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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6117 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI AT presidente dott.ssa OV SC consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2006/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
, p.i. Parte_1 P.IVA_1
, p.i. Parte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese dall'avv.to Simone Zoni, in forza di procure in calce all'atto di appello
APPELLANTI
APPELLATE INCIDENTALI
E
, p.i. Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Elisa Columbu, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 12 NONCHÉ
c.f. Controparte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti William Roggero e Mauro Ghioni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3168/2022, R.G. n. 13916/2019, pubblicata in data 28.2.2022, il Tribunale di
Roma, pronunciando sulle domande svolte da numerose aziende agricole, rigettava, per ciò che qui rileva, le domande proposte dall' e dall' Parte_1 [...]
, volte a ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata Parte_2 presentazione delle domande integrative alla domanda di accesso alla “riserva nazionale” per l'aumento di valore dei titoli di cui al Reg. UE n. 1307/2013.
In particolare, affermava la carenza di legittimazione di (di Controparte_1 Controparte_1 seguito, solo , così motivando: CP_1
‹‹… b) quanto alla : il mandato risulta conferito a RI RD s.r.l. in data Parte_1
10 giugno 2015 e , in pari data , risulta conferita la delega a RI RD s.r.l. per la compilazione di domande aventi ad oggetto tra l'altro la richiesta di aiuti comunitari;
la domanda unica di pagamento oggetto di causa è stata presentata per il tramite di RI RD Service s.r.l. in data 10 giugno 2015 (docc. 22, 23 e
24 fasc. parte attrice); Con c) quanto alla LA : il mandato risulta conferito a RI RD s.r.l. in data 23 aprile Parte_2
2014 e, in pari data , risulta conferita la delega a RI RD s.r.l. per la compilazione di domande aventi ad oggetto tra l'altro la richiesta di aiuti comunitari;
la domanda unica di pagamento oggetto di causa è stata presentata per il tramite di RI RD Service s.r.l. in data 9 giugno 2015 (docc. 28, 29 e 30 fasc. parte attrice).
Orbene se la domanda risarcitoria azionata in questa sede è fondata sul prospettato inadempimento al contratto di mandato ,per non avere le convenute presentato la domanda integrativa di accesso alla Riserva Nazionale;
se parte attrice ha allegato ,a sostegno della domanda, i contratti di mandato e le deleghe rispettivamente conferite dalle Aziende ricorrenti, risulta evidente, proprio dalla documentazione allegata da parte attrice , e neppure ampliata , si ripete, nel termine accordato alle parti per l'articolazione dei mezzi istruttori , che il mandato e la delega sono stati conferiti ad un soggetto diverso da quelli evocati in giudizio , atteso che il mandato e la delega sono stati conferiti a RI RD s.r.l. e la domanda è stata presentata per il tramite di RI RD Service s.r.l. .
pagina 2 di 12 Non può quindi che rilevarsi la carenza di legittimazione passiva in capo a RI s.r.l. e a CP_4 Controparte_5
[...
…››.
***
Hanno proposto appello (soltanto nei confronti di e della compagnia CP_1 [...]
le suddette aziende agricole, chiedendo alla Corte, di accogliere le seguenti CP_2 conclusioni:
‹‹… - In via principale e nel merito, accertato e dichiarato l'inadempimento da parte dei convenuti
[...]
(Partita IV e Cod. Fisc. ), Parte_3 P.IVA_3 in virtù delle convenzioni indicate in narrativa dell'atto di citazione, ovvero in subordine in relazione alle rispettive responsabilità come risultanti in corso di causa, delle obbligazioni assunte con il mandato e con la delega per la presentazione della domanda Unica di Pagamento e di assegnazione del valore di titoli con accesso alla riserva nazionale secondo il maggior valore dei titoli di cui in narrativa e per ciascuna attrice e per esse e con esse per i soci intervenuti personalmente e in proprio nel presente giudizio con la presente memoria ed in ogni caso accertato e dichiarato l'inadempimento per i motivi di cui in narrativa, nell'esecuzione dell'incarico per la presentazione domanda Unica di Pagamento di cui in narrativa dell'atto di citazione analiticamente riportata per ciascuna parte attrice, per la mancata presentazione della domanda integrativa nei termini previsti dal Reg. (UE)
n. 1306/2013, e art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 nonché dai regolamenti di applicazione nonché dal
Decreto MiPAF del 18 novembre 2014, n. 6513, dal DM n. 1566 del 12 maggio 2015, dal regolamento di esecuzione n. 747/2015 e di cui alla circolare informativa AGEA ACIU 2015 del 20 maggio 2015 denominata
Richiesta di accesso alla riserva nazionale: dichiarazioni integrative e della circolare AGEA, Area coordinamento, Prot. n. ACIU.2015.275 del 03 giugno 2015, denominata “Condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale” e di cui al Decreto del 30 luglio 2015 n. 6430, Regione RD Organismo
Pagatore Regionale denominato “Recepimento delle condizioni e modalità tecniche di accesso alla Riserva
Nazionale 2015, e per i motivi di cui in narrativa onde ottenere l'assegnazione alla Riserva Nazionale per ottenere l'aumento del valore fino al valore indicato per tali titoli in riserva nazionale ed in ogni caso per tutti i motivi di cui in narrativa condannare il Parte_3
(Partita IV e Cod. Fisc. , ovvero in subordine in relazione e in via gradata secondo le rispettive P.IVA_3 responsabilità la OP BA RV RL (P. IV , in persona del legale P.IVA_5 rappresentante pro-tempore e la società ovvero, attesa la sua cancellazione dal Registro Controparte_6 delle Imprese, in persona dei soci , e , Parte_4 Parte_5 Parte_6 ad effettuare il versamento Con
- all , P. IV della somma di euro 148.947,83 Parte_7 P.IVA_1 Con
- all , P. IV della somma di euro 111.018,98 Parte_8 P.IVA_2
e per tutte le attrici, oltre interessi dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento dei danni per non avere potuto accedere alla riserva nazionale e ottenere il riequilibrio del valore dei titoli, ovvero ottenere la parte di differenza tra il valore minimo e il valore medio dei titoli stessi come indicato per tali titoli in riserva nazionale e di cui all'articolo 30 paragrafo 7, lettera a) del Regolamento UE n. 1307/2013 e articolo 11, comma 3, lettera b) e pagina 3 di 12 lettera c) del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e per i motivi di cui in narrativa, ovvero nella diversa somma come risultante in corso di causa a seguito dell'esperenda istruttoria ovvero come ritenuto di giustizia››.
Hanno, inoltre, reiterato le istanze istruttorie già avanzate in primo grado e trascritte nell'atto di impugnazione.
***
Si è costituita, in data 7.7.2022, chiedendo di rigettare l'appello e confermare la CP_1 gravata sentenza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare tenuta alla manleva. Controparte_2
***
Si è costituita, in data 28.6.2022, chiedendo, in via principale, di Controparte_2 rigettare l'appello; in via di appello incidentale, ha chiesto di riformare la sentenza nella parte cui il Tribunale ha compensato le spese legali tra la compagnia e ha considerato la CP_1 causa, ai fini della liquidazione delle spese legali, di valore indeterminabile e di bassa complessità; per l'effetto, ha chiesto di condannare in solido le aziende appellanti a pagare, in favore della compagnia, l'importo di € 27.171,18 a titolo di spese legali di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, ha riproposto tutte le eccezioni di merito e di inoperatività della polizza sollevate in primo grado, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate avanti al Tribunale nelle note di trattazione scritta.
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Preliminarmente, si rileva che le aziende agricole, nell'atto di impugnazione, hanno avanzato, in subordine, domanda di condanna, in via gradata e secondo le rispettive responsabilità, di
RI RD Service S.r.l. e di parti del giudizio di primo grado, non Controparte_6 evocate nel giudizio di appello, sicché di siffatta domanda non si terrà conto.
***
Venendo al merito, le appellanti principali hanno dapprima riepilogato i termini della vicenda portata all'attenzione del Tribunale, come di seguito di sintetizza:
pagina 4 di 12 - il d.lgs 27 maggio 1999, n. 165, “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA)” ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire propri
Organismi Pagatori e la possibilità per questi di stipulare convenzioni con i Centri di
Assistenza LA per l'esecuzione di attività specifiche, tra cui la presentazione delle domande di ammissione al regime di pagamento unico e di assegnazione dei diritti all'aiuto;
- in data 30.12.2014 l'Organismo Pagatore Regionale della Regione RD (OPR) ha sottoscritto con RI S.r.l., con sede in Roma, la convenzione per la disciplina dell'affidamento dell'attività di assistenza procedimentale, con delega a di una serie CP_1 di attività;
- all'art. 1, comma 2 della convenzione è stato precisato che avrebbe potuto gestire CP_1 le attività delegate direttamente, o tramite le strutture ausiliarie di cui all'art. 12 “società di servizi del D.M. 27 marzo 2008”;
- in data 22.9.2009, ha sottoscritto una convenzione con la società di servizi CP_1 [...]
al fine di consentire alla stessa di svolgere in nome e per conto di 'esecuzione CP_5 CP_1 delle attività di cui al d.lgs. 165/99 e al D.M. 27.3.2008;
- a sua volta, in data 7.1.2010, ha sottoscritto con RI RD Service S.r.l. CP_5 contratto di fornitura di servizi, con cui la seconda ha messo a disposizione della prima, anche per il tramite di terzi, locali idonei allo svolgimento dell'attività;
- RI RD Service S.r.l., in data 12.1.2010, potendo garantire a la CP_5 fornitura di servizi per il tramite di terzi, trasferendo ad essi i contenuti dell'accordo sopra indicato, ha sottoscritto con contratto di fornitura di servizi;
Controparte_6
- le attrici (ora appellanti), rispettivamente in data 10.6.2015 e 23.4.2014, tramite CAA
RI RD S.r.l., hanno conferito mandato di rappresentanza a e con esso CP_1 alla società di servizi quale struttura ausiliaria di cui all'articolo 12 citato (docc. 22 CP_5
e 28);
- nelle stesse date, con domanda unica di pagamento depositata in via telematica alla
Regione RD, Organismo Pagatore Regionale, per conto di da parte di CP_1 [...]
con i servizi, ufficio e personale messo a disposizione da RI RD Service CP_5
S.r.l. attraverso le attrici hanno richiesto l'assegnazione dei diritti all'aiuto, Controparte_6 in numero pari agli ettari ammissibili aziendali, come definiti dall'articolo 32, paragrafi da 2 a
5, del Regolamento UE n. 1307/2013, con accesso alla Riserva Nazionale ex art. 30;
- ha ravvisato che le attrici (essendo ubicate in zona svantaggiata di montagna) CP_1 avevano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per formulare domanda di accesso alla Riserva pagina 5 di 12 Nazionale per ottenere il riequilibrio dei titoli, ovvero ottenere la parte di differenza tra il valore minimo e il valore medio dei titoli stessi;
- il procedimento avviato attraverso la compilazione della Domanda Unica non ha però potuto avere alcun esito, tanto meno positivo, con riferimento all'accesso alla Riserva per Parte_9
l'aumento di valore dei titoli, in quanto pur avendo avviato la pratica con la Domanda CP_1
Unica, non ha provveduto a predisporre, presentare e depositare l'ulteriore e specifica dichiarazione integrativa alla domanda di accesso alla per l'aumento di Parte_10 valore dei titoli entro il termine del 10.9.2015 previsto;
- di qui il danno asseritamente patito.
Hanno poi articolato un unico motivo, censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva di per essere i mandati e le deleghe per la CP_1 presentazione della domanda integrativa di accesso alla stati conferiti non Parte_10 alle convenute, bensì a diverso soggetto, ovvero RI RD Service S.r.l.
Hanno lamentato, in particolare, che il giudice avrebbe completamente trascurato, senza offrire alcuna indicazione sul punto, la circostanza - ampiamente dedotta dalla difesa attorea - per cui «dalla documentazione in atti si evince la natura di semplice articolazione locale rivestita dalle sedi operative regionali, tra le quali figura anche quella presso la quale è stata presentata la domanda in contestazione»; il fatto che il mandato sia stato conferito a un'articolazione locale non fa venir meno la legittimazione passiva di in quanto CP_1 soltanto esso è stato delegato ex d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 11 della legge n.
59/1997, così come integrato e modificato dal d.lgs. 15.6.2000, n. 188, per la presentazione della Domanda Unica;
la procedura per la presentazione della Domanda Unica posta in essere dalla sede locale è avvenuta, in sostanza, non solo in nome e per conto, ma anche d'intesa e con l'espressa responsabilità della sede nazionale la quale, pertanto, non è stata privata di legittimazione passiva ed è, tra l'altro, tenuta a esercitare, in virtù dell'espressa delega ricevuta per legge, i dovuti poteri di controllo e di stimolo della attività delle sedi locali, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l'ente stesso responsabile e comunque corresponsabile dell'inadempimento; in tal senso si erano anche pronunciati il Tribunale di
IO e la Corte di appello di Milano (sentenza n. 3029/2021 del 21.10.2021).
***
Il motivo è infondato.
Muovendo proprio dall'ultima deduzione di parte appellante, si osserva che, in realtà, la Corte di appello di Milano con la detta sentenza (rinvenibile nelle banche dati) ha accolto pagina 6 di 12 l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di IO n. CP_1
289/2020 del 10.11.2020 e ha accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellante.
Ciò precisato, nel caso di specie risulta che i mandati del 10.6.2015 e del 23.4.2014, con relative deleghe (docc. 22 e 23 per e 28 e 29 per fascicolo Parte_1 Parte_2 di parte attrice), sono stati conferiti dalle due appellanti al CAA 55-CAA RI RD
S.r.l., costituito ai sensi dell'art. 3 bis d.lgs. 27 maggio 1999 n. 165 e autorizzato in via esclusiva con DGR Regione RD ad effettuare tutte le attività ivi analiticamente elencate, tra cui la presentazione delle domande oggetto di controversia.
L'art. 3 bis citato prevede, al comma 1, che gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del
SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
Al secondo comma prevede che i Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.
Risulta altresì che la domanda unica di pagamento è stata presentata per il tramite di RI
RD Service S.r.l. (doc. 24 per e doc. 30 per Azienda Parte_1 Pt_2 fascicolo di parte attrice).
Ora, già il dato testuale smentisce l'assunto attoreo secondo cui: 1) il mandato sarebbe stato conferito, per il tramite di ombardia S.r.l., a e con esso alla società di CP_1 CP_1 servizi quale struttura ausiliaria;
2) la domanda unica di pagamento sarebbe stata CP_5
pagina 7 di 12 depositata per conto di da parte di con i servizi, ufficio e personale CP_1 CP_5 messo a disposizione da RI RD Service S.r.l. attraverso Controparte_6
A tanto si aggiunga che è pacifico, come anche affermato dalla Corte di appello di Milano con Contr la menzionata sentenza, che e RI RD S.r.l. sono due società a CP_1 responsabilità limitata distinte, che, per le obbligazioni sociali, rispondono in modo esclusivo con il proprio patrimonio.
Del pari pacifico è come le pretese risarcitorie da inadempimento contrattuale fondino sui mandati in questione, ai quali risulta estranea, e come le domande siano state CP_1 inoltrate per il tramite di una società che sembra essere, a sua volta, diversa da RI
RD S.r.l., e cioè RI RD Service S.r.l.
In particolare, non è chiaro se queste ultime siano due società distinte, deponendo in tal senso la diversa ragione sociale, o se si tratti della stessa società (a causa di un refuso, come sostiene parte appellante nelle note difensive), atteso che, in effetti, nei contratti sub docc. 7 e
8 di parte attrice risulta indicata esclusivamente la seconda ragione sociale (sul punto, la
Corte di appello di Milano ha affermato che RI RD Service S.r.l. appariva essere società meramente operativa rispetto alla quale non vi era prova alcuna che fosse “collegata”
a e che doveva ragionevolmente ritenersi un distaccamento di CAA RI CP_1
RD S.r.l.).
In ogni caso, secondo la prospettazione di parte appellante: 1) veva sottoscritto una CP_1 convenzione con (onde consentirle di svolgere in nome e per conto di CP_5 CP_1
l'esecuzione delle attività in esame); 2) aveva sottoscritto con RI RD CP_5
Service S.r.l. un contratto di fornitura di servizi con il quale la seconda metteva a disposizione della prima locali, servizi di segreteria, domiciliazione, ricezione posta, ricevimento di clienti e fornitori, utilizzo e/o fornitura di apparecchiature elettroniche per lo svolgimento delle attività e materiale d'ufficio, servizi di deposito e custodia della documentazione (fascicoli) quali le dichiarazioni di coltivazione e le domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali;
3) RI RD Service S.r.l., potendo garantire a la fornitura per CP_5 il tramite di terzi, aveva sottoscritto con un contratto di fornitura dei detti Controparte_6 servizi.
Da qui deriverebbe che la domanda unica sarebbe stata presentata per conto delle appellanti da quale soggetto delegato, mentre RI RD Service S.r.l. sarebbe una CP_1
“mera” articolazione locale del delegato.
pagina 8 di 12 Tuttavia, il chiaro tenore dei documenti sopra citati (mandati, deleghe e domande) smentisce detta prospettazione, dal momento che RI RD S.r.l. (e/o RI RD
Service S.r.l.), lungi dallo svolgere attività di fornitura di servizi complementari e accessori in favore di che a sua volta agiva in nome e per conto di ha ricevuto il CP_5 CP_1 mandato e le deleghe e ha proceduto a presentare la domanda.
Né, anche ove si volesse tener conto della diversa prospettazione in sede di appello, risulta che tale società fosse un'articolazione locale di CP_1
In conclusione, non è stata fornita la prova della titolarità passiva del rapporto in capo a
(soggetto giuridico diverso da CAA RI RD S.r.l.), poiché a questa non CP_1 risulta conferito alcun mandato e la stessa non risulta aver gestito nemmeno l'inserimento dei dati, essendo il deposito della domanda avvenuto tramite RI RD Service S.r.l.
***
Pertanto, l'appello principale deve essere respinto e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
Procedendo ora all'esame dell'appello incidentale, denuncia “violazione Controparte_2
e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c.”.
In particolare, chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce che
“Le spese di causa seguono la soccombenza nel rapporto processuale parte attrice- parti convenute, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio); nel rapporto processuale tra e Parte_11 Controparte_2 si reputa opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali inter partes , avendo la
[...] prima fatto valere la garanzia assicurativa nei confronti della seconda”.
Lamenta che il giudice non avrebbe dovuto compensare le spese legali tra e la CP_1 compagnia, ma avrebbe dovuto porle a carico degli attori in applicazione del principio di causalità, atteso che la domanda di manleva formulata da non era stata giudicata CP_1 arbitraria.
Quanto ai criteri di determinazione delle dette spese, censura la sentenza, deducendo che:
“- il valore della causa non è indeterminabile bensì è stato puntualmente quantificato nell'atto di citazione in complessivi € 585.188,91, di cui € 148.947,83 da parte dell' (pari al 25,45% del Parte_1 totale) ed € 111.018,98 da parte dell' (pari al 18,97% del totale); Parte_2
- la causa non può essere considerata di “complessità bassa”, poiché riguarda questioni particolarmente articolate e complesse (funzionamento dei titoli PAC, responsabilità civile e diritto assicurativo);
pagina 9 di 12 - non sono stati riconosciuti gli incrementi del 30% per ciascuna parte oltre la prima previsti dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 per l'avvocato che assiste un solo soggetto contro più soggetti (nel caso in esame 5 diversi attori).
Dunque, le spese di lite (liquidate dal Giudice di primo grado in € 7.254,00 applicando lo scaglione di valore previsto per le cause di valore “indeterminabile - complessità bassa”) dovranno essere liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00, pari a complessivi € 27.804,00 a cui aggiungere € 33.364,80 (€ 27.804,00 x 120%) a titoli di 4 incrementi ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 per un totale di € 61.168,80, oltre spese generali ed oneri di legge, da liquidarsi ai sensi dell'art. 97 c.p.c. in via solidale ed in proporzione del rispettivo interesse dei due appellanti nella causa, che corrisponde al 44,42%
(25,45% + 18,97%) del petitum chiesto in primo grado”.
***
Il motivo è in parte fondato.
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (tra le tante, Cass. n.
31889 del 06/12/2019).
È pacifico come la domanda di garanzia di non fosse arbitraria, di talché le spese CP_1 dovevano essere poste a carico delle attrici soccombenti.
Ha errato, pertanto, il primo giudice a compensare le dette spese tra la chiamante e la terza chiamata in garanzia e a non porle, invece, a carico delle attrici.
La sentenza va, pertanto, sul punto, riformata e si devono riconoscere alla compagnia i compensi relativi alle quattro fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), che si liquidano, però, secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00.
Va infatti respinta la richiesta di determinazione del valore del giudizio di primo grado sulla base del cumulo delle domande proposte anche dalle altre aziende che avevano agito in primo grado (e che non sono parti del giudizio di appello).
Premesso che si verte pacificamente in tema di litisconsorzio facoltativo, le domande proposte da più attori contro un solo convenuto sono cumulate soltanto dal lato soggettivo e vanno ritenute fra loro distinte e autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari, pagina 10 di 12 dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c.; tale consolidata conclusione è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m.
55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Cass. n. 10367/2024).
Nella specie, il credito risarcitorio azionato dall' è di € 148.947,83 e quello Parte_1 azionato dall' è di € 111.018,98. Parte_2
Ne deriva che il valore della causa è quello della domanda proposta dalla prima azienda e che si deve applicare lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
I compensi si liquidano secondo le tariffe vigenti al momento della sentenza d'appello (Cass.
n. 19989/2021).
Si deve procedere alla maggiorazione del 30 % per il numero delle parti (due) aventi la stessa posizione processuale, nonché alla riduzione del 15 %, ex art. 4, comma 4, del citato D.M., in quanto la linea difensiva delle attrici/appellanti è pacificamente unica e non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (Cass n. 10367/2024 citata;
Cass.
n. 15946/2024).
Ne consegue che la gravata sentenza, confermata nel resto, deve essere parzialmente riformata e che l e l'Azienda devono essere condannate, in solido, Parte_1 Pt_2 alla rifusione, in favore di delle spese di lite del primo grado, nei valori Controparte_2 medi, pari a complessivi € 15.583,81 per compensi.
***
Concludendo, l'appello principale deve essere respinto e l'appello incidentale deve essere parzialmente accolto, limitatamente al riconoscimento, in favore di delle Controparte_2 spese di lite del primo grado di giudizio, che vanno poste a carico delle attrici in primo grado, ora appellanti principali.
***
Queste ultime devono essere condannate in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta, con applicazione della maggiorazione e della riduzione nella misura di cui sopra.
***
pagina 11 di 12 Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3168/2022, R.G. n. 13916/2019, pubblicata in data 28.2.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna, in solido fra loro, l Parte_1
e l alla rifusione, in favore di
[...] Parte_2 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 15.583,81 Controparte_2 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna, in solido fra loro, l e l Parte_1 Parte_2
alla rifusione, in favore di e di
[...] Controparte_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in € Controparte_2
13.430,17 per compensi per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte delle appellanti principali.
Roma, 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV SC MI AT
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI AT presidente dott.ssa OV SC consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2006/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
, p.i. Parte_1 P.IVA_1
, p.i. Parte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese dall'avv.to Simone Zoni, in forza di procure in calce all'atto di appello
APPELLANTI
APPELLATE INCIDENTALI
E
, p.i. Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Elisa Columbu, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 12 NONCHÉ
c.f. Controparte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti William Roggero e Mauro Ghioni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3168/2022, R.G. n. 13916/2019, pubblicata in data 28.2.2022, il Tribunale di
Roma, pronunciando sulle domande svolte da numerose aziende agricole, rigettava, per ciò che qui rileva, le domande proposte dall' e dall' Parte_1 [...]
, volte a ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata Parte_2 presentazione delle domande integrative alla domanda di accesso alla “riserva nazionale” per l'aumento di valore dei titoli di cui al Reg. UE n. 1307/2013.
In particolare, affermava la carenza di legittimazione di (di Controparte_1 Controparte_1 seguito, solo , così motivando: CP_1
‹‹… b) quanto alla : il mandato risulta conferito a RI RD s.r.l. in data Parte_1
10 giugno 2015 e , in pari data , risulta conferita la delega a RI RD s.r.l. per la compilazione di domande aventi ad oggetto tra l'altro la richiesta di aiuti comunitari;
la domanda unica di pagamento oggetto di causa è stata presentata per il tramite di RI RD Service s.r.l. in data 10 giugno 2015 (docc. 22, 23 e
24 fasc. parte attrice); Con c) quanto alla LA : il mandato risulta conferito a RI RD s.r.l. in data 23 aprile Parte_2
2014 e, in pari data , risulta conferita la delega a RI RD s.r.l. per la compilazione di domande aventi ad oggetto tra l'altro la richiesta di aiuti comunitari;
la domanda unica di pagamento oggetto di causa è stata presentata per il tramite di RI RD Service s.r.l. in data 9 giugno 2015 (docc. 28, 29 e 30 fasc. parte attrice).
Orbene se la domanda risarcitoria azionata in questa sede è fondata sul prospettato inadempimento al contratto di mandato ,per non avere le convenute presentato la domanda integrativa di accesso alla Riserva Nazionale;
se parte attrice ha allegato ,a sostegno della domanda, i contratti di mandato e le deleghe rispettivamente conferite dalle Aziende ricorrenti, risulta evidente, proprio dalla documentazione allegata da parte attrice , e neppure ampliata , si ripete, nel termine accordato alle parti per l'articolazione dei mezzi istruttori , che il mandato e la delega sono stati conferiti ad un soggetto diverso da quelli evocati in giudizio , atteso che il mandato e la delega sono stati conferiti a RI RD s.r.l. e la domanda è stata presentata per il tramite di RI RD Service s.r.l. .
pagina 2 di 12 Non può quindi che rilevarsi la carenza di legittimazione passiva in capo a RI s.r.l. e a CP_4 Controparte_5
[...
…››.
***
Hanno proposto appello (soltanto nei confronti di e della compagnia CP_1 [...]
le suddette aziende agricole, chiedendo alla Corte, di accogliere le seguenti CP_2 conclusioni:
‹‹… - In via principale e nel merito, accertato e dichiarato l'inadempimento da parte dei convenuti
[...]
(Partita IV e Cod. Fisc. ), Parte_3 P.IVA_3 in virtù delle convenzioni indicate in narrativa dell'atto di citazione, ovvero in subordine in relazione alle rispettive responsabilità come risultanti in corso di causa, delle obbligazioni assunte con il mandato e con la delega per la presentazione della domanda Unica di Pagamento e di assegnazione del valore di titoli con accesso alla riserva nazionale secondo il maggior valore dei titoli di cui in narrativa e per ciascuna attrice e per esse e con esse per i soci intervenuti personalmente e in proprio nel presente giudizio con la presente memoria ed in ogni caso accertato e dichiarato l'inadempimento per i motivi di cui in narrativa, nell'esecuzione dell'incarico per la presentazione domanda Unica di Pagamento di cui in narrativa dell'atto di citazione analiticamente riportata per ciascuna parte attrice, per la mancata presentazione della domanda integrativa nei termini previsti dal Reg. (UE)
n. 1306/2013, e art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 nonché dai regolamenti di applicazione nonché dal
Decreto MiPAF del 18 novembre 2014, n. 6513, dal DM n. 1566 del 12 maggio 2015, dal regolamento di esecuzione n. 747/2015 e di cui alla circolare informativa AGEA ACIU 2015 del 20 maggio 2015 denominata
Richiesta di accesso alla riserva nazionale: dichiarazioni integrative e della circolare AGEA, Area coordinamento, Prot. n. ACIU.2015.275 del 03 giugno 2015, denominata “Condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale” e di cui al Decreto del 30 luglio 2015 n. 6430, Regione RD Organismo
Pagatore Regionale denominato “Recepimento delle condizioni e modalità tecniche di accesso alla Riserva
Nazionale 2015, e per i motivi di cui in narrativa onde ottenere l'assegnazione alla Riserva Nazionale per ottenere l'aumento del valore fino al valore indicato per tali titoli in riserva nazionale ed in ogni caso per tutti i motivi di cui in narrativa condannare il Parte_3
(Partita IV e Cod. Fisc. , ovvero in subordine in relazione e in via gradata secondo le rispettive P.IVA_3 responsabilità la OP BA RV RL (P. IV , in persona del legale P.IVA_5 rappresentante pro-tempore e la società ovvero, attesa la sua cancellazione dal Registro Controparte_6 delle Imprese, in persona dei soci , e , Parte_4 Parte_5 Parte_6 ad effettuare il versamento Con
- all , P. IV della somma di euro 148.947,83 Parte_7 P.IVA_1 Con
- all , P. IV della somma di euro 111.018,98 Parte_8 P.IVA_2
e per tutte le attrici, oltre interessi dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento dei danni per non avere potuto accedere alla riserva nazionale e ottenere il riequilibrio del valore dei titoli, ovvero ottenere la parte di differenza tra il valore minimo e il valore medio dei titoli stessi come indicato per tali titoli in riserva nazionale e di cui all'articolo 30 paragrafo 7, lettera a) del Regolamento UE n. 1307/2013 e articolo 11, comma 3, lettera b) e pagina 3 di 12 lettera c) del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e per i motivi di cui in narrativa, ovvero nella diversa somma come risultante in corso di causa a seguito dell'esperenda istruttoria ovvero come ritenuto di giustizia››.
Hanno, inoltre, reiterato le istanze istruttorie già avanzate in primo grado e trascritte nell'atto di impugnazione.
***
Si è costituita, in data 7.7.2022, chiedendo di rigettare l'appello e confermare la CP_1 gravata sentenza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare tenuta alla manleva. Controparte_2
***
Si è costituita, in data 28.6.2022, chiedendo, in via principale, di Controparte_2 rigettare l'appello; in via di appello incidentale, ha chiesto di riformare la sentenza nella parte cui il Tribunale ha compensato le spese legali tra la compagnia e ha considerato la CP_1 causa, ai fini della liquidazione delle spese legali, di valore indeterminabile e di bassa complessità; per l'effetto, ha chiesto di condannare in solido le aziende appellanti a pagare, in favore della compagnia, l'importo di € 27.171,18 a titolo di spese legali di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, ha riproposto tutte le eccezioni di merito e di inoperatività della polizza sollevate in primo grado, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate avanti al Tribunale nelle note di trattazione scritta.
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Preliminarmente, si rileva che le aziende agricole, nell'atto di impugnazione, hanno avanzato, in subordine, domanda di condanna, in via gradata e secondo le rispettive responsabilità, di
RI RD Service S.r.l. e di parti del giudizio di primo grado, non Controparte_6 evocate nel giudizio di appello, sicché di siffatta domanda non si terrà conto.
***
Venendo al merito, le appellanti principali hanno dapprima riepilogato i termini della vicenda portata all'attenzione del Tribunale, come di seguito di sintetizza:
pagina 4 di 12 - il d.lgs 27 maggio 1999, n. 165, “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA)” ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire propri
Organismi Pagatori e la possibilità per questi di stipulare convenzioni con i Centri di
Assistenza LA per l'esecuzione di attività specifiche, tra cui la presentazione delle domande di ammissione al regime di pagamento unico e di assegnazione dei diritti all'aiuto;
- in data 30.12.2014 l'Organismo Pagatore Regionale della Regione RD (OPR) ha sottoscritto con RI S.r.l., con sede in Roma, la convenzione per la disciplina dell'affidamento dell'attività di assistenza procedimentale, con delega a di una serie CP_1 di attività;
- all'art. 1, comma 2 della convenzione è stato precisato che avrebbe potuto gestire CP_1 le attività delegate direttamente, o tramite le strutture ausiliarie di cui all'art. 12 “società di servizi del D.M. 27 marzo 2008”;
- in data 22.9.2009, ha sottoscritto una convenzione con la società di servizi CP_1 [...]
al fine di consentire alla stessa di svolgere in nome e per conto di 'esecuzione CP_5 CP_1 delle attività di cui al d.lgs. 165/99 e al D.M. 27.3.2008;
- a sua volta, in data 7.1.2010, ha sottoscritto con RI RD Service S.r.l. CP_5 contratto di fornitura di servizi, con cui la seconda ha messo a disposizione della prima, anche per il tramite di terzi, locali idonei allo svolgimento dell'attività;
- RI RD Service S.r.l., in data 12.1.2010, potendo garantire a la CP_5 fornitura di servizi per il tramite di terzi, trasferendo ad essi i contenuti dell'accordo sopra indicato, ha sottoscritto con contratto di fornitura di servizi;
Controparte_6
- le attrici (ora appellanti), rispettivamente in data 10.6.2015 e 23.4.2014, tramite CAA
RI RD S.r.l., hanno conferito mandato di rappresentanza a e con esso CP_1 alla società di servizi quale struttura ausiliaria di cui all'articolo 12 citato (docc. 22 CP_5
e 28);
- nelle stesse date, con domanda unica di pagamento depositata in via telematica alla
Regione RD, Organismo Pagatore Regionale, per conto di da parte di CP_1 [...]
con i servizi, ufficio e personale messo a disposizione da RI RD Service CP_5
S.r.l. attraverso le attrici hanno richiesto l'assegnazione dei diritti all'aiuto, Controparte_6 in numero pari agli ettari ammissibili aziendali, come definiti dall'articolo 32, paragrafi da 2 a
5, del Regolamento UE n. 1307/2013, con accesso alla Riserva Nazionale ex art. 30;
- ha ravvisato che le attrici (essendo ubicate in zona svantaggiata di montagna) CP_1 avevano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per formulare domanda di accesso alla Riserva pagina 5 di 12 Nazionale per ottenere il riequilibrio dei titoli, ovvero ottenere la parte di differenza tra il valore minimo e il valore medio dei titoli stessi;
- il procedimento avviato attraverso la compilazione della Domanda Unica non ha però potuto avere alcun esito, tanto meno positivo, con riferimento all'accesso alla Riserva per Parte_9
l'aumento di valore dei titoli, in quanto pur avendo avviato la pratica con la Domanda CP_1
Unica, non ha provveduto a predisporre, presentare e depositare l'ulteriore e specifica dichiarazione integrativa alla domanda di accesso alla per l'aumento di Parte_10 valore dei titoli entro il termine del 10.9.2015 previsto;
- di qui il danno asseritamente patito.
Hanno poi articolato un unico motivo, censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva di per essere i mandati e le deleghe per la CP_1 presentazione della domanda integrativa di accesso alla stati conferiti non Parte_10 alle convenute, bensì a diverso soggetto, ovvero RI RD Service S.r.l.
Hanno lamentato, in particolare, che il giudice avrebbe completamente trascurato, senza offrire alcuna indicazione sul punto, la circostanza - ampiamente dedotta dalla difesa attorea - per cui «dalla documentazione in atti si evince la natura di semplice articolazione locale rivestita dalle sedi operative regionali, tra le quali figura anche quella presso la quale è stata presentata la domanda in contestazione»; il fatto che il mandato sia stato conferito a un'articolazione locale non fa venir meno la legittimazione passiva di in quanto CP_1 soltanto esso è stato delegato ex d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 11 della legge n.
59/1997, così come integrato e modificato dal d.lgs. 15.6.2000, n. 188, per la presentazione della Domanda Unica;
la procedura per la presentazione della Domanda Unica posta in essere dalla sede locale è avvenuta, in sostanza, non solo in nome e per conto, ma anche d'intesa e con l'espressa responsabilità della sede nazionale la quale, pertanto, non è stata privata di legittimazione passiva ed è, tra l'altro, tenuta a esercitare, in virtù dell'espressa delega ricevuta per legge, i dovuti poteri di controllo e di stimolo della attività delle sedi locali, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l'ente stesso responsabile e comunque corresponsabile dell'inadempimento; in tal senso si erano anche pronunciati il Tribunale di
IO e la Corte di appello di Milano (sentenza n. 3029/2021 del 21.10.2021).
***
Il motivo è infondato.
Muovendo proprio dall'ultima deduzione di parte appellante, si osserva che, in realtà, la Corte di appello di Milano con la detta sentenza (rinvenibile nelle banche dati) ha accolto pagina 6 di 12 l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di IO n. CP_1
289/2020 del 10.11.2020 e ha accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellante.
Ciò precisato, nel caso di specie risulta che i mandati del 10.6.2015 e del 23.4.2014, con relative deleghe (docc. 22 e 23 per e 28 e 29 per fascicolo Parte_1 Parte_2 di parte attrice), sono stati conferiti dalle due appellanti al CAA 55-CAA RI RD
S.r.l., costituito ai sensi dell'art. 3 bis d.lgs. 27 maggio 1999 n. 165 e autorizzato in via esclusiva con DGR Regione RD ad effettuare tutte le attività ivi analiticamente elencate, tra cui la presentazione delle domande oggetto di controversia.
L'art. 3 bis citato prevede, al comma 1, che gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del
SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
Al secondo comma prevede che i Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.
Risulta altresì che la domanda unica di pagamento è stata presentata per il tramite di RI
RD Service S.r.l. (doc. 24 per e doc. 30 per Azienda Parte_1 Pt_2 fascicolo di parte attrice).
Ora, già il dato testuale smentisce l'assunto attoreo secondo cui: 1) il mandato sarebbe stato conferito, per il tramite di ombardia S.r.l., a e con esso alla società di CP_1 CP_1 servizi quale struttura ausiliaria;
2) la domanda unica di pagamento sarebbe stata CP_5
pagina 7 di 12 depositata per conto di da parte di con i servizi, ufficio e personale CP_1 CP_5 messo a disposizione da RI RD Service S.r.l. attraverso Controparte_6
A tanto si aggiunga che è pacifico, come anche affermato dalla Corte di appello di Milano con Contr la menzionata sentenza, che e RI RD S.r.l. sono due società a CP_1 responsabilità limitata distinte, che, per le obbligazioni sociali, rispondono in modo esclusivo con il proprio patrimonio.
Del pari pacifico è come le pretese risarcitorie da inadempimento contrattuale fondino sui mandati in questione, ai quali risulta estranea, e come le domande siano state CP_1 inoltrate per il tramite di una società che sembra essere, a sua volta, diversa da RI
RD S.r.l., e cioè RI RD Service S.r.l.
In particolare, non è chiaro se queste ultime siano due società distinte, deponendo in tal senso la diversa ragione sociale, o se si tratti della stessa società (a causa di un refuso, come sostiene parte appellante nelle note difensive), atteso che, in effetti, nei contratti sub docc. 7 e
8 di parte attrice risulta indicata esclusivamente la seconda ragione sociale (sul punto, la
Corte di appello di Milano ha affermato che RI RD Service S.r.l. appariva essere società meramente operativa rispetto alla quale non vi era prova alcuna che fosse “collegata”
a e che doveva ragionevolmente ritenersi un distaccamento di CAA RI CP_1
RD S.r.l.).
In ogni caso, secondo la prospettazione di parte appellante: 1) veva sottoscritto una CP_1 convenzione con (onde consentirle di svolgere in nome e per conto di CP_5 CP_1
l'esecuzione delle attività in esame); 2) aveva sottoscritto con RI RD CP_5
Service S.r.l. un contratto di fornitura di servizi con il quale la seconda metteva a disposizione della prima locali, servizi di segreteria, domiciliazione, ricezione posta, ricevimento di clienti e fornitori, utilizzo e/o fornitura di apparecchiature elettroniche per lo svolgimento delle attività e materiale d'ufficio, servizi di deposito e custodia della documentazione (fascicoli) quali le dichiarazioni di coltivazione e le domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali;
3) RI RD Service S.r.l., potendo garantire a la fornitura per CP_5 il tramite di terzi, aveva sottoscritto con un contratto di fornitura dei detti Controparte_6 servizi.
Da qui deriverebbe che la domanda unica sarebbe stata presentata per conto delle appellanti da quale soggetto delegato, mentre RI RD Service S.r.l. sarebbe una CP_1
“mera” articolazione locale del delegato.
pagina 8 di 12 Tuttavia, il chiaro tenore dei documenti sopra citati (mandati, deleghe e domande) smentisce detta prospettazione, dal momento che RI RD S.r.l. (e/o RI RD
Service S.r.l.), lungi dallo svolgere attività di fornitura di servizi complementari e accessori in favore di che a sua volta agiva in nome e per conto di ha ricevuto il CP_5 CP_1 mandato e le deleghe e ha proceduto a presentare la domanda.
Né, anche ove si volesse tener conto della diversa prospettazione in sede di appello, risulta che tale società fosse un'articolazione locale di CP_1
In conclusione, non è stata fornita la prova della titolarità passiva del rapporto in capo a
(soggetto giuridico diverso da CAA RI RD S.r.l.), poiché a questa non CP_1 risulta conferito alcun mandato e la stessa non risulta aver gestito nemmeno l'inserimento dei dati, essendo il deposito della domanda avvenuto tramite RI RD Service S.r.l.
***
Pertanto, l'appello principale deve essere respinto e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
Procedendo ora all'esame dell'appello incidentale, denuncia “violazione Controparte_2
e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c.”.
In particolare, chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce che
“Le spese di causa seguono la soccombenza nel rapporto processuale parte attrice- parti convenute, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio); nel rapporto processuale tra e Parte_11 Controparte_2 si reputa opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali inter partes , avendo la
[...] prima fatto valere la garanzia assicurativa nei confronti della seconda”.
Lamenta che il giudice non avrebbe dovuto compensare le spese legali tra e la CP_1 compagnia, ma avrebbe dovuto porle a carico degli attori in applicazione del principio di causalità, atteso che la domanda di manleva formulata da non era stata giudicata CP_1 arbitraria.
Quanto ai criteri di determinazione delle dette spese, censura la sentenza, deducendo che:
“- il valore della causa non è indeterminabile bensì è stato puntualmente quantificato nell'atto di citazione in complessivi € 585.188,91, di cui € 148.947,83 da parte dell' (pari al 25,45% del Parte_1 totale) ed € 111.018,98 da parte dell' (pari al 18,97% del totale); Parte_2
- la causa non può essere considerata di “complessità bassa”, poiché riguarda questioni particolarmente articolate e complesse (funzionamento dei titoli PAC, responsabilità civile e diritto assicurativo);
pagina 9 di 12 - non sono stati riconosciuti gli incrementi del 30% per ciascuna parte oltre la prima previsti dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 per l'avvocato che assiste un solo soggetto contro più soggetti (nel caso in esame 5 diversi attori).
Dunque, le spese di lite (liquidate dal Giudice di primo grado in € 7.254,00 applicando lo scaglione di valore previsto per le cause di valore “indeterminabile - complessità bassa”) dovranno essere liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00, pari a complessivi € 27.804,00 a cui aggiungere € 33.364,80 (€ 27.804,00 x 120%) a titoli di 4 incrementi ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 per un totale di € 61.168,80, oltre spese generali ed oneri di legge, da liquidarsi ai sensi dell'art. 97 c.p.c. in via solidale ed in proporzione del rispettivo interesse dei due appellanti nella causa, che corrisponde al 44,42%
(25,45% + 18,97%) del petitum chiesto in primo grado”.
***
Il motivo è in parte fondato.
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (tra le tante, Cass. n.
31889 del 06/12/2019).
È pacifico come la domanda di garanzia di non fosse arbitraria, di talché le spese CP_1 dovevano essere poste a carico delle attrici soccombenti.
Ha errato, pertanto, il primo giudice a compensare le dette spese tra la chiamante e la terza chiamata in garanzia e a non porle, invece, a carico delle attrici.
La sentenza va, pertanto, sul punto, riformata e si devono riconoscere alla compagnia i compensi relativi alle quattro fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), che si liquidano, però, secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00.
Va infatti respinta la richiesta di determinazione del valore del giudizio di primo grado sulla base del cumulo delle domande proposte anche dalle altre aziende che avevano agito in primo grado (e che non sono parti del giudizio di appello).
Premesso che si verte pacificamente in tema di litisconsorzio facoltativo, le domande proposte da più attori contro un solo convenuto sono cumulate soltanto dal lato soggettivo e vanno ritenute fra loro distinte e autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari, pagina 10 di 12 dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c.; tale consolidata conclusione è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m.
55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Cass. n. 10367/2024).
Nella specie, il credito risarcitorio azionato dall' è di € 148.947,83 e quello Parte_1 azionato dall' è di € 111.018,98. Parte_2
Ne deriva che il valore della causa è quello della domanda proposta dalla prima azienda e che si deve applicare lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
I compensi si liquidano secondo le tariffe vigenti al momento della sentenza d'appello (Cass.
n. 19989/2021).
Si deve procedere alla maggiorazione del 30 % per il numero delle parti (due) aventi la stessa posizione processuale, nonché alla riduzione del 15 %, ex art. 4, comma 4, del citato D.M., in quanto la linea difensiva delle attrici/appellanti è pacificamente unica e non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (Cass n. 10367/2024 citata;
Cass.
n. 15946/2024).
Ne consegue che la gravata sentenza, confermata nel resto, deve essere parzialmente riformata e che l e l'Azienda devono essere condannate, in solido, Parte_1 Pt_2 alla rifusione, in favore di delle spese di lite del primo grado, nei valori Controparte_2 medi, pari a complessivi € 15.583,81 per compensi.
***
Concludendo, l'appello principale deve essere respinto e l'appello incidentale deve essere parzialmente accolto, limitatamente al riconoscimento, in favore di delle Controparte_2 spese di lite del primo grado di giudizio, che vanno poste a carico delle attrici in primo grado, ora appellanti principali.
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Queste ultime devono essere condannate in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta, con applicazione della maggiorazione e della riduzione nella misura di cui sopra.
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pagina 11 di 12 Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3168/2022, R.G. n. 13916/2019, pubblicata in data 28.2.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna, in solido fra loro, l Parte_1
e l alla rifusione, in favore di
[...] Parte_2 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 15.583,81 Controparte_2 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna, in solido fra loro, l e l Parte_1 Parte_2
alla rifusione, in favore di e di
[...] Controparte_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in € Controparte_2
13.430,17 per compensi per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte delle appellanti principali.
Roma, 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV SC MI AT
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