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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2339/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2339/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PINI MARIO (C.F. ) e l'avv. SALA DELLA CUNA ANTONIO C.F._2
( , elettivamente domiciliato in via Statale n. 83 GROSOTTO C.F._3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI MARIO CP_1 C.F._4
(C.F. ) e l'avv. SALA DELLA CUNA ANTONIO C.F._2
( , elettivamente domiciliato in via Statale n. 83 GROSOTTO C.F._3
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 04.09.2010 in GR (SO) e contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GR
(SO), atto n. 11, p. II, s. A, anno 2010).
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (29.01.2014) e (26.06.2018). Per_1 Per_2
2. Con ricorso congiunto depositato in data 17.12.2024, e CP_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e Parte_1
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 19.12.2024.
3. All'udienza del 12.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto delle figlie minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza/il grave pregiudizio all'educazione della prole.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 9 pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e CP_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato il Parte_1
04.09.2010 a GR (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 11, p. II, s. A, anno 2010; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di GR (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- Le figlie minori e restano affidate ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute.
Le figlie sono collocate prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena alla domenica dopo cena. Quando le figlie trascorreranno il fine settimana seguente con la madre il padre eserciterà il diritto di visita, in un giorno infrasettimanale a sua scelta ma con preavviso alla madre di almeno un giorno, dal rientro al lavoro fino a dopo la cena. In tutti i casi il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, passerà a prendere le bambine presso la casa materna e le riporterà nello stesso luogo al termine del periodo.
pagina 3 di 9 Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza. In particolare, durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno le figlie trascorreranno con il padre sette giorni mentre durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, trascorreranno con il padre tre giorni.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- La casa familiare sita a GR (SO), via Martiri della Libertà n. 30 è assegnata al proprietario , con i beni e gli arredi ivi contenuti, salvo gli Parte_1
effetti ed i beni personali che potranno essere ritirati da . CP_1
si impegna a reperire un nuovo alloggio nel Comune di GR idoneo CP_1
ad accogliere le figlie e ad allontanarsi dalla casa coniugale appena avrà la disponibilità del nuovo appartamento.
- verserà , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
delle figlie la somma di € 800,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Il cambio del datore di lavoro e il trasferimento della sede di lavoro di Parte_1
dalla Svizzera all'Italia, cui conseguirebbe verosimilmente uno
[...]
stipendio di ammontare inferiore, non costituisce motivo valido per richiedere la modifica delle condizioni della separazione.
percepirà inoltre per intero l'assegno unico universale. CP_1
- provvederà inoltre a rifondere a le spese extra Parte_1 CP_1
assegno relative alle figlie nella misura del 50% secondo le linee guida elaborate dal Tribunale di Sondrio e quindi:
pagina 4 di 9 - spese medico-sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal
SSN; c) tickets sanitari;
d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
e) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, e presso strutture private nel caso in cui per le strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi (in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare, con prevalenza del professionista con preventivo più basso); f) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche, imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
h) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio
o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche e da enti territoriali); c) baby sitter, se già esistente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
d) spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati
pagina 5 di 9 donati successivamente alla separazione o al divorzio); e) parrucchiere;
f) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili
(apparecchi ortodontici); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari
a pagamento (o presso strutture private) non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale o previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante).
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti e università private;
b) tasse e rette delle università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) vacanze studio all'estero; g) corsi di recupero e lezioni private.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter, laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
f) stage sportivi;
viaggi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
i) ricarica cellulare;
l) estetista.
- trasferisce al marito che accetta i seguenti CP_1 Parte_1
immobili consistenti nella seconda casa e nei terreni siti in Val Grosina località
Piata Sora così individuati:
pagina 6 di 9 - proprietà nella quota di ½ del fabbricato nel Comune di GR (SO), località
Piata Zora, composto da cucina, wc e ripostiglio al piano primo sottostrada – terra e da camera al piano primo, distinto al Foglio 20, Particella 272, Subalterno 6, al
Foglio 20, Particella 566, Subalterno 3 e al Foglio 20, Particella 567, Subalterno
1, Categoria A3, Classe 2, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale 72 mq;
- proprietà nella quota di ½ dell'autorimessa al piano primo sotto strada nel
Comune di GR (SO), località Piata Zora, Foglio 20, Particella 566, Subalterno
2, Categoria C6, Classe 5, Consistenza 9 mq, superficie catastale 12 mq;
- proprietà nella quota di ½ del terreno nel Comune di GR (SO), località Piata
Zora, Foglio 20 Particella 272, Subalterno 4, Categoria F1, Consistenza 13 mq;
- proprietà nella quota di ½ del terreno nel Comune di GR (SO), Foglio 20
Particella 270, Prato Classe 4, Superficie 870 mq;
- proprietà nella quota di ½ del terreno nel Comune di GR (SO), Foglio 20
Particella 271, Prato Classe 4, Superficie 1600 mq;
- proprietà nella quota di ½ del terreno nel Comune di GR (SO), Foglio 20
Particella 565, Prato Classe 4, Superficie 870 mq.
La proprietà dei suddetti immobili proviene dall'atto di donazione del 01.07.2017 ricevuto dal notaio dott. di NO (SO), Repertorio n. Persona_5
116408.
La vendita viene effettuata per il corrispettivo di € 16.000,00 che, tenendo conto di un tasso di interesse annuo pari al 2%, si impegna a Parte_1
pagare a in 80 rate mensili di € 213,80 ciascuna da versarsi unitamente CP_1
all'assegno di mantenimento delle figlie.
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli enti e spazi comuni.
pagina 7 di 9 rinuncia all'ipoteca legale in relazione alla somma ancora dovuta CP_1
esonerando il Conservatore ipotecario da ogni responsabilità.
Ai fini edilizi le parti dichiarano che le opere di costruzione del fabbricato di cui al mappale di foglio 20 n. 272 sono state eseguite sulla base del permesso di costruire rilasciato dal Comune di GR Pratica edilizia n. P.A. 1/2016, anno
2016, Prot. n. 1072 del 03.02.2016.
Le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti dichiarano che il fabbricato nel Comune di GR distinto in mappa al
Foglio 20, Particella 272, Subalterno 6, al Foglio 20, Particella 566, Subalterno 3
e al Foglio 20, Particella 567, Subalterno 1, è dotato di “Attestato di prestazione energetica degli edifici” codice identificativo N. 1403300017324 e che i terreni distinti nella mappa del Comune di GR al Foglio 20, Particelle, 270, 271 e 565 hanno destinazione agricola.
I sottoscritti difensori si impegnano a curare direttamente gli adempimenti ed i rapporti consequenziali al trasferimento dei beni con l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Provinciale del Territorio (ex Conservatoria per trascrizione e ex Catasto per voltura).
Con riferimento al suddetto trasferimento immobiliare i coniugi riconoscono espressamente che tale accordo è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le spese di trascrizione e le imposte di registro saranno poste interamente a carico di . Parte_1
In caso di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore, le parti si impegnano a effettuare la stipula dell'atto davanti a un notaio.
- Quanto ai veicoli iscritti in pubblici registri di proprietà della famiglia, a vengono assegnati: autovettura per trasporto persone VW Parte_1
pagina 8 di 9 Golf targa DN658GC, immatricolata il 10.04.2008 e autovettura per trasporto persone Mitsubishi targa ZA09BKV, telaio JMBONV24OWJ004937, immatricolata il 04.06.1998, con rimorchio Schwarz telaio
ZA95CR26T6CB60092.
A viene invece assegnata la vettura Audi A4 Avant targa DT904NN, CP_1
immatricolata il 12.01.2009.
- assume l'onere del pagamento dei mutui a lui intestati Parte_1
contratti in costanza di matrimonio:
- Banca Credit Agricole Italia, stipulato il 25.03.2011 per l'importo di €
130.738,29, debito residuo € 76.512,32, rata mensile € 600,00 circa, scadenza ultima rata 28.02.2041;
- Banca Credit Agricole Italia, stipulato il 25.03.2011 per l'importo di €
62.145,98, debito residuo € 30.749,48, rata mensile € 350,00 circa, scadenza ultima rata 31.03.2034.
dichiara inoltre di accollarsi per intero anche il mutuo Parte_1
cointestato con NDG 0017758432, Banca Credit Agricole Italia, CP_1
stipulato il 30.05.2019 per l'importo di € 85.000,00, debito residuo € 69.161,15, rata mensile € 415,00 circa, scadenza ultima rata 05.02.2050. Con riferimento al mutuo cointestato si obbliga inoltre a contattare la Banca Parte_1
Credit Agricole allo scopo di ottenere, se possibile, la liberazione di CP_1
dall'obbligo di rimborso delle rate residue anche nei confronti della banca. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 30/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2339/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PINI MARIO (C.F. ) e l'avv. SALA DELLA CUNA ANTONIO C.F._2
( , elettivamente domiciliato in via Statale n. 83 GROSOTTO C.F._3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI MARIO CP_1 C.F._4
(C.F. ) e l'avv. SALA DELLA CUNA ANTONIO C.F._2
( , elettivamente domiciliato in via Statale n. 83 GROSOTTO C.F._3
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 04.09.2010 in GR (SO) e contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GR
(SO), atto n. 11, p. II, s. A, anno 2010).
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (29.01.2014) e (26.06.2018). Per_1 Per_2
2. Con ricorso congiunto depositato in data 17.12.2024, e CP_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e Parte_1
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 19.12.2024.
3. All'udienza del 12.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto delle figlie minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza/il grave pregiudizio all'educazione della prole.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 9 pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e CP_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato il Parte_1
04.09.2010 a GR (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 11, p. II, s. A, anno 2010; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di GR (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- Le figlie minori e restano affidate ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute.
Le figlie sono collocate prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena alla domenica dopo cena. Quando le figlie trascorreranno il fine settimana seguente con la madre il padre eserciterà il diritto di visita, in un giorno infrasettimanale a sua scelta ma con preavviso alla madre di almeno un giorno, dal rientro al lavoro fino a dopo la cena. In tutti i casi il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, passerà a prendere le bambine presso la casa materna e le riporterà nello stesso luogo al termine del periodo.
pagina 3 di 9 Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza. In particolare, durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno le figlie trascorreranno con il padre sette giorni mentre durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, trascorreranno con il padre tre giorni.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- La casa familiare sita a GR (SO), via Martiri della Libertà n. 30 è assegnata al proprietario , con i beni e gli arredi ivi contenuti, salvo gli Parte_1
effetti ed i beni personali che potranno essere ritirati da . CP_1
si impegna a reperire un nuovo alloggio nel Comune di GR idoneo CP_1
ad accogliere le figlie e ad allontanarsi dalla casa coniugale appena avrà la disponibilità del nuovo appartamento.
- verserà , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
delle figlie la somma di € 800,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Il cambio del datore di lavoro e il trasferimento della sede di lavoro di Parte_1
dalla Svizzera all'Italia, cui conseguirebbe verosimilmente uno
[...]
stipendio di ammontare inferiore, non costituisce motivo valido per richiedere la modifica delle condizioni della separazione.
percepirà inoltre per intero l'assegno unico universale. CP_1
- provvederà inoltre a rifondere a le spese extra Parte_1 CP_1
assegno relative alle figlie nella misura del 50% secondo le linee guida elaborate dal Tribunale di Sondrio e quindi:
pagina 4 di 9 - spese medico-sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal
SSN; c) tickets sanitari;
d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
e) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, e presso strutture private nel caso in cui per le strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi (in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare, con prevalenza del professionista con preventivo più basso); f) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche, imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
h) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio
o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche e da enti territoriali); c) baby sitter, se già esistente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
d) spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati
pagina 5 di 9 donati successivamente alla separazione o al divorzio); e) parrucchiere;
f) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili
(apparecchi ortodontici); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari
a pagamento (o presso strutture private) non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale o previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante).
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti e università private;
b) tasse e rette delle università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) vacanze studio all'estero; g) corsi di recupero e lezioni private.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter, laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
f) stage sportivi;
viaggi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
i) ricarica cellulare;
l) estetista.
- trasferisce al marito che accetta i seguenti CP_1 Parte_1
immobili consistenti nella seconda casa e nei terreni siti in Val Grosina località
Piata Sora così individuati:
pagina 6 di 9 - proprietà nella quota di ½ del fabbricato nel Comune di GR (SO), località
Piata Zora, composto da cucina, wc e ripostiglio al piano primo sottostrada – terra e da camera al piano primo, distinto al Foglio 20, Particella 272, Subalterno 6, al
Foglio 20, Particella 566, Subalterno 3 e al Foglio 20, Particella 567, Subalterno
1, Categoria A3, Classe 2, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale 72 mq;
- proprietà nella quota di ½ dell'autorimessa al piano primo sotto strada nel
Comune di GR (SO), località Piata Zora, Foglio 20, Particella 566, Subalterno
2, Categoria C6, Classe 5, Consistenza 9 mq, superficie catastale 12 mq;
- proprietà nella quota di ½ del terreno nel Comune di GR (SO), località Piata
Zora, Foglio 20 Particella 272, Subalterno 4, Categoria F1, Consistenza 13 mq;
- proprietà nella quota di ½ del terreno nel Comune di GR (SO), Foglio 20
Particella 270, Prato Classe 4, Superficie 870 mq;
- proprietà nella quota di ½ del terreno nel Comune di GR (SO), Foglio 20
Particella 271, Prato Classe 4, Superficie 1600 mq;
- proprietà nella quota di ½ del terreno nel Comune di GR (SO), Foglio 20
Particella 565, Prato Classe 4, Superficie 870 mq.
