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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3391/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta N.1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi N.2 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
So.ge.s Societa' Gestione Servizi Spa - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3236/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 276 DIRITTI NOTIFIC 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 276 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7874/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli impugnò l'avviso di accertamento n. 276 dell'11.12.2023, notificatole il 6.2.2024, con il quale la spa Soges, quale concessionaria del Comune di San Giuseppe Vesuviano, le chiese il pagamento di euro 4.618,00 per l'Imu non versata nell'anno 2018 limitatamente all'immobile Dati catastali_1 allocato alla Indirizzo _1 con rendita di euro
10.760,20.
La Ricorrente_1 chiese l'annullamento dell'atto o la rideterminazione dell'imposta a debito, eccependo:
la prescrizione e/o decadenza dal potere impositivo risultando la notifica effettuata dalla “Società_2” con raccomandata consegnata a soggetto diverso dal destinatario dell'atto senza spedizione di raccomandata informativa e comunque in violazione del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma
161, della L. n. 296/2006, non potendosi applicare la proroga dei termini prevista dall'art. 67 D.L. N.18/20202
(proroga Covid) in quanto la sospensione degli 85 giorni prevista dal legislatore può operare solo con riferimento ai periodi in decadenza nel corso dell'anno solare 2020; l'assenza di adeguata motivazione dell'atto;
la mancata sottoscrizione autografa del funzionario responsabile;
la mancata preventiva comunicazione dell'avviso di rettifica catastale.
Si costituirono in giudizio:
la Soges che chiese il rigetto del ricorso;
l'agenzia del territorio, chiamata in giudizio, che chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 3236 pronunciata all'udienza del 14.2.2025 e depositata il 20.2.2025 rigettò il ricorso, compensando le spese.
La decisione è stata impugnata dalla Ricorrente_1 che ha chiesto in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in subordine, la rideterminazione dell'imposta a debito con vittoria di spese.
L'agenzia del territorio, intervenuta con il deposito di controdeduzioni, ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado. Si è costituita la Soges depositando controdeduzioni e rassegnando queste conclusioni:
in via principale rigettare l'appello;
in subordine, laddove fosse accolta l'eccezione di illegittimità dell'atto, rilevare da un lato l'assoluta estraneità in merito, anche ai fini di eventuali condanne alle spese, e dall'altro rettificare l'avviso, non annullandolo ribadendo che l'imposta è in ogni caso dovuta con riferimento ai terreni agricoli;
in ogni caso, con il riconoscimento in favore del difensore antistatario di spese, diritti e onorari del presente giudizio
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che appare opportuno esaminare prima delle altre è quella relativa alla notifica dell'avviso di accertamento IMU.
L'appellante, nel ribadire che l'atto non le è stato mai notificato e nel richiamare la normativa vigente in base alla quale la modifica della rendita può essere applicata solo dopo la notifica, contesta la decisione di primo grado che la prova della notifica ha ricavato da un'altra sentenza, la n. 3876 della CGT di primo grado di
Napoli. Sostiene che quella decisione non è passata in giudicato ed è stata riformata in appello.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Ed invero dalla sentenza di appello, la n. 2960/2025, risulta che i giudici riformarono la decisione di primo grado perché avevano ricavato la prova della notifica dell'avviso di accertamento dalle risultanze catastali e non dall'esame delle relate.
Ad avvviso di questo giudice la prova della notifica non può essere ricavata dagli atti del giudizio definito con la sentenza n. 2960, mancando uno scrutinio delle modalità della notifica.
L'agenzia del territorio ha prodotto in questo grado la prova della notifica dell'avviso di accertamento, documento non utilizzabile per la decisione, ostandovi il disposto dell'articolo 58 del decreto legislativo
546/92, applicabile a questo giudizio instaurato in epoca successiva al 4.1.2024.
Le altre questioni restano assorbite.
L'appello va accolto.
