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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 222/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 146/2020, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 9.7.2020 nella controversia n. 1480/2014 R.G., avente ad oggetto revocatoria fallimentare;
TRA
LI Igea Medica s.r.l. (00213060940), in persona del curatore falimentare e l. r. in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Reale, in forza di procura in calce all'atto di appello, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
Unicredit s.p.a. (00348170101), in persona del procuratore special e l. r. in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti. Christian Romeo,
Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli , in forza di procura generale alle liti, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
CONCLUSIONI
pag. 1 di 15 Per l'appellante:
1) annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 146/2020 del 09.07.2020 resa dal
Tribunale di Isernia, in persona del Giudice dott. Fabio Papa, nel giudizio n. 1480/2014
R.G., depositata e pubblicata in data 09.07.2020, notificata ai sensi della legge n. 53/1994 in data 31.07.2020, accogliendo l'appello proposto per tutti i dettagliati motivi di impugnazione ivi spiegati. Quindi, per l'effetto, pronunciare l'accoglimento delle seguenti conclusioni, già rassegnate nel giudizio di primo grado:
1.1) revocare e dichiarare inefficace rispetto alla Curatela Fallimentare l'atto di cessione di crediti del 25.08.2011 intercorso fra la Igea Medica s.r.l. e la UniCredit s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, primo comma, n. 2, del R.D. 16.03.1942, n. 267;
1.2) revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, primo comma, n. 2, del R.D. 16.03.1942,
n. 267, tutti i pagamenti ricevuti dalla UniCredit s.p.a. nel corso dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento ed effettuati dalla EM (debitore ceduto) in virtù dell'atto di cessione di crediti del 25.08.2011 intercorso fra l'Igea Medica s.r.l. (cedente) e la UniCredit
s.p.a. (cessionaria) e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli stessi nei confronti della massa dei creditori;
1.3) condannare la UniCredit s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla immediata restituzione in favore della Curatela Fallimentare istante di tutte le somme da essa cessionaria incassate nel corso dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento a fronte dei pagamenti effettuati nel medesimo periodo dal debitore ceduto
EM per l'importo complessivo € 192.906,37 (euro centonovantaduemilanovecentosei/37), risultante dai vari versamenti, così come in atti analiticamente indicati, ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, che verrà accertato o che la Corte di Appello adita riterrà di Giustizia. Il tutto oltre interessi legali come da domanda di primo grado;
1.4) condannare la UniCredit s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese tutte e delle competenze professionali relative al primo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
2) condannare, infine, la UniCredit s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese tutte e delle competenze professionali relative al giudizio di secondo grado, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Per l'appellata:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Curatela del LI di Igea Medica s.r.l. per tutti i motivi esposti in atti.
In subordine, nel merito:
pag. 2 di 15 - respingere integralmente l'appello proposto da controparte avverso la sentenza del
Tribunale di Isernia n. 146 resa inter partes il 09.07.2020 e pubblicata in pari data, nonché le domande ivi proposte, in quanto infondate ed illegittime per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente l'ordinanza impugnata.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 146 del 9.7.2020, ha rigettato la domanda, proposta dal LI Igea Medica s.r.l. nei confronti di Unicredit s.p.a., diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia rispetto al fallimento, ex art. 67 comma 1 n. 2 del r. d. n.
267/1942, della cessione di crediti del 25.8.2011 intercorsa tra Igea Medica s.r.l. e l'istituto di credito e la condanna di questo alla restituzione di tutte le somme incassate a fronte dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto EM, per l'importo complessivo di € 192.906,37, oltre interessi legali, salva diversa quantificazione in corso di giudizio.
A fondamento della decisione, ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sul fallimento, avente ad oggetto la documentazione dell'esistenza dell'atto di cessione, non versato in atti;
in relazione alla qualità di p.a. del debitore ceduto EM, ha esposto che l'atto di cessione avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam (atto notarile o scrittura privata autenticata), con la conseguenza che la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano oggetto avrebbe necessariamente richiesto la sua produzione in giudizio, con esclusione della rilevanza di altri mezzi di prova e del comportamento processuale delle parti;
ha rilevato l'impossibilità, in difetto di produzione del documento, di valutare i profili relativi all'elemento oggettivo e soggettivo della domanda.
2. Avverso la sentenza, notificata il 31.7.2020, ha proposto appello il LI Igea
Medica s.r.l., con atto di citazione notificato il 29.8.2020, chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutività, la totale riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate;
in via istruttoria ha altresì insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori immotivatamente non ammessi in primo grado, come articolati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., in particolare nell'accoglimento dell'istanza di esibizione.
Si è costituita in giudizio Unicredit s.p.a., che ha insistito nella declaratoria di inammissibilità dell'appello e, comunque, nel suo rigetto nel merito.
Con ordinanza del 5.7.2021 è stata rigettata l'istanza di inibitoria e sono state dichiarate inammissibili le richieste istruttorie proposte in primo grado, da intendersi abbandonate, in quanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2020 la difesa del fallimento aveva insistito nella sola ammissione di una c.t.u.
pag. 3 di 15 Con ordinanza del 26.10.2023, pronunciata all'esito dell'udienza del 25.10.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del
10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione supera il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., fondandosi su critiche ampiamente argomentate, in termini tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali si fonda la richieste di riforma della sentenza appellata.
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., SU n.
36481/2022), è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
Quanto alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in cui parte appellata insiste, essa deve intendersi implicitamente rigettata con l'ordinanza che ha invitato le parti a precisare le conclusioni, ed è comunque superata dalla decisione che definisce il presente giudizio.
2. L'appello è affidato a sette motivi.
Con il primo la decisione è censurata per aver fatto applicazione del principio dell'onere della prova senza considerare che il curatore fallimentare è terzo rispetto al negozio di cessione del 25.8.2011, che l'esistenza di questo non è stata contestata da Unicredit e che questa non ha ottemperato all'ordine di esibizione emesso in corso di causa.
Con il secondo si deduce l'erroneità dell'affermazione del primo giudice circa la necessità della forma scritta ad substantiam in relazione alla natura di p.a. del debitore ceduto
EM, senza considerare che la cessione di credito è un contratto bilaterale a forma libera, in cui il ceduto non è parte del contratto;
si deduce, inoltre, che l'art. 69 del r. d. n.
2440/1923 è norma eccezionale, applicabile alle sole amministrazioni statali, e che è, quindi, erroneo il riferimento alla necessità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Con il terzo motivo viene evidenziata l'erroneità del richiamo al principio di diritto secondo cui per i negozi che richiedono la forma scritta ad substantiam la produzione della relativa pag. 4 di 15 scrittura in giudizio non può essere sostituita da altri mezzi di prova e neppure dal comportamento processuale delle parti, in quanto esso opera soltanto inter partes e, quindi, non può valere per il curatore fallimentare, rispetto al quale, non avendo egli partecipato alla stipula, il contratto deve considerarsi come semplice fatto storico influente sulla decisione della causa.
Con il quarto motivo si lamenta l'omesso esame, in conseguenza della decisione assunta, relativo alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria proposta.
Con il quinto motivo si deduce l'omessa valutazione dell'inosservanza all'ordine di esibizione e della documentazione prodotta ai fini della prova dell'esistenza del contratto di cessione di credito oggetto di causa.
Il sesto motivo censura l'omesso esame del contenuto degli atti difensivi di Unicredit ai fini della prova della cessione di credito come fatto storico.
Con il settimo motivo si deduce la natura di fatto pacifico e incontestato della cessione di credito.
Con l'impugnazione vengono, poi, riproposte le argomentazioni con cui si illustrano le ragioni che giustificano l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta: 1) insussistenza della eccepita decadenza dal diritto di proporre l'azione; 2) natura solutoria dell'atto di cessione di credito oggetto di causa;
3) natura di mezzo anomalo di pagamento della cessione di credito atto;
4) mancata dimostrazione della inscientia decoctionis da parte della banca;
5) compimento dell'atto nel periodo sospetto.
3. Devono essere esaminati congiuntamente i motivi primo, secondo e terzo, con i quali sono proposte censure identiche o tra loro strettamente connesse, tutte riguardanti la pronuncia di accertamento della mancanza di prova del contratto di cessione di credito oggetto di revocatoria.
Le censure sono fondate, nei termini di seguito precisati.
3.1. Il primo giudice ha ritenuto imprescindibile la produzione documentale dell'atto di cessione investito dell'azione proposta dal fallimento, affermando che "attesa la qualità di
p.a. del debitore ceduto, l'atto di cessione di credito richiamato dalla Curatela attrice avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam (atto notarile e/o scrittura privata autenticata)".
Il riferimento alla forma solenne porta a ritenere, pur in mancanza di richiami normativi nella sentenza impugnata, che il tribunale abbia inteso fare riferimento al disposto dell'art. 69 comma 3 del r. d. n. 2440/1923, secondo cui le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia e modificazione dei vincoli, relative a somme dovute dallo Stato, "devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio".
pag. 5 di 15 Tale disposizione, tuttavia, introducendo un'eccezione al principio della libertà delle forme, non è applicabile oltre l'ambito suo proprio, che è quello dei crediti vantati da un privato nei confronti dell'amministrazione statale, e non può quindi essere applicata in via analogica ad altri enti di natura pubblica: il carattere eccezionale della richiamata disposizione è riconosciuto, tra le altre, da Cass., n. 32788/2019 e Cass., n. 2760/2015; nello stesso senso, con specifico riferimento ai crediti vantati nei confronti di un'azienda sanitaria, v.
Cass., n. 30658/2017.
È quindi fondata la censura articolata sul punto nell'articolazione del secondo motivo, dovendo escludersi la necessità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per la conclusione della cessione di credito oggetto di causa.
3.2. Accertato quanto sopra, le censure di cui al secondo motivo sono fondate anche nella parte in cui escludono la necessità della forma scritta, sia pure non solenne, per il contratto di cessione di credito di cui si discute.
Posto che in materia contrattuale, in mancanza di espressa previsione di legge circa la necessità del rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, deve darsi atto che per il contratto di cessione di credito nessun obbligo di forma scritta è previsto in generale dalla legge.
Tale obbligo non può neppure farsi discendere dalla disciplina in tema di forma dei contratti della pubblica amministrazione (artt. 16 e 17 del r. d. n. 2440/1923), in relazione alla qualifica soggettiva della debitrice ceduta EM.
È pacifica, infatti, la natura bilaterale del contratto di cessione di credito, per il cui perfezionamento non è necessario il consenso del debitore ceduto (art. 1260 c.c.), che resta estraneo all'accordo; proprio in ragione di tale terzietà del debitore ceduto, nel giudizio, come il presente, di revocatoria fallimentare di un atto di cessione di credito di natura solutoria, il debitore ceduto non è litisconsorte necessario, non ricorrendo il presupposto della causa inscindibile ex art. 331 c.p.c. (Cass., n. 26662/2007).
Non può, quindi, nutrirsi dubbio alcuno sul fatto che in riferimento alla cessione di credito oggetto di causa, intervenuta tra due soggetti privati, Igea Medica s.r.l. e Unicredit s.p.a., trovi applicazione il principio generale di libertà delle forme, con conseguente non necessità della stipula in forma scritta e, quindi, possibilità di provarne la conclusione senza limitazioni probatorie.
Quanto argomentato conduce, quindi, a ritenere non pertinente al caso in esame dell'interpretazione giurisprudenziale richiamata dal tribunale (Cass., n. 1452/2019), circa la necessità della produzione in giudizio del contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam.
pag. 6 di 15 Per completezza, va anche detto che nella fattispecie in esame la normativa sulla contabilità dello Stato non opera neanche nella parte in cui stabilisce il divieto di cessione di crediti vantati nei confronti della p.a. senza l'adesione di questa: con specifico riferimento ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali l'applicazione di tale disciplina è esclusa da Cass., n. 29420/2023.
3.3. Alle considerazioni che precedono, già di per sé sufficienti a superare le argomentazioni del tribunale, va aggiunto (primo e terzo motivo) che, anche ove si ritenesse prescritta la forma scritta ad substantiam o ad probationem per il contratto di cessione oggetto di causa, sarebbe comunque possibile per il curatore che agisce in revocatoria fallimentare giovarsi della prova per presunzioni dell'accordo.
La giurisprudenza richiamata dal tribunale sui limiti legali della prova dei contratti da stipularsi in forma scritta, infatti, esprime un principio valido quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di reciproci diritti e obblighi delle parti contraenti, non anche quando l'esistenza del contratto sia evocato come semplice fatto storico da un terzo che non ha partecipato alla stipula, quale è il curatore che agisce in revocatoria fallimentare.
Il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 5880/2021; Cass., n.
566/2001), è stato applicato anche in fattispecie simile a quella di causa (Cass., n.
3336/2015, avente ad oggetto un revocatoria fallimentare riguardante vendite incrociate intervenute tra la debitrice dichiarata insolvente ed una fornitrice/creditrice, con contabilizzazione dell'estinzione dei debiti reciproci al verificarsi delle condizioni per la compensazione legale, della cui natura di mezzi anomali di pagamento si discuteva), con l'affermazione (v. parte motiva della pronuncia) che i limiti legali alla prova (in quel caso si trattava dei limiti alla prova per testi e per presunzioni in relazione al valore del contratto, ex artt. 2721 e 2729 c.c.) riguardano esclusivamente "i contratti di cui si chieda
l'esecuzione" (questo è, appunto, l'ambito di applicazione di Cass., n. 1452/2019, citata dal tribunale, che richiede la produzione del contratto per la prova "dei diritti che ne formano oggetto") e che "il curatore che agisce in revocatoria rappresenta la massa dei creditori ed
è dunque terzo rispetto ai contraenti".
Anche per questa ragione la prova del contratto di cessione di credito oggetto di causa poteva essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni.
4. Quinto, sesto e settimo motivo, tutti riguardanti la prova del contratto di cessione, devono essere trattati congiuntamente.
Sostiene parte appellante che la prova del contratto in esame, a cui il tribunale ingiustamente non ha dato accesso, è ricavabile dalla condotta processuale di non pag. 7 di 15 contestazione della banca appellata, dal contenuto dei suoi scritti difensivi, dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione e dalla documentazione prodotta.
Le censure sono fondate, dovendo ritenersi dimostrata l'esistenza della cessione di credito oggetto di causa sia in relazione al contegno difensivo dell'istituto di credito sia per concordanti elementi di natura presuntiva.
4.1. Posto che, per quanto argomentato in precedenza, la prova del contratto di cessione di credito oggetto di causa può essere fornita con ogni mezzo, deve darsi atto che le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo in primo grado relative all'esistenza della cessione di credito oggetto di causa (in cui si indicano tutte le circostanze di fatto relative alla cessione e alle vicende relative: data della stipula del contratto;
invio della comunicazione di cessione a EM in data 29.8.2011, recante, altresì, il riferimento alle fatture nn. 473/11, 474/11 e 475/11 relative ai crediti ceduti;
comunicazione dal debitore ceduto a Unicredit del 2.4.2012; lettera del direttore generale di EM al curatore fallimentare del 4.4.2012) non sono state in alcun modo contestate da Unicredit, né nella comparsa di risposta né nelle difese successive fino al momento della maturazione delle preclusioni relative alla fissazione del thema decidendum.
Le difese svolte con la comparsa di risposta sono state, infatti, consistite nella deduzione dell'insussistenza della scientia decoctionis e della carenza dell'elemento oggettivo sotto il profilo della insussistenza della dedotta anomalia del mezzo di pagamento. Dette difese sono state sostanzialmente ripetute nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., con cui la banca ha ribadito la deduzione di infondatezza della domanda per insussistenza dell'elemento oggettivo, allegando documentazione.
Tale condotta difensiva integra una non contestazione (anzi una vera e propria ammissione implicita: affermare che Igea Medica s.r.l. ricorreva spesso alla cessione a
Unicredit s.p.a. di crediti vantati nei confronti verso EM implica il riconoscimento che anche nel presente caso vi è stata cessione) dei fatti posti a base della pretesa, che devono, quindi, ritenersi provati ex art. 115 comma 1 c.p.c.
Va considerato, al riguardo, che la valutazione della condotta processuale del convenuto ai fini della non contestazione dei fatti allegati da controparte deve essere correlata al regime delle preclusioni, con la conseguenza che la non contestazione nelle prime difese può essere ritrattata "nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva" (Cass., n. 31402/2019;
v. anche Cass., n. 24415/2021).
Nel caso in esame, la deduzione della carenza di prova del contratto di cessione del credito, quindi la ritrattazione della non contestazione iniziale da parte della banca, è
pag. 8 di 15 intervenuta soltanto con la comparsa conclusionale (peraltro come terzo motivo, aggiuntivo rispetto ai due sviluppati con la comparsa di risposta), quindi ben oltre il termine di preclusione costituito dall'udienza di trattazione e dalla sua appendice scritta.
All'esito della trattazione, quindi, il thema decidendum era determinato, in termini non più modificabili (a maggior ragione con la comparsa conclusionale, la cui funzione è esclusivamente illustrativa delle difese in precedenza svolte), nel senso della esistenza del contratto di cessione di credito del 25.8.2011 oggetto di revocatoria, e del suo contenuto nei termini specificamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
4.2. Posto che la condotta difensiva di non contestazione di parte appellata vale a sollevare parte appellante dall'onere della prova del contratto di cessione, l'esistenza di questo è ulteriormente corroborata dalla documentazione prodotta a sostegno della domanda, in particolare da: comunicazione del 29.8.2011 al debitore ceduto EM, della cessione, in data 25.8.2011, del credito di complessivi € 192.906,37, derivante da fatture nn. 473/11, 474/11 e 475/11 del 31.7.2011, relative a degenze, dell'importo rispettivamente di € 149.298,15, € 38.059,57 ed € 5.548,65; fatture indicate nella suddetta comunicazione;
comunicazione relativa alla cessione, fatta via fax da EM a Unicredit del 2.4.2012; lettera del direttore generale di EM del 4.4.2012, in cui si richiama la comunicazione di cessione del credito del 29.8.2011.
I fatti risultanti dai predetti documenti sono stati analiticamente riportati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e anch'essi, al pari dell'esistenza del contratto di cessione di credito del 25.8.2011, non sono stati contestati dall'istituto di credito né con la comparsa di risposta né successivamente;
anche per tali fatti opera, quindi, il meccanismo della non contestazione, con la conseguenza che i fatti devono ritenersi provati e che le contestazioni relative alla portata probatoria dei documenti prodotti, sollevate dall'appellata solo nel presente grado di appello, sono inammissibili, perché dirette a contestare fatti compresi nel thema decidendum non più modificabile.
4.3. Restano assorbite le ulteriori censure di parte appellante, in particolare quella concernente la mancata ottemperanza da parte della banca all'ordine di esibizione del contratto di cessione del 25.8.2011.
Al riguardo, tuttavia, non può non evidenziarsi l'inverosimiglianza della giustificazione
(mancato rinvenimento) addotta da Unicredit per la mancata esibizione della cessione in oggetto, smentita dalla produzione (allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. depositata dalla banca) di 6 cessioni di credito intervenute tra le stesse parti in un periodo di tempo compreso tra dicembre 2008 e dicembre 2009, a dimostrazione del fatto che l'istituto di credito non poteva non conservare documenti contrattuali che fondano un suo diritto.
pag. 9 di 15 5. Provata la conclusione del contratto di cessione di credito oggetto dell'azione revocatoria proposta, resta da esaminare il merito di questa (quarto motivo e ulteriori difese svolte con l'atto di appello, al par. 5, da pag. 38 a pag. 56).
La domanda è fondata.
5.1. Deve escludersi, in primo luogo, la decadenza del fallimento dall'azione ex art. 69 bis del r. d. n. 267/1942, ai sensi del quale "le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto".
È sufficiente rilevare che la dichiarazione di fallimento di Igea Medica s.r.l. è intervenuta in data 27.12.2011, data di deposito della relativa sentenza (che segna il momento in cui la decisione viene a giuridica esistenza, non rilevando la precedente data della camera di consiglio), e che la citazione in primo grado è stata notificata il 19.12.2014.
Anche prendendo in considerazione la data della consegna al destinatario della citazione
(23.12.2014), l'azione revocatoria è stata proposta nel termine triennale previsto dalla legge a pena di decadenza.
5.2. Sussistono le condizioni richieste dall'art. 67 comma 1 n. 2) r. d. n. 267/1942, per la revoca dell'atto di cessione di cui si discute.
Secondo la disposizione suddetta "sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore … 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
5.2.1. La cessione di credito oggetto di causa è intervenuta in data (25.8.2011) anteriore di non oltre un anno rispetto alla dichiarazione di fallimento (27.12.2011).
5.2.2. La circostanza che la cessione suddetta costituisca un atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non è dubitabile alla luce degli elementi di seguito esposti.
In primo luogo, le specifiche allegazioni sul punto contenute nell'atto introduttivo in primo grado non sono state specificamente contestate nel termine di preclusione per la fissazione del thema decidendum, con la conseguenza che la contestazione successiva
(in particolare nella comparsa di risposta di appello) non è ammissibile.
Con l'atto di citazione in primo grado il LI Igea medica s.r.l. ha, tra l'altro, dedotto testualmente: "tale atto di cessione di crediti del 25.08.2011 ha evidentemente avuto natura solutoria, poiché effettuato a fronte di già concesse linee di credito sul conto corrente n. 500080583, giusta lettera di contratto del 21.09.2009, e dei conti n. 500028731
e n. 500044377 presso Unicredit s.p.a. … il suddetto complessivo importo di € 192.906,37
è la risultante dei pagamenti effettuati a fronte delle già citate fatture … in tal modo la
Unicredit s.p.a., in ragione del più volte menzionato atto di cessione del 25.08.2011 ha
pag. 10 di 15 ridotto per il pari importo, i propri crediti nei confronti della Igea medica s.r.l., poi dichiarata fallita … la Unicredit s.p.a. ha proposto istanza di ammissione al passivo del LI
Igea medica s.r.l. per il solo residuo importo …".
I fatti specificamente allegati dall'odierna appellante sono quindi: la cessione di crediti del
25.8.2011 a titolo di pagamento di crediti vantati della banca nei confronti della società poi fallita, risultanti dalle linee di credito concesse il 21.9.2009 sul rapporto di conto corrente in essere;
la riduzione dei crediti della banca dell'importo di € 192.906,37, corrispondente a
"pagamenti effettuati" per le fatture emesse da Igea Medica s.r.l. nei confronti di EM e, in conseguenza di tale riduzione, la proposizione di istanza di ammissione al passivo per il solo importo residuo,
A fronte di tali specifiche allegazioni, nessuna presa di posizione idonea a costituire una contestazione altrettanto specifica, è rinvenibile nella comparsa di risposta in primo grado e nelle difese successiva, configurandosi, anzi, una linea difensiva che implica una sostanziale implicita ammissione dei fatti dedotti.
Già il fatto che nella trattazione dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria proposta venga contestata la dedotta natura anomala del "mezzo di pagamento" costituito dalla cessione di credito implica che attraverso questa sia stata eseguito, appunto, un pagamento: nessun senso avrebbe tale presa di posizione in presenza di una cessione di credito avente natura non solutoria.
In alcun modo, poi, viene contestata l'esistenza di un credito della banca derivante dalla concessione di un'apertura di credito su conto corrente, tale non essendo la deduzione che due dei conti indicati da controparte fossero conti "anticipi fatture"; nessuna contestazione viene fatta in merito al conto principale e all'esistenza, sullo stesso, di una linea di credito.
Allo stesso modo, non viene contestata né l'esecuzione di pagamenti da parte di EM per l'importo corrispondente a quello ceduto portato da fatture né la circostanza che l'importo oggetto della richiesta di insinuazione al passivo sia il risultato della sottrazione al credito originario della banca di quello di € 192.906,37, a seguito della cessione oggetto di causa.
L'unica difesa svolta dalla banca attiene all'"uso intensivo dello strumento della cessione di credito pro solvendo" nel corso dell'andamento del rapporto di conto corrente, fatto allo scopo di consentire a Igea Medica s.r.l. di monetizzare i propri crediti con anticipo rispetto ai tempi ordinari di riscossione nei confronti della p.a., ma è evidente che tale difesa, lungi dal confutare la prospettazione dell'intervenuto pagamento mediante cessione di credito, indirettamente la conferma.
pag. 11 di 15 A fronte della fissazione del thema decidendum all'esito delle allegazioni, contestazioni e controallegazioni delle parti in primo grado, prospettazione nuova, e quindi inammissibile,
è quella, fatta da parte appellata nel presente grado di giudizio, relativa alla utilizzazione della cessione di credito oggetto di causa non in funzione solutoria, ma quale garanzia per l'affidamento concesso, fatto che, in quanto diretto a contestare la specifica deduzione relativa al pagamento effettuato mediante cessione di credito, doveva essere dedotto in primo grado entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e relativa appendice scritta.
Se è vero, infatti, che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale richiamata dall'appellata, la funzione solutoria della cessione pro solvendo deve essere accertata in concreto in relazione alla eventuale destinazione all'estinzione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva, prendendo in considerazione il "contesto oggettivo e soggettivo della cessione stessa" (Cass., n. 15955/2005; Cass., n. 23261/2014), nel caso in esame il curatore è sollevato dall'onere della prova per effetto del meccanismo della non contestazione, che conduce a ritenere provata l'allegata, e non contestata, finalità di pagamento della cessione di credito.
Una contestazione tardiva, come quella fatta nel presente grado è, per le ragioni dette, inammissibile, ma, ove fosse ritenuta ammissibile, comporterebbe necessariamente lo spostamento dell'onere della prova in capo alla parte che contesta tardivamente la funzione solutoria della cessione di credito;
a tal riguardo va rilevato che la deduzione della funzione di garanzia si risolve in una semplice illazione, non supportata da idonei elementi di prova, tale non essendo il richiamo ad altra cessione di credito (allegato 7 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della banca) intercorsa tra Igea Medica s.r.l.
e Unicredit s.p.a., che è l'unica delle 6 cessioni di credito prodotte a prevedere la causa di garanzia di uno specifico affidamento per anticipo su crediti, di cui è indicato l'importo e la scadenza;
le altre cessioni prodotte, che per indicazione dell'appellata corrispondevano alle normali modalità di gestione dei rapporti tra le parti, sono tutte destinate alla soddisfazione delle ragioni di credito di Unicredit, derivanti dall'apertura di credito su conto corrente.
Del pari inammissibile, perché tardiva, è la deduzione della natura ripristinatoria, e non solutoria, della cessione in esame.
Premesso che il richiamo alla giurisprudenza in tema di rimesse bancarie non appare pertinente, per la diversità rispetto al caso della cessione di credito (la rimessa è mezzo normale, mentre la cessione è, come si vedrà meglio al par. 5.2.3., mezzo anormale di pagamento), va ribadito che la specifica deduzione dell'intervenuto pagamento, da parte del debitore ceduto, del credito oggetto di cessione e l'utilizzo dello stesso per la riduzione pag. 12 di 15 dell'esposizione debitoria della società correntista, non sono stati contestati entro il termine per la fissazione del thema decidendum.
Tali circostanze di fatto, che, per effetto dell'art. 115 comma 1 c.p.c., non necessita di prova, portano a ritenere che la cessione sia stata fatta per estinguere debiti pecuniari scaduti ed esigibili, tenuto conto che, comunque, anche nell'ipotesi di rimesse bancarie affluite su un conto scoperto, è onere della banca contro cui è proposta azione revocatoria fallimentare fornire "la prova [nella specie mancante] dell'esistenza di una pattuizione idonea ad impedire al credito della banca di palesarsi esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento" (Cass., n. 13175/2020).
5.2.3. La cessione di credito oggetto di revocatoria, in quanto effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, deve essere qualificata mezzo non normale di pagamento ai fini dell'applicazione dell'art. 67 comma 1 n. 2 r. d. n. 267/1942, in considerazione della sua anomalia rispetto ai pagamenti effettuati con danaro o altri titoli equivalenti nell'ordinario svolgimento delle transazioni commerciali.
L'insegnamento della giurisprudenza è costante in tale direzione (Cass., n. 14002/2018;
Cass., n. 26063/2017; Cass., n. 21610/2013; Cass., n. 17683/2009), restando esclusa solo l'ipotesi in cui la cessione sia stata in concreto prevista come mezzo di "estinzione contestuale al sorgere del credito", non ricorrente nel caso in esame.
Non vale in senso contrario la deduzione del frequente ricorso, nei rapporti tra le parti, alla cessione di crediti vantati da Igea Medica s.r.l. nei confronti di EM, che parte appellante fonda sulla documentazione prodotta in primo grado.
L'anormalità del mezzo di pagamento va intesa, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, come deviazione dal normale svolgimento dei rapporti tra operatori economici in generale, non già tra i soggetti del rapporto oggetto di revocatoria, che per diverse ragioni possono fare ricorso a mezzi di pagamento diversi da quelli normalmente utilizzati.
A tali considerazioni, di per sé risolutive, va aggiunto che la produzione di 6 cessioni di credito effettuate nell'arco temporale di un anno (da dicembre 2008 e dicembre 2009) non
è idonea a dimostrare l'usualità di tale sistema di pagamento neppure nei rapporti tra Igea
Medica s.r.l. e Unicredit s.p.a., dal momento che tali atti, concentrandosi in un periodo di tempo ristretto e non coprendo l'intera durata del rapporto di conto corrente, non possono ritenersi univocamente dimostrativi del ricorso abituale e costante di Igea Medica s.r.l. al pagamento mediante cessioni di credito.
5.2.4. La natura anomala del pagamento mediante cessione di credito determina l'applicazione della presunzione relativa alla scientia decoctionis, stabilita dal comma 1 dell'art. 67 r. d. n. 267/1942.
pag. 13 di 15 Tale presunzione iuris tantum può essere vinta dalla parte destinataria della revocatoria fallimentare mediante allegazione e dimostrazione della inesistenza di circostanze idonee a evidenziare lo stato di insolvenza e della sussistenza di circostanze di fatto tali da far ritenere che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa
(sull'oggetto positivo della prova della inscientia decoctionis v. Cass., n. 17998/2009).
La presunzione non è stata vinta dalla Unicredit s.p.a.
L'unica circostanza dedotta dalla banca appellata allo scopo di sostenere la non conoscenza da parte sua dello stato di insolvenza di Igea medica s.r.l. al momento della cessione di credito oggetto di causa è la "classificazione" dei rapporti bancari oggetto di causa soltanto in data 18.7.2012, la qual cosa dimostrerebbe che la banca non era a conoscenza, al momento della cessione di credito, dell'imminente default della società.
Si tratta di circostanza priva di significato ai fini di causa, in quanto relativa a una decisione della banca (la classificazione dei rapporti bancari) e non a fatti esterni dalla stessa percepiti o percepibili come indicativi di una situazione di normalità nell'andamento dell'impresa; è evidente che attribuire rilievo a decisioni dell'istituto di credito porterebbe alla conclusione paradossale che la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza sarebbe vinta per effetto di un atto di volontà del destinatario dell'azione revocatoria.
Operando la presunzione di scientia decoctionis, non è necessario argomentare sulla sussistenza di questa sulla base degli elementi pure addotti da parte appellante, relativi alla diffusione, in ambito locale, delle notizie relative alle situazione di crisi di Igea Medica
s.r.l. che già da più di un anno prima rispetto all'atto di cessione davano conto di una situazione di crisi che aveva reso impossibile il pagamento degli stipendi ai dipendenti della società.
6. In totale riforma della sentenza impugnata, l'azione revocatoria proposta va accolta, con dichiarazione di inefficacia, rispetto al LI appellante, della cessione di credito oggetto di causa e con condanna dell'appellata al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di € 192.906.37, alla stessa pagata dalla debitrice ceduta EM.
Quanto alla invocata applicazione dell'art. 70 comma 2 r. d. n. 267/1942, che nella versione applicabile ratione temporis limita la restituzione, nel caso di revoca di atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario, alla "somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso", deve rilevarsi che parte appellata non ha indicato elementi, che era suo onere allegare, tali da dimostrare che la differenza indicata dalla disposizione è inferiore alla somma ricevuta in pagamento in esecuzione della cessione di credito oggetto di causa: in particolare non ha indicato né l'ammontare pag. 14 di 15 massimo del suo credito nel periodo di tempo a cui risale la cessione di credito né il suo residuo credito all'apertura del concorso.
7. Alla riforma della pronuncia impugnata consegue la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che vanno poste a carico di parte appellata, in applicazione del principio di soccombenza, e liquidate base ai parametri di cui al d. m. n.
55/14 nelle versioni vigenti al momento in cui sono state completate le attività difensive in primo e secondo grado, tenuto conto del valore della causa, in misura pari ai valori medi e con esclusione della fase istruttoria per il grado di appello.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 146/2020 pronunciata dal
Tribunale di Isernia il 9.7.2020, proposto dal LI Igea Medica s.r.l., con citazione notificata il 29.8.2020, nei confronti di Unicredit s.p.a.;
accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara inefficace rispetto al LI appellante la cessione di credito del
25.8.2011, intercorsa tra Igea Medica s.r.l. e Unicredit s.p.a.;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore del LI appellante, per i titoli indicati in motivazione, della somma di € 192.906,37, maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna l'appellata al pagamento, in favore del LI appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 13.430,00 e per il presente grado in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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