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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 10/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 476/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Rossomando, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria CP_1
Salzano, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1017/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dalla lavoratrice con il ricorso di primo grado, vinte le spese;
in subordine, rimodulare il dovuto.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/11/2018 premesso che CP_1
aveva lavorato per la SAS in epigrafe dal 10/03/2017 al 17/02/2018; che era stata formalmente assunta a decorrere dal 06/04/2017 a tempo indeterminato e con contratto part time per n. 18 ore settimanali, con inquadramento nel livello 7 (lavapiatti) del CCNL di settore;
che in realtà
2 la prestazione lavorativa era stata resa a tempo pieno e con esecuzione di mansioni corrispondenti al superiore livello 6 (aiuto cuoca, addetta alla cucina); adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore,
chiedendo di condannare la ditta al pagamento di complessivi € 17.594,97
a titolo di differenze paga, straordinario, lavoro festivo e domenicale,
permessi, ferie, 13^, 14^ e TFR.
Nel costituirsi in giudizio l'azienda confutava tutte le avverse deduzioni in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 09/06/2023 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso e condannava la al pagamento di complessivi € 11.156,36.
Avverso tale pronunzia la proponeva appello con ricorso depositato in data 01/08/2023.
L'appellante eccepiva in primo luogo la decadenza della lavoratrice dalla prova testimoniale, stante l'omessa citazione dei testi in primo grado, e deduceva la inutilizzabilità di tali deposizioni.
In secondo luogo la evidenziava che le dichiarazioni dei testimoni,
valorizzate dal giudice di prime cure, in realtà non avevano offerto prova
3 certa né in ordine all'espletamento della prestazione a tempo pieno, né in merito alle mansioni superiori dedotte dalla ricorrente.
L'azienda censurava infine la CTU contabile di prime cure, dolendosi del mancato recepimento delle osservazioni già formulate avverso la bozza.
Concludeva chiedendo il rigetto integrale delle pretese avanzate dalla lavoratrice;
in subordine, chiedeva di rideterminare il dovuto.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
31/01/2025, la confutava tutte le avverse deduzioni e chiedeva il CP_1
rigetto del gravame, con rivalsa di spese.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Giova precisare che il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro solo dal 06/04/2017 al 17/02/2018, ritenendo non provati né l'inizio della prestazione a partire dal 10/03/2017, né la cessazione del rapporto in data successiva al 17/02/2018.
4 Ha inoltre accolto solo in parte le pretese azionate dalla , CP_1
riconoscendo, all'esito della CTU contabile, un importo inferiore a quello rivendicato nel ricorso introduttivo.
Tali determinazioni non sono state impugnate dalla lavoratrice con appello incidentale.
Ciò chiarito, il primo motivo dell'appello spiegato dalla riguarda la decadenza della parte ricorrente dalla prova testimoniale di primo grado, in quanto la non avrebbe dimostrato la citazione dei propri testi. CP_1
L'eccezione non può essere accolta.
Come ribadito anche di recente dalla S.C., “In tema di prova testimoniale
la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza
giustificato motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della prova
(ed in caso di concomitante difetto di comparizione spontanea degli stessi,
la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando
tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si
verifichi) in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta
e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla
quale si riferisce la inattività (o l'assenza) che ne costituisce il
presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare
5 all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione (Cass. 2, n. 15759
del 13/08/2004 conf. Cass. 3, n. 22146 del 24/11/2004)” (così testualmente
Cass. ord. n. 12110 del 06/05/2024) (Nel caso esaminato dalla S.C. nulla aveva eccepito la controparte e all'esito dell'espletamento della prova le parti avevano chiesto congiuntamente il rinvio della causa per le conclusioni).
Nel caso che qui ci occupa dai verbali di udienza di primo grado si evince che:
-all'udienza del 18/12/2020 esibiva la citazione dei propri Parte_1
testi, e la parte ricorrente si riservava di produrre la propria citazione;
il
Tribunale rinviava al 25/03/2021;
-l'udienza del 25/03/2021 veniva rinviata di ufficio al 21/10/2021;
-il verbale dell'udienza del 21/10/2021 riporta che “i procuratori delle parti esibiscono e depositano citazione testi e chiedono rinvio in prosieguo prova”; il Tribunale rinviava al 09/06/2022;
-all'udienza del 09/06/2022 venivano escussi i testi presenti;
nel verbale è
riportato che dopo l'escussione i difensori “congiuntamente chiedono rinvio in prosieguo prova”; il Tribunale rinviava a tal fine al 21/09/2022;
6 -nelle successive udienze (21/09/2022 e 30/11/2022) si completava l'escussione dei testimoni e il Tribunale disponeva CTU contabile.
Dalla lettura dei predetti verbali si ricava che la non ha mai eccepito in primo grado la decadenza della dalla prova per omessa citazione CP_1
dei testimoni, né si è tantomeno opposta per tale motivo all'escussione dei testi citati dalla lavoratrice e presenti in udienza davanti al Tribunale.
Anzi, dai verbali de quibus emerge che i procuratori di entrambe le parti più volte congiuntamente chiedevano il rinvio per l'espletamento della prova e per il completamento del mezzo istruttorio, senza che fosse sollevata alcuna questione di decadenza.
Contrariamente a quanto dedotto dalla società appellante, le dichiarazioni rese dai testi davanti al primo giudice sono quindi utilizzabili ai fini della decisione.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
I testi sentiti dal Tribunale hanno confermato sia lo svolgimento da parte della delle mansioni prevalenti di aiuto cuoca sia l'orario di lavoro a CP_1
tempo pieno.
La lavoratrice era presente in cucina, ove si recava prima ancora dell'apertura al pubblico della sala ristorante, perchè aiutava a pulire le
7 verdure e a preparare i cibi da servire successivamente alla clientela;
durante l'apertura al pubblico non solo lavava i piatti, ma era altresì
addetta alla friggitrice, prendeva le ordinazioni e serviva ai tavoli.
Tanto risulta attestato concordemente dai testi , Testimone_1
e i quali hanno precisato che dal locale Testimone_2 Tes_3
ristorante si vedeva - tramite l'oblò di vetro della porta - anche la cucina, e si vedeva la intenta a cucinare alla friggitrice;
la teste poi, CP_1 Tes_3
entrava direttamente nella cucina e vedeva la intenta alla CP_1
preparazione degli alimenti.
Dalla sala comunque si vedeva la cucina quando la porta veniva aperta
(tanto è confermato anche dal teste ). Testimone_4
Viceversa non appaiono idonee ad escludere le mansioni di aiutante in cucina e di aiuto cuoca le deposizioni di , Testimone_5 Testimone_4
e , i quali hanno detto che la ricorrente si limitava lavare i Testimone_6
piatti.
In particolare, il e il erano i pizzaioli del locale e hanno Tes_4 Tes_6
detto che lavoravano in luogo ubicato all'interno della sala ristorante, da cui però non si vedeva la cucina;
tale circostanza è stata confermata anche
8 dal , il quale ha riferito che dalla postazione del pizzaiolo non si Tes_5
vedeva l'interno della cucina.
I predetti testi addotti dalla azienda, quindi, non avevano diretta cognizione di quanto accadesse nella cucina durante l'intero orario lavorativo della . CP_1
Del resto, il teste ha testualmente asserito: “Non posso confermare Tes_6
se il lavaggio dei piatti avveniva contestualmente alla preparazione dei piatti oppure a fine serata”.
Pertanto, non risulta escluso neppure dai testi addotti dalla che la aiutasse in cucina durante la serata. CP_1
Viceversa, la teste ha asserito di essere entrata personalmente nella Tes_3
cucina, e i testi e (clienti dell'esercizio) hanno visto Tes_1 Tes_2
dall'oblò di vetro l'interno della cucina (la circostanza inerente l'esistenza di detto oblò trasparente non risulta smentita in giudizio).
Il teste ha precisato anche di avere visto personalmente che la Tes_1
appellata riceveva le ordinazioni in sala e che a fine serata, quando i clienti andavano via, ella “rimaneva nel locale a sparecchiare i tavoli”; ha detto pure: “ho sentito il sig. , titolare del ristorante, dire alla sig. di Pt_1 CP_1
9 andare a friggere le patatine, ovvero di andare a prendere l'ordinazione ai tavoli”.
Il teste ha riferito che la “veniva a prendere l'ordinazione Tes_7 CP_1
la nostro tavolo e anche agli altri tavoli”; “ho sentito il titolare del ristorante dire alla sig. di andare a prendere le comande ai tavoli, CP_1
ovvero di andare in cucina per preparare pietanze”.
Deve pertanto ritenersi dimostrato lo svolgimento ad opera della di CP_1
mansioni promiscue, con prevalenza di quelle di aiuto cuoca rispetto a quelle di mera lavapiatti.
In ordine all'orario di lavoro, i testi hanno riferito che:
-il locale, oltre ad avere la sala ristorante, forniva anche cibi e pizze da asporto;
la era al lavoro sia quando il teste si recava per l'asporto CP_1
alle ore 19,00, sia quando il teste si sedeva al ristorante verso le ore 23,30
per la cena e restava fino alle ore 2,00 di notte (teste ); Testimone_1
-quando il teste, dopo la cena, andava via, passava a salutare il titolare in cucina verso le ore 22,30/23,00 e a quell'ora la stava lavando i CP_1
piatti (teste ); tale deposizione circa l'orario di chiusura Testimone_5
contrasta con quella prevalente degli altri testi, secondo cui la sala ristorante era operativa e la lavorava anche oltre le ore 23,00; CP_1
10 -la era presente al lavoro già dalle ore 19,00, quando il teste si CP_1
recava per comprare cibi da asporto;
altre volte quando invece il teste andava a cena, si tratteneva nel locale dalle ore 21,30 alle ore 0,30 e in tale arco temporale vedeva la lavorare (teste ); CP_1 Testimone_8
-la pizzeria chiudeva alle ore 23,00 e il teste andava via;
il teste non aveva diretta conoscenza circa l'orario di chiusura della sala, atteso che ha dichiarato: “Penso che il ristorante chiudesse alle 23,30”; il teste ha quindi esposto una mera supposizione sull'orario di chiusura della sala ristorante
(teste , pizzaiolo della;
Testimone_4
-“il ristorante di sera apriva alle ore 19,00 dal proprietario sig. Parte_1
”; “il banco della pizza si trova all'interno della sala mentre la cucina
[...]
non è all'interno della sala ed io non vedevo la cucina”; “il ristorante apriva al pubblico alle ore 20,00”; “il ristorante chiudeva e tutti finivamo di lavorare alle 23,00” (teste , pizzaiolo della;
tale Testimone_6
deposizione non è in linea con le concordi dichiarazioni dei clienti del locale, secondo cui la prestazione della veniva espletata oltre tale CP_1
orario per diretta loro cognizione;
-la lavorava già alle ore 18,00 (preparazione antipasti, verdure CP_1
grigliate, crocchè, friggitoria); la teste entrava in cucina per affidare alla
11 le proprie chiavi perché andava a correre, e poi tornava a CP_1
riprenderle dopo la corsa;
in altre occasioni, quando la teste andava al ristorante come cliente, la teste si tratteneva fino all'una di notte e la c'era (teste . CP_1 Tes_3
Alla luce di tali dichiarazioni, deve ritenersi dimostrato che la fosse CP_1
già presente al lavoro sin dalle ore 18,00, sia perché già lavorava quando i clienti andavano a prelevare i cibi da asporto e la sala ristorante non era ancora aperta, sia perché aiutava in cucina nelle attività preparatorie dei cibi del ristorante in orario anteriore all'arrivo della clientela.
Ella finiva di lavorare verso l'una di notte, perché sparecchiava e lavava anche i piatti, in aggiunta ai compiti di aiuto in cucina e in sala.
Risultano dunque complessive n. 7 ore giornaliere di lavoro, ed appare smentito l'orario di sole n. 18 ore settimanali di cui al contratto part time
del 05/04/2017, secondo cui la era stata assunta per lavorare solo CP_1
dalle ore 20,00 alle 24,00 (venerdì, sabato e domenica) e dalle 20,30 alle
22,30 (lunedì, martedì e giovedì).
I testi hanno infatti confermato la presenza della lavoratrice al lavoro molto prima delle ore 20,00, e altresì dopo le ore 24,00.
12 In sostanza, pur essendo la sala ristorante formalmente aperta per l'accesso dei clienti e per le ordinazioni a partire dalle ore 20,00 , in realtà
iniziavano ben prima di tale orario sia l'attività di cucina per l'asporto sia le attività preparatorie per i cibi del menu della sala ristorante;
a tali attività
partecipava la sin dalle ore 18,00 come aiuto in cucina. CP_1
Successivamente, nel corso della serata, l'appellata non si limitava a lavare i piatti, ma aiutava anche in cucina per la preparazione degli alimenti e prendeva le ordinazioni ai tavoli, rimanendo poi al lavoro anche fino all'una di notte, come attestato dai testi che cenavano nel locale e restavano fino a tarda ora.
Costituisce circostanza pacifica, inoltre, confermata dai testi e non negata dalla che l'esercizio fosse chiuso solo il mercoledì e che la prestazione lavorativa venisse resa dalla negli altri 6 giorni della CP_1
settimana, inclusa la domenica.
In definitiva, come già riscontrato dal primo giudice, emerge l'espletamento della prestazione a tempo pieno per n. 6 giorni la settimana,
inclusa la domenica e con riposo il mercoledì, con mansioni prevalenti di aiuto cuoca e non meramente di lavapiatti.
13 La riconducibilità dei compiti di aiutante in cucina al livello 6 del CCNL
di settore non è stata confutata dalla che nel ricorso di appello ha invece solo dedotto il difetto di prova circa l'esecuzione concreta ad opera della delle mansioni di aiutante nella preparazione degli alimenti. CP_1
Neppure risulta negata dall'azienda l'applicabilità del CCNL pubblici esercizi, che è stato del resto recepito nelle buste paga ed è stato espressamente richiamato nel contratto part time del 05/04/2017 allegato in fascicolo.
Ne deriva l'infondatezza del gravame proposto dalla ditta datrice di lavoro.
La doglianza avanzata dalla in ordine al quantum determinato dal
Tribunale – integrante il terzo motivo di appello - è altrettanto infondata.
Il Tribunale ha recepito l'ipotesi 1 della CTU contabile di prime cure
(tempo pieno, 40 ore settimanali dal 06/04/2017 al 17/02/2018, livello 6
del CCNL).
La ditta ha lamentato in secondo grado l'omessa valutazione ad opera del
CTU delle osservazioni formulate illo tempore avverso la bozza, con riferimento ad alcune voci (permessi, festività e lavoro domenicale).
Trattasi di profili in realtà già esaminati dal perito di ufficio, il quale ha dato espressa risposta alle predette osservazioni, come emerge dalla lettura
14 della relazione scritta depositata presso il Tribunale (v. pag. 17 della CTU
di prime cure).
Le doglianze di parte appellante, in ogni caso, non sono condivisibili,
atteso che gli emolumenti di cui al motivo di gravame rientravano nella domanda avanzata dalla con il ricorso introduttivo e sono altresì CP_1
espressamente previsti e regolati dal CCNL di diritto comune pubblici esercizi (pacificamente applicato e recepito dall'azienda, come sopra già
illustrato).
Si aggiunge che il CTU ha già detratto, dalle somme risultanti a credito della lavoratrice, “la somma di € 1.026,11 versata dalla convenuta in data
17 settembre 2018 mediante bonifico bancario con causale “euro 625,19
per 13' 2017 e stipendi feb.mar.apr. 2018, euro 400,92 per tfr” e indicata in ricorso come somma trattenuta a titolo di acconto” (v. pag. 9 della perizia di ufficio di primo grado).
Quanto alla retribuzione già corrisposta in costanza di rapporto, la qui appellante nulla ha dedotto o tantomeno censurato, né con riferimento al quesito formulato dal Tribunale e alle evidenze processuali, né tantomeno in merito agli importi considerati dal CTU per tale titolo.
15 Non emerge pertanto la necessità di effettuare una ulteriore verifica contabile, né vi sono motivi per riformare la sentenza impugnata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 476/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1017/2023 del Giudice del CP_1
lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del secondo grado, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 10/02/2025.
16 Il Presidente estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
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