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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12177 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 29281/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 29281/2022 RGAC e vertente
TRA
avv. Daniela Fierro ed avv. Pasquale Fierro, ciascuno difensore di sé stesso, entrambi con studio in Pozzuoli alla Via Miliscola 424
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore Controparte_1 CP_2
p.t., elettivamente domiciliata in Nola alla Via Anfiteatro Laterizio 19 presso l'avv. Sabato G. Perna, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Accertamento negativo della qualità di condomini, ed altro
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta. Gli avv.ti Daniela Fierro e Pasquale Fierro hanno convenuto nel presente giudizio il chiedendo dichiararsi Controparte_3 che gli attori non sono partecipanti all'ente convenuto, che sia da qualificare condominio, comunione o associazione, e che quindi le deliberazioni di detto ente non pagina 1 di 4 sono loro opponibili – o subordinatamente dichiarare loro inopponibile, o nullo, o annullare, la deliberazione del 4/9/2022 dell'ente convenuto, e non dovute dagli attori le somme loro richieste dall'amministratore dell'ente con lettera di trasmissione della predetta deliberazione, o comunque che erano nulle e loro inopponibili le definizioni
“condominio” e “condominio di fatto”, con vittoria delle spese di lite;
si è costituito l'ente convenuto chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile e/o improcedibile, o comunque infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, successivamente è stato esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, ed ora la causa va decisa. Con messaggio pec del 24/8/2022 il Condominio di Fatto Strada Priva I Trav. CP_2
ha trasmesso all'avv. Pasquale Fierro la convocazione per la propria assemblea
[...] del 3-4/9/2022; e con messaggio pec del 9/11/2022 lo stesso ente ha trasmesso all'avv. Pasquale Fierro la seguente comunicazione: “Pozzuoli, li 08/11/2022 Oggetto: versamento quote straordinarie e comunicazioni. , in data 4/9/2022 Controparte_4 l'Assemblea ha approvato la realizzazione di lavori straordinari ed indifferibili oltre che una integrazione del fondo legale. Ciò premesso, la presente per comunicarLe le quote spettanti per ogni unità abitativa posseduta:
1. Lavori di manutenzione straordinaria grate altezza civico n. 90 - 48,00€
2. Lavori di manutenzione straordinaria grate altezza civico n. 11B - 14,00€
3. Integrazione Fondo Legale
- 13,00€ L'importo di 75,00€, va versato entro il 30/11/2022, specificando la causale, esclusivamente mediante: o bonifico bancario su Poste Italiane spa al seguente IBAN: [...]; o bollettino postale su c/c 001021185903. Si comunica che l'Assemblea ha anche approvato il Regolamento condominiale, che si allega, al quale tutti sono tenuti a conformarsi e a rispettare. In riferimento agli spazi condominiali, si sottolinea, che questi, non rappresentando proprietà escusiva di singolo condomino, vanno tenuti liberi per essere fruiti liberamente da tutti nei limiti consentiti, che vige su tutte le aree condominiali il divieto di sosta e che le eventuali auto che costituiscono intralcio alla circolazione e pregiudicano la sicurezza potranno essere rimosse in danno. Inoltre, si coglie l'occasione per ricordare che vanno comunicati tempestivamente a codesta amministrazione la cessione della proprietà immobiliare e le locazioni (cessazioni e nuove) al fine di consentire il corretto mantenimento dell'Anagrafe Condominiale. Le mancate comunicazioni rappresentano inadempienze rispettivamente del proprietario dell'immobile, sia cedente che acquirente, e del locatore. Per qualsivoglia ulteriore informazione è possibile contattarmi telefonicamente al 347.6287915 oppure via mail all'indirizzo di posta elettronica Nel Email_1 rimanere a disposizione per quanto di competenza, si porgono distinti saluti.L'Amministratore CP_5
, con allegati il verbale d'assemblea ed il regolamento condominiale menzionati.
[...]
Gli attori, colla domanda principale, chiedono di essere dichiarati estranei al di fatto convenuto. L'ente convenuto, costituendosi, ha eccepito che su CP_1 tale argomento si siano già pronunciate la sentenza 2780/2019 di questo Tribunale e la sentenza 5478/2022 della Corte d'Appello di Napoli, per cui: “Per quanto attiene alla domanda sub a), la circostanza che gli attori non siano né condomini, né comunionisti né associati, sul presupposto che siano titolari di un mero diritto di servitù, è oggetto proprio delle pronunce innanzi citate, che costituiscono quindi il limite nei cui confronti si appalesa evidente un bis in idem.”. Pertanto, essendo pacifico che gli attori non partecipano al Condominio di fatto convenuto, si tratta solo di capire se avessero interesse a proporre la domanda formulata nel presente giudizio, oppure se non ne avessero, essendo la questione già coperta da giudicato. pagina 2 di 4 La sentenza 2780/2019 di questo Tribunale, in realtà, non stabilisce che gli avv.ti Daniela Fierro e Pasquale Fierro siano estranei al di fatto convenuto, bensì CP_1 afferma che sulla strada privata oggetto amministrata dal Condominio di fatto qui convenuto non sussiste un condominio, bensì una comunione – e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi degli avv.ti Fierro di essere estranei a qualunque ente gestisca la strada: pertanto viene rigettata l'impugnativa da loro proposta avverso una deliberazione del 22/1/2017 di quell'ente, perché concepita come impugnativa di delibera condominiale, invece che come delibera di una comunione. La sentenza 5478/2022 della Corte d'Appello di Napoli, invece dichiara espressamente che gli avv.ti Fierro sono estranei al Condominio di fatto convenuto (o comunione che sia), e pertanto conferma la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'impugnativa della deliberazione del 31/7/2016 dell'ente convenuto, e la richiesta di condannarlo a consegnare documentazione varia – non avendo gli avv.ti Fierro titolo per proporre tali domande. Tale sentenza è stata emessa ed è passata, pacificamente, in giudicato, quando il presente processo era già in corso. Essendo pacifico, come si è visto, che gli avv.ti Daniela e Pasquale Fierro sono estranei al . , la domanda proposta dagli Controparte_1 CP_2 stessi avv.ti Fierro in questa sede era originariamente fondata – avendo costoro interesse ad una pronuncia dichiarativa di loro estraneità all'ente, visto che quest'ultimo tramite l'amministratore li aveva convocati alla propria assemblea e poi aveva mostrato di considerare loro opponibile una deliberazione adottata dalla propria assemblea, per cui avrebbero dovuto pagare quote di spese comuni e rispettare il regolamento dell'ente. Si chiedeva fondatamente una pronuncia dichiarativa che ponesse fine alle pretese del Condominio o della comunione nei confronti degli attori. In corso di causa è intervenuto il giudicato sulla sentenza 5478/2022 della Corte d'Appello di Napoli, e tale giudicato è opponibile anche per il futuro. Pertanto, di fronte alle richieste di pagamento e di rispettare il regolamento condominiale, avanzate dall'ente oggi convenuto in data 9/11/2022, in base alla deliberazione del 4/9/2022, gli attori possono opporre il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Napoli 5478/2022, ed ottenere in questa sede che si dichiari loro inopponibile la deliberazione del 4/9/2022, e che non devono pagare le somme deliberate in quell'assemblea. Pertanto, sulla domanda proposta in questa sede, di estraneità all' convenuto, è venuta a cessare la materia CP_6 del contendere, ma è virtualmente soccombente l'ente convenuto, mentre le due domande di cui si è detto vanno accolte. Sono irrilevanti le domande subordinate formulate dagli attori per il caso che non fosse stata accolta la domanda principale. Costituendosi, il di fatto ha sostenuto che comunque gli attori dovrebbero CP_1 contribuire alle spese per l'utilizzo della strada privata in quanto titolari di servitù di passaggio su di essa, ex art. 1069 cc;
la questione è estranea al presente giudizio, in cui si discute della richiesta rivolta agli attori dall'ente di fatto convenuto di contribuire alle spese in quanto condomini.
Le spese del giudizio seguono dunque la dichiarata soccombenza virtuale ed effettiva e si liquidano come in dispositivo (cause di valore indeterminabile, complessità bassa, pagina 3 di 4 parametri minimi considerata la sostanziale acquiescenza della parte convenuta sul punto principale della vertenza).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 29281/2022 RGAC tra: avv.ti Daniela Fierro e Pasquale Fierro, attori;
Controparte_1
, convenuto;
così provvede: CP_2
1) Dichiara cessata la materia del contendere sulla richiesta declaratoria di estraneità degli attori all'ente convenuto;
2) Dichiara inopponibile agli attori la deliberazione dell'ente convenuto del 4/9/2022 e non dovute le somme richieste loro dall'ente convenuto in base alla predetta deliberazione;
3) Condanna l'ente convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 291 per esborsi ed € 3.809 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 19/12/2025 Il giudice pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 29281/2022 RGAC e vertente
TRA
avv. Daniela Fierro ed avv. Pasquale Fierro, ciascuno difensore di sé stesso, entrambi con studio in Pozzuoli alla Via Miliscola 424
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore Controparte_1 CP_2
p.t., elettivamente domiciliata in Nola alla Via Anfiteatro Laterizio 19 presso l'avv. Sabato G. Perna, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Accertamento negativo della qualità di condomini, ed altro
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta. Gli avv.ti Daniela Fierro e Pasquale Fierro hanno convenuto nel presente giudizio il chiedendo dichiararsi Controparte_3 che gli attori non sono partecipanti all'ente convenuto, che sia da qualificare condominio, comunione o associazione, e che quindi le deliberazioni di detto ente non pagina 1 di 4 sono loro opponibili – o subordinatamente dichiarare loro inopponibile, o nullo, o annullare, la deliberazione del 4/9/2022 dell'ente convenuto, e non dovute dagli attori le somme loro richieste dall'amministratore dell'ente con lettera di trasmissione della predetta deliberazione, o comunque che erano nulle e loro inopponibili le definizioni
“condominio” e “condominio di fatto”, con vittoria delle spese di lite;
si è costituito l'ente convenuto chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile e/o improcedibile, o comunque infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, successivamente è stato esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, ed ora la causa va decisa. Con messaggio pec del 24/8/2022 il Condominio di Fatto Strada Priva I Trav. CP_2
ha trasmesso all'avv. Pasquale Fierro la convocazione per la propria assemblea
[...] del 3-4/9/2022; e con messaggio pec del 9/11/2022 lo stesso ente ha trasmesso all'avv. Pasquale Fierro la seguente comunicazione: “Pozzuoli, li 08/11/2022 Oggetto: versamento quote straordinarie e comunicazioni. , in data 4/9/2022 Controparte_4 l'Assemblea ha approvato la realizzazione di lavori straordinari ed indifferibili oltre che una integrazione del fondo legale. Ciò premesso, la presente per comunicarLe le quote spettanti per ogni unità abitativa posseduta:
1. Lavori di manutenzione straordinaria grate altezza civico n. 90 - 48,00€
2. Lavori di manutenzione straordinaria grate altezza civico n. 11B - 14,00€
3. Integrazione Fondo Legale
- 13,00€ L'importo di 75,00€, va versato entro il 30/11/2022, specificando la causale, esclusivamente mediante: o bonifico bancario su Poste Italiane spa al seguente IBAN: [...]; o bollettino postale su c/c 001021185903. Si comunica che l'Assemblea ha anche approvato il Regolamento condominiale, che si allega, al quale tutti sono tenuti a conformarsi e a rispettare. In riferimento agli spazi condominiali, si sottolinea, che questi, non rappresentando proprietà escusiva di singolo condomino, vanno tenuti liberi per essere fruiti liberamente da tutti nei limiti consentiti, che vige su tutte le aree condominiali il divieto di sosta e che le eventuali auto che costituiscono intralcio alla circolazione e pregiudicano la sicurezza potranno essere rimosse in danno. Inoltre, si coglie l'occasione per ricordare che vanno comunicati tempestivamente a codesta amministrazione la cessione della proprietà immobiliare e le locazioni (cessazioni e nuove) al fine di consentire il corretto mantenimento dell'Anagrafe Condominiale. Le mancate comunicazioni rappresentano inadempienze rispettivamente del proprietario dell'immobile, sia cedente che acquirente, e del locatore. Per qualsivoglia ulteriore informazione è possibile contattarmi telefonicamente al 347.6287915 oppure via mail all'indirizzo di posta elettronica Nel Email_1 rimanere a disposizione per quanto di competenza, si porgono distinti saluti.L'Amministratore CP_5
, con allegati il verbale d'assemblea ed il regolamento condominiale menzionati.
[...]
