Art. 29. (Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero)
Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilita' di far frequentare ai minorati la scuola pubblica, dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanita' o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezione staccate della scuola statale.
L'insegnante dovra' attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonche' per il compimento della istruzione obbligatoria.
Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.
Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilita' di far frequentare ai minorati la scuola pubblica, dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanita' o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezione staccate della scuola statale.
L'insegnante dovra' attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonche' per il compimento della istruzione obbligatoria.
Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.