Ordinanza 5 novembre 2024
Massime • 1
In tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova.
Commentario • 1
- 1. Addetto Alla Demolizione In Crisi Economica: Come Salvarsi Dai Debiti LegalmenteGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 19 maggio 2026
Introduzione Questo articolo è aggiornato al 5 maggio 2026 ed è pensato per chi lavora nelle demolizioni come dipendente, artigiano, titolare di ditta individuale, prestatore con partita IVA o ex piccolo imprenditore che si trova schiacciato da cartelle, avvisi, rate non pagate, contributi arretrati, mutui, finanziamenti e azioni esecutive. Il punto decisivo, oggi, è che nell'ordinamento di Italia esistono rimedi reali per fermare o governare la crisi: impugnazioni tempestive degli atti, sospensioni amministrative o giudiziali, rateizzazioni, definizioni agevolate della riscossione e, quando il debito è ormai oggettivamente insostenibile, gli strumenti del Codice della crisi per arrivare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/11/2024, n. 28373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28373 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
- Rilevato che: 1. Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – IS), in data 28 marzo 2012, notificava alla società Fidarcontrol s.r.l in liquidazione l’intimazione di pagamento n. 024-2012-9003818572, dell’importo di € 8.838,87, emessa sulla base di precedente cartella di pagamento n. 024-2010- 0006050115-000, riguardante iscrizioni a ruolo operate dal Ministero delle Comunicazioni. 2. Avverso tale avviso di intimazione di pagamento la Fidarcontrol s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi la quale, con sentenza n. 61/01/2013, depositata il 18 aprile 2013, lo accoglieva, annullando l’intimazione impugnata. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1112/22/2017, pronunciata il 20 marzo 2017 e depositata in segreteria il 3 aprile 2017, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate – IS (ricorso notificato il 17 novembre 2017), sulla base di un unico motivo. La Fidarcontrol s.r.l. è rimasta intimata. 5. Con decreto del 2 aprile 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la camera R.G. N. 26194/2017 Cons. est. NT LE 3 di consiglio del 19 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. - Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate – IS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nonché degli artt. 2718 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’ente della riscossione che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto non sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento presupposta rispetto all’avviso di intimazione impugnato, la copia fotostatica MU dell’apposita asseverazione di conformità all’originale proveniente dal concessionario per la riscossione, tenuto conto altresì del fatto che il disconoscimento della conformità all’originale di tale documento da parte del contribuente era assolutamente generico e non fondato su circostanze specifiche. 2. Il ricorso è fondato. Ed invero, il concessionario per la riscossione, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento presupposta rispetto all’avviso di intimazione oggetto di impugnazione, ha depositato copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all’originale dello stesso concessionario. Orbene, secondo l’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, «sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e R.G. N. 26194/2017 Cons. est. NT LE 4 qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza». Sul punto, va rilevato che – come suggerisce il dato testuale («qualsiasi atto o documento») - tale disposizione deve ritenersi di ampia portata, ricomprendendo qualunque atto che interviene nel procedimento di riscossione, ivi compresi quelli attestanti la notifica della cartella di pagamento. Inoltre, come è noto, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ., «le copia parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente». Conseguentemente, gli atti depositati in corso di causa da parte dell’Ufficio non possono essere considerati come semplici scritture, bensì copie conformi all’originale sia dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento che dell’estratto di ruolo. Tali conclusioni sono corroborate, a livello sistematico, dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di copie conformi degli estratti di ruolo, secondo la quale « ai fini dell'ammissione di un credito d'imposta al passivo fallimentare (art. 45 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, MU della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 cod. civ. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma R.G. N. 26194/2017 Cons. est. NT LE 5 prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore (art. 130 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), e che l'esattore, pur non rientrando tra i "pubblici depositari" - cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte - è tuttavia un "depositario" del ruolo, datogli in consegna dall'intendente di finanza (art. 24 d.P.R. n. 602/1973), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (secondo cui l'autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale)» (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25962). Inoltre il disconoscimento deve essere circostanziato e non generico e indicare i documenti specifici che si contestano e gli aspetti che a parere del ricorrente sono difformi dall'originale, allegando idonea prova (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794), ciò che non è avvenuto nel caso di specie, in cui la C.T.R. ha ritenuto sufficiente il disconoscimento senza valorizzare a quali circostanze il suddetto disconoscimento si riferisse e se erano o meno esplicitate le ragioni dello stesso. 3. Consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Lecce, in diversa R.G. N. 26194/2017 Cons. est. NT LE 6 composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.