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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Giuseppina Valestra, all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa in primo grado iscritta al n 2798/2024 del Ruolo Generale PREVIDENZA avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento assegno mensile
(L.118/1971 e D.Lgs 509/1988)
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in C.da Visciglieta, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in Potenza al Viale del Basento n. C.F._1
114/d, presso lo studio dell'Avv. Donatantonio Donofrio,
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato rappresentato e difeso come CP_1
da atti funzionario Controparte_2
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver richiesto in sede amministrativa il beneficio relativo all'invalidità civile (assegno mensile) domanda del 30.7.2024 e che la fase amministrativa, con verbale negativo , si era esaurita, adiva questo Tribunale ex art 445 bis cpc e condannare al pagamento delle relative prestazioni economiche gli Enti convenuti, con vittoria delle spese di lite.
1 Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, nonché CP_1
l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di legge.
L'art. 38, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale, ha introdotto il nuovo art. 445 bis del codice di procedura civile, rubricato “accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATP), e stabilisce:
(I) Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
(II) L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
(III) La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
(IV) Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
(V) In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
2 (VI) Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
(VII) La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile (comma inserito con art. 27, c. 1, lett. f, legge 12 novembre 2011, n. 183).
Il procedimento giudiziario contemplato dall'articolo 445 bis è improntato al principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella del riconoscimento del beneficio;
ne consegue che qualsiasi altra diversa censura o diverso accertamento deve necessariamente costituire oggetto dell'eventuale e successivo giudizio di merito, finalizzato ad accertare il diritto in tutti i suoi presupposti di legge.
La struttura del modello processuale (art. 445 bis c.p.c.) non preclude, tuttavia, al giudice di negare l'ingresso all'accertamento tecnico preventivo e, quindi, alla consulenza tecnica, in caso di dichiarazione: di incompetenza territoriale del Giudice adito;
di nullità del ricorso;
di difetto di interesse attuale ad agire;
di improponibilità del ricorso in assenza di precedente domanda amministrativa;
di decadenza dalla azione giudiziaria(Cassazione n 8533/2015)
Deve evidenziarsi che parte ricorrente ha richiesto l'accertamento del requisito sanitario al fine di ottenere l'assegno mensile, per il quale parte resistente ha dedotto la sussistenza di redditi superiori a quelli richiesti per la prestazione, documentando l'assunto.
Parte ricorrente non ha prodotto prova contraria e non ha quindi provato la ricorrenza dell'interesse ad agire, pertanto il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la natura in rito della decisione, non avendo parte ricorrente prodotto valida documentazione ai fini dell'art 152 disp, att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese;
Potenza, 26.03.2025
Il Giudice del lavoro
Giuseppina Valestra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Giuseppina Valestra, all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa in primo grado iscritta al n 2798/2024 del Ruolo Generale PREVIDENZA avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento assegno mensile
(L.118/1971 e D.Lgs 509/1988)
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in C.da Visciglieta, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in Potenza al Viale del Basento n. C.F._1
114/d, presso lo studio dell'Avv. Donatantonio Donofrio,
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato rappresentato e difeso come CP_1
da atti funzionario Controparte_2
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver richiesto in sede amministrativa il beneficio relativo all'invalidità civile (assegno mensile) domanda del 30.7.2024 e che la fase amministrativa, con verbale negativo , si era esaurita, adiva questo Tribunale ex art 445 bis cpc e condannare al pagamento delle relative prestazioni economiche gli Enti convenuti, con vittoria delle spese di lite.
1 Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, nonché CP_1
l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di legge.
L'art. 38, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale, ha introdotto il nuovo art. 445 bis del codice di procedura civile, rubricato “accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATP), e stabilisce:
(I) Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
(II) L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
(III) La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
(IV) Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
(V) In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
2 (VI) Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
(VII) La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile (comma inserito con art. 27, c. 1, lett. f, legge 12 novembre 2011, n. 183).
Il procedimento giudiziario contemplato dall'articolo 445 bis è improntato al principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella del riconoscimento del beneficio;
ne consegue che qualsiasi altra diversa censura o diverso accertamento deve necessariamente costituire oggetto dell'eventuale e successivo giudizio di merito, finalizzato ad accertare il diritto in tutti i suoi presupposti di legge.
La struttura del modello processuale (art. 445 bis c.p.c.) non preclude, tuttavia, al giudice di negare l'ingresso all'accertamento tecnico preventivo e, quindi, alla consulenza tecnica, in caso di dichiarazione: di incompetenza territoriale del Giudice adito;
di nullità del ricorso;
di difetto di interesse attuale ad agire;
di improponibilità del ricorso in assenza di precedente domanda amministrativa;
di decadenza dalla azione giudiziaria(Cassazione n 8533/2015)
Deve evidenziarsi che parte ricorrente ha richiesto l'accertamento del requisito sanitario al fine di ottenere l'assegno mensile, per il quale parte resistente ha dedotto la sussistenza di redditi superiori a quelli richiesti per la prestazione, documentando l'assunto.
Parte ricorrente non ha prodotto prova contraria e non ha quindi provato la ricorrenza dell'interesse ad agire, pertanto il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la natura in rito della decisione, non avendo parte ricorrente prodotto valida documentazione ai fini dell'art 152 disp, att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese;
Potenza, 26.03.2025
Il Giudice del lavoro
Giuseppina Valestra
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