La proprietà dei suddetti immobili proviene dall'atto di donazione del 01.07.2017 ricevuto dal notaio dott. di NO (SO), Repertorio n. Persona_5
116408.
La vendita viene effettuata per il corrispettivo di € 16.000,00 che, tenendo conto di un tasso di interesse annuo pari al 2%, si impegna a Parte_1
pagare a in 80 rate mensili di € 213,80 ciascuna da versarsi unitamente CP_1
all'assegno di mantenimento delle figlie.
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli enti e spazi comuni.
pagina 7 di 9 rinuncia all'ipoteca legale in relazione alla somma ancora dovuta CP_1
esonerando il Conservatore ipotecario da ogni responsabilità.
Ai fini edilizi le parti dichiarano che le opere di costruzione del fabbricato di cui al mappale di foglio 20 n. 272 sono state eseguite sulla base del permesso di costruire rilasciato dal Comune di GR Pratica edilizia n. P.A. 1/2016, anno
2016, Prot. n. 1072 del 03.02.2016.
Le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti dichiarano che il fabbricato nel Comune di GR distinto in mappa al
Foglio 20, Particella 272, Subalterno 6, al Foglio 20, Particella 566, Subalterno 3
e al Foglio 20, Particella 567, Subalterno 1, è dotato di “Attestato di prestazione energetica degli edifici” codice identificativo N. 1403300017324 e che i terreni distinti nella mappa del Comune di GR al Foglio 20, Particelle, 270, 271 e 565 hanno destinazione agricola.
I sottoscritti difensori si impegnano a curare direttamente gli adempimenti ed i rapporti consequenziali al trasferimento dei beni con l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Provinciale del Territorio (ex Conservatoria per trascrizione e ex Catasto per voltura).
Con riferimento al suddetto trasferimento immobiliare i coniugi riconoscono espressamente che tale accordo è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le spese di trascrizione e le imposte di registro saranno poste interamente a carico di . Parte_1
In caso di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore, le parti si impegnano a effettuare la stipula dell'atto davanti a un notaio.
- Quanto ai veicoli iscritti in pubblici registri di proprietà della famiglia, a vengono assegnati: autovettura per trasporto persone VW Parte_1
pagina 8 di 9 Golf targa DN658GC, immatricolata il 10.04.2008 e autovettura per trasporto persone Mitsubishi targa ZA09BKV, telaio JMBONV24OWJ004937, immatricolata il 04.06.1998, con rimorchio Schwarz telaio
ZA95CR26T6CB60092.
A viene invece assegnata la vettura Audi A4 Avant targa DT904NN, CP_1
immatricolata il 12.01.2009.
- assume l'onere del pagamento dei mutui a lui intestati Parte_1
contratti in costanza di matrimonio:
- Banca Credit Agricole Italia, stipulato il 25.03.2011 per l'importo di €
130.738,29, debito residuo € 76.512,32, rata mensile € 600,00 circa, scadenza ultima rata 28.02.2041;
- Banca Credit Agricole Italia, stipulato il 25.03.2011 per l'importo di €
62.145,98, debito residuo € 30.749,48, rata mensile € 350,00 circa, scadenza ultima rata 31.03.2034.
dichiara inoltre di accollarsi per intero anche il mutuo Parte_1
cointestato con NDG 0017758432, Banca Credit Agricole Italia, CP_1
stipulato il 30.05.2019 per l'importo di € 85.000,00, debito residuo € 69.161,15, rata mensile € 415,00 circa, scadenza ultima rata 05.02.2050. Con riferimento al mutuo cointestato si obbliga inoltre a contattare la Banca Parte_1
Credit Agricole allo scopo di ottenere, se possibile, la liberazione di CP_1
dall'obbligo di rimborso delle rate residue anche nei confronti della banca. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 30/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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