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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6004/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 1982/2022, avente ad oggetto: opposizione ad atpo
, nata a [...] il [...], elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Silvio Sasso, con studio in Sessa Aurunca alla via Seggetiello n. 20, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' Avv.to I. CP_1
Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, l. Cuzzupoli e I. De Benedictis ed elettivamente domiciliato come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 13.8.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 1982/2022 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP. Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito sanitario, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, con vittoria di spese e CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha CP_2 chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.6.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 15.7.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine 1 perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 13.8.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis c.p.c.., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Tuttavia, nel merito, occorre rilevare che la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, sottolineando l'erroneità delle valutazioni espresse con particolare riferimento all'obesità, senza tuttavia fornire efficaci argomentazioni scientifiche di segno contrario, né ha depositato documentazione recente attestante l'aggravamento delle patologie già esistenti e accertate, basando però tale contestazione su un mero dissenso diagnostico. Deve invece darsi atto che l'elaborato peritale redatto in fase di atp risulta preciso ed esaustivo in quanto il consulente medico ha condotto in maniera accurata l'esame obiettivo e ha analizzato la documentazione agli atti, considerando e valutando adeguatamente le patologie degne di rilievo, motivando accuratamente la percentualizzazione dell'obesità. Nella dissertazione scientifica contenuta nella relazione, il consulente accerta che la ricorrente è affetta da: “Esiti di quadrantectomia sinistra per carcinoma mammario (2016) in attuale ormonoterapia ed in follow up negativo per ripresa di malattia;
Ipertensione arteriosa in assenza di danno d'organo; Obesità (IMC: 33), in soggetto con esiti di frattura acetabolare a sinistra… In conseguenza di tali minorazioni, la capacità lavorativa generica è ridotta nella misura del 50%, per cui non sussiste il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità”. Per quanto concerne l'obesità, valutata come pocanzi riportato, il ctu la valuta facendo riferimento con criterio proporzionale “al codice 7105 (obesità – indice di massa corporea compreso tra 35 e 40 - con complicanze artrosiche 31-40%) e, in considerazione del fatto che l'indice di massa corporea risulta inferiore a quello previsto dal codice tabellare di riferimento e che sul versante osteoarticolare non risultano menomazioni di rilievo, appare equo riconoscere un tasso inferiore rispetto a quello prospettato nella voce tabellare di riferimento, quantificabile nella misura del 15% ”. Appare evidente che il ctu abbia ben valutato la patologia prendendo come riferimento il codice tabellare dell'obesità con complicanze artrosiche ma, considerato che l'indice di massa corporea dell'assistibile (33) era inferiore al range di quello di cui al codice 7105 (35-40) e non vi erano menomazioni di rilievo, ha ritenuto di applicare una percentuale di invaldità inferiore che sommata alle altre patologie degne di rilievo non permette di raggiungere una percentuale del 74%
In conclusione, parte ricorrente nel presente ricorso in opposizione si limita a sostenere che il ctu abbia errato nella valutazione della patologia, senza offrire alcun ulteriore argomento scientifico di segno contrario o documentazione probante;
manca inoltre agli atti qualsiasi documentazione valutabile anche ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c.
2 Pertanto, le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. In definitiva, le contestazioni alla CTU resa in fase di ATP sono infondate in quanto non sorrette da alcuna prova effettiva;
la parte non fornisce alcun elemento utile tale da giustificare la rinnovazione della CTU o una integrazione peritale da cui ritenere una situazione di invalidità pari o superiore al 74%. L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese di lite sono compensate stante la mancata di dichiarazione ex art. 152 disp.att. nella presente fase
Le spese della CTU redatta in sede di ATP sono poste a carico dell' tenuto conto della CP_1 presentazione in tale fase di rituale dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V. – sezione lavoro e previdenza – nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio - definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP, a carico dell' e liquidate con separato CP_1 decreto. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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