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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 4.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale nella causa RG. n. 1532/2020 al quale sono riuniti i fascicoli RG. 310/2021 e n. RG. 4432/2021 e vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Sfaranda Centro n° Parte_1
877/a cf: elettivamente domiciliato in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA- ANNULLAMENTO INDEBITI PREVIDENZIALI.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso RG. 1532/2020 depositato in Cancelleria in data 19.05.2020 il ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2015 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Il
Darifoglio Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' gli aveva comunicato di averlo CP_2 cancellato dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando le richieste del CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_
- Con ricorso R.G. n. 310/2021 il sig. si rivolgeva al giudice esponendo che, l' con Parte_1 provvedimento del 26.10.2020 pervenuto in data notevolmente successiva, gli aveva comunicato “nel periodo che va dal 01.01.2015 al 31.12. 2015 sono stati pagati €. 5.377,04 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DS AGR n .2016698109824 e chiedeva la restituzione della predetta somma divenuta indebita a seguito della cancellazione dagli elenchi anagrafici.
Il ricorrente richiedeva l'annullamento del predetto atto ritenendolo erroneo. CP_ Si costituiva in giudizio l' confermando la validità della richiesta di indebito impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_
- Con ricorso RG. n. 4432/2021 il sig. si rivolgeva al giudice esponendo che, l' Parte_1 con tre provvedimenti del 24.12.2020 pervenuti in data notevolmente successiva, gli avevano richiesto la restituzione delle somme erogate nell'anno 2016 a titolo di malattia.
Specificava che, inutile si erano rilevati i ricorsi amministrativi proposti.
Previa riunione dei giudizi sussistendo motivi di connessione, ed espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti, sono fondati e vanno accolti.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda del ricorrente, come emerge dai giudizi riuniti, tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 102 giornate annue, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi escussi, disinteressati nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che il ricorrente nell'anno 2015 ha lavorato come bracciante agricolo, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detti testi hanno specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche al ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28.03.2019, prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppur in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie , Parte_2 [...]
, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore Parte_3 terziario.
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole. Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannato CP_2 all'iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno 2015 per 102 giornate annue.
Ne consegue che il ricorrente aveva diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli l'anno 2015 e all'indennità di malattia relativa all'anno 2015 e pertanto vanno annullate le note impugnate con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore del CP_2 ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che, nell'anno 2015 il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo Parte_1 alle dipendenze della ditta il Darifoglio Soc coop agricola per 102 giornate annue, e, per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi CP_2 anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) Annulla i provvedimenti di indebito oggetto dei ricorsi RG. n. 310/2021 ed RG. n. 4432/2021 con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù dei predetti provvedimenti;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 4.04.2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 4.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale nella causa RG. n. 1532/2020 al quale sono riuniti i fascicoli RG. 310/2021 e n. RG. 4432/2021 e vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Sfaranda Centro n° Parte_1
877/a cf: elettivamente domiciliato in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA- ANNULLAMENTO INDEBITI PREVIDENZIALI.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso RG. 1532/2020 depositato in Cancelleria in data 19.05.2020 il ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2015 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Il
Darifoglio Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' gli aveva comunicato di averlo CP_2 cancellato dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando le richieste del CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_
- Con ricorso R.G. n. 310/2021 il sig. si rivolgeva al giudice esponendo che, l' con Parte_1 provvedimento del 26.10.2020 pervenuto in data notevolmente successiva, gli aveva comunicato “nel periodo che va dal 01.01.2015 al 31.12. 2015 sono stati pagati €. 5.377,04 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DS AGR n .2016698109824 e chiedeva la restituzione della predetta somma divenuta indebita a seguito della cancellazione dagli elenchi anagrafici.
Il ricorrente richiedeva l'annullamento del predetto atto ritenendolo erroneo. CP_ Si costituiva in giudizio l' confermando la validità della richiesta di indebito impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_
- Con ricorso RG. n. 4432/2021 il sig. si rivolgeva al giudice esponendo che, l' Parte_1 con tre provvedimenti del 24.12.2020 pervenuti in data notevolmente successiva, gli avevano richiesto la restituzione delle somme erogate nell'anno 2016 a titolo di malattia.
Specificava che, inutile si erano rilevati i ricorsi amministrativi proposti.
Previa riunione dei giudizi sussistendo motivi di connessione, ed espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti, sono fondati e vanno accolti.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda del ricorrente, come emerge dai giudizi riuniti, tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 102 giornate annue, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi escussi, disinteressati nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che il ricorrente nell'anno 2015 ha lavorato come bracciante agricolo, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detti testi hanno specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche al ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28.03.2019, prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppur in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie , Parte_2 [...]
, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore Parte_3 terziario.
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole. Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannato CP_2 all'iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno 2015 per 102 giornate annue.
Ne consegue che il ricorrente aveva diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli l'anno 2015 e all'indennità di malattia relativa all'anno 2015 e pertanto vanno annullate le note impugnate con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore del CP_2 ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che, nell'anno 2015 il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo Parte_1 alle dipendenze della ditta il Darifoglio Soc coop agricola per 102 giornate annue, e, per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi CP_2 anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) Annulla i provvedimenti di indebito oggetto dei ricorsi RG. n. 310/2021 ed RG. n. 4432/2021 con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù dei predetti provvedimenti;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 4.04.2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena