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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/12/2024, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2157/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Michela Boi Giudice relatore est.
Giovanni Piccioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157/2024 promossa da:
c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Daniele RICCI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
RICORRENTE
(c. f. ) nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Simona MUZZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1 Per le parti congiuntamente: “il Tribunale pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Pietrasanta (Lu) il 05.09.2009 (trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 2009, Parte 2, Serie A, n.63) dalla sig.ra e dal sig. alle seguenti concordate condizioni: Parte_1 CP_1
<<la ex casa coniugale, sita in camaiore (lu), via xx settembre n.24 di cui la sig.ra < i>
è esclusiva proprietaria rimane assegnata alla medesima che vi continuerà ad Pt_1
Per_ abitare con le figlie minori, e nate il 29.10.2012- quale genitore collocatario;
Per_1
Per_ 2) e rimangono affidate ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la Per_1
madre, nella ex casa coniugale. La responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente dal genitore con cui al momento si troveranno le figlie;
per le decisioni di maggiore interesse, la responsabilità genitoriale sarà invece esercitata congiuntamente, sempre e comunque nel rispetto dell'interesse prevalente delle minori.
3) Il padre, sig. potrà vedere e stare con le figlie quando vorrà, previo congruo CP_1
avviso alla madre, e comunque nel rispetto dei desideri, volontà e impegni extrascolastici delle bimbe,
• il martedì dalle ore 17:30 fino al mercoledì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola,
• il giovedì dalle ore 17,30 al venerdì mattina quando le riaccompagnerà a scuola,
• a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alla domenica sera alle ore 22,00 quando le riaccompagnerà a casa dalla madre,
4) Una volta ogni anno e previa comunicazione di almeno 30 giorni, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi.
5) Le festività di Natale e di Pasqua seguiranno di norma il criterio dell'alternanza tra madre
e padre, così come i giorni festivi a disposizione;
fatti salvi, comunque, diversi e futuri accordi che potranno intervenire tra i genitori in considerazione delle primarie esigenze delle figlie e delle occupazioni dei genitori stessi.
6) Il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 11 CP_1 Pt_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
2 7) Tutte le spese ordinarie preventivamente concordate, (fatta eccezione delle spese per i pasti
e per le utenze della ex casa coniugale e di quella del necessarie per le figlie CP_1
saranno suddivise tra i genitori al 50%. Stessa ripartizione al 50%, ed anch'esse preventivamene da concordare, per le spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca il 07.10.2020, che qui si intende integralmente trascritto-.
8) L'importo dell'assegno unico sarà diviso tra le parti al 50%, come previsto dalla legge.
9) Le parti rinunciano alla richiesta di assegno di divorzio essendo entrambi economicamente indipendenti e dichiarano che con l'esatto adempimento delle previsioni di cui alle condizioni sopra indicate hanno definito i reciproci rapporti economici.
10) Le parti rilasciano il proprio consenso per la richiesta/rinnovo dei rispettivi documenti di identità anche validi per l'espatrio, compresi quelli delle figlie minori.
11) Le spese legali si intendono compensate e gli avvocati difensori rinunciano alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 8 L.P. forense>>”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024 presso l'intestato Tribunale, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con il 5 settembre 2009 in CP_1
Pietrasanta, dall'unione con il quale erano nate le figlie e il 29.10.2012, e di essere Per_1 Per_2
legalmente separata dal coniuge, giusto decreto di omologa n. 934/2021 del 13.04.2021, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
Costituendosi, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio, dando atto che, nelle more, era intervenuto un accordo tra le parti e chiedendo pertanto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa.
Con nota depositata congiuntamente il 4.11.2024 da entrambi i procuratori, sono state rassegnate le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 6.12.2024, davanti al giudice delegato, le parti, unitamente ai rispettivi procuratori, hanno confermato la volontà di addivenire ad una pronuncia di cessazione degli
3 effetti civili del matrimonio, alle condizioni contenute nelle conclusioni depositate in data
4.11.2024, rinunciando alla concessione dei termini per memorie.
La causa, matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, attese le conclusioni congiunte rassegnate e confermate in udienza dalle parti personalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini, cui le parti hanno peraltro espressamente rinunciato.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dinnanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, dagli atti si evince che l'udienza fissata per la comparizione delle parti dinnanzi al presidente del Tribunale è stata celebrata il 2.4.2021, sicchè alla data del deposito del ricorso
(19.7.2024) sono senz'altro trascorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente del Tribunale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge, la ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale l'insistenza nel ricorso dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
nulla osta pertanto alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, devono recepirsi le condizioni di cui all'accordo delle parti, trasfuso nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore e congrue nei contenuti.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio
4 concordatario contratto in data 5 settembre 2009 in Pietrasanta da nata a Parte_1
Pietrasanta (LU) il 13 ottobre 1981 e , nato a [...] il [...], Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pietrasanta al n. 63 parte 2 s. A anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898; spese di lite compensate.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Michela Boi Giudice relatore est.
Giovanni Piccioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157/2024 promossa da:
c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Daniele RICCI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
RICORRENTE
(c. f. ) nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Simona MUZZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1 Per le parti congiuntamente: “il Tribunale pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Pietrasanta (Lu) il 05.09.2009 (trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 2009, Parte 2, Serie A, n.63) dalla sig.ra e dal sig. alle seguenti concordate condizioni: Parte_1 CP_1
<<la ex casa coniugale, sita in camaiore (lu), via xx settembre n.24 di cui la sig.ra < i>
è esclusiva proprietaria rimane assegnata alla medesima che vi continuerà ad Pt_1
Per_ abitare con le figlie minori, e nate il 29.10.2012- quale genitore collocatario;
Per_1
Per_ 2) e rimangono affidate ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la Per_1
madre, nella ex casa coniugale. La responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente dal genitore con cui al momento si troveranno le figlie;
per le decisioni di maggiore interesse, la responsabilità genitoriale sarà invece esercitata congiuntamente, sempre e comunque nel rispetto dell'interesse prevalente delle minori.
3) Il padre, sig. potrà vedere e stare con le figlie quando vorrà, previo congruo CP_1
avviso alla madre, e comunque nel rispetto dei desideri, volontà e impegni extrascolastici delle bimbe,
• il martedì dalle ore 17:30 fino al mercoledì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola,
• il giovedì dalle ore 17,30 al venerdì mattina quando le riaccompagnerà a scuola,
• a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alla domenica sera alle ore 22,00 quando le riaccompagnerà a casa dalla madre,
4) Una volta ogni anno e previa comunicazione di almeno 30 giorni, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi.
5) Le festività di Natale e di Pasqua seguiranno di norma il criterio dell'alternanza tra madre
e padre, così come i giorni festivi a disposizione;
fatti salvi, comunque, diversi e futuri accordi che potranno intervenire tra i genitori in considerazione delle primarie esigenze delle figlie e delle occupazioni dei genitori stessi.
6) Il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 11 CP_1 Pt_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
2 7) Tutte le spese ordinarie preventivamente concordate, (fatta eccezione delle spese per i pasti
e per le utenze della ex casa coniugale e di quella del necessarie per le figlie CP_1
saranno suddivise tra i genitori al 50%. Stessa ripartizione al 50%, ed anch'esse preventivamene da concordare, per le spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca il 07.10.2020, che qui si intende integralmente trascritto-.
8) L'importo dell'assegno unico sarà diviso tra le parti al 50%, come previsto dalla legge.
9) Le parti rinunciano alla richiesta di assegno di divorzio essendo entrambi economicamente indipendenti e dichiarano che con l'esatto adempimento delle previsioni di cui alle condizioni sopra indicate hanno definito i reciproci rapporti economici.
10) Le parti rilasciano il proprio consenso per la richiesta/rinnovo dei rispettivi documenti di identità anche validi per l'espatrio, compresi quelli delle figlie minori.
11) Le spese legali si intendono compensate e gli avvocati difensori rinunciano alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 8 L.P. forense>>”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024 presso l'intestato Tribunale, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con il 5 settembre 2009 in CP_1
Pietrasanta, dall'unione con il quale erano nate le figlie e il 29.10.2012, e di essere Per_1 Per_2
legalmente separata dal coniuge, giusto decreto di omologa n. 934/2021 del 13.04.2021, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
Costituendosi, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio, dando atto che, nelle more, era intervenuto un accordo tra le parti e chiedendo pertanto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa.
Con nota depositata congiuntamente il 4.11.2024 da entrambi i procuratori, sono state rassegnate le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 6.12.2024, davanti al giudice delegato, le parti, unitamente ai rispettivi procuratori, hanno confermato la volontà di addivenire ad una pronuncia di cessazione degli
3 effetti civili del matrimonio, alle condizioni contenute nelle conclusioni depositate in data
4.11.2024, rinunciando alla concessione dei termini per memorie.
La causa, matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, attese le conclusioni congiunte rassegnate e confermate in udienza dalle parti personalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini, cui le parti hanno peraltro espressamente rinunciato.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dinnanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, dagli atti si evince che l'udienza fissata per la comparizione delle parti dinnanzi al presidente del Tribunale è stata celebrata il 2.4.2021, sicchè alla data del deposito del ricorso
(19.7.2024) sono senz'altro trascorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente del Tribunale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge, la ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale l'insistenza nel ricorso dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
nulla osta pertanto alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, devono recepirsi le condizioni di cui all'accordo delle parti, trasfuso nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore e congrue nei contenuti.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio
4 concordatario contratto in data 5 settembre 2009 in Pietrasanta da nata a Parte_1
Pietrasanta (LU) il 13 ottobre 1981 e , nato a [...] il [...], Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pietrasanta al n. 63 parte 2 s. A anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898; spese di lite compensate.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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