Articolo 12 della Legge 15 luglio 1966, n. 604
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 agosto 1966
Art. 12.
Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.
Entrata in vigore il 7 agosto 1966
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