Art. 12.
Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.
Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.