Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/11/2024, n. 28373
CASS
Ordinanza 5 novembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova.

Commentario1

  • 1Addetto Alla Demolizione In Crisi Economica: Come Salvarsi Dai Debiti Legalmente
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 19 maggio 2026

    Introduzione Questo articolo è aggiornato al 5 maggio 2026 ed è pensato per chi lavora nelle demolizioni come dipendente, artigiano, titolare di ditta individuale, prestatore con partita IVA o ex piccolo imprenditore che si trova schiacciato da cartelle, avvisi, rate non pagate, contributi arretrati, mutui, finanziamenti e azioni esecutive. Il punto decisivo, oggi, è che nell'ordinamento di Italia esistono rimedi reali per fermare o governare la crisi: impugnazioni tempestive degli atti, sospensioni amministrative o giudiziali, rateizzazioni, definizioni agevolate della riscossione e, quando il debito è ormai oggettivamente insostenibile, gli strumenti del Codice della crisi per arrivare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/11/2024, n. 28373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28373
Data del deposito : 5 novembre 2024

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