Le spese del doppio grado vanno compensate per la natura della decisione che non entra nel merito della fondatezza della pretesa e per la debenza dell'imposta, anche se di importo minore.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento. Spese del doppio grado compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3391/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta N.1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi N.2 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
So.ge.s Societa' Gestione Servizi Spa - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3236/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 276 DIRITTI NOTIFIC 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 276 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7874/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli impugnò l'avviso di accertamento n. 276 dell'11.12.2023, notificatole il 6.2.2024, con il quale la spa Soges, quale concessionaria del Comune di San Giuseppe Vesuviano, le chiese il pagamento di euro 4.618,00 per l'Imu non versata nell'anno 2018 limitatamente all'immobile Dati catastali_1 allocato alla Indirizzo _1 con rendita di euro
10.760,20.
La Ricorrente_1 chiese l'annullamento dell'atto o la rideterminazione dell'imposta a debito, eccependo:
la prescrizione e/o decadenza dal potere impositivo risultando la notifica effettuata dalla “Società_2” con raccomandata consegnata a soggetto diverso dal destinatario dell'atto senza spedizione di raccomandata informativa e comunque in violazione del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma
161, della L. n. 296/2006, non potendosi applicare la proroga dei termini prevista dall'art. 67 D.L. N.18/20202
(proroga Covid) in quanto la sospensione degli 85 giorni prevista dal legislatore può operare solo con riferimento ai periodi in decadenza nel corso dell'anno solare 2020; l'assenza di adeguata motivazione dell'atto;
la mancata sottoscrizione autografa del funzionario responsabile;
la mancata preventiva comunicazione dell'avviso di rettifica catastale.
Si costituirono in giudizio:
la Soges che chiese il rigetto del ricorso;
l'agenzia del territorio, chiamata in giudizio, che chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 3236 pronunciata all'udienza del 14.2.2025 e depositata il 20.2.2025 rigettò il ricorso, compensando le spese.
La decisione è stata impugnata dalla Ricorrente_1 che ha chiesto in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in subordine, la rideterminazione dell'imposta a debito con vittoria di spese.
L'agenzia del territorio, intervenuta con il deposito di controdeduzioni, ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado. Si è costituita la Soges depositando controdeduzioni e rassegnando queste conclusioni:
in via principale rigettare l'appello;
in subordine, laddove fosse accolta l'eccezione di illegittimità dell'atto, rilevare da un lato l'assoluta estraneità in merito, anche ai fini di eventuali condanne alle spese, e dall'altro rettificare l'avviso, non annullandolo ribadendo che l'imposta è in ogni caso dovuta con riferimento ai terreni agricoli;
in ogni caso, con il riconoscimento in favore del difensore antistatario di spese, diritti e onorari del presente giudizio
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che appare opportuno esaminare prima delle altre è quella relativa alla notifica dell'avviso di accertamento IMU.
L'appellante, nel ribadire che l'atto non le è stato mai notificato e nel richiamare la normativa vigente in base alla quale la modifica della rendita può essere applicata solo dopo la notifica, contesta la decisione di primo grado che la prova della notifica ha ricavato da un'altra sentenza, la n. 3876 della CGT di primo grado di
Napoli. Sostiene che quella decisione non è passata in giudicato ed è stata riformata in appello.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Ed invero dalla sentenza di appello, la n. 2960/2025, risulta che i giudici riformarono la decisione di primo grado perché avevano ricavato la prova della notifica dell'avviso di accertamento dalle risultanze catastali e non dall'esame delle relate.
Ad avvviso di questo giudice la prova della notifica non può essere ricavata dagli atti del giudizio definito con la sentenza n. 2960, mancando uno scrutinio delle modalità della notifica.
L'agenzia del territorio ha prodotto in questo grado la prova della notifica dell'avviso di accertamento, documento non utilizzabile per la decisione, ostandovi il disposto dell'articolo 58 del decreto legislativo
546/92, applicabile a questo giudizio instaurato in epoca successiva al 4.1.2024.
Le altre questioni restano assorbite.
L'appello va accolto.
Le spese del doppio grado vanno compensate per la natura della decisione che non entra nel merito della fondatezza della pretesa e per la debenza dell'imposta, anche se di importo minore.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento. Spese del doppio grado compensate.