Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 12683/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 DR BA e DR Giacò;
e
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avvocato dello Stato Enrico Giannattasio;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'interno del ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente di cui in epigrafe, già dichiarata soggetto “vittima del dovere”, ha prospettato l'errata quantificazione dell'invalidità complessiva (pari al 15%) e, quindi, ha domandato il ricalcolo della percentuale di invalidità complessiva nella misura del 42% (o di quella eventualmente maggiore o minore da accertare) e, conseguentemente, la condanna del al pagamento CP_1 della maggiore somma asseritamente spettante a titolo di speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 (con detrazione dell'importo complessivo di euro 30.840,00 già pagato) e, nel caso di determinazione di punteggio di almeno il 25%, la condanna del al pagamento CP_1 dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo mensile di euro 500,007 oltre perequazione ex lege a decorrere dal 12.1.15 e anche dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge 206/04, a decorrere dal 12.1.15. Successivamente alla notifica dell'atto introduttivo il ha contestato la fondatezza del ricorso, ha CP_1 eccepito sulla errata decorrenza della richiesta maggiorazione a titolo di speciale elargizione ed ha eccepito la prescrizione delle somme.
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- l'art. 3, rubricato "Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente" dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il D.M. sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al D.P.R. n. 915 del 1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
- l'art. 4, rubricato "Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale" stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 1 e art. 139, comma 4;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle
2 percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB)>>. A fronte di tanto, ritenuta la necessità di nominare C.T.U. per la quantificazione dell'invalidità complessiva derivata alla parte ricorrente - nelle modalità innanzi illustrate e per le patologie indicate come a base dello status di vittima del dovere – il C.T.U., le cui conclusioni Questo Giudicante condivide (in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici), ha accertato la sussistenza, in capo alla stessa, di un'invalidità complessiva del 44% stabilizzata al 12.03.2018 con stabilizzazione dell'invalidità in misura almeno pari al 25% a far data dal 12.01.2015. Ciò posto, circa la speciale elargizione va specificato che la sua corresponsione in misura proporzionata al grado di invalidità è stato sancito dall'art. 5 della l. 3.8.2004, n. 206 che dispone: <L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale>>. Poiché l'art. 82 della legge n. 388/2000 ha esteso i benefici della legge n. 302/1990 anche alle vittime del dovere di cui all'art. 3 l. n. 466/1980, deve ritenersi che, appunto, tale attribuzione proporzionata al grado di inabilità spetti anche alle vittime del dovere e non solo alle vittime del terrorismo di cui invece tratta la legge n. 302/1990. Orbene, la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 466/1980 che precede appare chiara nella sua formulazione letterale: l'elargizione in questione spetta nella misura massima solo se sia stata cagionata una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa ovvero se ne è derivata la cessazione del rapporto d'impiego. In ragione di tanto - non essendo riscontrabile una menomazione complessiva dell'80% o la causazione della cessazione del rapporto d'impiego - il resistente CP_1 deve essere condannato al pagamento della maggiore somma spettante a titolo di speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 parametrata ad un'invalidità complessiva del 44% e con detrazione dell'importo complessivo di euro 30.840,00 già pagato oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. Con riferimento al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 (esteso alle vittime del dovere e ai loro familiari ai sensi dell'art. 1 lett. a) e dall'art. 4,
3 comma 1, lett. b) n. 1) del D.P.R. 243/2006), va osservato che l'art. 2 legge 407/1998 recita:
<A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. […]>>. L'art. 4, comma 238, della legge n. 350/2003, ha poi stabilito che <Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili>>. Orbene, in ragione dell'accertamento di un grado di invalidità complessiva superiore al 25%, il CP_1 resistente deve essere condannato alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 (pari ad Euro 500,00 oltre rivalutazione ex lege) a decorrere dal 12.01.2015 (quale data in cui la soglia dell'invalidità complessiva minima è stata raggiunta sulla base degli accertamenti espletati, si veda Cass. civ. 34714/2024 in motivazione) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. Analogamente, circa lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge 206/04 (esteso alle vittime del dovere e ai loro familiari ai sensi dell'art. 2, comma 105, legge 244/07 e con effetto dall'1.01.2008) va osservato che l'art. 5, comma 3, appena citato stabilisce testualmente che “A chiunque subisca o abbia subito …. un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge …. uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”. Orbene, ancora in ragione dell'accertamento di un grado di invalidità complessiva superiore al 25%, il CP_1 resistente deve essere condannato alla corresponsione dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge 206/04 a decorrere dal 12.01.2015 (quale data in cui la soglia dell'invalidità complessiva minima è stata) oltre agli
4 interessi legali e rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. In ultimo, l'eccezione di prescrizione è radicalmente infondata. Sul punto occorre ribadire che, nella presente sede, parte ricorrente ha azionato il proprio diritto di credito alle maggiori somme spettanti a titolo di speciale elargizione in ragione del maggior grado di invalidità complessiva asseritamente spettante ed il proprio diritto di credito ad ottenere ex novo sia l'assegno vitalizio sia lo speciale assegno vitalizio originariamente non concessi (non essendo stata riconosciuta dal la relativa percentuale CP_1 minima di invalidità complessiva). Con riferimento al primo diritto di credito azionato è evidente che il dies a quo della prescrizione (quale momento a partire dal quale parte ricorrente avrebbe potuto materialmente esercitare il diritto) è quello del provvedimento ministeriale di riconoscimento della speciale elargizione parametrato all'inferiore grado di invalidità complessiva del 15% e cioè il 16.03.2021 (si veda, in relazione ad una fattispecie analoga di prescrizione del diritto al recupero di somme asseritamente versate in misura superiore al dovuto, Cass. civ. 3523/2024 in motivazione) sicchè, in ragione della data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (e cioè il 16.12.2022), il termine estintivo in argomento non può dirsi ininterrottamente decorso. Con riferimento ai restanti due crediti va osservato che, l'assegno vitalizio mensile ex art. 2, legge n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge 206/2004 costituiscono prestazioni periodiche e non unitari diritti di credito onde anche per questi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (si veda in proposito Cass. civ., Sez. Lav., 5426/2025 in motivazione nonché Cass. civ., Sez. Lav., 36225/2023). Sul punto va evidenziato che l'evento in ragione del quale è stato operato il riconoscimento dello status di vittima del dovere è del 24.05.2014 sicché alla data della notifica del ricorso introduttivo alcun rateo poteva reputarsi prescritto. La domanda spiegata deve essere integralmente accolta. Le spese di lite – liquidate in ragione del valore della causa e con riduzione del 20% in ragione della relativa serialità della causa – seguono la soccombenza con distrazione. Per le medesime ragioni le spese della CTU, nell'importo già liquidato, sono poste definitivamente a carico del
. CP_1
P.Q.M.
5 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- dichiara il ricorrente vittima del dovere con un grado di invalidità complessiva del 44%;
- condanna il al pagamento della maggiore somma CP_1 spettante a titolo di speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 parametrata ad un'invalidità complessiva del 44% e con detrazione dell'importo complessivo di euro 30.840,00 già pagato oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- condanna il al pagamento dell'assegno vitalizio CP_1 ex art. 2 l. 407/98 (pari ad Euro 500,00 oltre rivalutazione ex lege) a decorrere dal 12.01.2015 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- condanna il al pagamento dello speciale assegno CP_1 vitalizio ex art. 5, comma 3, legge 206/04 a decorrere dal 12.01.2015 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- condanna il resistente alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in Euro 7.418,40 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A., c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore DR BA in quanto antistatario;
- pone definitivamente le spese della CTU a carico del
. CP_1
Bari, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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