra, è parere dello scrivente che il nesso causale fra evento e lesioni rispetta i criteri della Legge n.27 del 24/3/2012 art.32 comma 3 in grado, pertanto, di incidere sull'integrità psicofisica del periziando, sotto il profilo biologico (danno alla salute), in misura pari al 6% (SEI), utilizzando come bareme tabellare, per analogia, la voce “limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/3, esiti cicatriziali arti, esiti dolorosi di frattura isolata di perone” (Guida alla valutazione medico- legale dell'invalidità permanente. Email_1 CP_6
. 2015, pagg. 178,309 e 310); non si evince ulteriore danno
[...] biologico permanente risarcibile ex Legge 27/2012; situazione anche esaustiva della legge 124/2017. Le spese sanitarie effettuate allegate alla documentazione appaiono inerenti l'incidente in oggetto e congrue nella misura di €580 (cinquecentottanta). Data la stabilizzazione delle lesioni non sono previste cure né spese sanitarie future”
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri.
Conseguentemente in applicazione delle Tabelle di Milano il danno risarcibile ammonta a complessivi euro 13.514,50
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 81 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.897,00
Con personalizzazione massima (max 50% del
€ 10.346,00 danno biologico)
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50
Spese mediche € 580,00
Totale generale: € 13.514,50
La domanda relativa ai danni materiali va invece rigettata essendo rimasta sprovvista di qualunque prova.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ed in applicazione del DM55/14 DM 147/22 scaglione euro 5000,1.-26.000,00, valore medio per tutte le fasi, in euro 5.077,00 , oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, euro 264,00 per spese vive, da distrarre favore del difensore antistatario Avv. Roberto Trigilio.
Restano poi a carico del convenuto soccombente le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento
P.Q.M
Il Giudice onorario Dr.ssa P.Fugallo
Reictis adversis
-Accoglie la domanda
-Conseguentemente condanna in Controparte_1 persona del suo legale a pagare a la somma di euro Parte_1 13.514,50 per quanto in parte motiva.
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
-Condanna il Convenuto alle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 oltre spese generali al
15% IVA e CPA se dovuti;
oltre spese vive di 264,00 , da distrarsi a favore dell'antistatario Avv. Roberto Trigilio.
Restano definitivamente a carico del soccombente
[...] le spese di CTU per come liquidate con altro Controparte_1 provvedimento Cosi deciso
Siracusa 06.06.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo