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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4502/2024 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giovanni Porcelli;
Parte_1
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato CP_1 in atti, dagli avv.ti Antonio Baldassarre e Giuseppe Pala;
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.06.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 14.04.2024, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615, co. I, c.p.c., avverso l'avviso di intimazione n. 01420249006300604/00, notificatogli in data
22.04.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di €719.321,68, dovuto in forza della cartella esattoriale n. 014202300012906540/00, emessa in relazione al ruolo n. 2022/005631. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la nullità del ruolo e, conseguentemente, della cartella di pagamento e dell'intimazione opposta, poiché emesso in forza di un titolo – l'ordinanza ingiunzione prot. 935292 del 16.05.2021 per violazioni del TUB accertate dalla – caducato a seguito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, che CP_1 ha ridotto la sanzione pecuniaria da €1.500.000,00 ad €700.000,00. Ha precisato, altresì, che la modifica giudiziale dell'atto sanzionatorio della , poiché intervenuta prima della CP_1 formazione del ruolo, ha determinato la nullità del ruolo e degli atti successivi conseguenziali. Ha insistito, dunque, per la nullità, illegittimità ed infondatezza dell'avviso di intimazione impugnato.
2. Costituendosi con comparsa del 01.10.2024, la ha eccepito, preliminarmente, la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'opposizione; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse doglianze, non ravvisando alcuna nullità e/o inesistenza del ruolo esecutivo.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza del 27.06.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. L'opposizione – in ogni caso infondata nel merito (si veda, ex multis, Cass. n. 14547/2019 e
7132/2025 secondo cui, in caso di mera riduzione quantitativa del credito dell'Ente impositore, va esclusa la necessità di rinnovare l'iscrizione a ruolo e la cartella rimane valida per l'importo residuo) - va dichiarata inammissibile per le ragioni che si espongono.
5. Come correttamente sostenuto dalla difesa di parte opposta, infatti, il presente giudizio di opposizione è stato erroneamente proposto nei confronti del solo ente creditore.
A riguardo, giova precisare che nella procedura di riscossione a mezzo ruolo, il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede, eccezionalmente, una scissione tra titolarità del diritto di credito – che resta in capo all'ente creditore – e titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata – il quale, a seguito dell'iscrizione dei crediti nei ruoli pubblici esattoriali, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ne consegue che, “poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (Cass. n. 3870/2024)
Principi, questi, direttamente applicabili in ipotesi di riscossione delle sanzioni irrogate dalla in forza di espressa previsione normativa;
il Testo unico delle leggi in materia bancaria CP_1
e creditizia (d.lgs 1 settembre 1993, n. 385), all'art. 145, comma 9, stabilisce, infatti, che “alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.” Pertanto, ferma restando la possibilità per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore ove vengano in rilievo questioni attinenti all'esistenza stessa del credito, non sussiste alcun litisconsorzio necessario dell'ente creditore, di talché “l'opponente è certamente tenuto, sin dall'instaurazione del giudizio, ad invocare l'unico legittimato passivo necessario rispetto alla sua domanda e che, laddove non lo faccia, non essendo possibile alcun ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (non ricorrendo l'ipotesi in cui “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”), al giudice non resterà altro che prendere atto dell'inammissibilità della domanda proposta, per la mancata evocazione dell'unico legittimato passivo necessario”. (Cass. n. 3870/2024)
Non sussistono i presupposti, altresì, per autorizzare la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, formulata dall'odierno opponente solo con le prime memorie ex art. 171 ter
c.p.c.; tale istanza, oltreché tardiva – non essendo giustificata dalle difese svolte dalla CP_1 nella propria comparsa di costituzione – appare estranea alle ipotesi di cui all'art. 106 c.p.c., non potendosi qualificare l'agente della riscossione quale terzo avente un interesse comune alla causa o dal quale l'opponente pretende di essere garantita.
6. Per le ragioni di cui innanzi, la mancata evocazione in giudizio dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo necessario, comporta - sul piano processuale - l'inammissibilità della domanda proposta.
7. Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da
€520.001 a €1.000.000), in ragione della risoluzione in rito della controversia e della esigua attività processuale svolta, esclusa l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 7.831 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 09.10.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4502/2024 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giovanni Porcelli;
Parte_1
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato CP_1 in atti, dagli avv.ti Antonio Baldassarre e Giuseppe Pala;
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.06.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 14.04.2024, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615, co. I, c.p.c., avverso l'avviso di intimazione n. 01420249006300604/00, notificatogli in data
22.04.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di €719.321,68, dovuto in forza della cartella esattoriale n. 014202300012906540/00, emessa in relazione al ruolo n. 2022/005631. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la nullità del ruolo e, conseguentemente, della cartella di pagamento e dell'intimazione opposta, poiché emesso in forza di un titolo – l'ordinanza ingiunzione prot. 935292 del 16.05.2021 per violazioni del TUB accertate dalla – caducato a seguito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, che CP_1 ha ridotto la sanzione pecuniaria da €1.500.000,00 ad €700.000,00. Ha precisato, altresì, che la modifica giudiziale dell'atto sanzionatorio della , poiché intervenuta prima della CP_1 formazione del ruolo, ha determinato la nullità del ruolo e degli atti successivi conseguenziali. Ha insistito, dunque, per la nullità, illegittimità ed infondatezza dell'avviso di intimazione impugnato.
2. Costituendosi con comparsa del 01.10.2024, la ha eccepito, preliminarmente, la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'opposizione; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse doglianze, non ravvisando alcuna nullità e/o inesistenza del ruolo esecutivo.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza del 27.06.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. L'opposizione – in ogni caso infondata nel merito (si veda, ex multis, Cass. n. 14547/2019 e
7132/2025 secondo cui, in caso di mera riduzione quantitativa del credito dell'Ente impositore, va esclusa la necessità di rinnovare l'iscrizione a ruolo e la cartella rimane valida per l'importo residuo) - va dichiarata inammissibile per le ragioni che si espongono.
5. Come correttamente sostenuto dalla difesa di parte opposta, infatti, il presente giudizio di opposizione è stato erroneamente proposto nei confronti del solo ente creditore.
A riguardo, giova precisare che nella procedura di riscossione a mezzo ruolo, il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede, eccezionalmente, una scissione tra titolarità del diritto di credito – che resta in capo all'ente creditore – e titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata – il quale, a seguito dell'iscrizione dei crediti nei ruoli pubblici esattoriali, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ne consegue che, “poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (Cass. n. 3870/2024)
Principi, questi, direttamente applicabili in ipotesi di riscossione delle sanzioni irrogate dalla in forza di espressa previsione normativa;
il Testo unico delle leggi in materia bancaria CP_1
e creditizia (d.lgs 1 settembre 1993, n. 385), all'art. 145, comma 9, stabilisce, infatti, che “alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.” Pertanto, ferma restando la possibilità per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore ove vengano in rilievo questioni attinenti all'esistenza stessa del credito, non sussiste alcun litisconsorzio necessario dell'ente creditore, di talché “l'opponente è certamente tenuto, sin dall'instaurazione del giudizio, ad invocare l'unico legittimato passivo necessario rispetto alla sua domanda e che, laddove non lo faccia, non essendo possibile alcun ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (non ricorrendo l'ipotesi in cui “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”), al giudice non resterà altro che prendere atto dell'inammissibilità della domanda proposta, per la mancata evocazione dell'unico legittimato passivo necessario”. (Cass. n. 3870/2024)
Non sussistono i presupposti, altresì, per autorizzare la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, formulata dall'odierno opponente solo con le prime memorie ex art. 171 ter
c.p.c.; tale istanza, oltreché tardiva – non essendo giustificata dalle difese svolte dalla CP_1 nella propria comparsa di costituzione – appare estranea alle ipotesi di cui all'art. 106 c.p.c., non potendosi qualificare l'agente della riscossione quale terzo avente un interesse comune alla causa o dal quale l'opponente pretende di essere garantita.
6. Per le ragioni di cui innanzi, la mancata evocazione in giudizio dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo necessario, comporta - sul piano processuale - l'inammissibilità della domanda proposta.
7. Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da
€520.001 a €1.000.000), in ragione della risoluzione in rito della controversia e della esigua attività processuale svolta, esclusa l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 7.831 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 09.10.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato