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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 474/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
ET CO, elettivamente domiciliato in Terni -via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente - E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1
Terni, Via Turati 18/20
-resistente-
OGGETTO: maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024 e ritualmente notificato, ET CO ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di
[...] avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che, dalla patologia
“spondilodiscopatie del tratto lombare”, di cui lo stesso è affetto e già riconosciuta ad eziologia professionale dall' , derivano esiti CP_1 invalidanti nella misura 15% di danno biologico, ovvero in quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia con condanna dell' al pagamento della relativa indennità e/o rendita oltre
CP_1 interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda, previo cumulo con le menomazioni all'integrità psicofisica eventualmente già accertate;
di condannare, altresì, l' alle spese tutte di lite, da
CP_1 distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: di svolgere sin dal 1996 l'attività di operaio metalmeccanico alle dipendenze di varie ditte (come da estratto contributivo Inps e anamnesi lavorativa Cfr.
CP_1 all.1 al ricorso); che, in conseguenza dell'attività lavorativa espletata, ha sviluppato “spondilodiscopatie del tratto lombare”; di aver presentato, pertanto, in data 08/09/2020 domanda all' per il
CP_1 riconoscimento della predetta patologia;
che l' con nota del
CP_1
19/10/2021 riconosceva la natura tecnopatica della malattia denunciata, accertando un grado di danno biologico pari al 6% per
“dolore e deficit funzionale del tronco”; che avverso tale valutazione, proponeva opposizione cui non conseguiva l'espletamento di una collegiale medica in quanto l' confermava il parere già espresso CP_1
(Cfr. all. 4 al ricorso); che in data 06/04/2022 proponeva domanda di revisione della predetta valutazione a causa dell'aggravamento della sintomatologia dolorosa della colonna lombare e peggioramento della limitazione funzionale del tronco.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000, chiedendo il rigetto della domanda.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le CP_1 patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via CP_1 amministrativa la natura professionale delle patologie sofferte dal ricorrente valutando il danno biologico per “dolore e deficit funzionale del tronco”del 6%. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_1 convenuto chiedendo il riconoscimento del grado di danno biologico permanente nella misura dell'15% (cfr. relazione medico legale, Dr.
, all. 7 al ricorso). Per_2
Il CTU nominato, dott. quindi, chiamato a verificare se Persona_3 dalla malattia denunciata spondilodiscopatie del tratto lombare sia derivato un aggravamento incidente sull'invalidità permanente , ha dapprima confermato la sussistenza del rischio lavorativo nella misura idonea a produrre la menomazione denunciata e già riconosciuta di origine professionale dall' essendo stato il CP_1 ricorrente esposto al rischio specifico movimentazione manuale dei carichi lombari e mantenendo posture non ergonomiche per la colonna dorso-lombare.
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo) è emersa, infatti, conferma che il ricorrente svolge sin dal 1996 l'attività di operaio metalmeccanico alle dipendenze di varie ditte (come da estratto contributivo Inps e anamnesi lavorativa Cfr. all.1 al CP_1 ricorso).
Il consulente ha, pertanto, accertato che ET CO presenta una patologia degenerativa della colonna lombo-sacrale del genere“spondilodiscopatie”. L'ausiliario del giudice ha rilevato, quindi che:“all'epoca dell'originario riconoscimento della natura professionale la patologia degenerativa del rachide era caratterizzata dalla presenza di multiple protrusioni discali a livello di L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1, come documentato dall'esame r.m. del rachide lombo-sacrale del 05.12.2019 …successivamente la medesima patologia degenerativa lombare subiva nel tempo un'evoluzione ingravescente con comparsa di un'ernia discale L3-L4 postero-laterale e intraforaminale destra con conseguente peggioramento funzionale, anche della sofferenza neurogena periferica agli arti inferiori”.
Il CTU ha quindi proceduto alla valutazione del danno biologico permanente conseguente alla malattia ernia discale tra L5 e S1 quantificandolo nella misura del 10% sulla base della voce 213 della tabella delle menomazioni di cui al Dlgs 38/2000“ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti: danno biologico permanente fino a 12% e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni già accertate e riconosciute (4,0% per la malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale e 2,0% esiti di un infortunio sul lavoro con trauma alla mano destra) ha valutato il danno biologico complessivo attuale nella misura del 15% a decorrere dalla data della domanda di revisione per aggravamento
(06.04.2022). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte resistente esprimeva parere concorde mentre non pervenivano note di replica dal consulente di parte ricorrente. Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 15% oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ET CO nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n. CP_1
474/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1)accerta e dichiara che dalla malattia professionale
“spondilodiscopatie” deriva un danno biologico pari al 10% e per effetto del cumulo con menomazioni pregresse complessivamente del
15% con decorrenza dal 06.04.2022; 2)Condanna l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo CP_1 erogato in capitale ai sensi dell'art.13, del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione dell'aggravamento della malattia professionale
“spondilodiscopatie” cui consegue un danno biologico pari al 10% e, complessivo del 15% con decorrenza dal 06.04.2022, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
3) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Terni, 27 febbraio 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 474/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
ET CO, elettivamente domiciliato in Terni -via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente - E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1
Terni, Via Turati 18/20
-resistente-
OGGETTO: maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024 e ritualmente notificato, ET CO ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di
[...] avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che, dalla patologia
“spondilodiscopatie del tratto lombare”, di cui lo stesso è affetto e già riconosciuta ad eziologia professionale dall' , derivano esiti CP_1 invalidanti nella misura 15% di danno biologico, ovvero in quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia con condanna dell' al pagamento della relativa indennità e/o rendita oltre
CP_1 interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda, previo cumulo con le menomazioni all'integrità psicofisica eventualmente già accertate;
di condannare, altresì, l' alle spese tutte di lite, da
CP_1 distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: di svolgere sin dal 1996 l'attività di operaio metalmeccanico alle dipendenze di varie ditte (come da estratto contributivo Inps e anamnesi lavorativa Cfr.
CP_1 all.1 al ricorso); che, in conseguenza dell'attività lavorativa espletata, ha sviluppato “spondilodiscopatie del tratto lombare”; di aver presentato, pertanto, in data 08/09/2020 domanda all' per il
CP_1 riconoscimento della predetta patologia;
che l' con nota del
CP_1
19/10/2021 riconosceva la natura tecnopatica della malattia denunciata, accertando un grado di danno biologico pari al 6% per
“dolore e deficit funzionale del tronco”; che avverso tale valutazione, proponeva opposizione cui non conseguiva l'espletamento di una collegiale medica in quanto l' confermava il parere già espresso CP_1
(Cfr. all. 4 al ricorso); che in data 06/04/2022 proponeva domanda di revisione della predetta valutazione a causa dell'aggravamento della sintomatologia dolorosa della colonna lombare e peggioramento della limitazione funzionale del tronco.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000, chiedendo il rigetto della domanda.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le CP_1 patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via CP_1 amministrativa la natura professionale delle patologie sofferte dal ricorrente valutando il danno biologico per “dolore e deficit funzionale del tronco”del 6%. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_1 convenuto chiedendo il riconoscimento del grado di danno biologico permanente nella misura dell'15% (cfr. relazione medico legale, Dr.
, all. 7 al ricorso). Per_2
Il CTU nominato, dott. quindi, chiamato a verificare se Persona_3 dalla malattia denunciata spondilodiscopatie del tratto lombare sia derivato un aggravamento incidente sull'invalidità permanente , ha dapprima confermato la sussistenza del rischio lavorativo nella misura idonea a produrre la menomazione denunciata e già riconosciuta di origine professionale dall' essendo stato il CP_1 ricorrente esposto al rischio specifico movimentazione manuale dei carichi lombari e mantenendo posture non ergonomiche per la colonna dorso-lombare.
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo) è emersa, infatti, conferma che il ricorrente svolge sin dal 1996 l'attività di operaio metalmeccanico alle dipendenze di varie ditte (come da estratto contributivo Inps e anamnesi lavorativa Cfr. all.1 al CP_1 ricorso).
Il consulente ha, pertanto, accertato che ET CO presenta una patologia degenerativa della colonna lombo-sacrale del genere“spondilodiscopatie”. L'ausiliario del giudice ha rilevato, quindi che:“all'epoca dell'originario riconoscimento della natura professionale la patologia degenerativa del rachide era caratterizzata dalla presenza di multiple protrusioni discali a livello di L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1, come documentato dall'esame r.m. del rachide lombo-sacrale del 05.12.2019 …successivamente la medesima patologia degenerativa lombare subiva nel tempo un'evoluzione ingravescente con comparsa di un'ernia discale L3-L4 postero-laterale e intraforaminale destra con conseguente peggioramento funzionale, anche della sofferenza neurogena periferica agli arti inferiori”.
Il CTU ha quindi proceduto alla valutazione del danno biologico permanente conseguente alla malattia ernia discale tra L5 e S1 quantificandolo nella misura del 10% sulla base della voce 213 della tabella delle menomazioni di cui al Dlgs 38/2000“ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti: danno biologico permanente fino a 12% e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni già accertate e riconosciute (4,0% per la malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale e 2,0% esiti di un infortunio sul lavoro con trauma alla mano destra) ha valutato il danno biologico complessivo attuale nella misura del 15% a decorrere dalla data della domanda di revisione per aggravamento
(06.04.2022). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte resistente esprimeva parere concorde mentre non pervenivano note di replica dal consulente di parte ricorrente. Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 15% oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ET CO nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n. CP_1
474/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1)accerta e dichiara che dalla malattia professionale
“spondilodiscopatie” deriva un danno biologico pari al 10% e per effetto del cumulo con menomazioni pregresse complessivamente del
15% con decorrenza dal 06.04.2022; 2)Condanna l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo CP_1 erogato in capitale ai sensi dell'art.13, del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione dell'aggravamento della malattia professionale
“spondilodiscopatie” cui consegue un danno biologico pari al 10% e, complessivo del 15% con decorrenza dal 06.04.2022, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
3) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Terni, 27 febbraio 2025
Il giudice Michela Francorsi