Gli attori, colla domanda principale, chiedono di essere dichiarati estranei al di fatto convenuto. L'ente convenuto, costituendosi, ha eccepito che su CP_1 tale argomento si siano già pronunciate la sentenza 2780/2019 di questo Tribunale e la sentenza 5478/2022 della Corte d'Appello di Napoli, per cui: “Per quanto attiene alla domanda sub a), la circostanza che gli attori non siano né condomini, né comunionisti né associati, sul presupposto che siano titolari di un mero diritto di servitù, è oggetto proprio delle pronunce innanzi citate, che costituiscono quindi il limite nei cui confronti si appalesa evidente un bis in idem.”. Pertanto, essendo pacifico che gli attori non partecipano al Condominio di fatto convenuto, si tratta solo di capire se avessero interesse a proporre la domanda formulata nel presente giudizio, oppure se non ne avessero, essendo la questione già coperta da giudicato. pagina 2 di 4 La sentenza 2780/2019 di questo Tribunale, in realtà, non stabilisce che gli avv.ti Daniela Fierro e Pasquale Fierro siano estranei al di fatto convenuto, bensì CP_1 afferma che sulla strada privata oggetto amministrata dal Condominio di fatto qui convenuto non sussiste un condominio, bensì una comunione – e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi degli avv.ti Fierro di essere estranei a qualunque ente gestisca la strada: pertanto viene rigettata l'impugnativa da loro proposta avverso una deliberazione del 22/1/2017 di quell'ente, perché concepita come impugnativa di delibera condominiale, invece che come delibera di una comunione. La sentenza 5478/2022 della Corte d'Appello di Napoli, invece dichiara espressamente che gli avv.ti Fierro sono estranei al Condominio di fatto convenuto (o comunione che sia), e pertanto conferma la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'impugnativa della deliberazione del 31/7/2016 dell'ente convenuto, e la richiesta di condannarlo a consegnare documentazione varia – non avendo gli avv.ti Fierro titolo per proporre tali domande. Tale sentenza è stata emessa ed è passata, pacificamente, in giudicato, quando il presente processo era già in corso. Essendo pacifico, come si è visto, che gli avv.ti Daniela e Pasquale Fierro sono estranei al . , la domanda proposta dagli Controparte_1 CP_2 stessi avv.ti Fierro in questa sede era originariamente fondata – avendo costoro interesse ad una pronuncia dichiarativa di loro estraneità all'ente, visto che quest'ultimo tramite l'amministratore li aveva convocati alla propria assemblea e poi aveva mostrato di considerare loro opponibile una deliberazione adottata dalla propria assemblea, per cui avrebbero dovuto pagare quote di spese comuni e rispettare il regolamento dell'ente. Si chiedeva fondatamente una pronuncia dichiarativa che ponesse fine alle pretese del Condominio o della comunione nei confronti degli attori. In corso di causa è intervenuto il giudicato sulla sentenza 5478/2022 della Corte d'Appello di Napoli, e tale giudicato è opponibile anche per il futuro. Pertanto, di fronte alle richieste di pagamento e di rispettare il regolamento condominiale, avanzate dall'ente oggi convenuto in data 9/11/2022, in base alla deliberazione del 4/9/2022, gli attori possono opporre il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Napoli 5478/2022, ed ottenere in questa sede che si dichiari loro inopponibile la deliberazione del 4/9/2022, e che non devono pagare le somme deliberate in quell'assemblea. Pertanto, sulla domanda proposta in questa sede, di estraneità all' convenuto, è venuta a cessare la materia CP_6 del contendere, ma è virtualmente soccombente l'ente convenuto, mentre le due domande di cui si è detto vanno accolte. Sono irrilevanti le domande subordinate formulate dagli attori per il caso che non fosse stata accolta la domanda principale. Costituendosi, il di fatto ha sostenuto che comunque gli attori dovrebbero CP_1 contribuire alle spese per l'utilizzo della strada privata in quanto titolari di servitù di passaggio su di essa, ex art. 1069 cc;
la questione è estranea al presente giudizio, in cui si discute della richiesta rivolta agli attori dall'ente di fatto convenuto di contribuire alle spese in quanto condomini.
Le spese del giudizio seguono dunque la dichiarata soccombenza virtuale ed effettiva e si liquidano come in dispositivo (cause di valore indeterminabile, complessità bassa, pagina 3 di 4 parametri minimi considerata la sostanziale acquiescenza della parte convenuta sul punto principale della vertenza).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 29281/2022 RGAC tra: avv.ti Daniela Fierro e Pasquale Fierro, attori;
Controparte_1
, convenuto;
così provvede: CP_2
1) Dichiara cessata la materia del contendere sulla richiesta declaratoria di estraneità degli attori all'ente convenuto;
2) Dichiara inopponibile agli attori la deliberazione dell'ente convenuto del 4/9/2022 e non dovute le somme richieste loro dall'ente convenuto in base alla predetta deliberazione;
3) Condanna l'ente convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 291 per esborsi ed € 3.809 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 19/12/2025 Il giudice pagina 4 di 4