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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2707/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4877/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54950311589-8 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con conferma della rideterminazione del tributo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento specificato in epigrafe per il seguente motivo:
- illegittimità dell'avviso di accertamento.
Le parti comparivano in udienza come da verbale allegato in atti.
Il Giudice riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
2) In data 20.11.2024, l'odierna resistente Roma Capitale notificava all'odierna ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso d'ufficio per omessa dichiarazione ai fini Ta.Ri. degli immobili ivi indicati, come riportato a pagina 3 dell'atto.
Con tale provvedimento veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 2.653,00, comprensivo di tributi ed interessi, sanzioni e spese di notifica, fondando la pretesa su un presunto inadempimento dichiarativo.
3) L'Ufficio accertava, nell'ambito dell'attività istruttoria, l'asserita omessa iscrizione al servizio Ta.Ri. per gli anni 2020–2023 relativamente all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, censita al NCEU, dati catastali , per la quale non risultavano pervenute all'Ufficio precedenti dichiarazioni Ta.Ri., assumendo tale circostanza quale presupposto dell'accertamento emesso.
4) La ricorrente depositava in data 18.02.2025 rituale ricorso avverso l'avviso di accertamento, eccependo l'illegittimità della pretesa tributaria sotto plurimi profili.
Successivamente, in data 13.03.2025, l'Ufficio, in riscontro all'istanza di autotutela proposta dalla contribuente, adottava il provvedimento n. U250300141686, con il quale procedeva all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato.
5) Nel suddetto provvedimento, l'Amministrazione dava atto che l'immobile oggetto dell'accertamento risultava regolarmente censito fino al 30/06/2023 con Codice Utente 0010097832 e Codice Contratto n.
0000292077.
Ne conseguiva, come correttamente dedotto dalla ricorrente, che la violazione accertata poteva riferirsi esclusivamente al periodo compreso tra il 01/07/2023 e il 31/12/2023, restando infondata la pretesa tributaria per le annualità precedenti.
6) Alla luce di quanto sopra, il tributo deve essere rideterminato nei termini e nei limiti indicati nel provvedimento n. U250300141686, con riferimento alla sola annualità ivi accertata, risultando illegittima la pretesa originariamente formulata per l'intero periodo 2020–2023.
7) Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'avvenuta rideterminazione del tributo in sede di autotutela, che ha condotto all'eliminazione parziale dell'atto impugnato e alla sostanziale ridefinizione della pretesa tributaria nel corso del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4877/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54950311589-8 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con conferma della rideterminazione del tributo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento specificato in epigrafe per il seguente motivo:
- illegittimità dell'avviso di accertamento.
Le parti comparivano in udienza come da verbale allegato in atti.
Il Giudice riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
2) In data 20.11.2024, l'odierna resistente Roma Capitale notificava all'odierna ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso d'ufficio per omessa dichiarazione ai fini Ta.Ri. degli immobili ivi indicati, come riportato a pagina 3 dell'atto.
Con tale provvedimento veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 2.653,00, comprensivo di tributi ed interessi, sanzioni e spese di notifica, fondando la pretesa su un presunto inadempimento dichiarativo.
3) L'Ufficio accertava, nell'ambito dell'attività istruttoria, l'asserita omessa iscrizione al servizio Ta.Ri. per gli anni 2020–2023 relativamente all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, censita al NCEU, dati catastali , per la quale non risultavano pervenute all'Ufficio precedenti dichiarazioni Ta.Ri., assumendo tale circostanza quale presupposto dell'accertamento emesso.
4) La ricorrente depositava in data 18.02.2025 rituale ricorso avverso l'avviso di accertamento, eccependo l'illegittimità della pretesa tributaria sotto plurimi profili.
Successivamente, in data 13.03.2025, l'Ufficio, in riscontro all'istanza di autotutela proposta dalla contribuente, adottava il provvedimento n. U250300141686, con il quale procedeva all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato.
5) Nel suddetto provvedimento, l'Amministrazione dava atto che l'immobile oggetto dell'accertamento risultava regolarmente censito fino al 30/06/2023 con Codice Utente 0010097832 e Codice Contratto n.
0000292077.
Ne conseguiva, come correttamente dedotto dalla ricorrente, che la violazione accertata poteva riferirsi esclusivamente al periodo compreso tra il 01/07/2023 e il 31/12/2023, restando infondata la pretesa tributaria per le annualità precedenti.
6) Alla luce di quanto sopra, il tributo deve essere rideterminato nei termini e nei limiti indicati nel provvedimento n. U250300141686, con riferimento alla sola annualità ivi accertata, risultando illegittima la pretesa originariamente formulata per l'intero periodo 2020–2023.
7) Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'avvenuta rideterminazione del tributo in sede di autotutela, che ha condotto all'eliminazione parziale dell'atto impugnato e alla sostanziale ridefinizione della pretesa tributaria nel corso del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese tra le parti.