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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3191/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Ferrere d'Asti, rappresentata e difesa dagli avv.ti GONELLA SABRINA e PIOVESAN MARCO come da procura in atti e
, (C.F. ), nato Ad Asti il 16.12.1990, residente in Parte_2 C.F._2 Ferrere d'Asti, rappresentato e difeso dall'avv. BAGNADENTRO PAOLO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CASTAGNOLE DELLE LANZE, il 24/06/2023.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 Con ricorso depositato il 14/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2023, parte II serie A n. 2.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO
La casa coniugale costituita da compendio immobiliare sito in Ferrere d'Asti Strada S. Rocco 19, rimane in suo eslcusivo al sig. con gli arredi che vi si trovano (ad eccezione Parte_2 dell'elenco beni indicato al punto successivo);
I beni mobili di arredo ed accessori presenti nella casa coniugale rimarranno assegnati definitivamente in proprietà al signor ad eccezione dei seguenti beni, che la signora ha Parte_2 Pt_1 provveduto a prelevare al rilascio dell'immobile: Friggitrice ad Aria, Vaporella, Scrivania del bisnonno, Lampada di mamma, Contenitori porta scarpe, gioielli e trucco, Set asciugamani regali di mamma, Trapunta matrimoniale regalo di mamma, bottiglia di Magnum del matrimonio di Per_1 e effetti personali (vestiti, scarpe, gioielli trucchi, passaporto, oggetti di lavoro caricatori del Per_2 pc, telefono e airpods, cinture, foulard, creme, prodotti da bagno, spazzola elettrica, piastra per capelli), album di nozze.
2 Le autovetture rispettivamente già intestate alle parti rimarranno di esclusiva proprietà dei rispettivi intestatari: l'autovettura MINI COOPER tg. GJ023EM alla sig.ra e L'AUTOVETTURA Audi Pt_1 A1 tg. GK675DN al Sig. Pt_2
Ciascuno dei coniugi si riconosce esclusivo titolare dei conti correnti, titoli e/o depositi a sé medesimo intestati.
Le somme presenti sul libretto Poste Italiane spa n. 53935913 intestato ad entrambi i coniugi si riconoscono di esclusiva titolarità del sig. i coniugi hanno già provveduto ad estinguere il Pt_2 suddetto libretto ed il sig. ha trasferito le somme su altro deposito al medesimo intestato. Pt_2
Nell'ambito della definizione delle questioni economico-patrimoniali tra le parti intercorse, ivi compreso il corrispettivo per i beni mobili assegnati, il sig. ha corrisposto a conguaglio alla Pt_2 sig.ra la complessiva somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) contestualmente alla Pt_1 sottoscrizione ed al deposito del ricorso introduttivo, a mezzo assegno circolare alla stessa intestato;
La signora ha rilasciato la casa coniugale contestualmente alla corresponsione da parte Parte_1 del Sig. dell'ulteriore importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), a mezzo assegno Parte_2 circolare alla stessa intestato, di cui al punto 2) delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso introduttivo.
Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e rinunciano reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa TT VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3191/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Ferrere d'Asti, rappresentata e difesa dagli avv.ti GONELLA SABRINA e PIOVESAN MARCO come da procura in atti e
, (C.F. ), nato Ad Asti il 16.12.1990, residente in Parte_2 C.F._2 Ferrere d'Asti, rappresentato e difeso dall'avv. BAGNADENTRO PAOLO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CASTAGNOLE DELLE LANZE, il 24/06/2023.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 Con ricorso depositato il 14/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2023, parte II serie A n. 2.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO
La casa coniugale costituita da compendio immobiliare sito in Ferrere d'Asti Strada S. Rocco 19, rimane in suo eslcusivo al sig. con gli arredi che vi si trovano (ad eccezione Parte_2 dell'elenco beni indicato al punto successivo);
I beni mobili di arredo ed accessori presenti nella casa coniugale rimarranno assegnati definitivamente in proprietà al signor ad eccezione dei seguenti beni, che la signora ha Parte_2 Pt_1 provveduto a prelevare al rilascio dell'immobile: Friggitrice ad Aria, Vaporella, Scrivania del bisnonno, Lampada di mamma, Contenitori porta scarpe, gioielli e trucco, Set asciugamani regali di mamma, Trapunta matrimoniale regalo di mamma, bottiglia di Magnum del matrimonio di Per_1 e effetti personali (vestiti, scarpe, gioielli trucchi, passaporto, oggetti di lavoro caricatori del Per_2 pc, telefono e airpods, cinture, foulard, creme, prodotti da bagno, spazzola elettrica, piastra per capelli), album di nozze.
2 Le autovetture rispettivamente già intestate alle parti rimarranno di esclusiva proprietà dei rispettivi intestatari: l'autovettura MINI COOPER tg. GJ023EM alla sig.ra e L'AUTOVETTURA Audi Pt_1 A1 tg. GK675DN al Sig. Pt_2
Ciascuno dei coniugi si riconosce esclusivo titolare dei conti correnti, titoli e/o depositi a sé medesimo intestati.
Le somme presenti sul libretto Poste Italiane spa n. 53935913 intestato ad entrambi i coniugi si riconoscono di esclusiva titolarità del sig. i coniugi hanno già provveduto ad estinguere il Pt_2 suddetto libretto ed il sig. ha trasferito le somme su altro deposito al medesimo intestato. Pt_2
Nell'ambito della definizione delle questioni economico-patrimoniali tra le parti intercorse, ivi compreso il corrispettivo per i beni mobili assegnati, il sig. ha corrisposto a conguaglio alla Pt_2 sig.ra la complessiva somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) contestualmente alla Pt_1 sottoscrizione ed al deposito del ricorso introduttivo, a mezzo assegno circolare alla stessa intestato;
La signora ha rilasciato la casa coniugale contestualmente alla corresponsione da parte Parte_1 del Sig. dell'ulteriore importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), a mezzo assegno Parte_2 circolare alla stessa intestato, di cui al punto 2) delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso introduttivo.
Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e rinunciano reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa TT VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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