Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 28/05/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2025, proposto dalla-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaspare Vito Passanante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vasile e Maika Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento n.-OMISSIS- a firma del Responsabile della VI Direzione Arch. Pasquale Calamia e dal Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Santo Sciacca del Comune di Castelvetrano di inibizione del locale discoteca sito in via -OMISSIS- annotato in catasto al foglio di mappa -OMISSIS- finché non siano rimosse le “criticità” poste nella nota prot. -OMISSIS-;
- del provvedimento emesso in data 23.12.2024 dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Trapani Dott. Francesco Di Gregorio con il quale è stato determinato che “ l’autorizzazione all’apertura ed esercizio dell’attività da destinare a discoteca da rilasciarsi da parte degli Enti competenti potrà avvenire solo dopo la rimozione dell’intera copertura secondo l’attuale normativa vigente ”;
- del provvedimento emesso in data 12.12.2024 dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene Ambienti di Vita di Trapani Dott. Francesco Di Gregorio con il quale è stato determinato che l’attività da destinare a discoteca potrà essere esercitata solo dopo la rimozione dell’intera copertura tenuto conto che ai sensi del DM 06.09.1994 il punto 3D recita testualmente : “ nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc) le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è incapsulato ”;
- tutti gli atti e provvedimenti preparatori, presupposti e consequenziali ai provvedimenti sopra impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelvetrano e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
Vista l’ordinanza collegiale n. 458 del 24.2.2025 con la quale il Collegio ha disposto una verificazione sui fatti di causa, rimanendo inadempiuta l’attività nonostante la scadenza del termine stabilito per il suo espletamento;
Vista l’ordinanza collegiale n. 733 del 3.4.2025 con la quale è stata disposta la sostituzione del verificatore;
Vista la relazione dell’organo verificatore depositata in data 2.5.2025 e le memorie depositate in seguito dalle parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente è insorta avverso il provvedimento con il quale il Comune resistente le inibisce la disponibilità del locale nel quale, come conduttore, svolge la sua attività di pubblico intrattenimento fino a che non saranno rimosse le criticità riscontrate nel parere n. -OMISSIS- il quale afferma che “ l’autorizzazione all’apertura ed esercizio dell’attività da destinare a discoteca da rilasciarsi da parte degli Enti competenti potrà avvenire solo dopo la rimozione dell’intera copertura secondo l’attuale normativa vigente ”.
In particolare, con provvedimento del 10.12.2024, sulla base di due sopralluoghi in data 19.11.2024 e in data 29.11.2024 effettuati presso l’edificio a fronte della richiesta di agibilità avanzata dalla ricorrente, l’ASP di Trapani ha riscontrato l’esistenza della copertura del tetto in eternit che, per quanto integra, deve essere sottoposta a controlli periodici al fine di monitorare l’eventuale rilascio di fibre di amianto legato allo svolgimento delle attività del locale. Con il successivo provvedimento del 12.12.204 la stessa ASP di Trapani ha precisato la propria precedente determinazione nel seguente modo: “ la copertura posta a servizio della struttura de quo da destinare a discoteca è sicuramente sottoposta a sollecite vibrazioni risultando ulteriormente suscettibile di danneggiamento, con conseguenziale potenziale rilascio di fibre di amianto nell’ambiente esterno, nocivo per la salute pubblica. Per quanto ora esposto l’attività da destinare a discoteca potrà essere esercitata solo dopo la rimozione dell’intera copertura, tenuto conto che ai sensi del D.M. 06.09.1994 il punto 3d recita testualmente…nel caso di installazioni soggette a vibrazioni…Le vibrazioni determinano il rilascio di fibre anche se il materiale è incapsulato ”. Con verbale del n.-OMISSIS- la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Castelvetrano ha espresso parere favorevole per l’agibilità del locale di pubblico spettacolo dopo avere esaminato anche la documentazione proveniente dall’ASP di Trapani.
In data 23.12.2024 sono stati adottati i definitivi provvedimenti inibitori impugnati, la cui legittimità è contestata per i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione di legge (D.M. 06.09.1994) – Difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per contraddittorietà ”.
Il riferimento effettuato dall’ASP al punto 3.d del D.M. 06.09.1994 individuerebbe un parametro normativo errato rispetto al caso di specie in quanto si riferisce a “ installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato ” (es. macchinari industriali), e individua la necessità di una valutazione concreta delle condizioni materiali della copertura e del livello di esposizione o di danneggiamento, con il ricorso a misure di controllo, incapsulamento o confinamento, laddove gli esiti dei monitoraggi siano al di sotto di soglie di rischio. Nel caso del locale gestito dalla ricorrente non solo la tipologia di attività non è tra quelle richiamate dalla norma citata, ma non la si può neppure ricondurre in modo analogico per entità di vibrazioni generabili, poiché da tutti i controlli effettuati dal 2023 la copertura del tetto è risultata integra.
2.2. “ Eccesso di potere per difetto di proporzionalità e sviamento – Violazione dei principi di adeguatezza, gradualità e minor sacrificio dell’interesse privato ”. Secondo parte ricorrente l’imposizione della rimozione totale e integrale della copertura in amianto sarebbe una misura estrema e sproporzionatamente lesiva sull’attività della ricorrente, soprattutto in assenza di evidenze tecniche di rischio concreto per la salute pubblica.
2.3. “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria – Contrasto con la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ”. Le determinazioni impugnate sarebbero in netto contrasto rispetto a quelle adottate dalla Commissione Comunale di Vigilanza la quale ha approfondito la documentazione comprensiva dei pareri dell’ASP e ha dichiarato l’agibilità in assenza di rischi per la salute pubblica, ritenendo sufficiente un monitoraggio trimestrale sullo stato della copertura del tetto.
2.4. “ Violazione dei principi di legittimo affidamento e di buona amministrazione – Contraddittorietà tra atti successivi della stessa autorità ”. Un ulteriore profilo di contraddittorietà è stato dedotto tra il parere ASP di Trapani del 10.12.2024, e quelli immediatamente successivi del 12.12.2024 e del 23.12.2024. Nel primo parere venivano suggerite solo misure di monitoraggio della copertura in eternit, mentre successivamente è stata ritenuta necessaria la sua rimozione, fino all’adozione dell’inibitoria del Comune.
2.5. “ Violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Costituzione) ”. Parte ricorrente afferma che la successione di atti amministrativi nei suoi confronti è indice di un contegno scorretto e vessatorio da parte della p.a..
3. Le parti intimate quali resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
4. Il Collegio ha disposto una verificazione “ onde accertare lo stato dei luoghi, in particolare l’integrità o meno della copertura del tetto, nonché i possibili pericoli per la salute pubblica derivanti dai materiali di cui è composto il tetto e dal suo stato di conservazione tenuto anche conto della destinazione dell’immobile, vista la sua possibile esposizione a significative vibrazioni ”. L’ASP di Palermo, in qualità di ente verificatore, ha depositato la propria relazione in data 2.5.2025. In pari data parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha sottolineato come la relazione del verificatore confermasse l’assenza di rischio per la salute pubblica. In data 5.5.2025 l’ASP di Palermo ha depositato una memoria nella quale ha eccepito la nullità delle operazioni peritali per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, attesa la mancata comunicazione preventiva e partecipazione dei consulenti di parte alla verificazione.
5. All’udienza in camera di consiglio dell’8 maggio 2025 parte ricorrente ha rilevato la tardività della produzione documentale dell'A.S.P. di Trapani depositata in data 7 maggio 2025. Previo avviso segnalato a verbale sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, il Collegio rileva la fondatezza dell’eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente rispetto alla produzione documentale di parte resistente del 7.5.2025. La nota Asp prot. n. 70170 del 7.5.2025, pertanto, deve essere espunta dal compendio probatorio in quanto depositata oltre il termine di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a..
2. Sempre in via pregiudiziale, l’eccezione di nullità delle operazioni peritali sollevata dall’ASP resistente va dichiarata infondata atteso che “ in materia di verificazione il contraddittorio processuale è assicurato dall’ordinamento consentendo alle parti di prendere posizione sulla relazione di verificazione, mediante il deposito entro i termini di legge di apposita memoria difensiva, con cui formulare le pertinenti osservazioni l’eventuale difetto del contraddittorio durante le operazioni di verificazione, sebbene previsto nell’ordinanza di ammissione del mezzo di prova, in quanto si traduce nella inosservanza di un ordine istruttorio, che non trova corrispondenza in una norma prescrittiva di forme processuali, non sembra, pertanto, potere configurare una fattispecie di nullità, non richiedendo, di conseguenza, di per sé, la rinnovazione della verificazione all’uopo espletata .” (Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 10 luglio 2020, n. 4458). Pertanto, nessun rilievo sulla validità della verificazione può essere attribuita alla mancata convocazione di tecnici di parte alle operazioni di sopralluogo, in quanto il contraddittorio sulle osservazioni del verificatore è previsto in forma cartolare all’esito del deposito della sua relazione entro i termini, se non è diversamente previsto dal Collegio nel provvedimento di disposizione dell’atto istruttorio.
3. Il ricorso va accolto, nei termini che seguono, per difetto di istruttoria, alla luce di quanto emerso dalla verificazione disposta dal Collegio, la quale ha concluso quanto segue.
“ Sulla base delle risultanze del sopralluogo effettuato dagli scriventi in data 17.4.2025; sulla base delle risultanze dell’indagine fonometrica redatta dal Tecnico Fabio Vizzinisi esperto competente in acustica del 9.12.2024; sulla base di due campionamenti effettuati dalla Ecologica Buffa a firma del tecnico chimico Dott.ssa Valeria Buffa il primo in data 9.9.2023 ed il successivo del 19.12.2024, effettuato a distanza di più di un anno ed anche in presenza di alte emissioni sonore e con la rimozione di un pannello del contro soffitto; e dalla base di quanto già espresso nel parere del direttore della UOC Servizio Igiene Ambienti di Vita dell’ASP di Trapani rilasciato con protocollo n. -OMISSIS-; è possibile rispondere alla domanda relativa [al quesito proposto dal Collegio]”, in particolare, “ si può affermare che allo stato attuale non si ravvisa un pericolo per la salute pubblica derivante dai materiali di cui è composto il tetto e dal suo stato di conservazione, poiché il rischio per la salute è causato dall’inalazione di fibre di amianto ed in assenza di tali fibre, come rilevato dal campionamento d’aria del 19.12.2024, il rischio non sussiste ”.
Le superiori evidenze consentono di rilevare un difetto o comunque incongruenze nell’istruttoria effettuata dall’ASP di Trapani come ricostruita in fatto, prodromica all’adozione dell’ordinanza di inibizione dell’attività da parte del Comune. Tuttavia, sempre nella relazione del verificatore, si legge anche che “ non è possibile rispondere alla domanda relativa alla destinazione dell’immobile, vista la possibile esposizione a significative vibrazioni ” e ciò in ragione del fatto che deve essere svolta apposita indagine da parte di un “ tecnico professionista abilitato come esperto in acustica ” di cui l’ASP evidentemente non dispone. Pertanto, il Collegio ritiene di annullare gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione sanitaria e comunale che tengano conto delle indicazioni del verificatore.
4. Le spese di giudizio sono liquidate, come da dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti esposti in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni.
Condanna in solido le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della società ricorrente in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e oltre al compenso dovuto al verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la sua attività.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.