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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. SE Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 778/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella C.F._1
Collovà
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
31.07.1953, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Vincenzo Amato
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 348/2022 pubblicata in data 11.05.2022
1 Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.09.2014, esponeva Controparte_1
quanto segue: di aver acquistato da Persona_1
l'appartamento sito in Gioiosa Marea, vico Minerva, n. 5, piano secondo terza elevazione, int. 5, denunziato al NCEU con la scheda mod. 97 n. 12645;
“che sin dalla data dell'acquisto il sig. , oltre che Controparte_1
nell'appartamento, si immetteva nel pieno possesso del vano sottoscala adibito a ripostiglio”; di aver esercitato il possesso pacifico ed incontestato di detto immobile;
di aver scoperto in epoca successiva all'01.12.2013 che il sig. , senza alcun titolo, aveva forzato la serratura della Parte_1
porta d'ingresso del suddetto vano scale ed aveva collocato all'ingresso delle tavole bloccandole con un lucchetto;
che, pertanto, era stato spogliato violentemente del possesso dell'immobile. Tanto esposto, chiedeva la reintegra del possesso del vano sottoscala in questione.
Si costituiva il , deducendo che il proprio figlio, , Parte_1 Controparte_2
aveva acquistato nel febbraio 2012 un appartamento sito nel fabbricato in cui
è collocato anche il suddetto vano scala;
che il proprio figlio, avendo necessità di ristrutturare l'appartamento suddetto, aveva chiesto a e al figlio SE, detto , che avevano la Controparte_3 CP_4
disponibilità del vano sottoscala, di poter utilizzare il vano medesimo come deposito per il tempo necessario all'esecuzione della ristrutturazione;
di aver utilizzato il vano in questione a far data dalla primavera-estate 2012 su autorizzazione degli e previa consegna delle chiavi. CP_3
Il eccepiva, quindi, la decadenza di dall'azione di Parte_1 CP_1
reintegra e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Sentiti gli informatori, il Tribunale, all'esito della fase sommaria, ordinava al resistente di reintegrare il ricorrente nel possesso del vano sottoscala.
2 Nella seguente fase di merito, il Tribunale, all'esito dell'istruzione probatoria, confermava l'ordinanza di reintegra nel possesso emessa all'esito della fase sommaria.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale, rigettata l'eccezione sollevata dal resistente di inammissibilità dell'azione di reintegra nel possesso per decorrenza del termine annuale, riteneva fondata l'azione proposta dallo nei seguenti termini: “Nel caso in specie, CP_1
ricorrono tutti i presupposti per l'invocata tutela poiché il ricorrente in corso di causa ha inequivocabilmente provato che dal 1989 (anno in cui ha acquistato il proprio appartamento -con rogito in Notar dalla Per_2
signora ha avuto il possesso pacifico, ininterrotto e non Per_1
contrastato del vano sottoscala sino al dicembre 2013, periodo in cui si accorto di aver subito lo spoglio da parte del resistente il quale ha indubbiamente agito con l'animus dello spoliator ponendo in essere comportamenti volti a privare del possesso lo (apposizione di CP_1
tavole e lucchetto per impedire l'accesso al vano de quo) e a voler mantenere il bene senza volerlo restituire. Dunque, acclarata la legittimazione attiva e passiva degli odierni contendenti, sussistono altresì gli ulteriori requisiti per la declaratoria di reintegra del possesso in capo al ricorrente. Difatti, dalle dichiarazioni degli informatori/testi escussi nella fase cautelare ed in quella di merito, è emerso che il sig. ha posseduto il vano sottoscala CP_1
dal 1989 e sino a tutto il 2013 e che lo stesso prima era utilizzato dalla venditrice dell'appartamento, sig.ra (cfr. escussione testi Per_1
e ), mentre sul punto inattendibili e contraddittorie Tes_1 CP_1
sono da ritenersi le dichiarazioni rese nella fase cautelare dai sigg.ri CP_5
e in ordine alla data in cui detto vano sarebbe entrato Controparte_6
nel possesso dal resistente che non ha fornito in merito, pertanto, alcuna prova contraria”.
3 Aggiungeva il Tribunale che nulla di rilevante avevano dichiarato i testi e mentre in ordine alla testimonianza di Tes_2 Tes_3 Testimone_4
rilevava quanto segue: “questi riferisce che la proprietà del vano
[...]
oggetto di causa era del padre per averlo ricevuto con scrittura privata da tale e che, per quanto a sua conoscenza, in virtù di siffatta scrittura Pt_2
il possesso sarebbe transitato in capo ai propri genitori (fino al 2012 anno in cui avrebbe autorizzato il resistente ad allocarvi del materiale) mentre prima era in capo al citato ed alla di lui Pt_2 Parte_3
Ora, non avendo rilievo probatorio in sede possessoria i citati
[...]
riferimenti ad eventuali titoli di proprietà, quanto dichiarato dallo
sul pregresso possesso del vano sottoscala in capo alla CP_3
venditrice dell'appartamento al ricorrente, non fa altro che Per_1
confermare le testimonianze dei testi e sul punto e Tes_1 CP_1
suffraga la circostanza che il possesso del vano sottoscala sia ragionevolmente passato dalla al ricorrente -come dal medesimo Per_1
sostenuto- proprio dopo l'avvenuta vendita del 1989”.
Il Tribunale, pertanto, accoglieva la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, confermava la condanna di parte resistente alla reintegra di nel possesso del vano sottoscala, giusta ordinanza del Controparte_1
03.02.2016.
proponeva appello avverso la sentenza n. 348/2022 del Parte_1
Tribunale di Patti.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame, perché infondato, e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.07.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
4 2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'azione di reintegra nel possesso, perché proposta oltre il termine di decadenza di un anno dallo spoglio.
L'appellante, deducendo come il primo giudice non abbia qualificato lo spoglio in termini di spoglio violento o clandestino (sebbene le argomentazioni di cui alla motivazione lascino propendere per una qualificazione dello spoglio in termini di spoglio clandestino, con conseguente decorrenza del dies a quo per la proposizione dell'azione di reintegra nel possesso dal momento della scoperta dello spoglio), sostiene che, anche a voler considerare lo spoglio quale clandestino, le modalità con cui esso è avvenuto non consentono di affermare che ne sia CP_1
venuto a conoscenza solo nel dicembre 2013.
evidenzia di esser proprietario di un appartamento ubicato nel Parte_1
medesimo stabile in cui vi è il vano sottoscala oggetto dell'azione di reintegra nel possesso e che il figlio, , aveva acquistato Controparte_2
all'asta un appartamento, sito al piano rialzato, già di proprietà dell'espropriato, . Questi avrebbe acquistato Persona_3
la proprietà del suddetto vano cantinato con scrittura privata del 16.01.1989 stipulata con . L'appellante aggiunge che il precedente Controparte_7
proprietario dell'immobile aveva vissuto nell'appartamento fino al momento dell'espropriazione, avvenuta nel 2012. L'appellante rappresenta che, subito dopo l'acquisto, il figlio, , chiese ed ottenne da Controparte_2
figlio dell'espropriato, titolare del diritto di Persona_4
proprietà del vano sottoscala, le chiavi del suddetto immobile, al fine di potervi riporre il materiale necessario per la ristrutturazione dell'appartamento acquistato.
Secondo questa prospettazione dell'appellante, il presunto spoglio sarebbe avvenuto nell'ottobre 2012, o comunque entro la fine dello stesso anno, e
5 questa circostanza sarebbe confermata anche dalla deposizione dei testi escussi. Conseguentemente la domanda di reintegra, avanzata con ricorso del
11.09.2014, deve ritenersi tardiva, perché proposta oltre un anno dopo dal momento dello spoglio e ciò anche volendo considerare la sospensione per la mediazione, intervenuta anch'essa tardivamente, perché proposta in data
27.03.2014.
Chiede, pertanto, che la domanda di reintegra nel possesso venga dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza, essendo stata proposta oltre il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.
3. Con il secondo motivo di appello, censura la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente l'animus spoliandi del resistente.
Per integrare l'elemento soggettivo occorre che il soggetto autore dello spoglio sia consapevole di contrastare o violare la posizione soggettiva del terzo. L'appellante richiama, dunque, una sentenza della Suprema Corte, alla stregua della quale deve essere escluso l'animus spoliandi, qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.
Nel caso di specie, l'appellante evidenzia di avere utilizzato il vano sottoscala di cui è causa, perché immesso nel possesso dal precedente proprietario e possessore, e di non essere Persona_4
nelle condizioni di conoscere di un eventuale possesso di terzi sul bene.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la decisione del
Tribunale nella parte in cui è stato affermato il raggiungimento della prova del pacifico possesso, ininterrotto e non contrastato del vano sottoscala dal
1989 sino al 2013 da parte dello CP_1
In particolare, richiama quanto dichiarato da Persona_4
il quale, sia in sede di sommarie informazioni rese ai Carabinieri in data
6 18.04.2016 e 21.06.2016 che in sede di testimonianza nel corso del giudizio di primo grado, confermava di aver consegnato le chiavi del vano sottoscala al nell'ottobre del 2012 e che l'affermazione dello Parte_1 CP_1
relativa al presunto acquisto del vano sottoscala in forza di un titolo del 1989 non corrispondeva al vero, avendo il padre, Persona_3
acquistato il suddetto bene in forza di una scrittura privata del 1989 stipulata con il proprietario di allora, . Controparte_7
precisava che il suddetto vano scala era di Persona_4
proprietà del padre, il quale ne esercitava il possesso esclusivo fino al momento della vendita all'asta, intervenuta nel 2012. Specificava, inoltre, che il vano era chiuso, munito di porta e di serratura.
Dalla verifica circa l'effettiva titolarità del locale, come risultante dalla scrittura privata intercorrente tra e , seppur solo ad Pt_2 CP_3
colorandam possessionem, unitamente a tutte le altre dichiarazioni acquisite in atti, il Giudice avrebbe dovuto ritenere infondata la domanda avversa.
Dall'esame congiunto della scrittura di vendita e delle dichiarazioni dei testi escussi, emerge, secondo l'appellante, come non abbia CP_1
esercitato il possesso sul vano sottoscala, considerato che il possesso su detto bene era stato sempre esercitato dalla famiglia , precedente CP_3
proprietaria del bene oggetto di causa.
L'appellante lamenta che il giudice abbia dato credito alle sole dichiarazioni rese dai due informatori di parte ricorrente.
Evidenzia che la famiglia ha abitato nell'appartamento posto CP_3
all'interno dello stesso stabile fino al 2012 e che non è ipotizzabile che gli stessi abbiano acconsentito all'esercizio del possesso da parte dello di un bene di loro proprietà. CP_1
L'appellante sostiene che l'onere probatorio relativo al possesso non è stato assolto da non avendo lo stesso fornito alcuna prova a sostegno CP_1
della sua domanda.
7 Emerge, infatti, dalle dichiarazioni dei testi e Persona_4
che il vano sottoscala era di proprietà della famiglia Testimone_5
e che questa ne esercitava il possesso. In particolare, CP_3 [...]
, proprietario di altro appartamento sito nel medesimo palazzo, Tes_5
affermava di abitare in detto immobile sin dal 1983 ed escludeva che fosse stato mai immesso nel possesso del vano sottoscala;
CP_1
dichiarava, inoltre, di non aver mai visto utilizzare il vano CP_1
sottoscala.
L'appellante contesta, altresì, l'attendibilità degli informatori, escussi in fase sommaria, in quanto legati all'odierno appellato da rapporto di parentela e amicizia (l'uno cugino, l'altro “compare di nozze” dello . CP_1
5. Con il quarto motivo, impugna la statuizione sulle spese e se ne richiede la riforma nella prospettiva dell'auspicato accoglimento dei motivi di merito dell'appello.
6. Seguendo il canone della “ragione più liquida”, la Corte ritiene fondato il terzo motivo d'appello.
, infatti, non ha dato prova del suo possesso del vano Controparte_1
sottoscala rispetto al quale agisce con l'azione di reintegra nel possesso.
L'odierno appellato si è limitato ad affermare di utilizzare il vano sottoscala quale ripostiglio, senza suffragare tale affermazione con prove adeguate dell'effettivo possesso. Ed invero, i testi di parte ricorrente, Tes_6
e hanno dato una descrizione generica
[...] Testimone_7
dell'utilizzo concreto del vano sottoscala da parte di . Controparte_1
In sede sommaria, , quale informatore, ha dichiarato di Testimone_6
avere vito lo utilizzare il vano sottoscala “per metterci cassette”, CP_1
che al vano ove vi era una luce si accedeva attraverso una porta rotta, di essersi recato sui luoghi una-due volte al mese e di non sapere se vi fossero dei sanitari all'interno del vano scala “perché io mi fermavo all'uscio e non andavo dentro”. In sede di audizione testimoniale, il , in contrasto Tes_1
8 con le dichiarazioni rese in fase sommaria, dichiarava di essere entrato nel vano scala 2 o 3 volte in tutto, laddove in fase sommaria aveva dichiarato di non essersi mai entrato dentro il vano in questione. Inoltre, in sede di audizione testimoniale il precisava la posizione della plafoniera Tes_8
che illuminava il vano sottoscala, laddove in sede sommaria aveva dichiarato, come prima evidenziato, di non essere mai entrato dentro il vano.
Il teste , cugino dell'odierno appellato, ha dichiarato Testimone_7
nella fase sommaria che lo aveva avuto accesso al vano Controparte_1
scala fino al 2013, di non aver visto il utilizzare il detto vano, che Parte_1
nel vano c'era una lampadina la cui luce si poteva notare dall'esterno e di non essere mai entrato nel vano sottoscala. Tali dichiarazioni sostanzialmente venivano confermate dal teste in sede di audizione testimoniale nella fase di merito. Va, però, osservato che le dichiarazioni del teste appaiono generiche non vendo puntualizzato il teste quale CP_1
fosse l'uso del vano scala, al di là di un generico riferimento alla destinazione a deposito del vano, e come avvenisse l'accesso al medesimo da parte dell'appellato, vale a dire se vi fosse una porta aperta (come dichiarato dal
) o se lo disponesse di chiavi. Tes_1 Controparte_1
Per le contraddizioni del teste e la genericità delle dichiarazioni Tes_1
del teste , peraltro legato da un vincolo di parentela con Testimone_7
l'originario ricorrente, il quadro probatorio a favore di una situazione di possesso del vano scala in capo a appare piuttosto Controparte_1
incerto.
E ciò a fronte delle deposizioni di altri informatori/testimoni che hanno riferito di una disponibilità del vano in questione in capo al per Parte_1
avere questi ricevuto da le chiavi della porta di Persona_4
ingresso del vano all'odierno appellante.
In sede sommaria, l'informatore riferiva di avere aiutato nel Testimone_9
2013 il nella esecuzione di alcuni lavori utilizzando il sottoscala Parte_1
9 per deposito di materiali (salvo poi precisare che i lavori in questione cominciarono nell'ottobre-novembre 2012 per poi terminare nell'agosto del
2013) e di avere aperto la porta di accesso al vano medesimo con la chiave che era stata portata dal sig. (che si identifica in CP_4 Testimone_4
.
[...]
L'informatore dichiarava di avere aiutato il Testimone_10
nell'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione Parte_1
dell'appartamento acquistato all'asta dal figlio e che per il deposito dei CP_2
materiali era stato utilizzato il vano scala in questione di cui il Parte_1
aveva le chiavi di accesso. sentito quale teste nella fase di merito dichiarava Testimone_4
che il vano sottoscala era stato acquistato dal padre con una scrittura privata risalente agli anni '80 e di avere concesso lui stesso al l'uso del Parte_1
vano perché gli serviva quale deposito dei materiali per i lavori che doveva eseguire nel suo appartamento sovrastante.
Anche il teste riferiva di una disponibilità del vano in capo Testimone_5
alla famiglia (e precisamente in capo alla “signora CP_3
”). Il teste riferiva su circostanze apprese dal CP_3 Tes_11
, vale a dire sul fatto che quest'ultimo fosse stato autorizzato dal Per_5
sig. ad utilizzare il vano sottoscala per il tempo occorrente ad CP_3
effettuare i lavori di ristrutturazione e sulla consegna delle chiavi del vano stesso all'odierno appellato da parte del citato . CP_3
A fronte delle dichiarazioni ora contraddittorie ora generiche dei testi e le prove offerte dal convergono tutte nel Tes_1 CP_1 CP_8
senso di configurare una disponibilità del vano in capo alla famiglia e di una consegna delle chiavi della porta di ingresso del vano CP_3
medesimo da al per il tempo necessario Testimone_4 Parte_1
all'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione dell'appartamento
10 acquistato all'asta dal figlio , appartamento collocato nello stabile ove CP_2
insiste anche il predetto vano scala.
