Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 03064/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00883/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 883 del 2023, proposto da:
ET RD e ZI GI, rappresentati e difesi da se stessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1455/22, pronunciata dalla sez. I del TAR Campania di Napoli il 4/3/2022, munita di formula esecutiva in data 3/5/2022 e notificata in tale forma il 5/7/2022, che ha accolto il ricorso R.G. n. 3440/2021 e condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato versato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe meglio specificata, nella parte in cui reca la condanna dell’Amministrazione intimata al rimborso in loro favore, quali difensori anticipatari, delle spese di giudizio.
La Regione costituitasi in giudizio ha esibito il decreto dirigenziale di liquidazione del 9/5/2023 n. 242.
I ricorrenti ne hanno preso atto, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e insistendo per l’accertamento della soccombenza virtuale e la condanna della Regione alla rifusione delle spese di questo giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’intervenuta liquidazione delle spese di giudizio reclamate determina, ai sensi dell’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere, risultando soddisfatta la pretesa della parte ricorrente.
Quanto alle spese di questo giudizio, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione per l’intero, tenuto conto che il titolo esecutivo e il presente ricorso sono stati notificati alla Regione all’indirizzo urp@pec.regione.campania.it, corrispondente all’Indice PP.AA., anziché all’indirizzo <us01@pec.regione.campania.it> risultante dal ReGIndE, cosicché in relazione a ciò sarebbe stato ravvisabile un profilo di inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per intero le spese di questo giudizio, restando a carico della parte ricorrente il contributo unificato dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO