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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 250/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII
letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 15.10.2025 nell'interesse della sig.ra (CF Parte_1 [...]
), nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Bramante n. 7; rilevato che l'istante a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 161.945,42 offre ai creditori un importo mensile di € 566,00, oltre un'ultima rata di € 96,03, secondo un piano di rientro di 67 mensilità (6 anni) a soddisfazione integrale dei creditori in prededuzione, in misura del 20% dei creditori privilegiati e in misura del 5 % di quelli chirografari;
letta la relazione presentata dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 70 CCII e osservato che avverso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla sig.ra
[...]
non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori;
Parte_1 rilevato che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e, difatti, in data 24 ottobre 2025, il presente Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare;
che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (CF ), come esposto nella relazione Parte_1 CodiceFiscale_1 presentata dall' OCC dott. , professionista incaricato di svolgere i compiti e le Persona_1 funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi, dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto
1 PROC. N. 250/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_1 www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019. Lecce, 02.12.2025
Il Giudice Delegato
dott. Italo Mirko De Pasquale
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII
letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 15.10.2025 nell'interesse della sig.ra (CF Parte_1 [...]
), nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Bramante n. 7; rilevato che l'istante a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 161.945,42 offre ai creditori un importo mensile di € 566,00, oltre un'ultima rata di € 96,03, secondo un piano di rientro di 67 mensilità (6 anni) a soddisfazione integrale dei creditori in prededuzione, in misura del 20% dei creditori privilegiati e in misura del 5 % di quelli chirografari;
letta la relazione presentata dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 70 CCII e osservato che avverso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla sig.ra
[...]
non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori;
Parte_1 rilevato che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e, difatti, in data 24 ottobre 2025, il presente Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare;
che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (CF ), come esposto nella relazione Parte_1 CodiceFiscale_1 presentata dall' OCC dott. , professionista incaricato di svolgere i compiti e le Persona_1 funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi, dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto
1 PROC. N. 250/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_1 www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019. Lecce, 02.12.2025
Il Giudice Delegato
dott. Italo Mirko De Pasquale
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