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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1016 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VITALI SARA;
matrimonio celebrato in TREDOZIO il 07/09/2019 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è intervenuto nella causa1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. per quanto concerne la casa familiare, la sig.ra permarrà CP_1 nell'abitazione con le modalità sopra specificate;
2. per quanto concerne tutti gli ulteriori beni, mobili e immobili, elencati in premessa, ciascuno ne resterà unico proprietario;
3. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, in quanto entrambi titolari di redditi propri e non formulano richieste di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
4. le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti, anche economici, pendenti fra loro e di null'altro aver a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione;
5. spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TREDOZIO (Atto N. 3 parte 2 serie A - anno 2019).
Forlì, 18/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VITALI SARA;
matrimonio celebrato in TREDOZIO il 07/09/2019 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è intervenuto nella causa1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. per quanto concerne la casa familiare, la sig.ra permarrà CP_1 nell'abitazione con le modalità sopra specificate;
2. per quanto concerne tutti gli ulteriori beni, mobili e immobili, elencati in premessa, ciascuno ne resterà unico proprietario;
3. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, in quanto entrambi titolari di redditi propri e non formulano richieste di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
4. le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti, anche economici, pendenti fra loro e di null'altro aver a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione;
5. spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TREDOZIO (Atto N. 3 parte 2 serie A - anno 2019).
Forlì, 18/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
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