In questo quadro probatorio, in cui non vi è prova di un possesso del bene in questione in capo all'odierno appellato va accolto l'appello con CP_1
conseguente rigetto della domanda di reintegra nel possesso avanzata dallo
CP_1
Tanto basta per la riforma della sentenza senza necessità degli ulteriori approfondimenti istruttori sollecitati dalla parte appellante.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore al di sotto di € 5.200,00 come indicato dall'appellante nell'atto d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 348/2022 emessa dal Tribunale di Patti anche nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato in Controparte_1
data 12.9.2014 nei confronti di;
Parte_1
- condanna al rimborso delle spese processuali del Controparte_1
primo grado di giudizio, in favore di , che liquida Parte_1
in € 2.430,00 per compensi professionali, di cui € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione ed € 830,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- condanna al rimborso delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio, in favore di , che Parte_1
liquida in € 147,00 per spese ed € 2.300,00 per compensi professionali,
11 di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva,
€ 500,00 per la fase di trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. SE Minutoli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. SE Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 778/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella C.F._1
Collovà
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
31.07.1953, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Vincenzo Amato
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 348/2022 pubblicata in data 11.05.2022
1 Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.09.2014, esponeva Controparte_1
quanto segue: di aver acquistato da Persona_1
l'appartamento sito in Gioiosa Marea, vico Minerva, n. 5, piano secondo terza elevazione, int. 5, denunziato al NCEU con la scheda mod. 97 n. 12645;
“che sin dalla data dell'acquisto il sig. , oltre che Controparte_1
nell'appartamento, si immetteva nel pieno possesso del vano sottoscala adibito a ripostiglio”; di aver esercitato il possesso pacifico ed incontestato di detto immobile;
di aver scoperto in epoca successiva all'01.12.2013 che il sig. , senza alcun titolo, aveva forzato la serratura della Parte_1
porta d'ingresso del suddetto vano scale ed aveva collocato all'ingresso delle tavole bloccandole con un lucchetto;
che, pertanto, era stato spogliato violentemente del possesso dell'immobile. Tanto esposto, chiedeva la reintegra del possesso del vano sottoscala in questione.
Si costituiva il , deducendo che il proprio figlio, , Parte_1 Controparte_2
aveva acquistato nel febbraio 2012 un appartamento sito nel fabbricato in cui
è collocato anche il suddetto vano scala;
che il proprio figlio, avendo necessità di ristrutturare l'appartamento suddetto, aveva chiesto a e al figlio SE, detto , che avevano la Controparte_3 CP_4
disponibilità del vano sottoscala, di poter utilizzare il vano medesimo come deposito per il tempo necessario all'esecuzione della ristrutturazione;
di aver utilizzato il vano in questione a far data dalla primavera-estate 2012 su autorizzazione degli e previa consegna delle chiavi. CP_3
Il eccepiva, quindi, la decadenza di dall'azione di Parte_1 CP_1
reintegra e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Sentiti gli informatori, il Tribunale, all'esito della fase sommaria, ordinava al resistente di reintegrare il ricorrente nel possesso del vano sottoscala.
2 Nella seguente fase di merito, il Tribunale, all'esito dell'istruzione probatoria, confermava l'ordinanza di reintegra nel possesso emessa all'esito della fase sommaria.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale, rigettata l'eccezione sollevata dal resistente di inammissibilità dell'azione di reintegra nel possesso per decorrenza del termine annuale, riteneva fondata l'azione proposta dallo nei seguenti termini: “Nel caso in specie, CP_1
ricorrono tutti i presupposti per l'invocata tutela poiché il ricorrente in corso di causa ha inequivocabilmente provato che dal 1989 (anno in cui ha acquistato il proprio appartamento -con rogito in Notar dalla Per_2
signora ha avuto il possesso pacifico, ininterrotto e non Per_1
contrastato del vano sottoscala sino al dicembre 2013, periodo in cui si accorto di aver subito lo spoglio da parte del resistente il quale ha indubbiamente agito con l'animus dello spoliator ponendo in essere comportamenti volti a privare del possesso lo (apposizione di CP_1
tavole e lucchetto per impedire l'accesso al vano de quo) e a voler mantenere il bene senza volerlo restituire. Dunque, acclarata la legittimazione attiva e passiva degli odierni contendenti, sussistono altresì gli ulteriori requisiti per la declaratoria di reintegra del possesso in capo al ricorrente. Difatti, dalle dichiarazioni degli informatori/testi escussi nella fase cautelare ed in quella di merito, è emerso che il sig. ha posseduto il vano sottoscala CP_1
dal 1989 e sino a tutto il 2013 e che lo stesso prima era utilizzato dalla venditrice dell'appartamento, sig.ra (cfr. escussione testi Per_1
e ), mentre sul punto inattendibili e contraddittorie Tes_1 CP_1
sono da ritenersi le dichiarazioni rese nella fase cautelare dai sigg.ri CP_5
e in ordine alla data in cui detto vano sarebbe entrato Controparte_6
nel possesso dal resistente che non ha fornito in merito, pertanto, alcuna prova contraria”.
3 Aggiungeva il Tribunale che nulla di rilevante avevano dichiarato i testi e mentre in ordine alla testimonianza di Tes_2 Tes_3 Testimone_4
rilevava quanto segue: “questi riferisce che la proprietà del vano
[...]
oggetto di causa era del padre per averlo ricevuto con scrittura privata da tale e che, per quanto a sua conoscenza, in virtù di siffatta scrittura Pt_2
il possesso sarebbe transitato in capo ai propri genitori (fino al 2012 anno in cui avrebbe autorizzato il resistente ad allocarvi del materiale) mentre prima era in capo al citato ed alla di lui Pt_2 Parte_3
Ora, non avendo rilievo probatorio in sede possessoria i citati
[...]
riferimenti ad eventuali titoli di proprietà, quanto dichiarato dallo
sul pregresso possesso del vano sottoscala in capo alla CP_3
venditrice dell'appartamento al ricorrente, non fa altro che Per_1
confermare le testimonianze dei testi e sul punto e Tes_1 CP_1
suffraga la circostanza che il possesso del vano sottoscala sia ragionevolmente passato dalla al ricorrente -come dal medesimo Per_1
sostenuto- proprio dopo l'avvenuta vendita del 1989”.
Il Tribunale, pertanto, accoglieva la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, confermava la condanna di parte resistente alla reintegra di nel possesso del vano sottoscala, giusta ordinanza del Controparte_1
03.02.2016.
proponeva appello avverso la sentenza n. 348/2022 del Parte_1
Tribunale di Patti.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame, perché infondato, e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.07.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
4 2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'azione di reintegra nel possesso, perché proposta oltre il termine di decadenza di un anno dallo spoglio.
L'appellante, deducendo come il primo giudice non abbia qualificato lo spoglio in termini di spoglio violento o clandestino (sebbene le argomentazioni di cui alla motivazione lascino propendere per una qualificazione dello spoglio in termini di spoglio clandestino, con conseguente decorrenza del dies a quo per la proposizione dell'azione di reintegra nel possesso dal momento della scoperta dello spoglio), sostiene che, anche a voler considerare lo spoglio quale clandestino, le modalità con cui esso è avvenuto non consentono di affermare che ne sia CP_1
venuto a conoscenza solo nel dicembre 2013.
evidenzia di esser proprietario di un appartamento ubicato nel Parte_1
medesimo stabile in cui vi è il vano sottoscala oggetto dell'azione di reintegra nel possesso e che il figlio, , aveva acquistato Controparte_2
all'asta un appartamento, sito al piano rialzato, già di proprietà dell'espropriato, . Questi avrebbe acquistato Persona_3
la proprietà del suddetto vano cantinato con scrittura privata del 16.01.1989 stipulata con . L'appellante aggiunge che il precedente Controparte_7
proprietario dell'immobile aveva vissuto nell'appartamento fino al momento dell'espropriazione, avvenuta nel 2012. L'appellante rappresenta che, subito dopo l'acquisto, il figlio, , chiese ed ottenne da Controparte_2
figlio dell'espropriato, titolare del diritto di Persona_4
proprietà del vano sottoscala, le chiavi del suddetto immobile, al fine di potervi riporre il materiale necessario per la ristrutturazione dell'appartamento acquistato.
Secondo questa prospettazione dell'appellante, il presunto spoglio sarebbe avvenuto nell'ottobre 2012, o comunque entro la fine dello stesso anno, e
5 questa circostanza sarebbe confermata anche dalla deposizione dei testi escussi. Conseguentemente la domanda di reintegra, avanzata con ricorso del
11.09.2014, deve ritenersi tardiva, perché proposta oltre un anno dopo dal momento dello spoglio e ciò anche volendo considerare la sospensione per la mediazione, intervenuta anch'essa tardivamente, perché proposta in data
27.03.2014.
Chiede, pertanto, che la domanda di reintegra nel possesso venga dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza, essendo stata proposta oltre il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.
3. Con il secondo motivo di appello, censura la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente l'animus spoliandi del resistente.
Per integrare l'elemento soggettivo occorre che il soggetto autore dello spoglio sia consapevole di contrastare o violare la posizione soggettiva del terzo. L'appellante richiama, dunque, una sentenza della Suprema Corte, alla stregua della quale deve essere escluso l'animus spoliandi, qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.
Nel caso di specie, l'appellante evidenzia di avere utilizzato il vano sottoscala di cui è causa, perché immesso nel possesso dal precedente proprietario e possessore, e di non essere Persona_4
nelle condizioni di conoscere di un eventuale possesso di terzi sul bene.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la decisione del
Tribunale nella parte in cui è stato affermato il raggiungimento della prova del pacifico possesso, ininterrotto e non contrastato del vano sottoscala dal
1989 sino al 2013 da parte dello CP_1
In particolare, richiama quanto dichiarato da Persona_4
il quale, sia in sede di sommarie informazioni rese ai Carabinieri in data
6 18.04.2016 e 21.06.2016 che in sede di testimonianza nel corso del giudizio di primo grado, confermava di aver consegnato le chiavi del vano sottoscala al nell'ottobre del 2012 e che l'affermazione dello Parte_1 CP_1
relativa al presunto acquisto del vano sottoscala in forza di un titolo del 1989 non corrispondeva al vero, avendo il padre, Persona_3
acquistato il suddetto bene in forza di una scrittura privata del 1989 stipulata con il proprietario di allora, . Controparte_7
precisava che il suddetto vano scala era di Persona_4
proprietà del padre, il quale ne esercitava il possesso esclusivo fino al momento della vendita all'asta, intervenuta nel 2012. Specificava, inoltre, che il vano era chiuso, munito di porta e di serratura.
Dalla verifica circa l'effettiva titolarità del locale, come risultante dalla scrittura privata intercorrente tra e , seppur solo ad Pt_2 CP_3
colorandam possessionem, unitamente a tutte le altre dichiarazioni acquisite in atti, il Giudice avrebbe dovuto ritenere infondata la domanda avversa.
Dall'esame congiunto della scrittura di vendita e delle dichiarazioni dei testi escussi, emerge, secondo l'appellante, come non abbia CP_1
esercitato il possesso sul vano sottoscala, considerato che il possesso su detto bene era stato sempre esercitato dalla famiglia , precedente CP_3
proprietaria del bene oggetto di causa.
L'appellante lamenta che il giudice abbia dato credito alle sole dichiarazioni rese dai due informatori di parte ricorrente.
Evidenzia che la famiglia ha abitato nell'appartamento posto CP_3
all'interno dello stesso stabile fino al 2012 e che non è ipotizzabile che gli stessi abbiano acconsentito all'esercizio del possesso da parte dello di un bene di loro proprietà. CP_1
L'appellante sostiene che l'onere probatorio relativo al possesso non è stato assolto da non avendo lo stesso fornito alcuna prova a sostegno CP_1
della sua domanda.
7 Emerge, infatti, dalle dichiarazioni dei testi e Persona_4
che il vano sottoscala era di proprietà della famiglia Testimone_5
e che questa ne esercitava il possesso. In particolare, CP_3 [...]
, proprietario di altro appartamento sito nel medesimo palazzo, Tes_5
affermava di abitare in detto immobile sin dal 1983 ed escludeva che fosse stato mai immesso nel possesso del vano sottoscala;
CP_1
dichiarava, inoltre, di non aver mai visto utilizzare il vano CP_1
sottoscala.
L'appellante contesta, altresì, l'attendibilità degli informatori, escussi in fase sommaria, in quanto legati all'odierno appellato da rapporto di parentela e amicizia (l'uno cugino, l'altro “compare di nozze” dello . CP_1
5. Con il quarto motivo, impugna la statuizione sulle spese e se ne richiede la riforma nella prospettiva dell'auspicato accoglimento dei motivi di merito dell'appello.
6. Seguendo il canone della “ragione più liquida”, la Corte ritiene fondato il terzo motivo d'appello.
, infatti, non ha dato prova del suo possesso del vano Controparte_1
sottoscala rispetto al quale agisce con l'azione di reintegra nel possesso.
L'odierno appellato si è limitato ad affermare di utilizzare il vano sottoscala quale ripostiglio, senza suffragare tale affermazione con prove adeguate dell'effettivo possesso. Ed invero, i testi di parte ricorrente, Tes_6
e hanno dato una descrizione generica
[...] Testimone_7
dell'utilizzo concreto del vano sottoscala da parte di . Controparte_1
In sede sommaria, , quale informatore, ha dichiarato di Testimone_6
avere vito lo utilizzare il vano sottoscala “per metterci cassette”, CP_1
che al vano ove vi era una luce si accedeva attraverso una porta rotta, di essersi recato sui luoghi una-due volte al mese e di non sapere se vi fossero dei sanitari all'interno del vano scala “perché io mi fermavo all'uscio e non andavo dentro”. In sede di audizione testimoniale, il , in contrasto Tes_1
8 con le dichiarazioni rese in fase sommaria, dichiarava di essere entrato nel vano scala 2 o 3 volte in tutto, laddove in fase sommaria aveva dichiarato di non essersi mai entrato dentro il vano in questione. Inoltre, in sede di audizione testimoniale il precisava la posizione della plafoniera Tes_8
che illuminava il vano sottoscala, laddove in sede sommaria aveva dichiarato, come prima evidenziato, di non essere mai entrato dentro il vano.
Il teste , cugino dell'odierno appellato, ha dichiarato Testimone_7
nella fase sommaria che lo aveva avuto accesso al vano Controparte_1
scala fino al 2013, di non aver visto il utilizzare il detto vano, che Parte_1
nel vano c'era una lampadina la cui luce si poteva notare dall'esterno e di non essere mai entrato nel vano sottoscala. Tali dichiarazioni sostanzialmente venivano confermate dal teste in sede di audizione testimoniale nella fase di merito. Va, però, osservato che le dichiarazioni del teste appaiono generiche non vendo puntualizzato il teste quale CP_1
fosse l'uso del vano scala, al di là di un generico riferimento alla destinazione a deposito del vano, e come avvenisse l'accesso al medesimo da parte dell'appellato, vale a dire se vi fosse una porta aperta (come dichiarato dal
) o se lo disponesse di chiavi. Tes_1 Controparte_1
Per le contraddizioni del teste e la genericità delle dichiarazioni Tes_1
del teste , peraltro legato da un vincolo di parentela con Testimone_7
l'originario ricorrente, il quadro probatorio a favore di una situazione di possesso del vano scala in capo a appare piuttosto Controparte_1
incerto.
E ciò a fronte delle deposizioni di altri informatori/testimoni che hanno riferito di una disponibilità del vano in questione in capo al per Parte_1
avere questi ricevuto da le chiavi della porta di Persona_4
ingresso del vano all'odierno appellante.
In sede sommaria, l'informatore riferiva di avere aiutato nel Testimone_9
2013 il nella esecuzione di alcuni lavori utilizzando il sottoscala Parte_1
9 per deposito di materiali (salvo poi precisare che i lavori in questione cominciarono nell'ottobre-novembre 2012 per poi terminare nell'agosto del
2013) e di avere aperto la porta di accesso al vano medesimo con la chiave che era stata portata dal sig. (che si identifica in CP_4 Testimone_4
.
[...]
L'informatore dichiarava di avere aiutato il Testimone_10
nell'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione Parte_1
dell'appartamento acquistato all'asta dal figlio e che per il deposito dei CP_2
materiali era stato utilizzato il vano scala in questione di cui il Parte_1
aveva le chiavi di accesso. sentito quale teste nella fase di merito dichiarava Testimone_4
che il vano sottoscala era stato acquistato dal padre con una scrittura privata risalente agli anni '80 e di avere concesso lui stesso al l'uso del Parte_1
vano perché gli serviva quale deposito dei materiali per i lavori che doveva eseguire nel suo appartamento sovrastante.
Anche il teste riferiva di una disponibilità del vano in capo Testimone_5
alla famiglia (e precisamente in capo alla “signora CP_3
”). Il teste riferiva su circostanze apprese dal CP_3 Tes_11
, vale a dire sul fatto che quest'ultimo fosse stato autorizzato dal Per_5
sig. ad utilizzare il vano sottoscala per il tempo occorrente ad CP_3
effettuare i lavori di ristrutturazione e sulla consegna delle chiavi del vano stesso all'odierno appellato da parte del citato . CP_3
A fronte delle dichiarazioni ora contraddittorie ora generiche dei testi e le prove offerte dal convergono tutte nel Tes_1 CP_1 CP_8
senso di configurare una disponibilità del vano in capo alla famiglia e di una consegna delle chiavi della porta di ingresso del vano CP_3
medesimo da al per il tempo necessario Testimone_4 Parte_1
all'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione dell'appartamento
10 acquistato all'asta dal figlio , appartamento collocato nello stabile ove CP_2
insiste anche il predetto vano scala.
In questo quadro probatorio, in cui non vi è prova di un possesso del bene in questione in capo all'odierno appellato va accolto l'appello con CP_1
conseguente rigetto della domanda di reintegra nel possesso avanzata dallo
CP_1
Tanto basta per la riforma della sentenza senza necessità degli ulteriori approfondimenti istruttori sollecitati dalla parte appellante.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore al di sotto di € 5.200,00 come indicato dall'appellante nell'atto d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 348/2022 emessa dal Tribunale di Patti anche nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato in Controparte_1
data 12.9.2014 nei confronti di;
Parte_1
- condanna al rimborso delle spese processuali del Controparte_1
primo grado di giudizio, in favore di , che liquida Parte_1
in € 2.430,00 per compensi professionali, di cui € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione ed € 830,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- condanna al rimborso delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio, in favore di , che Parte_1
liquida in € 147,00 per spese ed € 2.300,00 per compensi professionali,
11 di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva,
€ 500,00 per la fase di trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. SE Minutoli
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