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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 01.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 557/2023
TRA
GN RT, rappresentata e difesa dagli avv.ti Malagoli Manuela e Cardillo Oreste, come in atti
Ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall' avv. Stefano Azzano come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.01.23, parte ricorrente ha convenuto l'INPS, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di presunti indebiti del 28.11.2022 e relativi agli anni 2007/2010 per intervenuta prescrizione del diritto, in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di presunto indebito del 28.11.2022 per applicazione alla fattispecie in oggetto della sopravvenuta sanatoria;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione agli avv.ti Oreste Cardillo e Manuela Malagoli, che si dichiarano antistatari”. Nello specifico, ha esposto: di essere titolare di pensione categoria IO. B- ; a seguito di verifiche effettuate dall'Istituto Previdenziale, quest'ultimo in data 28.11.2022 inviava al sig VI UR raccomandate con cui chiedeva la restituzione del complessivo importo di € 10.732,97 a titolo di indebito pagamento percepito sulla prestazione;
in particolare nella suddetta lettera l'Istituto comunicava che con precedente lettera del 06.11.2013 era stato comunicato che, per il periodo dal 01.01.2007 al 31.03.2010, aveva ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 10.732,97 in quanto, a seguito di revisione delle operazioni di calcolo, era risultato che l'importo della pensione spettava in misura inferiore a quella corrisposta;
la restituzione non era assolutamente dovuta per l'intervenuta prescrizione dell'azione di restituzione delle somme;
per la sanatoria ai sensi dell'art. 13 della L. 412/19. Si è costituito l'Istituto previdenziale, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, ha evidenziato che l'indebito era scaturito dal fatto che l' assegno di invalidità numero 18027469 categoria IO di cui era titolare il ricorrente era stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2007; il ricalcolo era dovuto a: variazione dei dati di calcolo per supplemento di pensione;
rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
la prescrizione era stata interrotta dalle seguenti due richieste di restituzione mediante raccomandate a/r: a) la prima – datata 13.7.2011– ricevuta in data 3.8.2011 ( doc. n. 3 ); b) la seconda – datata 30.10.2013 ( doc. n. 4 ) – ricevuta in data 19.11.2013 . Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie oggetto di giudizio, è opportuno richiamare la cornice normativa di riferimento, come elaborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità ( in particolare, Cass. n. 3802 dell'8.2.2019). L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la sanatoria di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, non deve derivare da errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all'I.N.P.S. Pertanto, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c ( v. Cass. n. 10337/2023). Alla norma citata si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l'I.N.P.S. «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell'I.N.P.S. di procedere annualmente alla verifica dei redditi del pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori I.N.P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co.
2. Ebbene, in applicazione dell'articolo 52 della Legge n. 88/1989 e dell'articolo 13 della Legge n. 412/1991 qualora siano state riscosse rate pensionistiche non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Occorre, quindi, verificare se il pensionato abbia posto in essere una condotta dolosa. Difatti, l'indebito pensionistico è irripetibile nel caso in cui non vi sia stata omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente erogatore. Anche la Corte di legittimità ha chiarito che il dolo è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (Cass. n. 8731 del 28/03/2019). Orbene, con riferimento a quanto disposto dall'art. 13 co. 6 lett. C) della L. 122 del 2010, (..... i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione….) la circolare INPS n. 195/2015, prevede che la comunicazione dei dati reddituali all'ente previdenziale è obbligatoria solo per coloro che non comunicano integralmente i propri redditi all'amministrazione finanziaria, laddove, pertanto, sussistano ulteriori entrate non conoscibili dall'ente. Nel caso in esame, l'assegno di invalidità numero 18027469 categoria IO di cui era titolare il ricorrente è stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2007. In particolare, il ricalcolo era dovuto a: - variazione dei dati di calcolo per supplemento di pensione;
- rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo. Risulta dunque che il ricorrente abbia sempre percepito i soli redditi derivanti dalle pensioni di cui è titolare, erogate dall'INPS e pertanto dall' Istituto certamente conosciute. Nessun dato in atti consente di ravvisare nella condotta della ricorrente un'inosservanza degli obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente. In definitiva, in assenza di dolo l'ente previdenziale può recuperare solo le somme erogate successivamente alla data del provvedimento di accertamento dell'indebito. La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: a) In accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione dell'importo di € 10.732,97 di cui al provvedimento del 28.11.2022. b) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi. Torre Annunziata, il 01.04.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè